Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ha esaminato
l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione  della  denominazione  di origine protetta "Soppressata di
Calabria",  registrata  con  regolamento  della  Commissione  (CE) n.
134/98,  ai  sensi  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  presentata
dall'Associazione  regionale  suinicoltori  (ARS) - Co-Z.A.C. s.r.l.,
con  sede  in  Piano  Lago  -  Figline Vegliaturo (Cosenza), mediante
talune variazioni ed integrazioni al testo di detto disciplinare;
    Considerato  che le modifiche proposte non riducono il legame con
l'ambiente  geografico  che  ha  rappresentato uno degli elementi sui
quali  ha  trovato  fondamento  il  riconoscimento  comunitario e non
compromette la qualita' del prodotto ottenuto;
    Considerato  che  il  regolamento  (CEE)  n.  2081/92, prevede la
facolta',  ai  sensi  dell'art.  9,  da  parte  degli Stati membri di
proporre  modifiche  ai  disciplinari di produzione gia' approvati in
ambito comunitario;
    Considerato  che  appare  opportuno  scindere in quattro distinti
disciplinari  l'unico  disciplinare  originariamente  presentato  per
quattro  prodotti  (soppressata,  capocollo,  salsiccia  e pancetta),
poiche'  con  il  citato  reg.  (CE) n. 134/98, sono state registrate
quattro distinte denominazioni;
Ritiene  di  dover  procedere  alla  pubblicazione  della proposta di
modifiche  nel  testo  di  seguito  riportato  e  di dover pubblicare
altresi',  per  una  migliore conoscenza degli operatori interessati,
l'intero  testo  della  proposta di disciplinare di produzione, cosi'
come risulta dalla scissione del testo originario.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  "disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali   -   Direzione   generale   delle  politiche  agricole  ed
agroindustriali  nazionali  -  Ufficio  tutela  qualita' dei prodotti
agricoli,  via  XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,   dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di
opportuna   valutazione,  da  parte  del  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali, prima della trasmisione della suddetta proposta
alla Commissione europea.
A)   Proposta  di  modifiche  al  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine protetta "Soppressata di Calabria" - (Reg.
della Commissione (CE) n. 134/98).
    Sono  proposte  le  modifiche al disciplinare di produzione della
denominazione  di  origine  protetta  "Soppressata  di Calabria", nel
testo di seguito indicato:
      nel  titolo  del  disciplinare  anziche':  "Salumi di Calabria:
soppressata, capocollo, salsiccia e pancetta", leggi: "Soppressata di
Calabria";
      all'art.  1,  nel  primo  comma  anziche': "Salumi di Calabria:
soppressata, capocollo, salsiccia e pancetta", leggi: "Soppressata di
Calabria";
      all'art. 2, nel primo comma anziche': "dei salumi di Calabria",
leggi: "della soppressata di Calabria";
      all'art.3:
        a) nel  primo  comma  anziche':  "I  prodotti indicati con la
denominazione "Salumi di Calabria , di cui all'art. 1, debbono essere
ottenuti", leggi: "La Soppressata di Calabria deve essere ottenuta";
        b) nel  primo  comma anziche': "allevati in Calabria e le cui
fasi  di  preparazione",  leggi:  "nati  nel territorio delle regioni
Calabria,  Basilicata,  Sicilia,  Puglia  e  Campania  e allevati nel
territorio  della regione Calabria dall'eta' massima di quattro mesi.
Le fasi di macellazione";
        c) nel  terzo  comma  anziche':  "quali  la  Large White e la
Landrace  italiana  e loro incroci.", leggi: "quali: Calabrese; Large
White e Landrace Italiana cosi' come migliorate dal libro genealogico
italiano o figli di verri di quelle razze; suini figli di verri della
razza  Duroc,  cosi'  come migliorate dal libro genealogico italiano;
Suini  figli  di verri di altre razze o di verri ibridi purche' detti
verri - siano essi nati in Italia o all'estero - provengano da schemi
di  selezione  o incrocio attuati con finalita' non incompatibili con
quelle  del  libro  genealogico italiano, per la produzione del suino
pesante.
    Per contro, sono espressamente esclusi:
      suini   portatori  di  caratteri  antitetici,  con  particolare
riferimento alla sensibilita' agli stress (PSS);
      animali  in  purezza  delle  razze  Landrace  Belga, Hampshire,
Pietrain e Spot.";
        d) il   settimo   comma:   "Nei   due   mesi   precedenti  la
macellazione,  l'alimentazione  deve essere prevalentemente proteica"
e' cancellato;
        e) all'ultimo  comma  anziche':  "la  soppressata  e  per  la
salsiccia,   nonche'   per   la  confezione  del  capocollo  e  della
pancetta,", leggi: "la Soppressata di Calabria";
        f) all'ultimo  comma  anziche':  "pepe  rosso  previsti dalle
vigenti  disposizioni  di  legge",  leggi: "pepe rosso piccante, pepe
rosso   dolce,  crema  di  peperoni,  vino.  Possono  inoltre  essere
impiegati:  caseinato,  acido  ascorbico  e/o sale sodico, lattato di
sodio,  nitrato  di  sodio  e/o  di potassio, nitrito di sodio e/o di
potassio. Il loro utilizzo e' limitato a quanto consentito e fintanto
che sia previsto dalle vigenti disposizioni di legge".
      All'art. 4:
        a) il titolo del primo paragrafo "Soppressata di Calabria" e'
cancellato;
        b) il  secondo  paragrafo,  il  terzo  paragrafo ed il quarto
paragrafo   che   disciplinano,  rispettivamente,  la  "Salsiccia  di
Calabria",  il  "Capocollo  di  Calabria" e la "Pancetta di Calabria"
sono cancellati.
