IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
    Vista  la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni
concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose
e  l'istituzione  di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti
di merci su strada;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978,
concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge
sopracitata;
  Visto   il   decreto   ministeriale  18 novembre  1982  concernente
l'approvazione  delle  tariffe  per  i  trasporti merci su strada per
conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;
  Visti  i decreti ministeriali emanati dal 1983 ad oggi, e da ultimo
il  decreto  20 giugno  2000,  con  i  quali,  negli  anni sono stati
approvati i precedenti adeguamenti tariffari;
  Considerato  che ai sensi dell'art. 53, quinto comma della legge n.
298/1974,  l'on.  Ministro  ha  richiesto  al  comitato centrale albo
autotrasportatori  di cose per conto di terzi un adeguamento del 2,5%
delle tariffe obbligatorie attualmente in vigore;
  Considerato  l'assenso del comitato centrale all'adeguamento di cui
trattasi;
  Interpellate  le  regioni,  nonche'  le  rappresentanze confederali
nazionali  dei  settori  economici  direttamente  interessati secondo
quanto stabilito all'art. 53, comma 1, della legge n. 298/1974;
  Considerato  che  la  Confartigianato ha fatto pervenire le proprie
osservazioni  positive, che la regione Emilia Romagna non ha ritenuto
di esprimere pareri, che la Confetra, pur contraria a qualsiasi forma
di   dirigismo,   ammette  il  sensibile  aumento  del  costi  subito
nell'ultimo   anno   dalle   imprese   di   autotrasporto  e  che  la
Confindustria esprime invece parere assolutamente contrario;
  Ritenuta la necessita' di procedere ad un adeguamento delle tariffe
attualmente in vigore;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le tariffe di cui al decreto ministeriale dell'8 novembre 1982,
sono aumentate nella misura del 2,5% rispetto a quelle in vigore.
  2. Tale adeguamento e' riferito:
    ai  livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella C delle indicate
disposizioni;
    alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al
primo  di  cui  al  prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle
disposizioni medesime;
    alle  tasse  di  sosta  del veicolo di cui all'art. 5, e relativa
tabella A delle richiamate disposizioni.