IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973,   n.   600,  concernente  disposizioni  comuni  in  materia  di
accertamento delle imposte sui redditi;
   Visto  l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
   Visto   il   proprio   decreto   10   agosto   1998,   concernente
l'approvazione  di  questionari  per gli studi di settore relativi ad
attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi,
del commercio e ad attivita' professionali;
   Visto  l'articolo  10,  della  legge  8  maggio  1998, n. 146, che
individua  le  modalita'  di  utilizzazione degli studi di settore in
sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,
n.  195,  recante  disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
   Considerato  che  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni
effettuate,   allo   stato,   sulla   base   dei   dati  in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria   sono   emerse   cause   di   non
applicabilita' degli studi di settore;
   Visto  il  proprio  decreto  10 novembre 1998, che ha istituito la
Commissione  di  esperti  prevista  dall'articolo  10, comma 7, della
legge   n.   146   del  1998,  integrata  e  modificata  dal  decreto
ministeriale 24 ottobre 2000;
   Visto  il  decreto  direttoriale  24 dicembre 1999, concernente le
modalita'  di  annotazione  separata dei componenti rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore;
   Acquisito  il parere della predetta Commissione di esperti in data
8 febbraio 2001;
   Ritenuto di dover provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Approvazione degli studi di settore
   1.  Sono  approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre  1993  n.  427,  gli  studi di settore relativi alle seguenti
attivita' economiche nel settore dei servizi:
   a)  Studio  di  settore  SG 56 U - Laboratori di analisi cliniche,
codice di attivita' 85.14.1;
   b)  Studio  di settore SG 72 A - Trasporti con taxi (e noleggio di
autovetture con autista), codice di attivita' 60.22.0;
   c)  Studio  di  settore  SG  72  B  -  Altri  trasporti terrestri,
regolari,  di  passeggeri,  codice  di  attivita'  -60.2  1.0;  Altri
trasporti su strada, non regolari, di passeggeri, codice di attivita'
60.23.0; Altri trasporti terrestri di passeggeri, codice di attivita'
60.24.0;
   d)  Studio  di  settore  SG  74  U  - Studi fotografici, codice di
attivita'  74.81.1;  Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa,
codice di attivita' 74.81.2.
   2.  In  via  sperimentale,  i  compensi  o  i  ricavi  nonche' gli
indicatori  di  coerenza economica risultanti dall'applicazione dello
studio  di  settore  SG  56  U, approvato con il presente decreto, e'
utilizzato per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo
con  le ordinarie metodologie. I contribuenti che dichiarano compensi
o  ricavi di ammontare non inferiore a quello risultante dal predetto
studio  di  settore,  non sono assoggettabili ad accertamento in base
all'articolo  10  della  legge  8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei
maggiori  compensi  o  ricavi  determinati  a seguito della revisione
dello studio stesso.
   3. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e
dei compensi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono
determinati  sulla  base  della  nota  tecnica  e metodologica, delle
tabelle  dei  coefficienti  nonche'  della  lista delle variabili per
l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
   - 1, per lo studio di settore SG 56 U;
   - 2, per lo studio di settore SG 72 A;
   - 3, per lo studio di settore SG 72 B;
   - 4, per lo studio di settore SG 74 U.
   4. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
   5.  Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono
in  maniera  prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai
contribuenti che svolgono le predette attivita' in maniera secondaria
per  le  quali abbiano tenuto annotazione separata, fermo restando il
disposto  dell'articolo  2.  In  caso  di esercizio di piu' attivita'
d'impresa,  per le quali non e' stata tenuta la annotazione separata,
per  attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo
d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
   6.  Gli  studi  di  settore approvati con il presente decreto sono
utilizzabili  a  partire  dagli  accertamenti  relativi al periodo di
imposta 2000.