Ai comuni
                                  e, per conoscenza
                              All'Agenzia delle entrate
                              All'Agenzia del territorio
                              All'associazione  nazionale  dei comuni
                              italiani (ANCI)
  La  legge  23 dicembre  2000,  n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2001)",  pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 219/L
alla  Gazzetta  Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, contiene varie
norme   relative   all'imposta  comunale  sugli  immobili  (ICI).  In
particolare,   con   gli   articoli 18  e  19  sono  state  apportate
sostanziali modificazioni alla disciplina dei versamenti del tributo,
sulle quali si forniscono taluni chiarimenti.
  A) Il pagamento dell'ICI in due rate o in un'unica soluzione.
  Il  comma  1, dell'art. 18, sostituisce il comma 2 dell'art. 10 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dedicato ai "Versamenti
e  dichiarazioni"  dell'ICI,  stabilendo  che  i soggetti passivi del
tributo devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente
dovuta al comune per l'anno in corso in due rate:
    l'importo  della  prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta
dovuta  calcolata  sulla  base  dell'aliquota  e delle detrazioni dei
dodici  mesi  dell'anno  precedente  e  deve  essere versato entro il
30 giugno di ciascun anno;
    l'importo  della  seconda rata deve essere pari al saldo dell'ICI
dovuta  per l'intero anno ed e' comprensivo dell'eventuale conguaglio
sulla  prima  rata.  Detto  importo  deve essere versato dal 1o al 20
dicembre di ciascun anno.
  La norma riconosce, inoltre, al contribuente la facolta' di versare
l'ICI complessivamente dovuta in un'unica soluzione, entro il termine
del  30 giugno  di ogni anno. E' ovvio che in questo caso il soggetto
passivo   ICI   dovra'  effettuare  il  calcolo  dell'imposta  dovuta
applicando  l'aliquota e le detrazioni in vigore nel comune nell'anno
in corso e non quelle deliberate per l'anno precedente.
  Occorre  osservare che, rispetto al sistema precedente, la norma in
esame, pur lasciando immutati i termini di versamento, contiene delle
innovazioni  che riguardano da un lato la percentuale dell'imposta da
corrispondere  alla prima rata, dall'altro i parametri di riferimento
sui quali calcolare il tributo.
  La  ratio  del  nuovo  sistema di pagamento appare essere quella di
facilitare  al contribuente il computo dell'ICI almeno nella fase del
versamento  dell'acconto,  quando  cioe' potrebbero non essere ancora
conosciute  l'aliquota  e  le  detrazioni  deliberate  dal comune per
l'anno in corso.
  Nella  pratica,  tuttavia,  si possono verificare talune situazioni
particolari che richiedono un'analisi specifica.
  Una prima ipotesi si ha qualora nell'anno in corso l'immobile venga
destinato  ad  altro uso: l'ICI deve essere calcolata applicando alla
nuova  fattispecie  impositiva  le aliquote e le detrazioni in vigore
per l'anno precedente per detta fattispecie.
  Con  riferimento,  ad  esempio,  al  caso  in  cui  il contribuente
possiede  un  terreno  agricolo che nel 2001 diventa edificabile o un
immobile  che  solo  nel  2001  adibisce  ad  abitazione  principale,
l'imposta  dovra'  essere  commisurata ai dodici mesi dell'anno 2000,
sulla  base  rispettivamente  del valore venale in comune commercio e
delle aliquote in vigore per i terreni edificabili e delle aliquote e
delle  detrazioni  vigenti  per le abitazioni principali nello stesso
anno 2000.
  Ulteriori  ipotesi possono verificarsi quando il contribuente abbia
acquistato  l'immobile  nel  corso  dell'anno  precedente, per cui il
possesso non si e' protratto per dodici mesi. Si supponga che:
    il  contribuente abbia acquistato un immobile il 1o ottobre 2000.
