IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Vista  la  legge 4 maggio 1990, n. 107 "Disciplina per le attivita'
trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
produzione di plasmaderivati", con particolare riguardo agli articoli
1 e 3, comma 4;
  Visto  il decreto ministeriale 15 gennaio 1991, recante "Protocolli
per   l'accertamento  della  idoneita'  del  donatore  di  sangue  ed
emoderivati";
  Visto   il   decreto   ministeriale   27 dicembre   1990,   recante
"Caratteristiche   e   modalita'  per  la  donazione  del  sangue  ed
emoderivati" e sue successive integrazioni e modificazioni;
  Vista  la raccomandazione R(95)15 del Consiglio di Europa, adottata
dal  Comitato  dei  Ministri  il 12 ottobre 1995, e le allegate linee
guida   sulla   "Preparazione,  uso  e  garanzia  di  qualita'  degli
emocomponenti" e loro successivi aggiornamenti;
  Vista  la  raccomandazione  del  Consiglio  dell'Unione europea del
29 giugno 1998, sulla "Idoneita' dei donatori di sangue e di plasma e
la  verifica  delle  donazioni  di  sangue  nella  Comunita' europea"
(98/463/CE);
  Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, recante "Tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali", e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  provvedimento  del  Garante  per  la protezione dei dati
personali del 27 novembre 1997, recante "Autorizzazione n. 2/1997, al
trattamento  dei  dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale";
  Visto  il  decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  135, recante
"Disposizioni  integrative  della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul
trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici";
  Vista  la  circolare  n.  61  del 19 dicembre 1986, della direzione
generale  degli ospedali avente per oggetto "Periodo di conservazione
della   documentazione  sanitaria  presso  le  istituzioni  sanitarie
pubbliche e private di ricovero e cura";
  Ravvisata la necessita' di modificare, aggiornandolo, detto decreto
ministeriale 15 gennaio 1991;
  Sentito  il  parere  della  Commissione  nazionale  per il servizio
trasfusionale reso nella seduta del 21 luglio 1999;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome in data 21 dicembre 2000,

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   E'   approvato   l'articolato  concernente  i  protocolli  per
l'accertamento   della   idoneita'   del  donatore  di  sangue  e  di
emocomponenti,  composto  da  18  articoli  e da 8 allegati, uniti al
presente decreto del quale costituiscono parte integrante.
  2.  Il  presente decreto e' soggetto a revisione con cadenza almeno
biennale  da  parte  della  Commissione  nazionale  per  il  servizio
trasfusionale,   sentito   l'Istituto   superiore   di   sanita'   in
collaborazione  con  le societa' scientifiche di settore, accogliendo
le  indicazioni formulate dagli Organismi comunitari e internazionali
finalizzate  alla  piu'  elevata  qualita' possibile del sangue e dei
suoi  prodotti,  in  rapporto  alla  sicurezza  del  donatore  e  del
ricevente.
  3.  L'allegato  n.  1  riporta  la  terminologia comune relativa al
donatore di sangue e al sangue e ai suoi prodotti.