IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della commissione del 7 luglio
1995 che stabilisce modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n.
729/70,  per  quanto  riguarda la procedura di liquidazione dei conti
Feaog,  sezione "garanzia" ed in particolare il punto 4 dell'allegato
contenente linee direttrici per i criteri per il riconoscimento degli
organismi pagatori;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 maggio  1999,  n.  165, recante
soppressione  dell'Aima  e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni
in  agricoltura  (AGEA),  a  norma  dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n.
188;
  Visto in particolare l'art. 3-bis del citato decreto legislativo n.
165/1999;
  Ritenuta l'opportunita' di stabilire i requisiti minimi di garanzia
e  di  funzionamento  per  le  attivita'  dei  centri  autorizzati di
assistenza agricola;
  Vista  l'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 22 marzo 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende:
    a) per  "decreto  n.  165/1999"  il decreto legislativo 27 maggio
1999,  n.  165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n.
188;
    b) per  "societa' richiedenti" le societa' di capitali costituite
dai  soggetti  abilitati  all'istituzione  dei  centri autorizzati di
assistenza  agricola,  di cui all'art. 3-bis, comma 2, del decreto n.
165/1999,   che  hanno  presentato  richiesta  di  abilitazione  allo
svolgimento  delle  attivita'  di  cui  all'art.  3-bis, comma 1, del
decreto legislativo n. 165/1999;
    c) per  "Caa"  ovvero "Centro autorizzato di assistenza agricola"
la  societa'  richiedente,  che  abbia  ottenuto, previa verifica dei
requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, ai termini del comma
4,   dell'art.   3-bis,   del   decreto   legislativo   n.  165/1999,
l'autorizzazione da parte della regione competente per territorio. Il
Caa  puo'  operare,  ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art.
3-bis  del  decreto  legislativo  n.  165/1999,  previa stipula delle
convenzioni di cui all'art. 2, lettere a) e b) del presente decreto;
    d) per  "organizzazioni agricole maggiormente rappresentative" ai
sensi  del  decreto n. 165/1999, art. 4, comma 2, si intendono quelle
rappresentate  in  seno  al  CNEL  ovvero  quelle  costituite  con la
partecipazione  associativa  di  almeno  il  cinque  per  cento delle
imprese   agricole   iscritte   alle  Camere  di  commercio,  situate
nell'ambito   territoriale  di  operativita'  del  Caa,  promosso  da
ciascuna delle medesime;
    e) per  "associazioni  dei  produttori  e  dei lavoratori" di cui
all'art.  3-bis,  comma  2,  del decreto n. 165/1999, si intendono le
associazioni   con   finalita'  statutarie  proprie  degli  organismi
sindacali  o di categoria operanti nel settore, rappresentate in seno
al   CNEL   ovvero   quelle  costituite  da  un  numero  di  iscritti
corrispondente almeno al 10% della categoria rappresentata, calcolato
con    riferimento    alla    pertinente    area   territoriale.   La
rappresentativita'  di  cui  alla  presente  lettera  e' attestata da
certificazione,  rilasciata  da enti pubblici, ivi compresa la Camera
di  commercio  competente  per  territorio,  aggiornata  alla data di
costituzione della societa' richiedente, ovvero da autocertificazione
ai sensi di legge;
    f) per  "associazioni  di  liberi professionisti" si intendono le
associazioni   costituite  mediante  atto  registrato,  tra  soggetti
abilitati all'esercizio di un'attivita' professionale di cui all'art.
2229,   del   codice   civile,   che  comprendano  ordinariamente  lo
svolgimento di funzioni riferibili a quelle proprie del Caa.