In  tale  caso  detto  soggetto,  entro  il  mese  di giugno,  dovra'
calcolare  l'ICI  dovuta  per l'anno 2001, sulla base dell'aliquota e
delle    detrazioni    dei    dodici   mesi   dell'anno   precedente,
indipendentemente  cioe'  dalla  circostanza che nell'anno 2000 abbia
avuto  il  possesso  dell'immobile  per  soli tre mesi. Non essendoci
identita'   di  situazioni  rispetto  allo  scorso  anno,  si  dovra'
procedere  ad  un calcolo che ha come risultato un importo che non e'
ovviamente  pari  alla  meta' della somma che e' stata effettivamente
corrisposta  l'anno precedente, ma un importo pari al 50% della somma
che  si sarebbe dovuta versare se si fosse posseduto l'immobile per i
dodici mesi dell'anno precedente.
  Vi  possono  inoltre  essere  dei  casi  in cui il contribuente, al
momento  del  pagamento  della  prima  rata  dell'anno,  e  cioe'  al
30 giugno, non ha avuto il possesso dell'immobile per sei mensilita'.
E' cio' che si verifica, ad esempio, quando:
    il  contribuente  abbia  venduto un immobile il 28 febbraio 2001,
possedendolo   dunque  nell'anno  2001  per  soli  due  mesi.  Questa
circostanza  e'  determinante  per  affermare  che  sarebbe in aperto
contrasto con le norme che disciplinano il presupposto impositivo del
tributo  imporre al soggetto passivo ICI di calcolare l'imposta sulla
base  dell'aliquota  e  delle  detrazioni  dei  dodici mesi dell'anno
precedente.  Se  cosi' fosse, infatti, si addosserebbe a quest'ultimo
l'onere  di  anticipare una somma superiore a quella realmente dovuta
per  l'anno  in corso, in violazione del disposto dell'art. 10, comma
1,  del  decreto  legislativo  n.  504  del  1992, che stabilisce che
l'imposta  e' dovuta per anno solare, proporzionalmente alla quota ed
ai   mesi   dell'anno   nei   quali  si  e'  protratto  il  possesso,
costringendolo  poi  a presentare istanza di rimborso per l'ammontare
del tributo versato in eccedenza.
  Alla  luce  di  queste precisazioni si puo' quindi ammettere che in
tal caso l'interessato, entro il mese di giugno, potra' versare l'ICI
dovuta per l'anno 2001, commisurandola ai due dodicesimi dell'importo
calcolato sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell'anno   precedente,   ed  entro  il  20 dicembre  dovra'  versare
l'eventuale  conguaglio  che  risulta  dalle variazioni regolamentari
deliberate dal comune per l'anno 2001.
  Il contribuente, al fine di evitare l'effettuazione del conguaglio,
potrebbe  anche,  entro  il  30 giugno, versare l'ICI dovuta in unica
soluzione, sulla base dell'aliquota deliberata per l'anno in corso.
  La  stessa  modalita'  di  calcolo deve essere adottata nel caso in
cui:
    il  contribuente  abbia acquistato un immobile il 1o aprile 2001,
possedendolo  dunque,  fino al 30 giugno, per soli tre mesi. Anche in
questa   ipotesi,   infatti,   alla  scadenza  della  prima  rata  il
presupposto  impositivo,  e cioe' il possesso dell'immobile, sussiste
per  soli  tre  mesi  e  quindi  si  ripropongono  tutte le eccezioni
sollevate   nell'esempio   precedente,  con  la  conseguenza  che  il
contribuente  entro  il  30 giugno  potra'  versare  l'ICI dovuta per
l'anno   in  corso  commisurandola  ai  tre  dodicesimi  dell'importo
calcolato  sulla  base  delle aliquote e delle detrazioni vigenti per
l'anno precedente.
  Da  cio'  deve  argomentarsi  che, in via generale, le modalita' di
calcolo  dell'importo da versare a titolo di acconto illustrate negli
ultimi  due  esempi si rendono applicabili in tutte le ipotesi in cui
il soggetto passivo ICI non abbia avuto il possesso dell'immobile per
i  primi  sei  mesi  dell'anno nel corso del quale deve effettuare il
pagamento.
  B) La disciplina tributaria delle pertinenze.
