IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973,n.600,concernente disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
Visto    l'articolo    62-bis    del    decreto-legge    30    agosto
1993,n.331,convertito,con   modificazioni,dalla   legge   29  ottobre
1993,n.427,che  prevede,da  parte degli uffici del Dipartimento delle
entrate  del Ministero delle finanze,l'elaborazione di appositi studi
di settore in relazione ai vari settori economici;
Visto  l'articolo  3,comma  121,della legge 23 dicembre 1996,n.662,in
base  al  quale  i  soggetti  che  hanno  dichiarato ricavi derivanti
dall'esercizio  di  attivita' di impresa di cui all'articolo 53,comma
1,ad  esclusione  di  quelli indicati alla lettera c),del testo unico
delle  imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,n.917,o compensi derivanti dall'esercizio
di  arti  e  professioni  di  ammontare  non  superiore  a lire dieci
miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati
contabili  ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi
di settore;
Visto  l'articolo 10,della legge 8 maggio 1998,n.146,che individua le
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Visto   il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  31  maggio
1999,n.195,recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
Visto  i  decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi
di  settore  relativi  ad attivita' imprenditoriali nel settore delle
manifatture,dei servizi,e del commercio;
Considerata  la necessita' di individuare le peculiarita' determinate
dal luogo di svolgimento di talune attivita' economiche;
Visto  il  proprio  decreto  10  novembre  1998,che  ha  istituito la
Commissione  di esperti prevista dall'articolo 10,comma 7,della legge
n.146  del  1998  integrata  e modificata dal decreto ministeriale 24
ottobre 2000;
Acquisito  il  parere della predetta Commissione di esperti in data 8
febbraio 2001;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

                              Decreta:
                               Art.1.
               Individuazione delle aree territoriali

1.Sono individuate aree territoriali omogenee in relazione alle quali
differenziare le modalita' di applicazione degli studi di settore,per
tenere conto del luogo in cui l'impresa svolge l'attivita' economica.
La  metodologia  seguita per individuare le predette aree e' indicata
nei seguenti allegati:
-Allegato  1 per la territorialita' del comparto manifatturiero della
gioielleria,oreficeria e produzione di metalli preziosi;
-Allegato  2 per la territorialita' del comparto manifatturiero della
preparazione e confezione di pellicce;
-Allegato  3 per la territorialita' del comparto manifatturiero della
fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici;
-Allegato  4 per la territorialita' del comparto manifatturiero della
fabbricazione  e lavorazione dei prodotti in metallo,escluse macchine
e impianti.
2.Nei decreti di approvazione degli studi di settore sono indicate le
modalita' con cui effettuare le predette differenziazioni.
Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma,20 marzo 2001
                                             Il Ministro: DEL TURCO