L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 13 marzo 2001, Premesso che: ai sensi dell'art. 4, comma 11, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 28 dicembre 2000, n. 237/00, recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00) l'Autorita' determina, entro il 28 febbraio 2001, il valore del costo medio annuo di distribuzione per cliente (di seguito: CMUD) per l'anno termico 2001-2002; ai sensi dell'art. 5, comma 1, della deliberazione n. 237/00 e' istituito con decorrenza dal 1o luglio 2001 un fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione (di seguito: fondo di compensazione); ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 della deliberazione n. 237/00, l'Autorita' determina annualmente il valore della quota QFNC a carico degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato, come percentuale uniforme del costo di distribuzione riconosciuto in misura non superiore al due per cento; esercenti e associazioni di categoria hanno trasmesso all'Autorita', con riferimento, in particolare, ad alcuni ambiti tariffari le cui variazioni tariffarie previste dal regime transitorio di cui alla deliberazione n. 237/00 non risultano coerenti rispetto ai livelli tariffari previsti per il periodo successivo dalla medesima deliberazione, numerose segnalazioni; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996; Vista: la deliberazione dell'Autorita' n. 237/00; la deliberazione dell'Autorita' 24 gennaio 2001, n. 4/01 (di seguito deliberazione n. 4/01), recante la rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001; la deliberazione dell'Autorita' 14 febbraio 2001, n. 25/01 (di seguito: deliberazione n. 25/01) recante la proroga dei termini per la comunicazione e la pubblicazione delle tariffe relative al semestre gennaio - giugno 2001 di cui all'art. 18, comma 6 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2001; Considerato che i costi unitari elevati che si determinano nei primi anni dell'attivita' di distribuzione, in condizioni di bassa densita' di utenza o di consumo, possono penalizzare le aree nelle quali sia in corso la metanizzazione; Ritenuto che: sia opportuno modificare la disciplina afferente le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento del fondo di compensazione parziale, a beneficio di ambiti tariffari con elevati costi unitari delle attivita' di distribuzione, con particolare riferimento al rapporto tra il valore della quota QFNC e il vincolo sui ricavi di cui alla deliberazione n. 237/00; siano necessarie alcune modificazioni ed integrazioni alla deliberazione n. 237/00 anche a seguito delle segnalazioni di cui in premessa; sia altresi' necessario che le variazioni tariffarie che si determineranno in conseguenza dell'applicazione del regime transitorio di cui alla deliberazione n. 237/00 siano coerenti con i livelli tariffari previsti dalla medesima deliberazione per il periodo successivo; sia opportuno il riconoscimento di un prolungamento dei termini per comunicazione e la pubblicazione delle tariffe per la distribuzione e la fornitura del gas di cui alle deliberazioni n. 237/00 e n. 25/01 al fine di consentire agli esercenti di tenere conto delle modificazioni e integrazioni apportate al quadro regolatorio; Delibera: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 e la medesima deliberazione si definisce come deliberazione n. 237/00.