IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Vista la sentenza n. 741 del 9 giugno 2000 pronunciata dal tribunale di Ravenna che ha dichiarato il fallimento della E.P.C. Engineering Procurement Contracting; Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 10 giugno 2000; Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento; Vista la richiesta del 19 dicembre 2000 inoltrata dal citato curatore fallimentare con il quale e' stato precisato che, per mero errore materiale, sono stati indicati tredici lavoratori interessati alla C.I.G.S., anziche' 14 come si rileva dal verbale di accordo sindacale del 13 luglio 2000; Ritenuta la necessita' di provvedere all'annullamento e sostituzione del precedente provvedimento ralativamente all'art. 1 nella sola parte concernente il numero dei dipendenti interessati al trattamento C.I.G.S., che risultano 14 anziche' 13; Decreta: Art. 1. In favore dei lavoratori dipendenti dalla E.P.C. Engineering Procurement Contracting, con sede in Marina di Ravenna, unita' in Marina di Ravenna, per un massimo di quattordici unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 giugno 2000 al 9 dicembre 2000. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 dicembre 2000 n. 29245.