IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta municipale del comune di Ischia in data 30 gennaio 2001, n. 32, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania; Vista la delibera della giunta municipale del comune di Lacco Ameno in data 30 gennaio 2001, n. 19, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania; Vista la deliberazione commissariale del comune di Casamicciola Terme in data 7 febbraio 2001, n. 23, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territoro della regione Campania; Vista la delibera della giunta municipale del comune di Forio in data 13 febbraio 2001, n. 62, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania; Vista la deliberazione del consiglio comunale del comune di Barano d'Ischia in data 27 gennaio 2001, n. 2, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrano di soggiornare almeno trenta giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare e che consente la circolazione per i cittadini residenti nel comune stesso di un solo automezzo per nucleo familiare, previo rilascio di apposito, bollino da parte della polizia urbana, limitando tale limitazione con apposita ordinanza; Vista la deliberazione della giunta comunale del comune di Serrara Fontana in data 16 febbraio 2001, n. 20, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrano di soggiornare almeno trenta giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare e che consente la circolazione per i cittadini residenti nel comune stesso di un solo automezzo per nucleo familiare, previo rilascio di apposito bollino da parte della polizia urbana, limitando tale limitazione con apposita ordinanza; Vista la nota in data 21 novembre 2000, n. 7340, con la quale si chiedeva all'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida di far conoscere il proprio parere; Vista la delibera della giunta regionale della Campania in data 23 febbraio 2001, n. 840, con la quale si esprime parere favorevole al divieto di circolazione nel periodo estivo dell'anno 2001 dei veicoli nell'isola di Ischia; Vista la nota della prefettura di Napoli un data 21 febbraio 2001, n. 10016/GAB, con la quale si conferma il parere favorevole espresso nello scorso anno al divieto di circolazione nel periodo estivo dei veicoli nell'isola di Ischia; Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sez. III, n. 1109, del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come facenti parte della "popolazione stabile dell'isola stessa"; Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Campania - Sez. I, n. 2972/2000, del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica; Visto il verbale della riunione tenutasi in data 26 febbraio 2001 con i rappresentanti delle amministrazioni interessate nel quale gli stessi hanno sostanzialmente confermato i rispettivi atti deliberativi; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. Divieto Dal 1o aprile al 30 settembre 2001 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania, o condotti da persone residenti sul territorio della regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola.