IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
dei  lavori  pubblici,  sentite le regioni e i comuni interessati, la
facolta'  di  vietare  nei  mesi di piu' intenso movimento turistico,
l'afflusso   e   la  circolazione  nelle  piccole  isole  di  veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
  Vista  la  delibera della giunta municipale del comune di Ischia in
data  30 gennaio 2001, n. 32, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione  sull'isola  di  Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti nel territorio della
regione Campania;
  Vista la delibera della giunta municipale del comune di Lacco Ameno
in  data 30 gennaio 2001, n. 19, concernente il divieto di afflusso e
di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti nel territorio della
regione Campania;
  Vista  la  deliberazione  commissariale  del comune di Casamicciola
Terme  in  data  7  febbraio  2001,  n. 23, concernente il divieto di
afflusso  e  di  circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territoro della regione Campania;
  Vista  la  delibera  della giunta municipale del comune di Forio in
data 13 febbraio 2001, n. 62, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione  sull'isola  di  Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti nel territorio della
regione Campania;
  Vista  la deliberazione del consiglio comunale del comune di Barano
d'Ischia  in  data  27  gennaio 2001, n. 2, concernente il divieto di
afflusso  e  di  circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio   della   regione   Campania   con  esclusione  di  quelli
appartenenti  ai  residenti  nella regione Campania che dimostrano di
soggiornare  almeno  trenta  giorni  in  casa  privata  con  regolare
contratto  di  affitto  o quindici giorni in un albergo del comune di
Barano  d'Ischia  limitatamente  ad  un  solo autoveicolo per ciascun
nucleo  familiare  e  che  consente  la  circolazione per i cittadini
residenti   nel  comune  stesso  di  un  solo  automezzo  per  nucleo
familiare,  previo  rilascio  di  apposito,  bollino  da  parte della
polizia urbana, limitando tale limitazione con apposita ordinanza;
  Vista  la deliberazione della giunta comunale del comune di Serrara
Fontana  in  data  16 febbraio 2001, n. 20, concernente il divieto di
afflusso  e  di  circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio   della   regione   Campania   con  esclusione  di  quelli
appartenenti  ai  residenti  nella regione Campania che dimostrano di
soggiornare  almeno  trenta  giorni  in  casa  privata  con  regolare
contratto  di  affitto  o quindici giorni in un albergo del comune di
Serrara  Fontana  limitatamente  ad  un  solo autoveicolo per ciascun
nucleo  familiare  e  che  consente  la  circolazione per i cittadini
residenti   nel  comune  stesso  di  un  solo  automezzo  per  nucleo
familiare, previo rilascio di apposito bollino da parte della polizia
urbana, limitando tale limitazione con apposita ordinanza;
  Vista  la  nota  in data 21 novembre 2000, n. 7340, con la quale si
chiedeva  all'azienda  autonoma  di  cura,  soggiorno e turismo delle
isole di Ischia e di Procida di far conoscere il proprio parere;
  Vista  la  delibera  della  giunta regionale della Campania in data
23 febbraio  2001,  n. 840, con la quale si esprime parere favorevole
al  divieto  di  circolazione  nel  periodo estivo dell'anno 2001 dei
veicoli nell'isola di Ischia;
  Vista  la nota della prefettura di Napoli un data 21 febbraio 2001,
n.  10016/GAB, con la quale si conferma il parere favorevole espresso
nello  scorso  anno al divieto di circolazione nel periodo estivo dei
veicoli nell'isola di Ischia;
  Vista  l'ordinanza  del  tribunale  amministrativo regionale per il
Lazio  -  Sez.  III,  n.  1109,  del  18 giugno  1999 che considera i
soggetti  non  residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni
dell'isola  di  Ischia, come facenti parte della "popolazione stabile
dell'isola stessa";
  Vista  l'ordinanza  del  tribunale  amministrativo regionale per la
Campania  -  Sez. I, n. 2972/2000, del 21 giugno 2000 che ritiene che
la  soluzione  di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione
residente,  proposta  dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una
deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato
contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione
turistica;
  Visto  il  verbale della riunione tenutasi in data 26 febbraio 2001
con  i rappresentanti delle amministrazioni interessate nel quale gli
stessi   hanno   sostanzialmente   confermato   i   rispettivi   atti
deliberativi;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati
atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                               Divieto
  Dal  1o aprile  al  30 settembre  2001 sono vietati l'afflusso e la
circolazione  sull'isola  di  Ischia,  comuni  di Casamicciola Terme,
Barano  d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli
autoveicoli,   motoveicoli  e  ciclomotori,  appartenenti  a  persone
residenti  nel  territorio  della  regione  Campania,  o  condotti da
persone   residenti   sul  territorio  della  regione  Campania,  con
esclusione  di  quelli  appartenenti  a  persone  facenti parte della
popolazione stabile dell'isola.