IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni
ed integrazioni, che reca norme per la difesa del suolo;
  Visti  in particolare, l'art. 4, comma 1, e l'art. 8 della legge n.
183/1989,  concernenti  le  modalita'  di  approvazione  dei piani di
bacino nazionali;
  Visto  l'art. 17, comma 6-ter, della legge n. 183/1989, che prevede
che  i piani di bacino idrografico possano essere redatti e approvati
anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;
  Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
  Considerato  che,  con  deliberazione n. 1 del 10 febbraio 1997, il
comitato  istituzionale  dell'Autorita'  di  bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento,  Livenza,  Piave,  Brenta-Bacchiglione  ha  adottato, ai
sensi  dell'articolo 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183,
e  dell'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 1993, il "Progetto di
piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del
Tagliamento";
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 18, comma 3, della legge n.
183/1989,  e' stata data notizia dell'adozione del progetto del piano
stralcio  in  esame mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  - n. 130 del 6 giugno 1997, nel bollettino ufficiale
della  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia n. 24 dell'11 giugno
1997  e  nel  bollettino  ufficiale  della  regione  del Veneto n. 56
dell'11 luglio 1997;
  Considerato  che,  cosi' come previsto dall'art. 18, comma 6, della
legge  n. 183/1989, il progetto sopracitato con i relativi elaborati,
e'  stato  depositato  presso  le  sedi  delle regioni Friuli-Venezia
Giulia  e  Veneto,  delle  province  di  Venezia,  Pordenone e Udine,
nonche'  presso  la  sede  della segreteria tecnica dell'Autorita' di
bacino  summenzionata,  ed e' stato reso disponibile per la visione e
consultazione  per  quarantacinque giorni dopo la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale;
  Considerato  che,  entro  i  successivi quarantacinque giorni dalla
scadenza  del  periodo  di consultazione suddetto, ai sensi dell'art.
18,  comma  8,  della  medesima  legge  n.  183/1989, alcuni soggetti
interessati  hanno inoltrato alle regioni territorialmente competenti
le proprie osservazioni sul progetto di piano in argomento;
  Vista  la  delibera  n.  2906  del  3 ottobre 1997, con la quale la
giunta  della  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia si e' espressa
sulle  osservazioni  suddette  accogliendone  alcune  ed ha formulato
parere  favorevole  al  citato progetto di piano, ad esclusione delle
norme  di  attuazione  relative  alle  aree  di  salvaguardia ed alla
ridefinizione  delle  competenze amministrative in tema di competenze
idrauliche,  subordinando  l'approvazione  del  piano  alle  seguenti
condizioni:
    a) che  tutte le opere previste dal piano vengano considerate, in
sede  di  approvazione,  indispensabili  alla  messa in sicurezza dei
territori;
    b) che vengano considerate ugualmente prioritarie e contemporanee
le  opere relative alla realizzazione della prima cassa di espansione
nel medio corso e quelle per l'adeguamento del canale Cavrato a valle
e,  come  tali, siano oggetto, dei primi finanziamenti riguardanti il
Tagliamento;
  Vista  la  delibera  n.  25/CR  del  10 marzo 1998, con la quale la
giunta  regionale  del  Veneto  si  e'  espressa  sulle  osservazioni
suddette  accogliendone  alcune  ed  ha espresso parere favorevole al
progetto di piano di cui trattasi con le seguenti prescrizioni:
    a) in  sede  di  definitiva  approvazione  del  piano le norme di
attuazione,  comprese quelle di salvaguardia, debbano necessariamente
costituire parte integrante del medesimo;
    b) l'Autorita'  di  bacino  dovra'  porre in essere le iniziative
piu'  opportune  affinche',  in sede di progettazione esecutiva degli
interventi,  vengano  adottate tutte le necessarie misure finalizzate
alla salvaguardia dell'ecosistema lagunare di porto Baseleghe;
  Tenuto  conto  che l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  112, ha soppresso, ai fini dell'approvazione dei piani di bacino,
i  pareri  attribuiti  dalla legge n. 183/1989 al Consiglio superiore
dei lavori pubblici ed alla Conferenza Stato-regioni;
  Rilevato   che   nella  seduta  del  19 marzo  1998  la  Conferenza
Stato-regioni,  nel  frattempo  interessata,  ha  espresso il proprio
parere  sul  progetto  di  piano  stralcio  in questione, ritenendolo
conforme agli obiettivi ed alle finalita' di cui agli articoli 2, 3 e
17 della legge n. 183/1989 e successive modifiche, nonche' ai criteri
ed   agli  indirizzi  contenuti  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 18 luglio 1995, con le seguenti osservazioni:
    l'ordine  di  priorita' degli interventi, ritenuto indicativo dal
comitato  istituzionale,  deve  essere  invece considerato in sede di
adozione  definitiva fra i contenuti essenziali del piano, cosi' come
previsto  dall'art.  17, comma 3, lettera s), della legge n. 183/1989
che  impone  di  considerare  tra i contenuti del piano di bacino "le
priorita'  degli interventi e il loro organico sviluppo nel tempo, in
relazione alla gravita' del dissesto";
    le  misure  di  salvaguardia, previste dall'art. 17, comma 6-bis,
della  legge,  indicate dal comitato tecnico dell'Autorita' di bacino
in  sede  di  redazione del progetto di piano e stralciate al momento
dell'adozione  dal  comitato istituzionale devono essere recepite nel
progetto di piano stralcio e costituirne parte integrante;
    che  l'Autorita'  di  bacino  promuova  opportune  iniziative  di
coordinamento  per  il  corretto  utilizzo del materiale dragato alla
foce del fiume Tagliamento, al fine di poter realizzare interventi di
ripascimento del litorale in erosione;
    che  l'Autorita' di bacino individui le iniziative piu' opportune
affinche',  in  sede di progettazione esecutiva degli interventi, con
particolare  riferimento  a quelli che si potrebbero realizzare sulla
laguna di Portobaseleghe, vengano adottate tutte le necessarie misure
finalizzate alla salvaguardia dell'ecosistema lagunare;
  Vista la delibera n. 1 del 15 aprile 1998, con la quale il comitato
istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza,  Piave, Brenta-Bacchiglione, ai sensi del comma 10 dell'art.
18  della  legge  n.  183/1989,  ha adottato ii piano stralcio per la
sicurezza  idraulica  del  medio e basso corso del fiume Tagliamento,
recependo le osservazioni e le prescrizioni delle regioni interessate
e della Conferenza Stato-regioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 agosto 2000;
  Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' approvato il piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio
e basso corso del fiume Tagliamento adottato dall'Autorita' di bacino
dei  fiumi  Isonzo,  Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
nella   riunione  del  comitato  istituzionale  del  15 aprile  1998,
costituito  dagli  elaborati  ed allegati di seguito specificati, che
fanno parte integrante del presente decreto:
    1) piano  stralcio  per  la sicurezza idraulica del medio e basso
corso del fiume Tagliamento;
    2) elaborati cartografici, comprendenti:
      2.1.   n.   1   immagine  da  satellite  SPOT  del  bacino  del
Tagliamento;
      2.2. tavola 1: carta geolitologica, in scala 1:100.000;
      2.3. tavola 2: carta dell'uso del suolo, in scala 1:10.000;
      2.4 tavola  3:  carta  delle aree demaniali e private, in scala
1:10.000;
      2.5. tavole  4-5-6-7:  aree  di  pertinenza  fluviale, in scala
1:10.000;
      2.6. tavole  8-9-10-11-12-13: carta della falda - quote massime
e minime, in scala 1:50.000.