IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In  base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e
dalle norme statutarie e di regolamento

                              dispone:

1.Approvazione dei modelli

1.1  Sono  approvati,unitamente  alle relative istruzioni,gli annessi
modelli   per   la   comunicazione   dei   dati   rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore,che  costituiscono parte
integrante  della  dichiarazione  dei  redditi  da  presentare con il
modello  Unico  2001,anche  in  forma  unificata.Tali  modelli devono
essere  compilati dai contribuenti,ai quali si applicano gli studi di
settore,che  nel  periodo  d'imposta  2000,hanno  esercitato  in  via
prevalente  una  delle  seguenti attivita' economiche nel settore del
commercio:
a)Commercio   al   dettaglio  dei  supermercati,codice  di  attivita'
52.11.2;Commercio  al  dettaglio  dei minimercati,codice di attivita'
52.11.3;Commercio  al  dettaglio di prodotti alimentari vari in altri
esercizi,codice   di   attivita'   52.11.4;Commercio   al   dettaglio
specializzato  di  altri  prodotti  alimentari  e  bevande,codice  di
attivita' 52.27.4; Studio di settore SM 01 U;
b)Commercio  al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e
bevande,codice  di attivita' 52.62.1;Commercio al dettaglio ambulante
a  posteggio  mobile  di  alimentari  e  bevande,codice  di attivita'
52.63.3;Studio di settore SM 03 A;
c)Commercio   al   dettaglio   ambulante   a   posteggio   fisso   di
tessuti,codice  di attivita' 52.62.2;Commercio al dettaglio ambulante
a  posteggio  fisso  di articoli di abbigliamento,codice di attivita'
52.62.3;  Commercio  al  dettaglio  ambulante  a  posteggio mobile di
tessuti    e    articoli   di   abbigliamento,codice   di   attivita'
52.63.4;Studio di settore SM 03 B;
d)Commercio  al  dettaglio  ambulante  a  posteggio fisso di mobili e
articoli    diversi    per    uso   domestico,codice   di   attivita'
52.62.5;Commercio   al  dettaglio  ambulante  a  posteggio  fisso  di
articoli  di  occasione  sia  nuovi  che  usati,codice  di  attivita'
52.62.6;Commercio  al  dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri
articoli n.c.a.,codice di attivita' 52.62.7;Altro commercio ambulante
a  posteggio  mobile,codice di attivita' 52.63.5;Studio di settore SM
03 C;
e)Commercio  al  dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e
pelletterie,codice di attivita' 52.62.4;Studio di settore SM 03 D;
f)Commercio  al  dettaglio  di  filati per maglieria,codice attivita'
52.41.4,Commercio             al             dettaglio             di
merceria,cucirini,filati,ricami,codice di attivita' 52.42.4;Studio di
settore SM 07 U;
g)Commercio  al  dettaglio  di  giochi  e giocattoli,codice attivita'
52.48.4;Studio di settore SM 08 A;
h)Commercio  al  dettaglio  di  articoli  sportivi,biciclette,armi  e
munizioni;di    articoli    per    il    tempo   libero;articoli   da
regalo,chincaglieria e bigiotteria,codice attivita' 52.48.5;Studio di
settore SM 08 B;
i)Commercio di autoveicoli,codice attivita' 50.10.0;Studio di settore
SM 09 A;
j)Commercio  all'ingrosso  e  al dettaglio di motocicli e ciclomotori
(compresi intermediari),codice attivita' 50.40.1;Studio di settore SM
09 B;
k)Commercio  di  parti  e  accessori  di autoveicoli,codice attivita'
50.30.0;Commercio  all'ingrosso  e  al dettaglio di pezzi di ricambio
per   motocicli  e  ciclomotori,codice  attivita'  50.40.2;Studio  di
settore SM 10 U.
1.2  I  modelli  di cui al punto 1 possono essere altresi' utilizzati
dai    soggetti   che   svolgono   una   delle   predette   attivita'
economiche,come  attivita'  secondaria,per  la  quale  abbiano tenuto
annotazione    separata    dei    componenti    rilevanti   ai   fini
dell'applicazione degli studi di settore.
1.3  Sono  altresi'  approvate  le istruzioni per la compilazione dei
predetti  modelli che integrano quelle relative alla compilazione dei
questionari  per  gli  studi  di  settore  approvati  con  i  decreti
ministeriali  12  giugno  1997,3  luglio  1997,5  dicembre  1997 e 10
febbraio 1998.
1.4  Per  la  stampa  dei  modelli  di  cui  al  punto  1 deve essere
utilizzato il colore nero su sfondo bianco.

