IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista   la   legge   26 febbraio   1992,   n.   212,  e  successive
modificazioni,  recante disposizioni in materia di collaborazione con
i Paesi dell'Europa centrale e orientale;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  143,  recante
disposizioni  in materia di commercio estero ed in particolare l'art.
24,   paragrafo   1,  che  costituisce  presso  questo  comitato  una
commissione  permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico
della  politica commerciale con l'estero e prevede fra l'altro che le
delibere  adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame del
presente comitato;
  Visto  l'art.  22,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo n.
143/1998,  il  quale, nel modificare l'art. 1 della legge n. 212/1992
sopra  richiamata,  ha  demandato  al  CIPE il compito di individuare
annualmente, con apposita delibera, i Paesi ammessi a beneficiare dei
contributi erogabili ai sensi della predetta legge;
  Vista  la  propria  delibera  n.  63 del 9 luglio 1998 con la quale
questo  comitato  ha  adeguato  il  proprio  regolamento interno alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;
  Vista  la  successiva delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale
sono  state  istituite  e regolamentate le commissioni previste dalla
citata delibera n. 63 del 9 luglio 1998;
  Vista  altresi' la propria delibera n. 51 del 21 aprile 1999 con la
quale  e'  stato approvato il regolamento interno della V commissione
permanente  per  il  coordinamento  e  l'indirizzo  strategico  della
politica commerciale con l'estero;
  Vista  la  delibera  della citata V commissione permanente adottata
nella  riunione  del 15 dicembre 2000 su proposta del Ministero degli
affari  esteri,  di  concerto  con  il  Ministero  del  commercio con
l'estero,   concernente   l'individuazione   dei   Paesi   ammessi  a
beneficiare,  nel 2001, dei contributi previsti dalla citata legge n.
212/1992, e successive modificazioni;
                              Delibera:
  Nel  corso  del  2001  i Paesi ammessi a beneficiare dei contributi
previsti   dalla   legge  26 febbraio  1992,  n.  212,  e  successive
modificazioni  richiamata  in  premessa,  sono  i  seguenti: Albania,
Algeria,  Armenia,  Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia,
Egitto,    Estonia,    Federazione    Russa,   Georgia,   Kazakistan,
Kirghizistan, Lettonia, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova,
Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica federale di Iugoslavia, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan.
    Roma, 21 dicembre 2000
                                        Il Presidente delegato: Visco

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2001
Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  2  Tesoro, bilancio e
programmazione economica, foglio n. 115