IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo sviluppo" ed in particolare
l'art.  52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa
ed  i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti
dal  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
affluiscono  ad un apposito fondo per gli interventi agevolativi alle
imprese  da  ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato previo parere delle
commissioni parlamentari competenti;
  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 389, concernente "Bilancio di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2001  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2001-2002";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  relativo  alla  "Ripartizione  in capitoli
delle  unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione
dello  Stato  per l'anno finanziario 2001" e che prevede, nell'ambito
dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato,  il  Fondo  per  gli interventi agevolativi alle
imprese  con  uno  stanziamento complessivo dei capitoli 7800, 7803 e
7804 di 4.669,4 miliardi in termini di competenza;
  Ritenuto opportuno ripartire lo stanziamento complessivo tra i vari
interventi agevolativi;
  Considerato  che una parte degli interventi a suo tempo gestiti dal
Ministero e' stata conferita, in applicazione del decreto legislativo
n. 112/1998, alle regioni, ma che il trasferimento ha interessato per
il  momento solo le regioni a Statuto ordinario e che, sebbene sia da
prevedere  che  nel corso del 2001 il conferimento interessera' anche
le  regioni  a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano,  appare  opportuno  precisare che nel caso in cui vi fossero
dei   ritardi   nel  conferimento  delle  funzioni,  la  quota  degli
stanziamenti che sara' attribuita a dette regioni e province autonome
e  che  non  possa  essere  trasferita sara' utilizzata dal Ministero
dell'industria  per  i  vari  interventi  sulla  base  di percentuali
prestabilite;
  Sentite le commissioni parlamentari competenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  ripartizione  tra  i  vari interventi delle risorse globalmente
assegnate,  in  termini  di  competenza, allo stato di previsione del
Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato per gli
interventi    agevolativi   alle   imprese   e'   quella   risultante
dall'allegato 1.