IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici; Visto il proprio decreto 10 agosto 1998, concernente l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali; Visto l'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore; Visto il proprio decreto 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000; Visto il decreto direttoriale 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 8 febbraio 2001; Ritenuto di dover provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1. Approvazione degli studi di settore 1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore dei servizi: a) Studio di settore SG 56 U - Laboratori di analisi cliniche, codice di attivita' 85.14.1; b) Studio di settore SG 72 A - Trasporti con taxi (e noleggio di autovetture con autista), codice di attivita' 60.22.0; c) Studio di settore SG 72 B - Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri, codice di attivita' -60.2 1.0; Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri, codice di attivita' 60.23.0; Altri trasporti terrestri di passeggeri, codice di attivita' 60.24.0; d) Studio di settore SG 74 U - Studi fotografici, codice di attivita' 74.81.1; Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa, codice di attivita' 74.81.2. 2. In via sperimentale, i compensi o i ricavi nonche' gli indicatori di coerenza economica risultanti dall'applicazione dello studio di settore SG 56 U, approvato con il presente decreto, e' utilizzato per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. I contribuenti che dichiarano compensi o ricavi di ammontare non inferiore a quello risultante dal predetto studio di settore, non sono assoggettabili ad accertamento in base all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori compensi o ricavi determinati a seguito della revisione dello studio stesso. 3. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei compensi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati: - 1, per lo studio di settore SG 56 U; - 2, per lo studio di settore SG 72 A; - 3, per lo studio di settore SG 72 B; - 4, per lo studio di settore SG 74 U. 4. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore. 5. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai contribuenti che svolgono le predette attivita' in maniera secondaria per le quali abbiano tenuto annotazione separata, fermo restando il disposto dell'articolo 2. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la annotazione separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi. 6. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2000.