2.Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli

2.1  I  soggetti  che  si  avvalgono  di  sistemi  informatici per la
compilazione  dei  modelli  approvati al punto 1,possono comunicare i
dati  relativi all'applicazione degli studi di settore,utilizzando,in
luogo  dei  predetti  modelli,uno  schema nel quale vengono riportati
tutti  i  dati  contenuti  nei  modelli stessi esposti nella sequenza
prevista   e  con  l'esatta  indicazione  del  numero  progressivo;la
denominazione  e la de- scrizione dei campi possono essere trascritti
anche   in   forma   abbreviata   se   tale  modalita'  risulta  piu'
agevole.Qualora alcuni dati non siano presenti il codice degli stessi
dovra'  comunque  essere  riportato con l'indicazione "0 "(zero)nella
corrispondente  casella  oppure,ove risulti piu' agevole,senza alcuna
indicazione.Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.
2.2  Lo schema di cui al punto 1 va riprodotto su stampati a striscia
continua  di  formato  a  pagina  singola.Le facciate di ogni modello
devono  essere  tra  loro  solidali e lungo i lembi di separazione di
ciascu-  na facciata deve essere stampata l'avvertenza:"ATTENZIONE:DA
NON  STACCARE ".Le dimensioni per il formato a pagina singola,esclusi
gli  spazi  occupati  dalle  bande  laterali di trascinamento,possono
variare entro i seguenti limiti:
            larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;;
             altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5..
2.3  I  fogli  che  compongono  lo schema devono essere privati delle
bande  laterali  di trascinamento ed inseriti nell'apposita busta per
la consegna della dichiarazione dei redditi.
2.4  La  stampa  deve  essere  effettuata  su  una  sola facciata dei
fogli,lasciando in bianco il relativo retro.
2.5  I  dati  devono  essere  stampati  usando  il  tipo di carattere
"courier  ",o  altro carattere a passo fisso con densita' orizzontale
di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.
3.Autorizzazione alla stampa e reperibilita' dei modelli

3.1 E 'autorizzata,con le stesse caratteristiche richiamate nei punti
1   o   2,la   riproduzione   e/o   la   contemporanea   compilazione
meccanografica  dei  modelli indicati nel punto 1,su fogli singoli di
formato  A4,mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di
stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilita'
dei modelli nel tempo.
3.2  I  modelli di cui al punto I sono resi disponibili gratuitamente
dal  Ministero  delle finanze in formato elettronico e possono essere
utilizzati   prelevandoli   dal   sito   Internet  www.finanze.it,nel
rispetto,in  fase  di stampa,delle caratteristiche tecniche di cui ai
punti 1 e 2.
3.3  I  medesimi  modelli  possono essere altresi' prelevati da altri
siti  Internet,a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche
indicate  nel  punto  precedente  e  rechino l'indirizzo del sito dal
quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente atto.

4.Modalita' per la trasmissione dei dati

4.1  I modelli,debitamente compilati e sottoscritti,in base all'art.5
dei  decreti  ministeriali  concernenti l'approvazione degli studi di
settore   relativi   alle   attivita'   economiche  nel  settore  del
commercio,devono       essere      trasmessi      all'Amministrazione
finanziaria,unitamente alla dichiarazione dei redditi.
4.2  Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere i dati dei
modelli  di  cui  al  punto 1 in via telematica secondo le specifiche
tecniche che saranno indicate con successivo decreto.

5.Asseverazione

5.1 I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art.35,comma
1,lettera   b)del   decreto  legislativo  9  luglio  1997  n.241,come
modificato  dal  decreto  legislativo  28  dicembre 1998,n.490,devono
verificare  che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei
modelli  di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi  di  settore,corrispondono  a quelli risultanti dalle scritture
contabili e da altra documentazione idonea.
5.2 L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a)per   i   quali   sia   necessario  esaminare,a  tal  fine,l'intera
documentazione contabile o gran parte di essa;
b)che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
c)relativi   alle   unita'  immobiliari  utilizzate  per  l'esercizio
dell'attivita'.

Motivazioni

Il  presente  atto,previsto  dall'art.5  dei  decreti ministeriali 30
marzo 1999,3 febbraio 2000 e 25 febbraio 2000 stabilisce:
a)le modalita' con cui i contribuenti comunicano alla amministrazione
finanziaria i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore,relativi alle attivita' economiche del commercio;
b)le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare
per la compilazione,anche meccanografica,della comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
c)le  caratteristiche  e le modalita' di predisposizione dei predetti
dati  da  trasmettere  all'Amministrazione finanziaria. I modelli che
sono  approvati  con  il  presente  atto  sono parte integrante della
dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2001.

Riferimenti normativi

a)Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
•   Decreto   legislativo   30   luglio   1999,,n.300   (art.67,comma
1;art.68,comma 1);
• Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art.5,comma 1;art.6.comma 1);
•   Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia  delle  Entrate
(art.2,comma 1).
b)Disciplina degli studi di settore
•   Decreto   legislativo   30   agosto   1993,,n.331,convertito  con
modificazioni      dalla      legge     29     ottobre     1993,n.427
(art.62-bis):Istituzione degli studi di settore;
•Legge  23  dicembre  1996,n.662 (art.3,comma 121):Individuazione dei
soggetti  tenuti  alla presentazione dei questionari per gli studi di
settore;
•Decreto     legislativo    9    luglio    1997,n.241,e    successive
modificazioni:Norme   di   semplificazione   degli   adempimenti  dei
contribuenti;
•Decreti  ministeriali 12 giugno 1997,3 luglio 1997,5 dicembre 1997 e
10  febbraio  1998:Approvazione  di  questionari  per  gli  studi  di
settore;
•Legge 8 maggio 1998,n.146 (art.10):Individuazione delle modalita' di
utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;
•Decreto    del    Presidente    della    Repubblica   29   settembre
1973,n.600:Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
imposte sui redditi;
•Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22  luglio 1998,n.322 e
successive   modificazioni:   Emanazione   del   regolamento  recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni;
•Decreto     del    Presidente    della    Repubblica    31    maggio
1999,n.195:Disposizioni   concernenti  i  tempi  e  le  modalita'  di
applicazione degli studi di settore;
•   Decreti   30   marzo   1999,,3   febbraio   2000  e  25  febbraio
2000:Approvazione  degli  studi  di  settore  relativi  ad  attivita'
economiche nel settore del commercio.
Il  presente  atto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Roma,16 marzo 2001
                                     Il direttore dell'Agenzia:ROMANO