A tutte le amministrazioni dello Stato
                            Alle   direzioni  regionali  dell'Agenzia
                            delle entrate
                            Agli  uffici  locali  dell'Agenzia  delle
                            entrate
                            Agli  uffici  distrettuali  delle imposte
                            dirette
                            Agli uffici IVA
                            Agli uffici del registro
                            Ai   centri  di  servizio  delle  imposte
                            dirette e indirette
                                e, per conoscenza:
                            Al   segretario  generale  del  Ministero
                            delle finanze
                            Al  comando  generale  della  Guardia  di
                            finanza
                            Alle   direzioni   centrali  dell'Agenzia
                            delle entrate
                            Agli    uffici    centrali    di    staff
                            dell'Agenzia delle entrate

  A seguito dell'abrogazione del terzo comma dell'art. 20 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, disposta
dall'art.  11  del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999,  n.  542,  le  amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento  autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 600, sono
tenute,  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta  1999, a presentare la
dichiarazione  dei  sostituti d'imposta, modello 770, nei tempi e nei
modi  previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
  Attese    le   difficolta'   riscontrate   da   parte   di   alcune
amministrazioni  nell'approntare  le necessarie misure organizzative,
si  e'  reso  necessario  differire  con  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri 29 giugno 2000 (in Gazzetta Ufficiale n. 151
del 30 giugno 2000) al mese di giugno 2001 il termine di trasmissione
telematica  dei  dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2000,
per l'anno 1999.
  In  prosieguo,  aderendo  ad  analoghe  richieste,  con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 18 luglio 2000 (in Gazzetta
Ufficiale  n.  168  del  20  luglio 2000), e' stata accordata a dette
amministrazioni   anche   la   proroga  per  la  presentazione  della
dichiarazione   IRAP,  relativamente  all'anno  1999,  differendo  il
termine al 15 dicembre 2000 per la consegna a banche e poste ed al 15
gennaio 2001 nel caso di trasmissione telematica.
  Cio' anche al fine di acquisire con sistematicita' ed organicita' i
dati  richiesti  e  di predisporre una procedura automatizzata per la
loro gestione e trasmissione telematica.
  Il  software  applicativo  per  la compilazione delle dichiarazioni
IRAP  e  dei sostituti d'imposta relative al periodo d'imposta 1999 -
denominato AdS2000, e' disponibile sul sito Internet www.finanze.it
  Nell'ambito  delle  amministrazioni  dello  Stato  gli  obblighi di
ritenuta sono riconducibili a tre aree:
    il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica,  che provvede al pagamento di tutti gli emolumenti a spesa
fissa   erogati  ai  dipendenti  delle  amministrazioni  dello  Stato
periferiche,  nonche'  le  singole  direzioni  provinciali del tesoro
quali  autonomi obbligati alla ritenuta per compensi erogati ad altri
soggetti;
    il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  che
interviene  per  il personale centrale dei vari dicasteri gestito dal
suo sistema informativo;
    un  gran  numero di altri uffici che per considerazioni di ordine
giuridico  e  fiscale  non  e'  possibile  ricondurre  ad unitarieta'
nell'ambito dei competenti Dicasteri.
  Pertanto, con decreto del direttore generale del Dipartimento delle
entrate  del  21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n. 3 del 4 gennaio 2001, si e' inteso fornire uno
strumento normativo per semplificare e standardizzare la trasmissione
dei  suddetti  dati  nel  rispetto, ovviamente, di quelle che sono le
esigenze strutturali ed organizzative di ciascun Dicastero.
  La  soluzione  non  e'  stata  pero'  circoscritta  alla  peculiare
problematica  concernente  la  dichiarazione  modello  770, ma estesa
anche  alle  modalita'  di  trasmissione  delle  altre  tipologie  di
dichiarazioni,  ragion  per cui e' stato predisposto un provvedimento
di portata piu' vasta.