  Il  comma 2, dell'art. 18, interviene sull'art. 30, comma 12, della
legge  23  dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per l'anno 2000),
stabilendo  che,  fino  all'anno di imposta 2000 compreso, l'aliquota
ridotta  di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996,
n.  437,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996,
n. 556, deliberata dai comuni in misura non inferiore al 4 per mille,
si  applica  soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale,
con  esclusione  di  quelli  qualificabili  come pertinenze, ai sensi
dell'art. 817 del codice civile.
  Detta  norma  e'  rivolta  ai  comuni  che  abbiano  deliberato una
riduzione  di  aliquota  ICI in favore delle persone fisiche soggetti
passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad  abitazione  principale,  nonche'  per quelle locate con contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
  La  disposizione  in  esame  interviene, quindi, ancora una volta a
dettare gli esatti termini entro i quali inquadrare le pertinenze per
tutti gli anni pregressi, fino al 2000 compreso.
  Al  riguardo,  si  precisa  che  bisogna  tener  conto  anche della
disposizione del comma 13, del citato art. 30, della legge n. 488 del
1999, che e' strettamente correlata a quella del precedente comma 12,
influendo  sulla  disciplina delle pertinenze adottata dai comuni nel
medesimo periodo cui fa riferimento quest'ultima norma che, a seguito
delle  modificazioni apportate dalla legge finanziaria, non comprende
piu'  la dizione "fino all'anno di imposta 1999, ma "fino all'anno di
imposta  2000".  La norma contenuta nel comma 13 in esame stabilisce,
infatti,  che la disposizione del precedente comma 12, non ha effetto
nei  riguardi  dei  comuni che fino all'anno di imposta 2000, abbiano
gia'  applicato,  a seguito dell'adozione di specifica deliberazione,
l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.
  Si  puo'  concludere,  quindi,  che  resta valido il principio gia'
illustrato  nella circolare n. 23/E dell'11 febbraio 2000, alla quale
si  fa rinvio per un approfondimento della problematica in questione,
in  base  al  quale dal 1o  gennaio 2001, alle pertinenze deve essere
riservato  lo  stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale,
indipendentemente  dal  fatto  che  il comune abbia o meno deliberato
l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze.
  C) Le modificazioni apportate alla soggettivita' pas-siva ICI.
  Il  comma  3,  dell'art.  18,  effettua  un'integrazione  al  testo
dell'art.  3,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n. 504 del 1992,
intitolato  "Soggetti  passivi"  aggiungendo  alla  fattispecie della
locazione  finanziaria  quella  degli  immobili  insistenti  su  aree
demaniali, stabilendo che, nel caso di concessione su aree demaniali,
soggetto passivo dell'ICI e' il concessionario.
  Detta  disposizione  ha  una  portata  innovativa,  e  trova quindi
applicazione  soltanto dal 1o gennaio 2001. Fino al 31 dicembre 2000,
infatti, il concessionario in questione non poteva essere considerato
soggetto  passivo  dell'ICI  poiche',  anche  se  di  fatto possedeva
l'immobile,  il  possesso  non era a titolo di proprieta', di diritto
reale  di  usufrutto,  uso,  abitazione,  enfiteusi o superficie o di
locazione   finanziaria,   che   erano   le   fattispecie   cui   era
giuridicamente  connesso  l'obbligo  di  assolvere  il  pagamento del
tributo comunale.
  Pertanto,  dal 1o gennaio 2001, tale soggetto e' tenuto a tutti gli
adempimenti  richiesti  dalle disposizioni del decreto legislativo n.
504 del 1992.
  D)  La  proroga  dei  termini  per la notificazione degli avvisi di
liquidazione e di accertamento.
  L'art.  18, comma 4, stabilisce il differimento al 31 dicembre 2001
dei  termini  per  la notificazione degli avvisi di liquidazione e di
accertamento  dell'ICI  scadenti  il  31 dicembre 2000, limitatamente
pero' alle annualita' di imposta 1995 e successive.
