IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Vista  la  legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
  Visto,  in  particolare  l'art.  1,  comma 1, lettera d), e comma 2
della predetta legge n. 135/1990, che prevede, tra l'altro, specifici
interventi  di  carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di
formazione ed aggiornamento professionale, nonche' per il trattamento
domiciliare  dei  soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del programma
di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
  Considerato  che, in base all'art. 1, comma 6, della predetta legge
n.  135/1990,  il  finanziamento degli interventi considerati avviene
con  quote  annuali  del Fondo sanitario nazionale di parte corrente,
vincolate alla scopo;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche  ed  integrazioni, concernente il riordino della disciplina
in  materia  sanitaria,  a  norma  dell'art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421;
  Visto  l'art 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
base  al  quale  sono  state elevate le misure del concorso, da parte
delle  regioni  Sicilia  e  Sardegna  al  finanziamento  del Servizio
sanitario  nazionale,  previste  dall'art.  34,  comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.  446  che  prevede  che  il  CIPE,  su proposta del Ministro della
sanita',   d'intesa   con   la   Conferenza   Stato-Regioni  deliberi
annualmente  l'assegnazione  in  favore  delle  Regioni,  a titolo di
acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente;
  Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale  dispone,  tra l'altro, che le province autonome di Trento e di
Bolzano,  la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedano  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale nei
rispettivi  territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n.
724/1994,  e  dell'art.  1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza
alcun apporto a carica del bilancio dello Stato;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1999);
  Vista  la  delibera  n.  127  del  6 agosto 1999 di questo Comitato
relativa  al Fondo sanitario nazionale 1999, di ripartizione quota di
parte  corrente,  con  la  quale  e'  stata  accantonata  la somma di
3.451,473  miliardi di lire in attesa di successive proposte da parte
del Ministero della sanita';
  Vista   la   proposta   del   Ministro  della  sanita'  concernente
l'assegnazione alle regioni interessate della somma di 95 miliardi di
lire,  di  cui 35 miliardi per lo svolgimento dei corsi di formazione
ed  aggiornamento  per  il  personale  dei  reparti  di  ricovero per
malattie  infettive  e per ammalati di AIDS e 60 miliardi di lire per
il trattamento a domicilio dei malati di AIDS;
  Considerato che su detta proposta la Conferenza Stato-Regioni aveva
espresso l'intesa nella seduta del 21 dicembre 2000;
  Considerato  che  la  regione  Sicilia  non ha ancora comunicato al
Ministero  della  sanita'  di  aver  provveduto  all'attivazione  dei
servizi di assistenza domiciliare e che, pertanto, l'erogazione della
relativa  quota  e' subordinata alla verifica, da parte del Ministero
medesimo di tale condizione;
  Ritenuto  di  procedere  alla  ripartizione sulla base dei medesimi
criteri adottati nei due anni precedenti ed in particolare:
    per  un  importo di 35 miliardi di lire, tenendo conto del numero
di  posti  letto di day-hospital e di degenza ordinaria allestiti per
le malattie infettive aggiornati all'anno 1998) e del numero dei casi
di  AIDS (aggiornati al 30 giugno 2000) pesati rispettivamente per il
70% e per il 30%;
    per il rimanente importo di 60 miliardi di lire, sulla base della
distribuzione  territoriale  del complessivo numero di 2.100 posti di
assistenza  domiciliare, previsto dalla legge n. 135/1990 e al numero
dei casi di AIDS, pesati in parti uguali.
                              Delibera:
  1)  A  valere  sulle  residue  disponibilita'  del  Fondo sanitario
nazionale   1999   -   parte  corrente,  e'  assegnata  alle  regioni
interessate  la  somma  complessiva  di  95  miliardi  di  lire (euro
49.063.405,41) cosi' finalizzata:
    35 miliardi di lire per lo svolgimento dei corsi di formazione ed
aggiornamento professionale;
    60  miliardi  di lire per il trattamento a domicilio dei soggetti
affetti da AIDS.
  2)  La  quota  relativa  alla  regione  Sicilia  verra' erogata dal
Ministero  del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
non   appena   il   Ministero   della   sanita'  fara'  pervenire  la
comunicazione  relativa  all'avvenuta attivazione degli interventi di
trattamento domiciliare nella regione medesima.
  3) Gli importi sono ripartiti come da allegata tabella che fa parte
integrante della presente deliberazione.
    Roma, 1o febbraio 2001
                                        Il Presidente delegato: Visco

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2001
Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  2  Tesoro, bilancio e
programmazione economica, foglio n. 167