IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                e con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. che ha
previsto   l'istituzione   di   apposita   gestione  separata  presso
l'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  in  favore  dei
lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
  Visto  l'art.  59,  comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che  ha previsto uno specifico contributo, pari allo 0,5 per cento ed
a  carico  dei  predetti lavoratori, per la tutela della maternita' e
per gli assegni per il nucleo familiare;
  Visto l'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che
ha  previsto,  tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla predetta
gestione,  della  tutela  contro  il  rischio  di malattia in caso di
degenza  ospedaliera,  nei  limiti delle risorse derivanti dal citato
contributo ed in relazione al reddito individuale;
  Ritenuto   di  dare  attuazione  a  tale  disposizione  legislativa
parametrando  la  misura  dell'indennita'  in  parola all'entita' dei
contributi  accreditati  presso  la gestione di cui trattasi, nonche'
escludendo  dalla  prestazione  i  soggetti che abbiano dichiarato un
reddito  individuale  superiore  al  settanta per cento del massimale
contributivo  di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995,
n. 335;
  Preso atto della previsione di gettito per l'anno 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Destinatari della prestazione in caso di degenza ospedaliera

  1.  A  decorrere  dal  1o gennaio 2000, agli iscritti alla Gestione
separata  presso  l'INPS  di  cui  all'art.  2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e' dovuta un'indennita' di malattia in caso di
degenza  ospedaliera,  calcolata ai sensi del seguente art. 2. Per le
degenze  iniziate prima di tale data, l'indennita' spetta a decorrere
dalla data stessa.
  2.  Dal  beneficio  di  cui al comma 1 sono esclusi gli iscritti ad
altre forme obbligatorie ed i pensionati.
  3.  L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta a condizione che,
nei  confronti  dei  lavoratori interessati, risultino attribuite tre
mensilita'  della  contribuzione dovuta alla gestione di cui al comma
stesso,  nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento, ed
il   reddito   individuale   non   sia  superiore,  nell'anno  solare
precedente,  al  massimale  contributivo di cui all'art. 2, comma 18,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30 per cento.