IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
  Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
  Visto  il  proprio decreto 18 marzo 1996 recante norme di sicurezza
per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;
  Visto  il proprio decreto 19 agosto 1996 recante approvazione della
regola   tecnica   di   prevenzione  incendi  per  la  progettazione,
costruzione  ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico
spettacolo;
  Ritenuto   necessario  apportare  al  citato  decreto  ministeriale
19 agosto 1996 integrazioni e modifiche relativamente agli spettacoli
e  trattenimenti  a  carattere occasionale che in particolare vengono
svolti  all'interno  di  impianti  sportivi, nonche' all'affollamento
delle sale da ballo e discoteche;
  Sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
                              Decreta:
  I  sotto  riportati  punti  dell'allegato  al  decreto ministeriale
19 agosto   1996   sono  modificati  ed  integrati  come  di  seguito
riportato:
                               Art. 1.
               Disposizioni riguardanti gli spettacoli
               e trattenimenti a carattere occasionale
  1. Sistemazione dei posti a sedere.
  Il  penultimo  capoverso  del  punto  3.2  dell'allegato al decreto
ministeriale 19 agosto 1996 e' sostituito dal seguente:
    "Nei  locali non provvisti di posti a sedere fissi, e' consentito
l'impiego  temporaneo di sedie purche' collegate rigidamente tra loro
in  file.  Ciascuna fila puo' contenere al massimo 10 sedie in gruppi
di 10 file.".
  2. Sistemazione dei posti in piedi.
  Al  punto  3.3 dell'allegato al decreto ministeriale 19 agosto 1996
va aggiunto il seguente capoverso:
    "In  caso  di  utilizzo  di  impianti sportivi per manifestazioni
occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del pubblico in
piedi  nell'area  destinata all'attivita' sportiva e' consentita fino
ad  un  massimo  di  20  spettatori ogni 10 mq di superficie all'uopo
destinata.".
  3. Locali multiuso.
  Il   secondo  capoverso  del  titolo  X  dell'allegato  al  decreto
ministeriale 19 agosto 1996 e' sostituito dal seguente:
    "Nel  caso  di  utilizzo  di impianti sportivi per lo svolgimento
occasionale   di   intrattenimenti  e  spettacoli,  si  applicano  le
disposizioni  del  decreto  ministeriale  18  marzo  1996  per quanto
attiene  la  distribuzione  del pubblico sulle tribune, mentre per la
sistemazione  del pubblico nell'area destinata all'attivita' sportiva
si  applicano le disposizioni del decreto ministeriale 19 agosto 1996
con le modifiche ed integrazioni apportate nel presente decreto.
  La  capienza  del  pubblico in tale area dovra' in ogni caso essere
verificata  sulla  base della larghezza delle vie di esodo a servizio
della  stessa e della capacita' di deflusso prevista per gli impianti
sportivi  dal  decreto ministeriale 18 marzo 1996 (50 per impianti al
chiuso e 250 per impianti all'aperto)".