IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  l'art.  14  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante  "Testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero", di
seguito denominato testo unico;
  Visto   il   documento   programmatico   relativo   alla   politica
dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel  territorio  dello Stato,
emanato,  a  norma  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998;
  Visto l'art. 21 del regolamento di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla condizione dello straniero, emanato, a norma dell'art. 1, comma
6,  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del
Presidente  della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il quale prevede
che  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
sono  definite  le  modalita'  per l'utilizzo dei servizi telefonici,
telegrafici  e  postali, da parte degli stranieri trattenuti ai sensi
del   succitato   art.  14  del  testo  unico  nonche'  i  limiti  di
contribuzione   da  parte  del  centro  di  permanenza  temporanea  e
assistenza;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Gli  apparati  telefonici per uso pubblico a pagamento, a scheda
prepagata  o  a monete, sono installati presso i centri di permanenza
temporanea  e  assistenza  in  un numero non inferiore ad un telefono
ogni 25 persone trattenute.
  2. A  titolo  di contributo, ad ogni cittadino straniero trattenuto
e'  fornita  una  scheda  telefonica di importo pari a lire diecimila
ogni dieci giorni di permanenza.
  3. La  scheda  di  cui  al comma 2 e' consegnata all'inizio di ogni
periodo  di  dieci  giorni  senza  obbligo di restituzione in caso di
cessazione della misura di trattenimento.