  L'art. 1 del citato decreto, concernente gli altri incaricati della
trasmissione delle dichiarazioni, prevede che:
    1)  ai  sensi  dell'art.  3, comma 3, lettera a), del decreto del
Presidente  della  Repubblica,  22  luglio 1998, n. 332, e successive
modificazioni  ed  integrazioni, si considerano altri incarichi della
trasmissione delle dichiarazioni:
      a) il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  anche  tramite  il  proprio  sistema  informativo, per le
dichiarazioni  delle  amministrazioni  dello  Stato per le quali, nel
periodo   d'imposta   cui  le  stesse  si  riferiscono,  ha  disposto
l'erogazione  sotto  qualsiasi  di  forma di compensi od altri valori
soggetti a ritenuta alla fonte;
      b)  le  amministrazioni  di  cui  all'art.  29, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  per le
dichiarazioni   degli  uffici  o  strutture  ad  esse  funzionalmente
riconducibili.  Ciascuna  amministrazione  nel  proprio  ambito  puo'
demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento
o modello organizzativo interno.
  Il  predetto  articolo  abilita  alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni  il  Sistema  informativo del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica, le amministrazioni dello
Stato,  le  amministrazioni  della  Camera dei Deputati, del Senato e
della Corte costituzionale, nonche' della Presidenza della Repubblica
e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
  Il  riferimento  all'art.  29  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, e non anche all'art. 1, comma
2,  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29, si e' reso
opportuno  onde  evitare un eccessivo ampliamento della portata della
norma  ed  ovviare  a  dubbi  interpretativi sulla individuazione dei
beneficiari.  Occorre,  infatti,  rilevare come il citato art. 29 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 600 espressamente abbia
riguardo alle "amministrazioni dello Stato ..." mentre il comma 2 del
richiamato  art.  1  del decreto legislativo n. 29/1993 riconduca "le
amministrazioni   dello   Stato"   nel   piu'   ampio   ambito  delle
"amministrazioni pubbliche".
  Nella  disposizione  in esame la tipologia di dichiarazioni che gli
incaricati  sono  abilitati  a  trasmettere, viene individuata con il
puntuale   rinvio  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322, e successive modificazioni ed
integrazioni,  per cui possono essere trasmesse: la dichiarazione dei
redditi,  la  dichiarazione  IRAP,  la dichiarazione annuale IVA e la
dichiarazione del sostituto d'imposta.
  Nella  previsione  rientra  anche  l'amministrazione, che prestando
assistenza  fiscale  e'  obbligata  ai  sensi  dell'art. 17, comma 1,
lettera  c),  del  decreto  ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, a
trasmettere  al  Dipartimento  delle  entrate  -  ora  Agenzia  delle
entrate,  le  dichiarazioni modello 730 dei propri assistiti, secondo
modalita'  annualmente  stabilite  con  provvedimento direttoriale di
approvazione del modello di dichiarazione dei sostituti di imposta.
  Modalita'  che  prevedono  ordinariamente  l'invio telematico delle
dichiarazioni stesse.
  Passando ad un piu' dettagliato esame dell'articolo in commento con
la  lettera  a),  il  Ministero  del tesoro, anche per il tramite del
proprio sistema informativo gestito dal Dipartimento della Ragioneria
generale  dello  Stato  viene  abilitato  a trasmettere, curandone il
flusso  telematico,  le dichiarazioni - di fatto costituite da quelle
dei  soli  sostituti  di imposta, afferenti il personale appartenente
alle amministrazioni dello Stato di cui abbia gestito i dati anche se
non in qualita' di soggetto obbligato alla ritenuta.
  Ovviamente  per  il  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello
Stato  la  conseguita  qualificazione  di  soggetto  incaricato  alla
trasmissione  per  conto  di  altri sostituti non comporta di per se'
assunzione di alcun obbligo di trasmissione costituendo la stessa una
mera  facolta',  per  cui  le  amministrazioni  interessate  dovranno
espressamente richiedere di avvalersi del servizio.
  La  lettera  b)  della medesima disposizione attribuisce, invece, a
ciascuna   amministrazione   la   facolta'  di  trasmettere  le  sole
dichiarazioni  di  soggetti  ad  essa funzionalmente riconducibili in
base al proprio modello organizzativo. Il secondo capoverso contiene,
altresi',  la  previsione  che, in funzione del peculiare assetto, la
singola  amministrazione  possa  demandare  la trasmissione a proprie
strutture o moduli o altra suddivisione amministrativa.
