IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 dei 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visti gli articoli 79 e 80 del nuovo codice della strada, recanti norme concernenti l'efficienza nella circolazione e le revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, che attua la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2000, di attuazione della direttiva 1999/52/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio; Vista la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 203 del 10 agosto 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunita'; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. 1. Il presente decreto e' diretto a garantire un maggiore rispetto da parte dei veicoli commerciali circolanti di determinate condizioni tecniche previste dal decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, di attuazione delle prescrizioni di cui alla direttiva 96/96/CE, come modificato dal decreto ministeriale 7 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2000, di attuazione della direttiva 1999/52/CE, al fine di migliorare la sicurezza stradale ed ambientale. 2. Il presente decreto definisce talune condizioni di realizzazione dei controlli tecnici su strada per i veicoli commerciali circolanti nel territorio nazionale in armonia con le disposizioni stabilite dalla direttiva 2000/30/CE per gli stessi controlli tecnici su strada sui veicoli commerciali circolanti nel territorio delle Comunita' europee. 3. Fatta salva la normativa comunitaria, il presente decreto lascia del tutto impregiudicato il diritto dell'autorita' competente, di cui all'art. 2, lettera d), di effettuare i controlli in esso non contemplati, nonche' di controllare altri aspetti del trasporto stradale, in particolare quelli inerenti ai veicoli commerciali, e non pregiudica, inoltre, che la suddetta autorita', nel quadro delle ispezioni che esulano dal campo di applicazione del presente decreto, possa controllare i punti enumerati nell'allegato I, che fa parte integrante del presente decreto, in luoghi diversi dalle strade pubbliche.