IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

  Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34,
comma 8-bis;
  Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;
  Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;
  Vista  l'istanza presentata dal legale rappresentante della Harvard
University Center for Italian Renaissance Studies;
  Rilevato  che  la  President  and  Fellows  of  Harvard  College ha
deliberato  di  aprire  in  Italia  una filiazione denominata Harvard
University  Center for Italian Renaissance Studies in Firenze, via di
Vincigliata, 26 - 50014 Fiesole (Firenze);
  Considerato   che   la   Harvard   University  Center  for  Italian
Renaissance Studies e' ente senza scopo di lucro;
  Rilevato  che  lo  scopo della filiazione e' lo studio in Italia di
materie  che  fanno  parte  di programmi didattici o di ricerca della
casa madre americana;
  Rilevato  che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti
effettivamente    iscritti    presso   l'Universita'   americana   di
provenienza;
  Visto  il  conferimento dei poteri di legale rappresentante al sig.
Walter Jacob Kaiser, nato a Bellevue (Ohio) il 31 maggio 1931;
  Considerato   che   la   Harvard   University  Center  for  Italian
Renaissance  Studies aveva ottenuto il riconoscimento per l'esenzione
fiscale con decreto ministeriale 2 maggio 1990;
  Visto il parere favorevole del Ministero degli affari esteri;
  Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;
                              Decreta:
  1.  E' autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio
1999,  l'attivita'  svolta in Italia dalla filiazione della President
and  Fellows  of Harvard College denominata Harvard University Center
for  Italian  Renaissance  Studies  avente  sede  in  Firenze, via di
Vincigliata, 26 - 50014 Fiesole (Firenze);
  2.  L'autorizzazione  comporta  l'esenzione fiscale di cui all'art.
34, comma 8-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154.
  3.  La  presente  autorizzazione  non  comporta  il  riconoscimento
giuridico  della  filiazione  per  i fini di cui all'art. 2, comma 5,
lettera  c),  del  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25.
  4.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 marzo 2001
                                             p. Il Ministro: Guerzoni