IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  di  "Tor Vergata" emanato con
decreto  rettorale  del  10  marzo  1998 e pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998;
  Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
  Vista  la  delibera  del senato accademico del 27 novembre 2000 che
modifica gli articoli 23 e 32 dello statuto;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  23  febbraio  2001  con la quale si
esprime parere favorevole;
                              Decreta:
  Gli articoli 23 e 32 dello statuto sono cosi' modificati:
                              Art. 23.
                  Il Nucleo di valutazione d'Ateneo
  1. E' istituito nell'Universita' il nucleo di valutazione d'Ateneo,
con  il  compito  di verificare, anche mediante analisi e valutazioni
comparative,  la  realizzazione  degli  obiettivi,  la correttezza ed
economicita'  della  gestione,  l'imparzialita'  ed il buon andamento
dell'azione  amministrativa, l'efficacia dell'attivita' didattica, la
validita'  degli  interventi  di  sostegno  al  diritto  allo studio,
l'efficienza,  l'efficacia  e la qualita' delle strutture di ricerca,
didattiche   e   di   servizio,  ferma  la  garanzia  della  liberta'
dell'insegnamento e della ricerca.
  2. Il nucleo presenta al rettore relazioni periodiche sui risultati
della  verifica;  il  rettore  trasmette  copia  della relazione, con
eventuali sue osservazioni, al direttore amministrativo e agli organi
centrali  dell'Universita', mettendola a disposizione delle strutture
didattiche,  di  ricerca  e  di  servizio.  Il  nucleo di valutazione
trasmette  le prescritte relazioni ai competenti organi ministeriali,
conformemente alla normativa vigente.
  3.  Il nucleo di valutazione si compone di nove membri nominati dal
rettore, su designazione del senato accademico, di cui sei professori
di  ruolo  in  rappresentanza di ciascuna delle facolta' di Ateneo, e
due esperti, anche esterni, in discipline che attengono alle tecniche
di   valutazione,   al   controllo   di   gestione   e  alle  scienze
dell'organizzazione. Fa altresi' parte del nucleo di valutazione, uno
studente,  eletto  fra  i  rappresentanti  degli  studenti nel senato
accademico.
  4.  Il  nucleo dura in carica un periodo di tre anni accademici e i
componenti  possono  essere  confermati nell'incarico per non piu' di
una  volta; il senato accademico redige un regolamento interno per la
disciplina  del  suo funzionamento. Il nucleo si avvale di una unita'
organizzativa messa a sua disposizione dall'Universita'.
  6.  Il  nucleo  di  valutazione  ed i gruppi di lavoro si avvalgono
della  collaborazione  di tutti gli uffici centrali e delle strutture
decentrate  dell'Universita', nonche' dei comitati per la didattica e
il diritto allo studio.
                              Art. 32.
         Comitati per la didattica ed il diritto allo studio
  Le   facolta'   disciplinano,   con  propri  regolamenti,  comitati
paritetici  di docenti e studenti per la didattica ed il diritto allo
studio. Tali comitati sono costituiti a livello di corso di studio ed
hanno  la  funzione di rilevare la qualita' dei servizi didattici, di
formulare  proposte  per il miglioramento degli stessi, di presentare
relazioni  al  consiglio  del  corso  di  studio  ed  al consiglio di
facolta' nonche' al nucleo di valutazione di Ateneo.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 12 marzo 2001
                                            Il rettore: Finazzi Agro'