IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  9,  comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce  al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere   o   differire   con  proprio  decreto,  il  termine  per
l'adempimento  degli  obblighi  tributari  a  favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
  Visto   il   decreto-legge  14 febbraio  2001,  n.  8,  concernente
ulteriori   interventi   per   fronteggiare   l'emergenza   derivante
dall'encefalopatia spongiforme bovina;
  Visto l'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge, che demanda ad
un  successivo  decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi
dell'art.  9,  comma  2,  della  legge  27 luglio  2000,  n.  212, la
sospensione  o  il differimento dei termini relativi agli adempimenti
ed ai versamenti tributari a favore degli allevatori di bovini, delle
aziende  di  macellazione  e  degli  esercenti attivita' di commercio
all'ingrosso   e   al   dettaglio  di  carni,  colpiti  dagli  eventi
verificatisi  a  seguito  dell'emergenza  causata  dall'encefalopatia
spongiforme bovina (BSE);
  Ritenute  sussistenti  le  condizioni  per sospendere, a favore dei
soggetti   danneggiati   dall'emergenza   causata  dall'encefalopatia
spongiforme  bovina,  i  termini  relativi  ai versamenti diretti dei
tributi;
  Sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nei  confronti  degli  allevatori  di  bovini, delle aziende di
macellazione  e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso e
al  dettaglio di carni bovine in via esclusiva o prevalente, indicati
nell'art.  2, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, sono
sospesi  per  sei  mesi,  a decorrere dal 15 febbraio 2001, i termini
relativi  ai  versamenti  diretti  dei  tributi.  Non  si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato.
  2. La sospensione di cui al comma 1, si applica anche ai versamenti
delle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto dai predetti
soggetti  in qualita' di sostituti d'imposta, ai sensi degli articoli
23,  24,  25,  25-bis e 28, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.