Si informa che con regolamento (CE) n. 650/2001 della Commissione
UE  del  30 marzo  2001, pubblicato nella GUCE n. L91/51 del 31 marzo
2001,  sono  stati  fissate  le  norme  per  la  partecipazione  alla
redistribuzione  nell'anno  2001  dei quantitativi non utilizzati dei
contingenti  dell'anno  2000  di  cui all'allegato II del regolamento
(CE)  n.  519/1994  modificato  da  ultimo  dal  regolamento  (CE) n.
1138/1998 del 28 maggio 1998.
    L'ammontare  dei quantitativi da redistribuire e la quota massima
richiedibile   dagli   importatori   non   tradizionali  figurano  in
allega'to.
    Le domande per il rilascio delle licenze di importazione, redatte
in  carta  semplice,  possono  essere presentate a partire dal giorno
successivo  a  que'llo  della  pubblicazione  del regolamento (CE) n.
650/2001  nella GUCE e devono pervenire al Ministero entro il termine
perentorio  del  30 aprile 2001 ore 15. Al riguardo fa fede il timbro
di   ricevimento  apposto  sulle  domande  dall'ufficio  accettazione
spedizione e corrispondenza (UASC).
    Le  istanze  possono  essere  presentate  anche  via  fax  al  n.
06/5925556;   in  tal  caso  dovranno  essere  regolarizzate  con  la
presentazione  della  domanda  in  originale entro il 7 maggio 2001 e
fara' fede il timbro di ricevimento apposto dall'UASC.
    La  commissione  UE comunichera' entro il 4 giugno p.v. i criteri
quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte.
    Le  licenze hanno validita' fino al 31 dicembre 2001, termine che
non potra' essere prorogato.
    Gli  operatori  che intendono partecipare alla ripartizione delle
quote  riservate  agli  importatori tradizionali devono comprovare di
avere  effettuato  importazioni,  per la stessa tipologia di prodotti
oggetto   della  domanda,  negli  anni  1998  o  1999,  dichiarandone
l'operativita' effettiva.
    A tal fine devono allegare alla domanda, ai sensi dell'art. 7 del
regolamento  (CE)  n.  520/1994  del  consiglio, i giustificativi che
comprovino  l'avvenuta  immissione  in  libera  pratica  nell'UE  dei
prodotti  contingentati.  I richiedenti che abbiano gia' ottenuto una
licenza di importazione per l'anno 2001 ai sensi del regolamento (CE)
n.  233/2000  della  commissione, possono allegare alla domanda copia
della licenza stessa.
    Possono  partecipare alla ripartizione delle quote riservate agli
altri  importatori  solo  gli operatori che hanno ottenuto licenza di
importazione per l'anno 2000 che possano dimostrare di aver importato
almeno l'80% del quantitativo autorizzato.