IL DIRIGENTE GENERALE
              DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V
  Vista  la  legge  7 marzo  1996,  n.  108,  recante disposizioni in
materia  di  usura  e,  in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al
quale  "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio,  comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a qualsiasi
titolo  e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno
degli   interessi   praticati   dalle  banche  e  dagli  intermediari
finanziari  iscritti  negli  elenchi tenuti dall'ufficio italiano dei
cambi  e  dalla  Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto   legislativo  1o settembre  1993,  n.  385,  nel  corso  del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura";
    Visto  il  proprio  decreto  del  20 settembre  2000,  recante la
"classificazione  delle operazioni creditizie per categorie omogenee,
ai  fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari finanziari";
    Visto   da  ultimo  il  proprio  decreto  del  20 dicembre  2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 e, in
particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e
all'ufficio  italiano  dei  cambi  il  compito  di  procedere  per il
trimestre 1o ottobre 2000-31 dicembre 2000 alla rilevazione dei tassi
effettivi  globali  medi  praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari;
    Avute  presenti  le  "istruzioni  per  la  rilevazione  del tasso
effettivo  globale  medio  ai  sensi  della legge sull'usura" emanate
dalla  Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari  iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del
decreto  legislativo 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.
196  del  21 agosto  1999)  e  dall'Ufficio  italiano  dei  cambi nei
confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
    Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in
base  al  quale  "a decorrere dal 1o gennaio 1999 ( .......) la Banca
d'Italia  determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce
quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di
sconto)  (  ... ) al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici
che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento";
    Vista  la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali
segnalati   dalle   banche   e   dagli  intermediari  finanziari  con
riferimento  al  periodo  1o ottobre 2000 - 31 dicembre 2000 e tenuto
conto  della  variazione  del  valore  medio  del tasso la cui misura
sostituisce  quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso
ufficiale   di   sconto)  nel  periodo  successivo  al  trimestre  di
riferimento;
    Vista   la   direttiva   del  Ministro  in  data  12 maggio  1999
concernente  l'attuazione  del  decreto  legislativo numero 29/1993 e
successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione
dell'ambito  di  responsabilita'  del  vertice  politico  e di quello
amministrativo;
    Atteso  che,  per  effetto di tale direttiva, il provvedimento di
rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali medi ai sensi dell'art. 2
della  legge  n.  108/1996 rientra nell'ambito di responsabilita' del
vertice amministrativo;
    Sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  I  tassi  effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati
dalle  banche  e  dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi
dell'art.  2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 relativamente
al  trimestre 1o ottobre 2000 - 31 dicembre 2000, sono indicati nella
tabella riportata in allegato (Allegato A).
    2.  I  tassi  non  sono  comprensivi della commissione di massimo
scoperto   eventualmente   applicata.   La  percentuale  media  della
commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento
e' riportata separatamente in nota alla tabella.