IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", di seguito denominato testo unico; Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998; Visto l'art. 21 del regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono definite le modalita' per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, da parte degli stranieri trattenuti ai sensi del succitato art. 14 del testo unico nonche' i limiti di contribuzione da parte del centro di permanenza temporanea e assistenza; Decreta: Art. 1. 1. Gli apparati telefonici per uso pubblico a pagamento, a scheda prepagata o a monete, sono installati presso i centri di permanenza temporanea e assistenza in un numero non inferiore ad un telefono ogni 25 persone trattenute. 2. A titolo di contributo, ad ogni cittadino straniero trattenuto e' fornita una scheda telefonica di importo pari a lire diecimila ogni dieci giorni di permanenza. 3. La scheda di cui al comma 2 e' consegnata all'inizio di ogni periodo di dieci giorni senza obbligo di restituzione in caso di cessazione della misura di trattenimento.