A  tutti  i  ministeri  -  Gabinetto  -
                              Direzione generale AA.GG. e personale
                              Al  Consiglio  di  Stato - Segretariato
                              generale
                              Alla  Corte  dei  conti  - Segretariato
                              generale
                              All'Avvocatura  generale  dello Stato -
                              Segretariato generale
                              Ai  commissari di Governo nelle regioni
                              a statuto ordinario
                              Al   commissario   dello   Stato  nella
                              regione siciliana
                              Al  rappresentante  del  governo  nella
                              regione sarda
                              Al   commissario   del   Governo  nella
                              regione Friuli Venezia-Giulia
                              Al   presidente  della  commissione  di
                              coordinamento   nella   regione   Valle
                              d'Aosta
                              Al   commissario   del   Governo  nella
                              provincia di Trento
                              Al   commissario   del   Governo  nella
                              provincia di Bolzano
                              Ai prefetti della Repubblica
                              Alle  aziende  ed  alle amministrazioni
                              dello Stato ad ordinamento autonomo
                              Ai  presidenti  degli enti pubblici non
                              economici
                              Ai  presidenti  degli enti di ricerca e
                              sperimentazione
                              Ai  rettori  delle  universita' e delle
                              istituzioni universitarie
                              Ai  presidenti delle giunte regionali e
                              delle province autonome
                              Alle province
                              Ai comuni
                              Alle   IPAB   e   consorzi  comunali  e
                              provinciali
                              Alle comunita' montane
                              Alle unita' sanitarie locali
                              Agli  istituti  di ricovero e di cura a
                              carattere scientifico
                              Agli      istituti      zooprofilattici
                              sperimentali
                              Alle  camere  di  commercio, industria,
                              artigianato ed agricoltura
                              Agli istituti autonomi case popolari
                              All'A.N.C.I.
                              All'U.P.I.
                              All'U.N.C.E.M.
                              All'Unioncamere
                              All'Aniacap
                              Alla  Conferenza  dei  presidenti delle
                              regioni  e  delle  province autonome di
                              Trento e di Bolzano
                              Alle   aziende  ed  agli  enti  di  cui
                              all'art.   73,  comma  5,  del  decreto
                              legislativo   n.   29/1993   (A.S.I.  -
                              C.N.E.L.   -   C.O.N.I.  -  E.N.A.C.  -
                              E.N.E.A. - Unioncamere)
                              All'Agenzia   per   la   rappresentanza
                              negoziale        delle        pubbliche
                              amministrazioni (ARAN)
                              Alla  agenzia  autonoma per la gestione
                              dell'albo   dei  segretari  comunali  e
                              provinciali
                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri   -  Segretariato  generale  -
                              Dipartimento   degli   AA.GG.   e   del
                              personale
                                  e per conoscenza:
                              Alla   Presidenza  della  Repubblica  -
                              Segretariato generale
Oggetto.
  Rilevazione dei dati riguardanti "Permessi, aspettative e distacchi
sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche" per l'anno
2000:
    art. 54, commi 4 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni;
    contratto   collettivo   nazionale   quadro   del  7  agosto 1998
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre
1998);
    contratto   collettivo  nazionale  quadro  del  25 novembre  1998
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre
1998);
    contratti  collettivi nazionali quadro integrativi del 27 gennaio
1999 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999);
    contratto   collettivo   nazionale   quadro   del  9  agosto 2000
(supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  222  del  22
settembre 2000);
    decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395
(supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  222  del  22
settembre  1995);  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 marzo
1999,  n.  254  (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 180
del 3 agosto 1999).
Premessa.
  Le  amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della normativa
indicata  in  oggetto,  ad  inviare  al  Dipartimento  della funzione
pubblica  le  informazioni  relative ai dipendenti che nell'anno 2000
hanno fruito di distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco,
aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni
pubbliche.