    All'art.  5,  anziche':  "La  stagionatura dei salumi deve essere
fatta  allo  stato naturale in apposito ambiente, igienicamente sano,
secondo le seguenti indicazioni:
      a) per la soppressata, quarantacinque giorni;
      b) per la salsiccia, trenta giorni;
      c) per il capocollo, cento giorni;
      d) per la pancetta, trenta giorni.",
leggi:  "La  stagionatura  della  soppressata di Calabria deve essere
fatta  allo  stato naturale in apposito ambiente, igienicamente sano,
per quarantacinque giorni."
    All'art. 6, il secondo paragrafo, il terzo paragrafo ed il quarto
paragrafo   che   disciplinano,  rispettivamente,  la  "Salsiccia  di
Calabria",  il  "Capocollo  di  Calabria" e la "Pancetta di Calabria"
sono cancellati.
    All'art. 7 (Controlli), anziche':
      "Fatte  salve  le  competenze  attribuite dalla legge al medico
veterinario  ufficiale  (USL)  dello stabilimento - il quale ai sensi
del  capitolo  IV "controllo della produzione del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n. 537, accerta e mediante una ispezione adeguata
controlla  che  i  prodotti  a base di carne rispondano ai criteri di
produzione   stabiliti   dal   produttore,  in  particolare,  che  la
composizione   corrisponda  realmente  alle  diciture  dell'etichetta
essendogli  attribuita tale funzione specialmente nel caso in cui sia
usata  la denominazione commerciale di cui al capitolo V, punto 4 del
sopracitato   decreto   legislativo.  (La  denominazione  commerciale
seguita  dal  riferimento  alla  norma  o  legislazione nazionale che
l'autorizza).
    Le  imprese  produttrici devono consentire, agli addetti preposti
ai  controlli  igienici,  sanitari  ed  amministrativi,  l'accesso ai
locali  ed agli impianti di lavorazione e tutte le ispezioni ritenute
necessarie,   in   conformita'   a  quanto  stabilito  dalla  vigente
legislazione.
    Le  imprese  produttrici  sono  tenute,  inoltre, a permettere le
verifiche  delle  carni  lavorate  o  da  lavorare,  "controllo della
produzione",  nonche'  le verifiche dei registri dai quali risulti la
provenienza  delle carni, le modalita' e la durata delle lavorazioni,
della   conservazione   e   stagionatura   dei  prodotti  e  la  loro
corrispondenza ai requisiti di cui al presente disciplinare.
    La  vigilanza  per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare  di  produzione  e'  svolta  dal Ministero delle risorse
agricole alimentari e forestali il quale puo' avvalersi ai fini della
vigilanza  sulla  produzione  e  sul commercio dei salumi di Calabria
dell'associazione  tra i produttori in conformita' a quanto stabilito
dal regolamento CEE di riferimento.",
leggi:  "Il  controllo  per  l'applicazione  delle  disposizioni  del
presente disciplinare di produzione e' svolto da un organismo privato
autorizzato,  conformemente  a  quanto  stabilito  dall'art.  10  del
regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992".
    All'art. 8:
      a) nel  primo comma anziche': "salumi di Calabria: soppressata,
capocollo,  salsiccia  e  pancetta"  (che  puo' anche recare per ogni
singola  tipologia  le  seguenti diciture: "soppressata di Calabria";
"capocollo  di  Calabria";  "salsiccia  di  Calabria";  "pancetta  di
Calabria")", leggi: "soppressata di Calabria".
      b) al  primo  comma  dopo  le  parole:  "cartellino allegato al
prodotto,", e' aggiunta la frase: "o indicazione sulla confezione del
prodotto porzionato";
      c) dopo  il  terzo  comma  e' aggiunto il seguente comma: "Tali
indicazioni   sono   abbinate   inscindibilmente   al  marchio  della
denominazione della soppressata di Calabria che deve essere applicato
nella  relativa  etichetta  seguendo  le  indicazioni  descritte  nel
manuale di presentazione allegato.";
      d) nel  quarto  comma  anziche':  "dei  salumi",  leggi: "della
soppressata di Calabria";
      e) al   comma  5,  risultante  dopo  l'integrazione  del  punto
precedente,   dopo  le  parole:  "retrostante  del  cartellino"  sono
aggiunte le parole: "o sulla confezione del prodotto porzionato";
      f) al  comma  5,  risultante  dopo l'integrazione del punto b),
dopo  le  parole: "i componenti organolettici." e' aggiunta la frase:
"Nell'etichetta  possono essere indicate, alternativamente, le parole
"piccante  ,  "dolce  ,  o  "bianca  ,  se  per  la  produzione della
soppressata  di  Calabria  vi  e' stato, rispettivamente, utilizzo di
pepe  rosso  piccante  o crema di peperoni piccante, utilizzo di pepe
rosso dolce o crema di peperoni dolce, non utilizzo sia di pepe rosso
che di crema di peperoni.";
      g) dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: "La soppressata
di  Calabria  puo'  essere immessa al consumo in pezzi singoli, cosi'
come  descritto  all'art.  6,  ovvero  confezionata  sottovuoto  o in
atmosfera modificata, intera, in tranci o affettata. Le operazioni di
confezionamento,   affettamento   e   porzionamento  devono  avvenire
esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 2.".
B)  Proposta  di  disciplinare di produzione della denomina  zione di
origine protetta "soppressata di Calabria".
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La  denominazione  di origine protetta: "Soppressata di Calabria"
e'  riservata ai prodotti di salumeria aventi i requisiti fissati nel
presente disciplinare di produzione.