IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  la  sentenza  n.  741  del  9 giugno  2000  pronunciata  dal
tribunale  di  Ravenna  che  ha dichiarato il fallimento della E.P.C.
Engineering Procurement Contracting;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 10 giugno 2000;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
  Vista  la  richiesta  del  19 dicembre  2000  inoltrata  dal citato
curatore  fallimentare  con il quale e' stato precisato che, per mero
errore  materiale, sono stati indicati tredici lavoratori interessati
alla  C.I.G.S.,  anziche'  14  come  si rileva dal verbale di accordo
sindacale del 13 luglio 2000;
  Ritenuta   la   necessita'   di   provvedere   all'annullamento   e
sostituzione  del  precedente  provvedimento ralativamente all'art. 1
nella  sola parte concernente il numero dei dipendenti interessati al
trattamento C.I.G.S., che risultano 14 anziche' 13;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  E.P.C.  Engineering
Procurement  Contracting,  con  sede  in Marina di Ravenna, unita' in
Marina  di  Ravenna, per un massimo di quattordici unita' lavorative,
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 10 giugno 2000 al 9 dicembre 2000.
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
12 dicembre 2000 n. 29245.