IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" ed in particolare l'art. 52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, affluiscono ad un apposito fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere delle commissioni parlamentari competenti; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2002"; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativo alla "Ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001" e che prevede, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese con uno stanziamento complessivo dei capitoli 7800, 7803 e 7804 di 4.669,4 miliardi in termini di competenza; Ritenuto opportuno ripartire lo stanziamento complessivo tra i vari interventi agevolativi; Considerato che una parte degli interventi a suo tempo gestiti dal Ministero e' stata conferita, in applicazione del decreto legislativo n. 112/1998, alle regioni, ma che il trasferimento ha interessato per il momento solo le regioni a Statuto ordinario e che, sebbene sia da prevedere che nel corso del 2001 il conferimento interessera' anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, appare opportuno precisare che nel caso in cui vi fossero dei ritardi nel conferimento delle funzioni, la quota degli stanziamenti che sara' attribuita a dette regioni e province autonome e che non possa essere trasferita sara' utilizzata dal Ministero dell'industria per i vari interventi sulla base di percentuali prestabilite; Sentite le commissioni parlamentari competenti; Decreta: Art. 1. La ripartizione tra i vari interventi delle risorse globalmente assegnate, in termini di competenza, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli interventi agevolativi alle imprese e' quella risultante dall'allegato 1.