IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  l'art.  3,  comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
con  il  quale  il Governo e' stato delegato ad emanare norme volte a
favorire  la capitalizzazione delle imprese allo scopo di rafforzare,
razionalizzare    e    rendere maggiormente   efficiente   l'apparato
produttivo;
  Visto  il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997, n. 466, recante
"Riordino  delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione  delle  imprese,  a  norma  dell'art.  3, comma 162,
lettere  a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662",
con  il  quale  il  Governo  ha dato attuazione ai principi direttivi
contenuti nel citato art. 3 della predetta legge n. 662 del 1996;
  Considerato  che ai sensi dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 5, comma
1  del  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  466, il reddito
complessivo   netto   dichiarato   dai   soggetti   ivi  indicato  e'
assoggettabile  all'imposta  personale  con l'aliquota ridotta per la
parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in
aumento  del  capitale  investito  rispetto  a  quello esistente alla
chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996;
  Visto il comma 2, dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 466
del 1997, che dispone che la remunerazione ordinaria e' stabilita con
decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei
rendimenti  finanziari  medi  dei  titoli  obbligazionari  pubblici e
privati,  aumentabili fino al tre per cento a titolo di compensazione
di maggior rischio;
  Considerato   che   gli   indici maggiormente  rappresentativi  dei
predetti   rendimenti   finanziari  medi  dei  titoli  obbligazionari
pubblici  o  privati di cui al comma 2 dell'art. 1 del citato decreto
legislativo  n.  466 del 1997, sono il "Rendistato" (rendimento medio
mensile  dei  BTP con vita residua superiore all'anno) e il "Rendiob"
rendimento medio mensile delle obbligazioni emesse da banche con vita
mensile superiore all'anno);
  Considerato  che  per il 2000 la media dei parametri lordi e' stata
rispettivamente  pari  a  5,323  per  il Rendistato e al 0,033 per il
Rendiob   e  che  la  media  ponderata  dei  due  predetti  tassi  di
riferimento e' il 5,356 per cento;
  Tenuto conto che nell'anno precedente la valutazione del rischio e'
stata molto contenuta;
  Considerato  che  le  stime tendenziali del gettito tributario sono
state  effettuate ai fini dell'applicazione di cui agli art. 1, comma
2,  e  5,  comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
prevedendo un tasso di remunerazione del sette per cento.
  Ritenuta,    quindi,   l'opportunita'   di   dare   piu'   adeguata
considerazione all'elemento rischio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  remunerazione  ordinaria  della  variazione  in aumento del
capitale   investito   rispetto  a  quello  esistente  alla  chiusura
dell'esercizio  in  corso  alla  data  del  30 settembre  1996 per la
determinazione  della  quota di reddito d'impresa assoggettabile alle
imposte  sul  reddito  nelle misure indicate nel comma 1 dell'art. 1,
nel  comma  2  dell'art.  5  e  nel  comma  1 dell'art. 6 del decreto
legislativo  18 dicembre  1997, n. 466, e' stabilita nella misura del
sette per cento.
  2. La remunerazione ordinaria, nella misura indicata nel precedente
comma  1,  e'  applicabile  alla  variazione  in aumento del capitale
investito relativa al quarto periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data del 30 settembre 1996.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 marzo 2001


                                          Il Ministro delle finanze
                                                   Del Turco
Il Ministro del tesoro, del bilancio
  e della programmazione economica
               Visco