La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi:

    a) tenuto  conto  che con decreto del Presidente della Repubblica
9 marzo  2001,  n.  47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del
10 marzo  2001,  sono  stati  convocati  i  comizi  elettorali per il
rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    b) tenuto conto dell'imminente convocazione dei comizi elettorali
per il rinnovo di alcune amministrazioni provinciali e comunali;
    c) visti,  quanto  alla  potesta' di rivolgere indirizzi generali
alla  Rai e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1
e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
    d) visti,  quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e  della apertura alle diverse
forze  politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle
pari  opportunita'  tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive,
l'art.  1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2,
del   decreto-legge   6 dicembre   1984,   n.  807,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2,
della  legge  6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio
2000,  n.  28,  l'art.  1,  comma 3, della vigente convenzione tra il
Ministero  delle  comunicazioni  e  la  Rai,  gli  atti  di indirizzo
approvati dalla commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;
    e) viste  inoltre,  quanto  alla  disciplina  delle  trasmissioni
radiotelevisive  in  periodo  elettorale e le relative potesta' della
commissione,  la  legge  10 dicembre  1993,  n.  515, e le successive
modificazioni,   nonche',   per   l'illustrazione   delle   fasi  del
procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
    f) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante
disposizioni per la parita' d'accesso ai mezzi d'informazione durante
le   campagne  elettorali  e  referendarie  e  per  la  comunicazione
politica;  considerato  che  le modalita' di prima applicazione della
legge  n.  28/2000 alle elezioni politiche presentano necessariamente
profili anche sperimentali;
    g) visti,  quanto  alla  disciplina  delle prossime consultazioni
elettorali,  il  testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  30 marzo  1957, n. 361, e successive modificazioni, ed il
testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1993, n. 533;
    h) vista,  quanto  alla disciplina della consultazione elettorale
amministrativa,   la   legge  25 marzo  1993,  n.  81,  e  successive
modificazioni;
    i) tenuto  conto  della  propria  prassi  in  materia di elezioni
politiche  e  di  tribune  elettorali;  della  disciplina disposta in
occasione  dei  precedenti  rinnovi  del  Parlamento nazionale, ed in
particolare  di  quella  stabilita  con  i  propri  provvedimenti del
29 febbraio 1996 e del 6, 7, 12 e 25 marzo successivi (riuniti questi
ultimi  nel  testo  coordinato  approvato  il  25 marzo  1996); della
disciplina   disposta   in   occasione  di  precedenti  consultazioni
amministrative,  ed  in  particolare di quella stabilita con i propri
provvedimenti  del  1o marzo  2000, del 27 aprile 1999, del 6 ottobre
1998,  del  2 aprile  1998,  del  9 ottobre  1997, del 13 marzo e del
3 aprile   1997,   del  29 marzo  1995;  delle  scelte  adottate,  in
particolare  riferimento  alla  prima  applicazione  della  legge  n.
28/2000,  con il proprio citato provvedimento del 1o marzo 2000 e con
quello  del  21 giugno  2000,  rispettivamente riferiti alla campagna
elettorale  regionale  ed  amministrativa della primavera 2000, ed ai
periodi non coincidenti con campagne elettorali;
    j) ritenuta  la  propria  potesta' di individuare, per le ipotesi
nelle   quali   gli   spazi   radiotelevisivi  disponibili  risultino
obiettivamente insufficienti, i soggetti politicamente piu' rilevanti
in determinate circostanze;
    k) tenuto  in  particolare  conto  dell'esigenza di un'attuazione
specifica del combinato disposto dell'art. 1, comma 5, della legge n.
515/1993,  e  degli articoli 4 e 5 della legge n. 28/2000, anche alla
luce  dei  precedenti  provvedimenti della commissione e della prassi
formatasi;
    l) consultata,  nella seduta del 6 marzo 2001, l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni;
    m) ritenuto  di  dover  assicurare  l'adeguata conoscibilita' del
presente provvedimento anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale,  al  pari  di  quanto  deciso  in  riferimento  ai  propri
provvedimenti del 16, del 29 marzo e del 21 giugno 2000;
                               Dispone
nei   confronti   della   RAI   Radiotelevisione  italiana,  societa'
concessionaria   del   servizio  radiotelevisivo  pubblico,  come  di
seguito;
                               Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

  1. Le  disposizioni  del presente provvedimento si riferiscono alle
elezioni  per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica,  che  nel  presente  provvedimento sono definite elezioni
politiche,  senza specificazione ulteriore, nonche' alle elezioni del
sindaco,  del  presidente  della  provincia  e  dei relativi consigli
comunali  e  provinciali  programmate  nella  primavera 2001 in varie
provincie  e  comuni,  che  nel  presente provvedimento sono definite
elezioni amministrative, senza specificazione ulteriore.
  2. Le  disposizioni  del  presente  provvedimento  si  applicano  a
partire  dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
e  cessano  di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di
ballottaggio  relative  alle elezioni amministrative. Successivamente
alle  votazioni  del  primo  turno  delle  elezioni amministrative la
commissione  puo',  con le modalita' di cui all'art. 11, indicare gli
ambiti  territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento
o  di sue singole disposizioni puo' cessare anticipatamente, salve le
previsioni di legge.
  3. Le  trasmissioni  di cui al presente provvedimento riferite alle
elezioni  politiche  sono  programmate  sulle  reti  nazionali  della
concessionaria    pubblica;    quelle    riferite    alle    elezioni
amministrative,  sulle reti regionali, salvo quanto previsto all'art.
9, commi 7 ed 11.
  4. Ai   fini   dell'applicazione  del  presente  provvedimento,  le
provincie  autonome  di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna
come un ambito regionale distinto.
  5. Ai  fini  dell'applicazione  del  presente provvedimento, le tre
reti nazionali della Rai sono considerate come un'emittente unica.
  6. La   designazione   delle   persone   che  prendono  parte  alle
trasmissioni  previste  dal  presente  provvedimento tiene per quanto
possibile  conto  dell'esigenza  di  garantire  pari opportunita' tra
uomini  e  donne. Le trasmissioni di comunicazione politica irradiate
successivamente  alla  data  di  presentazione delle candidature sono
precedute  da  una  scheda  che informa sulla percentuale di presenza
delle candidate e dei candidati.
  7. Nel  presente  provvedimento,  ogni  riferimento  ai  Corerat si
intende  espresso  nei confronti dei comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi,  ovvero  dei comitati regionali per le comunicazioni
(Corecom), nelle regioni ove essi sono gia' istituiti.