IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto l'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Vista  la  circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  del  4 febbraio 2000, n. 4, riguardante il
patto di stabilita' interno per le province e i comuni;
  Vista  la  circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  del 25 febbraio 2000, n. 8, riguardante il
patto di stabilita' interno per le regioni a statuto ordinario;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  del  1o agosto 2000 (registrato alla Corte
dei  conti  il  5 ottobre  2000, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 184)
adottato   d'intesa   con  il  Ministro  dell'interno  e  sentita  la
Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto legislativo
28 agosto  1997,  n.  281,  con  cui sono state definite le modalita'
tecniche  di  computo  del  disavanzo  di cui al comma 2 dell'art. 30
della legge n. 488 del 1999;
  Visto l'art. 30, comma 7, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488,
in  cui  si  prevede  che,  ai  fini  dell'applicazione  del  comma 6
dell'art.  30,  con  decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione economica sentito, per quanto di competenza, il
Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalita' tecniche
della  certificazione  che  gli  enti  sono  tenuti  a presentare per
ottenere  la  riduzione  sul tasso d'interesse nominale applicato sui
mutui  della  Cassa depositi e prestiti, secondo quanto espressamente
previsto  dal  predetto  comma  6 dell'art. 30, cosi' come modificato
dall'art. 53, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Sentito il Ministro dell'interno;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Disposizioni  per  gli  enti  che  hanno diritto alla riduzione di 50
punti  base  sui  tassi  d'interesse dei mutui della Cassa depositi e
                              prestiti.
  1. Il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  comunica  entro  il 15 marzo 2001, tramite il proprio sito
Internet   www.tesoro.it   ed   attraverso   comunicato   stampa,  il
conseguimento o meno, nell'anno 2000, dell'obiettivo di riduzione del
disavanzo,  di  cui all'art. 30, comma 1, della legge del 23 dicembre
1999,  n.  488,  distintamente  per  il  complesso  delle regioni, il
complesso delle province e il complesso dei comuni.
  2. Qualora dalla comunicazione risulti che l'obiettivo di riduzione
del  disavanzo  sia  stato  complessivamente conseguito, a livello di
comparto,  come  definito  al  precedente  comma  1,  tutti  gli enti
appartenenti  al  comparto stesso beneficeranno della riduzione di 50
punti  base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della
Cassa  depositi  e  prestiti,  secondo  quanto  previsto  dal comma 6
dell'art.  30  della  legge  n.  488  del 1999, cosi' come modificato
dall'art.  53,  comma  8, della legge n. 388 del 2000. Tale riduzione
verra'  effettuata  d'ufficio senza presentazione da parte degli enti
al   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  della  certificazione di cui al comma 7 del citato art. 30
della  legge  n. 488 del 1999. La riduzione ha effetto dal 1o gennaio
2001  ed  e'  operata  sulle rate in scadenza a partire dal 30 giugno
2001.
  3. Qualora dalla comunicazione risulti che l'obiettivo di riduzione
del disavanzo non sia stato complessivamente conseguito, a livello di
comparto,  come  definito  al  precedente comma 1, la riduzione di 50
punti  base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della
Cassa  depositi  e  prestiti e' concessa soltanto ai singoli enti che
dimostrino  di  aver conseguito il loro obiettivo programmatico, come
previsto  dall'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica del 1o agosto 2000.
  4. Per  le  finalita' di cui al comma 3, gli enti interessati, solo
dopo  aver  accertato,  nella  comunicazione  di  cui  al comma 1, il
mancato   conseguimento  dell'obiettivo  complessivo,  a  livello  di
comparto,  dovranno  far  pervenire,  entro  il  30 aprile  2001,  al
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
apposita  certificazione, sottoscritta rispettivamente dal presidente
della  regione,  dal  presidente  della provincia o dal sindaco e dal
responsabile   del  servizio  finanziario  dell'ente.  I  modelli  di
certificazione  e  le modalita' tecniche di compilazione degli stessi
sono definiti nell'allegato A del presente decreto.
  5.  Entro  il  successivo  15 giugno,  il Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  trasmette  alla  Cassa
depositi e prestiti l'elenco degli enti ammessi al beneficio.
  6.  La  riduzione  ha  effetto, secondo quanto previsto dal comma 6
dell'art.  30  della legge n. 488 del 1999, come modificato dall'art.
53,  comma  8,  della  legge n. 388 del 2000, dal 1o gennaio 2001. Il
relativo  beneficio  inerente all'intero anno 2001 e' applicato sulla
rata in scadenza il 31 dicembre 2001.