IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad  effettuare  operazioni  di indebitamento nel limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di  competenza,  anche  attraverso  l'emissione  di  buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato  con  regio  decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in
particolare  il  comma  4,  dell'art.  2,  con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
20 marzo  2001  ammonta,  al  netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia'  effettuati,  a lire 74.000 miliardi e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte  Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
  Visto  il proprio decreto in data 20 febbraio 2001, con il quale e'
stata  disposta  l'emissione  delle  prime due tranches dei buoni del
Tesoro  poliennali  5,25%,  con  godimento 1 febbraio 2001 e scadenza
1 agosto 2011;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  terza  tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n.  526,  e'  disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del
Tesoro  poliennali  5,25%,  con  godimento 1 febbraio 2001 e scadenza
1 agosto  2011, fino all'importo massimo di nominali 2.750 milioni di
euro,  di  cui  al  decreto ministeriale del 20 febbraio 2001, citato
nelle  premesse,  recante  l'emissione  delle  prime due tranches dei
buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 febbraio 2001.
  Ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  ministeriale 15 luglio 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  167 del 20 luglio 1998, a
partire  dalla  data di regolamento della presente emissione, possono
essere  sottoposte  alla  Banca  d'Italia le richieste di separazione
delle  "componenti cedolari" dal "mantello" del titolo (operazioni di
"coupon  stripping"). L'importo minimo delle predette richieste sara'
pari  a  1.000  euro.  L'importo  unitario  delle  singole componenti
separate  sara'  pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo
massimo dei buoni che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo'
superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.