  Cio'  al  fine  di  consentire  normativamente,  in  questa fase di
riprogettazione  organizzativa  in  atto  presso alcuni Ministeri, di
semplificare  e  razionalizzare gli adempimenti fiscali permettendo -
nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in materia, di modularli
secondo il proprio assetto strutturale.
  Quindi,    ad    esempio,    in   presenza   di   piu'   sostituti,
un'amministrazione  potra' demandare la trasmissione telematica ad un
proprio  centro  di  elaborazione  dati anche se operante in un altro
settore operativo o ubicato in un diverso ambito territoriale.
  Le   amministrazioni  interessate  che  intendano  avvalersi  della
summenzionata  disposizione si potranno limitare ad adottare, secondo
le   modalita'   ritenute   piu'   consone   alla  loro  gestione  ed
organizzazione,  provvedimenti idonei ad individuare sia le strutture
e/o  gli  uffici  incaricati  della  trasmissione  telematica,  che i
soggetti, obbligati fiscali, che potranno avvalersene.
  L'adempimento  si  rende  necessario  per consentire di individuare
l'ufficio  che,  assumendo  la veste di incaricato alla trasmissione,
deve richiedere l'abilitazione al servizio telematico.
  Infatti,  e' opportuno puntualizzare che all'incaricato, in caso di
tardiva   od   omessa   trasmissione,   e'  applicabile  la  sanzione
amministrativa  da  lire  un  milione  a lire dieci milioni giusto il
disposto  dell'art.  7-bis  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
  Ovviamente   per   abilitarsi   non  e'  in  alcun  modo  richiesta
l'esibizione  o  produzione  dell'atto o provvedimento deliberativo o
istitutivo  del  servizio,  riservandosi  l'Agenzia  delle entrate di
chiederne l'esibizione successivamente.
  Al riguardo si osserva che l'individuazione dell'incaricato e degli
uffici  che  possono  avvalersene  non  comporta  per  questi  ultimi
l'obbligo di fruirne, ben potendo gli stessi - se in quanto obbligati
- provvedere autonomamente all'invio telematico.
  Quanto  alle  modalita'  per  abilitarsi al servizio telematico, si
forniscono le seguenti indicazioni.
  Il  soggetto  che  abbia  obblighi dichiarativi, o che svolgera' le
funzioni  di  incaricato  alla  trasmissione  telematica, richiedera'
l'abilitazione   al   servizio   telematico  di  presentazione  delle
dichiarazioni  per  la categoria "G80 - amministrazioni dello Stato",
secondo   le  modalita'  stabilite  dal  decreto  31  luglio  1998  e
successive modificazioni.
  Per   formulare   la  predetta  richiesta  deve  essere  utilizzato
l'apposito  modello  reperibile  su  Internet nel sitowww.finanze.it,
sezione  "Servizi  telematici",  e  poi  "Informazioni  sul  servizio
telematico per gli intermediari e per gli altri soggetti obbligati".
  Detta domanda di abilitazione deve essere presentata alle Direzioni
regionali  o agli uffici da esse delegati i quali provvederanno, dopo
aver  espletato  le formalita' di rito, alla conseguente attribuzione
della  busta  contenente  gli  estremi  necessari  per  l'accesso  al
servizio telematico e le relative istruzioni.
  Il  richiedente,  ottenuta l'abilitazione, configurera' un personal
computer  per  gli  usi  necessari alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni.  Si raccomanda di attingere alle informazioni inerenti
al servizio telematico consultabili ai seguenti indirizzi Internet:
    http://www.finanze.it/territor/servitel/index1.htm
    http://assistenza.finanze.it/
  Si  rappresenta inoltre che il summenzionato pacchetto applicativo,
denominato "AdS2000" e' reperibile all'indirizzo:
    http://www.finanze.it/internet/mod2000/xadssoft00.htm
  Da  ultimo,  si  precisa  che  la  richiamata  disposizione esplica
efficacia  dal  giorno  successivo  alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del relativo decreto, avvenuta il 4 gennaio 2001, per cui i
nuovi   soggetti,   purche'   abilitatisi,  potranno  procedere  alla
trasmissione  delle  dichiarazioni  con  termini  di presentazione in
scadenza successivamente a tale data.
  La presente circolare verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 12 marzo 2001
                                    Il direttore dell'agenzia: Romano