IL MINISTRO DELL'INTERNO
        DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Viste  le  precedenti ordinanze e da ultimo l'ordinanza n. 3111 del
12 marzo  2001,  con  le  quali  sono  state emanate disposizioni per
fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  in  materia  di  gestione dei
rifiuti,  di  bonifica  dei  suoli,  delle  falde e del sedimenti, di
risanamento  ambientale,  idrogeologico  e  di  regimazione idraulica
nonche' in materia di tutela delle acque nella regione Campania;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
15 dicembre 2000, con il quale lo stato di emergenza ambientale nella
regione  Campania e nella citta' di Napoli e' stato prorogato fino al
31 dicembre 2002;
  Considerato  l'ulteriore aggravamento della situazione di emergenza
in  atto  nel  territorio  della  regione  Campania  in  ordine  allo
smaltimento del rifiuti;
  Visto  gli  esiti  della  riunione  tenutasi  il  22 marzo 2001 dal
Ministro  dell'interno  con il Presidente della regione Campania ed i
prefetti  delle  province campane nella quale e' emersa l'esigenza di
disporre ulteriori interventi urgenti;
  Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente;
  Su  proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  1  dell'ordinanza  n.  3100  del  22 dicembre 2000 e'
aggiunto il seguente comma:
    "2-bis.   Per   fronteggiare  l'aggravarsi  della  situazione  di
emergenza e prevenire possibili rischi di natura igienico-sanitaria,i
prefetti  delle  province  della  Campania, in deroga all'art. 13 del
decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, individuano con urgenza
siti   di   proprieta'   pubblica   o  privata  idonei  all'immediato
conferimento  e  stoccaggio  temporaneo  di  rifiuti  solidi  urbani.
Individuato    il    sito,    il   prefetto   provvede   direttamente
all'autorizzazione,  esercitando i poteri derogatori di cui al citato
art.  13  e  operando  ai  sensi dell'art. 5, comma 5, della presente
ordinanza,  anche ai fini dell'occupazione temporanea delle aree. Per
l'individuazione  dei siti e per la successiva attivita' istruttoria,
il  prefetto  si  avvale della struttura commissariale coordinata dal
commissario  delegato  -  Presidente  della regione Campania, nonche'
degli  enti e delle amministrazioni pubbliche competenti. La presente
disposizione si applica fino al 30 settembre 2001".
  2.  All'art.  5,  comma  1, lettera e) dell'ordinanza n. 3100/2000,
dopo la parola "smaltimento" sono aggiunte le seguenti parole: "anche
mediante la realizzazione di impianti di stoccaggio definitivo".
  3. Il comma 4 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 3100/2000 e' abrogato.
  4.  Il  commissario  delegato  - Presidente della regione Campania,
puo' autorizzare il trasporto dei rifiuti solidi urbani o frazioni di
essi  con  mezzi  ferroviari  in deroga al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n. 308/1991 come modificato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 137/1996.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 27 marzo 2001
                                                  Il Ministro: Bianco