IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per
l'ammortamento  dei  titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del
decreto-legge  8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni,
dalla  legge  6 marzo  1996,  n.  110, che istituisce presso la Banca
d'Italia  un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato";
  Visto,  in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti
al  Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato sono impiegati
nell'acquisto  dei  titoli  di  Stato  o  nel rimborso dei titoli che
vengono a scadere dal 1 gennaio 1995;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 13 maggio 1999, che disciplina i mercati dei
titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  21 luglio 2000, che
definisce  le modalita' di utilizzo del "Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato";
  Visti  gli  accordi  n. 027320 del 13 novembre 2000 e n. 027412, n.
027413,  n.  027414, n. 027415, n. 027416 del 14 dicembre 2000, con i
quali  il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del menzionato
decreto 21 luglio 2000 ha conferito gli incarichi di eseguire per suo
conto  operazioni  di  acquisto di titoli di Stato mediante l'impiego
delle  disponibilita'  del  Fondo  per  l'ammortamento  dei titoli di
Stato;
  Viste  le  note  n.  00263590 del 24 novembre 2000, n. 00275665 del
12 dicembre  2000  e  n.  00000877 del 3 gennaio 2001 con le quali la
Banca  d'italia  ha  comunicato di aver provveduto a contabilizzare a
debito  del  conto "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato" gli
importi derivanti dalle predette operazioni di acquisto;
  Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del menzionato decreto 21
luglio 2000, il quale prevede che con successivo decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvede
ad  accertare  la  specie  e  gli  importi  dei titoli effettivamente
ritirati  dal  mercato,  con  riferimento anche alle relative cedole,
nonche' l'importo dei titoli in essere;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 6, comma 1, del decreto 21
luglio  2000,  citato  nelle  premesse,  si accerta che l'importo dei
prestiti   oggetto  delle  operazioni  di  acquisto  a  valere  sulle
disponibilita'  del  Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli di Stato
risulta   come   specificato   nell'allegato   elenco   (tabella  A),
dimostrativo  dell'utilizzo  del  "Fondo"  alla colonna "controvalore
totale".