Nel  decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra
indicato   supplemento   ordinario,   sono   apportate   le  seguenti
rettifiche:
      all'art.  4, comma 1: "Art. 4, comma 1, lettera s)", la formula
matematica e' sostituita dalla seguente:
               ---->  Vedere formula di pag. 79  <----


      all'art. 9, comma 1, "Art. 22", dopo il comma 3, la numerazione
dei commi successivi e' stata corretta rispettivamente in commi "4" e
"5";
      all'art. 18, comma 1, lettera f), dove e' scritto: "lettere d),
e) ed f)", deve leggersi: "lettere d), e) ed e-bis)";
      all'allegato  I,  sezione II, la numerazione del paragrafo "8",
e' stata sostituita con "7";
      all'allegato  I,  sezione  II,  paragrafo  7  (ex paragrafo 8),
lettera a), numero 1) dove e' scritto: "superiori a 30 KeV", leggasi:
"superiori a 30 keV";
      all'allegato  I,  sezione  II,  paragrafo  7  (ex paragrafo 8),
lettera  a),  numero  2),  dove  e'  scritto:  "superiori  a 5 KeV ed
inferiori  o  eguali  a  30  KeV",  leggasi:  "superiori  a  5 keV ed
inferiori o eguali a 30 keV";
      all'allegato  III,  paragrafo 8.1, lettera a), dove e' scritto:
"paragrafo 12", leggasi: "paragrafo 11".