IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni
delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2  della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione
del  decreto-legge  17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art.  2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria della regione Friuli-Venezia
Giulia   degli   eventi   calamitosi   di   seguito   indicati,   per
l'applicazione  nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo
di solidarieta' nazionale:
    piogge persistenti dal 1o novembre 2000 al 15 dicembre 2000 nella
provincia di Udine;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi  elencati  a  fianco  della  sottoindicata  provincia  per
effetto   dei  danni  alle  produzioni  nei  sottoelencati  territori
agricoli,   in   cui  possono  trovare  applicazione  le  specificate
provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
    Udine:
      piogge persistenti dal 1o novembre 2000 al 15 dicembre 2000;
      provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel
territorio dei comuni di Castions di Strada, Palazzolo dello Stella.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 marzo 2001
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio