IL DIRIGENTE GENERALE
                 del Dipartimento per la valutazione
                dei medicinali e la farmacovigilanza
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3 febbraio  1993 e le
successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea del 4 agosto 2000
recante  l'autorizzazione  all'immissione in commercio del medicinale
per uso umano "Helixate Nexgen";
  Visto   il   decreto  legislativo  del  18  febbraio  1997,  n.  44
"Attuazione  della  direttiva  n. 93/39 CEE che modifica le direttive
65/65, 75/318 e 75/319 CEE";
  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva
93/39 CEE:
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 1993, n. 266, recante il
"Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma
1,  lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare
riferimento all'art. 7;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi
correttivi  di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art.
8;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione ai fini della rimborsabilita';
  Visto  l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996,
secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del
regolamento    CEE    2309/1993,    sono    cedute    dal    titolare
dell'autorizzazione  al  Servizio  sanitario  nazionale  ad un prezzo
contrattato  con il Ministero della sanita', su conforme parere della
Commissione  unica  del  farmaco,  secondo  i  criteri  stabiliti dal
comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
  Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
  Visto  il  provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22
dicembre  2000,  registrato allo Corte dei Conti il 27 dicembre 2000,
registro n. 2, foglio n. 333;
  Visto  il  parere espresso nella seduta del 9/10 gennaio 2001 dalla
Commissione unica del farmaco;
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione,  alla  specialita'  medicinale "Helixate Nexgen" debba
venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla   specialita'  medicinale  HELIXATE  NEXGEN  nelle  confezioni
indicate  viene  attribuito  il  seguente  numero  di identificazione
nazionale:
  "Helixate  Nexgen"  -  250  UI,  polvere  e  solvente per soluzione
iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso
EV n. 034956019/E (in base 10), 11BSRM (in base 32);
  "Helixate  Nexgen"  -  500  UI,  polvere  e  solvente per soluzione
iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso
EV n. 034956021/E (in base 10), 11BSRP (in base 32);
  "Helixate  Nexgen"  -  1000  UI,  polvere  e solvente per soluzione
iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso
EV n. 034956033/E (in base 10), 11BSS1 (in base 32).
  Titolare A.I.C.: Bayer AG.