IL MINISTRO DELL'INTERNO
        Delegato per il coordinamento della protezione civile

  Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 maggio  2000,  recante  la  delega  delle  funzioni  in  materia di
coordinamento   della   protezione   civile   e   di  organizzazione,
funzionamento e attivita' del Servizio sismico nazionale, al Ministro
dell'interno;
  Visto   l'art.  8  del  decreto-legge  12 novembre  1996,  n.  576,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
che  prevede  la  revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi
non  utilizzate  in  tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61,  che  prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese
da  parte  degli  enti,  al fine di verificare lo stato di attuazione
degli  interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  n.  1887  del  29 marzo  1990, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 82 del 7 aprile 1990, con la quale sono state
assegnate  al  comune  di  Soliera  la somma di lire 160.000.000 e al
comune  di  Rubiera  la  somma  di  lire 1.065.000.000 per interventi
urgenti  sugli edifici danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987,
nelle province di Modena e Reggio Emilia;
  Vista  la nota n. 1470 del 1o febbraio 2000, con la quale il comune
di  Soliera  comunica  che  non risulta essere stata attivata nessuna
procedura  per  l'esecuzione  dei lavori e pertanto l'importo di lire
160.000.000 puo' essere considerato economia di bilancio;
  Vista  la  nota n. 1763/15.1.5 del 2 febbraio 2000, con la quale il
comune  di  Rubiera  comunica che l'importo residuo di lire 9.305.055
puo' essere considerato economia di bilancio;
  Considerato  che le suddette economie risultano tuttora disponibili
sul  capitolo 9341 del centro di responsabilita' amministrativa n. 20
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
  Su  proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof.
Franco Barberi;

                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per  le  motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma
complessiva  di  lire 160.000.000 assegnata al comune di Soliera e la
somma  di lire 9.305.055 assegnata al comune di Rubiera con ordinanza
n. 1887 del 29 marzo 1990.
  2.  Le somme di cui al comma precedente saranno utilizzate ai sensi
dell'art.  8  del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 20 marzo 2001
                                                  Il Ministro: Bianco