  I  dati  riepilogativi desunti dalle comunicazioni effettuate dalle
amministrazioni  pubbliche,  come  da  espressa previsione normativa,
devono  essere  pubblicati  -  a cura del Dipartimento della funzione
pubblica - in un apposito allegato alla relazione annuale sullo stato
della  pubblica  amministrazione da presentare al Parlamento ai sensi
dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
  Inoltre,  ai  sensi dell'art. 11, comma 7, e dell'art. 14, comma 1,
del  C.C.N.Q.  del  7  agosto  1998,  il  Dipartimento della funzione
pubblica  utilizzera'  i suddetti dati per effettuare la verifica del
rispetto   dei   contingenti,   fissati   contrattualmente  per  ogni
confederazione   ed   organizzazione   sindacale,   relativamente  ai
distacchi,  alle  aspettative,  ai  permessi  cumulati sotto forma di
distacco  nonche'  ai  permessi  per  la partecipazione alle riunioni
degli organismi direttivi statutari.
  Dalle  risultanze della predetta azione di verifica, in armonia con
quanto stabilito dall'art. 19, comma 8, del menzionato C.C.N.Q. del 7
agosto  1998,  anch'esso confermato dal citato contratto sottoscritto
il 9 agosto 2000, discende, per i casi di superamento dei contingenti
come   sopra   fissati,   l'obbligo,   per  le  confederazioni  e  le
organizzazioni    sindacali    interessate,    di   restituire   alle
amministrazioni  di  appartenenza dei relativi dirigenti sindacali il
corrispettivo  economico  per i distacchi e le ore di permesso fruite
in misura superiore ai richiamati contingenti.
  A  tale  proposito,  non  sfugge certamente alle amministrazioni in
indirizzo   l'importanza,  la  complessita'  e  la  delicatezza,  dei
relativi  adempimenti. Essi sono infatti preordinati all'esplicazione
di   "funzioni  di  poteri  di  natura  accertativa"  ai  fini  della
cognizione    di    eventuali    situazioni    pregiudizievoli   alle
amministrazioni, in quanto comportanti danni alla finanza pubblica.
  Da qui l'esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa
dei  dati,  significando  fin  da  ora  che  il  mancato  invio sara'
considerato  come  il  verificarsi  di  "una  situazione di fatto con
potenzialita'  lesiva ...  da  segnalare  agli uffici del Procuratore
presso   la   sezione   giurisdizionale   della   Corte   dei   conti
territorialmente  competente al fine di eventuali iniziative intese a
coadiuvare l'azione amministrativa rivolta a che la potenzialita' non
si  trasformi  in  evento  lesivo  per  l'erario" (cfr. "Indirizzo di
coordinamento  prot.  I  C/16  del  28  febbraio 1998 del procuratore
generale presso la Corte dei conti").
Disposizioni e modalita' operative per l'anno 2000.
  Per  poter assolvere ai precisi dettati legislativi e contrattuali,
e  per  poter  disporre  in  tempo  utile  dei  dati in argomento, si
invitano  le  amministrazioni  pubbliche  in  indirizzo ad inviare al
Dipartimento  della  funzione pubblica entro e non oltre il 31 maggio
2001   le   informazioni   relative   al   personale  dipendente  che
nell'anno 2000:
    e'   stato   collocato  in  distacco  sindacale  retribuito,  con
l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della
categoria  di  appartenenza,  del  sindacato richiedente, del periodo
trascorso  in  distacco e del numero dei giorni utilizzati. I casi di
collocamento in distacco sindacale del medesimo dipendente in periodi
diversi  dello  stesso  anno  vanno  segnalati in modo distinto e non
cumulativo  precisando,  ogni volta, il relativo periodo temporale ed
il numero dei giorni utilizzati.
  Si  rammenta  alle  amministrazioni  appartenenti  ai  comparti  di
contrattazione  che con l'entrata in vigore del C.C.N.Q. del 7 agosto
1998,  confermato,  per  cio'  che  qui  attiene dal citato contratto
collettivo  del  9 agosto  2000,  l'autorizzazione alla fruizione dei
distacchi  viene concessa, entro il termine massimo di trenta giorni,
dall'amministrazione interessata dietro presentazione della richiesta
di  distacco da parte delle confederazioni e organizzazioni sindacali
legittimate e dopo l'accertamento dei requisiti soggettivi.
