IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  Vista  la  legge  28 ottobre  1999,  n.  410 (Nuovo ordinamento dei
consorzi agrari);
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
28 gennaio 1992 (Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei
commissari  liquidatori  degli  enti  cooperativi  e  dei  membri dei
comitati di sorveglianza);
  Visti   i  decreti  5 luglio  1995  (Criteri  e  modalita'  per  la
determinazione  dei  compensi spettanti ai commissari liquidatori dei
consorzi  agrari  assoggettati  alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa) e 26 febbraio 1993 (Determinazione dei compensi per i
componenti   dei   comitati   di  sorveglianza  dei  consorzi  agrari
assoggettati  alla  liquidazione  coatta amministrativa) del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  riunificazione  dei  predetti
trattamenti economici;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti
cooperativi, al commissario liquidatore spetta un compenso, liquidato
a  norma  dell'art.  213  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in
percentuale  all'ammontare  dell'attivo effettivamente realizzato, al
netto delle imposte sul valore aggiunto, nelle misure seguenti:
    15% fino a 100 milioni di attivo realizzato;
    10% sull'ulteriore somma fino a 500 milioni;
    5% sull'ulteriore somma fino a l miliardo;
    2% sull'ulteriore somma fino a 3 miliardi;
    1% sull'ulteriore somma fino a 10 miliardi;
    0,80% sull'ulteriore somma eccedente i 10 miliardi.
  2.  In  occasione  della  determinazione  del  compenso  finale, al
commissario  liquidatore  spetta un compenso supplementare, calcolato
sull'ammontare dello stato passivo definito, nelle misure seguenti:
    0,50% fino a 200 milioni;
    0,30% sull'ulteriore somma fino a 500 milioni;
    0,20% sull'ulteriore somma eccedente i 500 milioni.
  3.  Al commissario liquidatore spetta inoltre, in prededuzione e in
aggiunta al rimborso delle spese documentate e sostenute, un rimborso
forfettario pari al 4% dell'ammontare complessivo del compenso finale
liquidato.   E'   escluso   qualsiasi   altro  compenso,  rimborso  o
indennita'.
  4.  L'autorita'  di vigilanza determina il trattamento di missione,
nel  caso  in cui la sede della liquidazione sia in provincia diversa
da quella di residenza.
  5. Qualora la qualita' dell'opera prestata e dei risultati ottenuti
sia  ritenuta  scadente,  l'autorita'  di  vigilanza puo' disporre la
decurtazione dei compensi, nei limiti previsti all'articolo seguente.
  6.  Qualora la liquidazione si concluda con un concordato, ai sensi
dell'art.  214 l.f., il compenso spettante al commissario liquidatore
viene   calcolato,   con   le  medesime  percentuali,  sull'ammontare
dell'attivo gia' realizzato e sull'ulteriore fabbisogno concordatario
attribuito  ai  creditori. Spetta inoltre il compenso supplementare e
il rimborso delle spese previsti ai precedenti commi 2 e 3.
  7.  Ove  sia  autorizzata la continuazione dell'attivita' economica
dell'impresa   in   liquidazione,   al   commissario  liquidatore  e'
corrisposto  un ulteriore compenso pari allo 0,10% dell'ammontare dei
ricavi  lordi  e  al  5%  degli  utili netti conseguiti durante detto
esercizio.
  8.  Nel caso di nomina di tre commissari liquidatori, a ciascuno di
essi  spetta  un  compenso  pari  ai  2/3  di quello complessivamente
previsto per il commissario unico.