L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 13 marzo 2001,
  Premesso che:
    ai   sensi   dell'art.   4,   comma   11,   della   deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita')  28 dicembre  2000,  n.  237/00,  recante definizione di
criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe  per le attivita' di
distribuzione   del  gas  e  di  fornitura  ai  clienti  del  mercato
vincolato,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
4  del  5 gennaio  2001,  supplemento  ordinario  n.  2  (di seguito:
deliberazione  n. 237/00) l'Autorita' determina, entro il 28 febbraio
2001,  il  valore  del costo medio annuo di distribuzione per cliente
(di seguito: CMUD) per l'anno termico 2001-2002;
    ai  sensi  dell'art. 5, comma 1, della deliberazione n. 237/00 e'
istituito   con  decorrenza  dal  1o luglio  2001  un  fondo  per  la
compensazione  temporanea  di  costi  elevati  di  distribuzione  (di
seguito: fondo di compensazione);
    ai  sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 della deliberazione n. 237/00,
l'Autorita' determina annualmente il valore della quota QFNC a carico
degli  ambiti  tariffari  diversi  da  quelli  a  costo elevato, come
percentuale  uniforme  del  costo  di  distribuzione  riconosciuto in
misura non superiore al due per cento;
    esercenti   e   associazioni   di   categoria   hanno   trasmesso
all'Autorita',  con  riferimento,  in  particolare,  ad alcuni ambiti
tariffari   le   cui   variazioni   tariffarie  previste  dal  regime
transitorio  di  cui  alla  deliberazione  n.  237/00  non  risultano
coerenti  rispetto  ai  livelli  tariffari  previsti  per  il periodo
successivo dalla medesima deliberazione, numerose segnalazioni;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato   19 novembre   1996,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;
  Vista:
    la deliberazione dell'Autorita' n. 237/00;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  24 gennaio  2001,  n. 4/01 (di
seguito  deliberazione  n.  4/01),  recante  la  rettifica  di errori
materiali  nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas  28 dicembre  2000,  n.  237/00  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  14 febbraio 2001, n. 25/01 (di
seguito:  deliberazione  n. 25/01) recante la proroga dei termini per
la  comunicazione  e  la  pubblicazione  delle  tariffe  relative  al
semestre  gennaio  -  giugno  2001  di cui all'art. 18, comma 6 della
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
28 dicembre  2000,  n.  237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2001;
  Considerato  che  i  costi  unitari  elevati che si determinano nei
primi  anni  dell'attivita'  di distribuzione, in condizioni di bassa
densita'  di  utenza  o di consumo, possono penalizzare le aree nelle
quali sia in corso la metanizzazione;
  Ritenuto che:
    sia opportuno modificare la disciplina afferente le modalita' per
l'organizzazione  e  il  funzionamento  del  fondo  di  compensazione
parziale,  a  beneficio di ambiti tariffari con elevati costi unitari
delle  attivita'  di  distribuzione,  con  particolare riferimento al
rapporto  tra  il  valore della quota QFNC e il vincolo sui ricavi di
cui alla deliberazione n. 237/00;
    siano   necessarie  alcune  modificazioni  ed  integrazioni  alla
deliberazione  n. 237/00 anche a seguito delle segnalazioni di cui in
premessa;
    sia  altresi'  necessario  che  le  variazioni  tariffarie che si
determineranno    in   conseguenza   dell'applicazione   del   regime
transitorio  di cui alla deliberazione n. 237/00 siano coerenti con i
livelli  tariffari  previsti  dalla  medesima  deliberazione  per  il
periodo successivo;
    sia  opportuno  il riconoscimento di un prolungamento dei termini
per   comunicazione   e   la   pubblicazione  delle  tariffe  per  la
distribuzione  e  la  fornitura  del gas di cui alle deliberazioni n.
237/00  e  n.  25/01  al  fine di consentire agli esercenti di tenere
conto   delle   modificazioni  e  integrazioni  apportate  al  quadro
regolatorio;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  Ai  fini  del presente provvedimento si applicano le definizioni di
cui  alla  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  28 dicembre  2000,  n.  237/00  e  la  medesima deliberazione si
definisce come deliberazione n. 237/00.