IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari); Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 gennaio 1992 (Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei commissari liquidatori degli enti cooperativi e dei membri dei comitati di sorveglianza); Visti i decreti 5 luglio 1995 (Criteri e modalita' per la determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori dei consorzi agrari assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa) e 26 febbraio 1993 (Determinazione dei compensi per i componenti dei comitati di sorveglianza dei consorzi agrari assoggettati alla liquidazione coatta amministrativa) del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; Ritenuto di dover procedere alla riunificazione dei predetti trattamenti economici; Decreta: Art. 1. 1. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi, al commissario liquidatore spetta un compenso, liquidato a norma dell'art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in percentuale all'ammontare dell'attivo effettivamente realizzato, al netto delle imposte sul valore aggiunto, nelle misure seguenti: 15% fino a 100 milioni di attivo realizzato; 10% sull'ulteriore somma fino a 500 milioni; 5% sull'ulteriore somma fino a l miliardo; 2% sull'ulteriore somma fino a 3 miliardi; 1% sull'ulteriore somma fino a 10 miliardi; 0,80% sull'ulteriore somma eccedente i 10 miliardi. 2. In occasione della determinazione del compenso finale, al commissario liquidatore spetta un compenso supplementare, calcolato sull'ammontare dello stato passivo definito, nelle misure seguenti: 0,50% fino a 200 milioni; 0,30% sull'ulteriore somma fino a 500 milioni; 0,20% sull'ulteriore somma eccedente i 500 milioni. 3. Al commissario liquidatore spetta inoltre, in prededuzione e in aggiunta al rimborso delle spese documentate e sostenute, un rimborso forfettario pari al 4% dell'ammontare complessivo del compenso finale liquidato. E' escluso qualsiasi altro compenso, rimborso o indennita'. 4. L'autorita' di vigilanza determina il trattamento di missione, nel caso in cui la sede della liquidazione sia in provincia diversa da quella di residenza. 5. Qualora la qualita' dell'opera prestata e dei risultati ottenuti sia ritenuta scadente, l'autorita' di vigilanza puo' disporre la decurtazione dei compensi, nei limiti previsti all'articolo seguente. 6. Qualora la liquidazione si concluda con un concordato, ai sensi dell'art. 214 l.f., il compenso spettante al commissario liquidatore viene calcolato, con le medesime percentuali, sull'ammontare dell'attivo gia' realizzato e sull'ulteriore fabbisogno concordatario attribuito ai creditori. Spetta inoltre il compenso supplementare e il rimborso delle spese previsti ai precedenti commi 2 e 3. 7. Ove sia autorizzata la continuazione dell'attivita' economica dell'impresa in liquidazione, al commissario liquidatore e' corrisposto un ulteriore compenso pari allo 0,10% dell'ammontare dei ricavi lordi e al 5% degli utili netti conseguiti durante detto esercizio. 8. Nel caso di nomina di tre commissari liquidatori, a ciascuno di essi spetta un compenso pari ai 2/3 di quello complessivamente previsto per il commissario unico.