IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 77, recante "Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari"; Visto l'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1955, n. 480, istitutivo del registro informatico dei protesti cambiari; Visto il regolamento di attuazione di detto art. 3-bis, approvato con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della giustizia 2 novembre 2000, n. 316, ed in particolare gli articoli 5 e 6 che attribuiscono al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di approvare il modello degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento e dispongono circa la trasmissione degli stessi con modalita' informatiche e telematiche; Visto l'art. 14 del medesimo regolamento che detta disposizioni per la trasmissione degli elenchi dei protesti, in via transitoria, su supporto cartaceo; Vista la legge 18 agosto 2000, n. 235, ed in particolare l'art. 1, che prevede la trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato il modello degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento di cui all'allegato A, annesso al presente decreto, per la trasmissione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da parte dei pubblici ufficiali abilitati e dei procuratori dell'ufficio del registro, dei protesti levati e dei rifiuti di pagamento registrati. 2. Il modello di cui al comma 1 puo' essere riprodotto, con i necessari adattamenti, anche su supporto informatico, nonche' mediante procedure informatiche di compilazione e trasmissione. 3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla stampa e alla diffusione dei modelli ed alla predisposizione dei procedimenti per la loro compilazione su supporto informatico.