IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
  Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente
le  modalita'  e  le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse
del  Paese,  di  cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato e
integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della  predetta  legge  n. 488/1992, che prevede, in particolare, una
rilevante   partecipazione  delle  regioni  nella  programmazione  ed
assegnazione   delle   risorse  finanziarie  e  nel  procedimento  di
formazione delle graduatorie;
  Considerato,  in  particolare,  che,  secondo  le  condizioni  ed i
termini  indicati  nelle  predette  direttive,  ciascuna regione puo'
formulare  proprie  proposte  relative  a settori di attivita' o aree
ritenuti  prioritari,  ai  fini  della  formazione di una graduatoria
regionale  speciale, relative a specifiche priorita', con riferimento
a  particolariaree  del  territorio, specifici settori merceologici e
tipologie   di   investimento,  sia  in  relazione  alla  graduatoria
ordinaria  che  a  quella  speciale, ai fini della determinazione del
punteggio  relativo  all'indicatore  di cui al punto 5, lettera c5.4)
delle   predette   direttive,   nonche',  limitatamente  al  "settore
turismo",   proposte  relative  ad  ulteriori  attivita'  ammissibili
rispetto a quelle individuate dalle direttive medesime;
  Considerato   che,  ai  fini  della  formazione  delle  graduatorie
speciali,  le regioni possono destinare alle stesse fino al 50% delle
risorse  finanziarie  disponibili  per  la  regione  stessa  per  gli
interventi della legge n. 488/1992;
  Visto  il  proprio  decreto del 21 dicembre 2000, con il quale sono
stati fissati fino al 30 giugno 2001 i termini di presentazione delle
domande   relative   al  bando  del  settore  "industria"  (attivita'
estrattive,   manifatturiere,   di   servizi,   delle  costruzioni  e
dell'energia)  della  legge  n. 488/1992 per il 2001, prevedendo che,
con  successivo  decreto,  venisse  fissato  il termine ultimo per la
formulazione delle richiamate proposte regionali con congruo anticipo
rispetto  al  suddetto  termine finale di presentazione delle domande
del  30 giugno  2001  e, comunque, dopo che il CIPE avesse attribuito
alla  legge  n. 488/1992 stessa la quota delle risorse destinate alle
aree  depresse  dalla legge finanziaria del 2001, in modo da fornire,
alle  regioni  interessate, seppure in via programmatica, indicazioni
sull'ammontare  e  sull'articolazione  delle  dette risorse nazionali
complessivamente disponibili;
  Vista  la  delibera  del  C.I.P.E.  del 21 dicembre, concernente il
riparto  su base regionale delle risorse destinate alle aree depresse
per  il  periodo  2001-2003  dalla  legge  finanziaria  del 2001, che
destina  una  quota di 3.500 miliardi di lire di risorse nazionali al
finanziamento  dei  bandi  della  legge  n.  488/1992,  di  cui 2.975
miliardi  per  le  regioni  dell'obiettivo  1  e  525 miliardi per le
restanti regioni e province autonome del centro-nord;
  Ritenuto  ora  necessario  fissare  un  termine  compatibile con le
richiamate previsioni e con una rapida attuazione degli interventi di
cui  si  tratta,  entro  il  quale  le regioni e le province autonome
possano  formulare  le  proprie  richiamate  proposte,  valide per le
domande  del  bando  del  2001 sia delle imprese operanti nel settore
"industria"  (attivita' estrattive, manifatturiere, di servizi, delle
costruzioni  e  dell'energia)  che  di quelle dei settori "turismo" e
"commercio",  fornendo,  al  contempo,  seppure in via programmatica,
indicazioni  sull'ammontare  e  sull'articolazione  delle  richiamate
risorse;
  Considerato che con note del 17 aprile 2000, prot. 1053175 (settori
"industria"  e  "turismo")  e  del  12 dicembre  2000,  prot. 1054933
(settore  "commercio") il direttore generale della direzione generale
per  ilcoordinamento  degli  incentivi  alle  imprese ha fornito alle
regioni e province autonome le indicazioni tecniche necessarie per la
formulazione  delle  proposte  regionali relative al bando del 2000 e
che le stesse sono valide anche per il bando del 2001;
  Visto il punto 5, lettera c5.4) del richiamato decreto ministeriale
3 luglio 2000 che prevede, per i soli settori "industria" e "turismo"
la   formazione   di   due   graduatorie   dei  progetti  comportanti
investimenti  complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di
lire e di quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli
aiuti   regionali   ai   grandi  progetti  di  investimento  ("grandi
progetti"),  stabilendo che alla copertura delle stesse sia destinata
una  quota  delle  risorse  complessivamente disponibili nella misura
fissata    dal    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato, tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e,
comunque, nel limite massimo del 30% di queste ultime;
  Ritenuto   di   confermare,   anche  per  il  bando  del  2001,  la
destinazione  del 13% delle risorse complessivamente disponibili alla
copertura delle richiamate graduatorie dei "grandi progetti";

                              Decreta:

                           Articolo unico
  1.  In  relazione  ai  bandi  del  2001  dei  settori  "industria",
"turismo"  e "commercio" in materia di agevolazioni di cui alla legge
n.   488/1992,  e'  fissato  al  trentesimo  giorno  successivo  alla
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
presente  decreto  il termine ultimo per l'indicazione da parte delle
regioni  e  delle province autonome di Trento e Bolzano delle proprie
proposte  concernenti  la  formazione delle graduatorie speciali e le
relative  risorse,  le  specifiche  priorita' ed i relativi punteggi,
nonche',  per  il  solo  settore  "turismo",  le  ulteriori attivita'
ammissibili,  previste dalle direttive di cui al decreto ministeriale
del 3 luglio 2000.
  2.   Le   regioni   e  le  province  autonome  di  cui  al  comma 1
provvederanno  ad  individuare le misure percentuali delle risorse da
riservare  alle  graduatorie  speciali  tenuto  anche conto del piano
programmatico  di  riparto  delle risorse complessive riportate negli
allegati al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 marzo 2001
                                                   Il Ministro: Letta