  Pertanto,  gli  atti  impositivi  interessati  alla  proroga sono i
seguenti:
    gli   avvisi  di  liquidazione  sulla  base  delle  dichiarazioni
relativi all'ICI dovuta per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998;
    gli  avvisi  di accertamento in rettifica relativi all'ICI dovuta
per gli anni 1995, 1996 e 1997;
    gli  avvisi di accertamento d'ufficio relativi all'ICI dovuta per
l'anno 1995.
  Soltanto  per  la  liquidazione  a  seguito  di  attribuzione della
rendita  da  parte  degli uffici del territorio competenti la proroga
riguarda le annualita' di imposta 1994 e successive.
  E) Il versamento dell'ICI nel caso di immobili in multiprioprieta'.
  L'art.  19,  affronta  il problema dell'individuazione del soggetto
tenuto  al  versamento  dell'ICI dovuta per i beni immobili sui quali
sono  costituiti  diritti  di  godimento  a  tempo parziale di cui al
decreto  legislativo  9  novembre  1998,  n. 427, recante "Attuazione
della  direttiva  94/47/CE  concernente la tutela dell'acquirente per
taluni  aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto
di  godimento  a  tempo  parziale  di beni immobili", che all'art. 1,
comma  1,  lettera  a),  stabilisce  "Ai fini del presente decreto si
intende  per "contratto : uno o piu' contratti della durata di almeno
tre  anni  con  i  quali,  verso  pagamento  di un prezzo globale, si
costituisce,  si  trasferisce  o  si  promette  di  costituire  o  di
trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un
altro  diritto  avente  ad  oggetto  il  godimento su uno o piu' beni
immobili,  per  un  periodo determinato o determinabile dell'anno non
inferiore ad una settimana".
  La  norma si riferisce, dunque, alle ipotesi di proprieta' turnaria
o  di  multiproprieta', per le quali viene stabilito che il pagamento
dell'ICI  e'  effettuato  dall'amministratore  di  condominio o della
comunione.
  Il   comma   2,  dell'art.  19  prevede,  inoltre,  che  per  detta
fattispecie  l'amministratore  e'  autorizzato  a prelevare l'importo
necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilita' finanziarie del
condominio  e ad attribuire le relative quote al singolo titolare dei
diritti di godimento addebitandole nel rendiconto annuale.
  F)  Le ulteriori proroghe stabilite dall'art. 64 della legge n. 388
del 2000.
  La  legge  n.  388  del 2000, contiene inoltre, all'art. 64, alcune
norme che interessano seppure indirettamente l'imposta in esame.
  Il  comma  1  dell'art.  64,  infatti,  ha  accordato,  a decorrere
dall'anno  2000,  un  aumento  dei trasferimenti erariali destinato a
compensare  i  comuni che hanno conseguito un minore gettito dell'ICI
rispetto  alle  annualita'  precedenti,  a  seguito dell'attribuzione
della   rendita  catastale  ai  fabbricati  classificati  nel  gruppo
catastale   D   effettuata   dallo   stesso  contribuente  attraverso
l'autodeterminazione  delle  rendite  secondo  la  procedura  DOC-FA,
prevista  dal  decreto  del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701.
  Relativamente  a  questa  problematica  si  ricorda che lo Stato, a
norma  dell'art.  53  della  legge finanziaria, al comma 14, eroga un
contributo  ai  comuni che negli anni 1998, 1999 e 2000 hanno subi'to
le  perdite di gettito per le ragioni innanzi evidenziate. A tal fine
gli  enti  locali  interessati devono inviare entro il 31 marzo 2001,
un'apposita  certificazione,  il  cui  modello  e le cui modalita' di
invio  sono  stati  definiti  con  decreto del Ministero dell'interno
30 gennaio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  37 del
14 febbraio 2001.
  Ai   commi   4   e   5,   dell'art.  64,  viene  infine  stabilita,
rispettivamente, la proroga:
    del  termine  per  le  variazioni delle iscrizioni in catasto dei
fabbricati gia' rurali, che viene fissato al 31 dicembre 2001;
    del  termine per la presentazione delle denunce di accatastamento
dei fabbricati rurali, che viene invece differito al 1o luglio 2001.
      Roma, 7 marzo 2001
                                Il direttore centrale
                               per la fiscalita' locale
                                       Ignizio