Il MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge n.
498,  in  virtu'  del  quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
effettuare   operazioni   di  indebitamento  nel  limite  annualmente
stabilito;
  Visto   l'art.   9   del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  149,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 237,
secondo  comma,  con il quale si e' stabilito, che con propri decreti
il  Ministro  del  tesoro  puo'  procedere al rimborso anticipato dei
titoli emessi;
  Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
come sostituito dall'art. 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996,
n.  662,  in  virtu'  del  quale il Ministro del tesoro, tenuto conto
delle  condizioni  del mercato, puo' ristrutturare il debito pubblico
interno   ed   estero  attraverso  operazioni  di  trasformazione  di
scadenze,  di  scambio  o  sostituzione  di titoli di diverso tipo, o
altri   strumenti   operativi   previsti  dalla  prassi  dei  mercati
finanziari;
  Considerato  che  il  prestito  CCT  credito  d'imposta  1o gennaio
1997/2007  (IT0000367638)  risulta  essere  quotato  sopra la pari in
quanto frutta interessi superiori a quelli correntemente espressi dal
mercato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  9,  secondo  comma, del
decreto-legge  20 maggio  1993, n. 149, convertito, con modificazioni
nella   legge  19 luglio  1993,  n.  237,  e'  disposto  il  rimborso
anticipato, anche parziale, a prezzo di mercato, del titolo citato in
premessa, per un importo nominale pari a 110.171.000 di euro.
  Al  tal  fine  il  Tesoro  si  avvale  di  uno o piu' intermediari,
individuati tra gli operatori specialisti in titoli di Stato.