IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto l'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Vista la circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 febbraio 2000, n. 4, riguardante il patto di stabilita' interno per le province e i comuni; Vista la circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 25 febbraio 2000, n. 8, riguardante il patto di stabilita' interno per le regioni a statuto ordinario; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1o agosto 2000 (registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2000, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 184) adottato d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cui sono state definite le modalita' tecniche di computo del disavanzo di cui al comma 2 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999; Visto l'art. 30, comma 7, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488, in cui si prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 6 dell'art. 30, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalita' tecniche della certificazione che gli enti sono tenuti a presentare per ottenere la riduzione sul tasso d'interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, secondo quanto espressamente previsto dal predetto comma 6 dell'art. 30, cosi' come modificato dall'art. 53, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Sentito il Ministro dell'interno; Decreta: Art. 1. Disposizioni per gli enti che hanno diritto alla riduzione di 50 punti base sui tassi d'interesse dei mutui della Cassa depositi e prestiti. 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica entro il 15 marzo 2001, tramite il proprio sito Internet www.tesoro.it ed attraverso comunicato stampa, il conseguimento o meno, nell'anno 2000, dell'obiettivo di riduzione del disavanzo, di cui all'art. 30, comma 1, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488, distintamente per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il complesso dei comuni. 2. Qualora dalla comunicazione risulti che l'obiettivo di riduzione del disavanzo sia stato complessivamente conseguito, a livello di comparto, come definito al precedente comma 1, tutti gli enti appartenenti al comparto stesso beneficeranno della riduzione di 50 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999, cosi' come modificato dall'art. 53, comma 8, della legge n. 388 del 2000. Tale riduzione verra' effettuata d'ufficio senza presentazione da parte degli enti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica della certificazione di cui al comma 7 del citato art. 30 della legge n. 488 del 1999. La riduzione ha effetto dal 1o gennaio 2001 ed e' operata sulle rate in scadenza a partire dal 30 giugno 2001. 3. Qualora dalla comunicazione risulti che l'obiettivo di riduzione del disavanzo non sia stato complessivamente conseguito, a livello di comparto, come definito al precedente comma 1, la riduzione di 50 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti e' concessa soltanto ai singoli enti che dimostrino di aver conseguito il loro obiettivo programmatico, come previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1o agosto 2000. 4. Per le finalita' di cui al comma 3, gli enti interessati, solo dopo aver accertato, nella comunicazione di cui al comma 1, il mancato conseguimento dell'obiettivo complessivo, a livello di comparto, dovranno far pervenire, entro il 30 aprile 2001, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apposita certificazione, sottoscritta rispettivamente dal presidente della regione, dal presidente della provincia o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. I modelli di certificazione e le modalita' tecniche di compilazione degli stessi sono definiti nell'allegato A del presente decreto. 5. Entro il successivo 15 giugno, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette alla Cassa depositi e prestiti l'elenco degli enti ammessi al beneficio. 6. La riduzione ha effetto, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999, come modificato dall'art. 53, comma 8, della legge n. 388 del 2000, dal 1o gennaio 2001. Il relativo beneficio inerente all'intero anno 2001 e' applicato sulla rata in scadenza il 31 dicembre 2001.