  E'  appena il caso di chiarire che la rilevazione, con le modalita'
appena esplicitate, dovra' riguardare:
    i  distacchi  a  tempo  indeterminato,  senza  cioe'  indicazione
preventiva  della durata, con e senza obbligo di attivita' lavorativa
ridotta  (articoli  5,  7  e  14  C.C.N.Q. 7 agosto 1998, C.C.N.Q. 25
novembre  1998,  contratti collettivi nazionali quadro integrativi 27
gennaio  1999  e  C.C.N.Q.  9 agosto 2000; per le forze di polizia ad
ordinamento  civile:  art. 27 decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio  1995,  n.  395  e  art.  30  decreto  del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254);
    i  distacchi a tempo determinato, cosiddetti distacchi frazionati
in  relazione  alla durata, da indicarsi preventivamente nella misura
minima  di  tre  mesi,  con  o  senza obbligo di attivita' lavorativa
ridotta  (articoli  7  e  14  C.C.N.Q.  7  agosto  1998,  C.C.N.Q. 25
novembre 1998,  contratti  collettivi nazionali quadro integrativi 27
gennaio  1999  e  C.C.N.Q.  9 agosto 2000; per le forze di polizia ad
ordinamento  civile:  art. 30 decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 254);
    ha  fruito  di  permessi  cumulati  sotto forma di distacchi, con
l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della
categoria  di  appartenenza,  del  sindacato richiedente, del periodo
trascorso  in  permesso cumulato sotto forma di distacco e del numero
dei giorni utilizzati.
  Il   contingente   dei  permessi  cumulati  viene  determinato  dai
contratti  collettivi nazionali quadro 7 agosto 1998 (tabella 10), 25
novembre  1998  (tabella 5), dal C.C.N.Q. integrativo 27 gennaio 1999
(tabelle 10 e 22) e dal C.C.N.Q. 9 agosto 2000 (tabella 9).
  Anche  per tali permessi la rilevazione deve avvenire con le stesse
modalita'  sopra  specificate  per  i  distacchi  e deve riguardare i
permessi  cumulati  sotto  forma di distacchi a tempo indeterminato e
determinato,  con  o  senza  obbligo  di attivita' lavorativa ridotta
(articoli 7, 14 e 20 C.C.N.Q. 7 agosto 1998);
    e'  stato  collocato in aspettativa sindacale non retribuita, con
l'indicazione a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del
livello o della qualifica rivestita, o dell'area o della categoria di
appartenenza,  del  sindacato  richiedente,  del periodo trascorso in
aspettativa e del numero complessivo dei giorni utilizzati. Anche per
le  aspettative sindacali non retribuite la rilevazione deve avvenire
con le stesse modalita' indicate in precedenza per i distacchi e deve
riguardare  le  aspettative  a tempo indeterminato e, fatta eccezione
per  il  personale  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile, a
tempo  determinato,  c.d.  aspettativa "frazionata" in relazione alla
durata, da indicarsi preventivamente nella misura minima di tre mesi,
con o senza obbligo di attivita' lavorativa ridotta (articoli 7, 12 e
14  C.C.N.Q.  7 agosto 1998 e C.C.N.Q. 9 agosto 2000; per le forze di
polizia:  art.  29  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995,  n.  395,  e  art.  32  decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 254);
    ha  fruito di permessi sindacali retribuiti per la partecipazione
alle  riunioni di organismi direttivi statutari, con l'indicazione, a
fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, del livello o della
qualifica  rivestita,  o dell'area o della categoria di appartenenza,
del  sindacato  richiedente,  della  data  in  cui e' stato fruito il
permesso  e  del  numero delle ore utilizzate (ad eccezione delle ore
fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali).
  E'  necessario,  pertanto,  segnalare  ogni  singola  fruizione  di
permesso  avvenuta  nel  corso dell'anno 2000; cio' anche nel caso in
cui si siano verificate, nel corso dell'anno, piu' fruizioni da parte
di  uno  stesso  dirigente  sindacale.  Il  contingente  relativo  ai
suddetti  permessi  viene  determinato  dal  C.C.N.Q.  7  agosto 1998
(tabelle 11/20),  dal  C.C.N.Q.  25  novembre  1998  (tabella 6), dai
contratti  collettivi  nazionali  quadro  integrativi 27 gennaio 1999
(tabella  6 e tabelle 11/20) e dal C.C.N.Q. 9 agosto 2000 (tabella 10
e tabelle 12/18);
    ha fruito di permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del
mandato,  e,  in  particolare,  per  la  partecipazione  a trattative
sindacali,   a   convegni   e  congressi  di  natura  sindacale,  con
l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della
categoria di appartenenza, del numero delle ore di permesso sindacale
fruite  (ad  eccezione  delle  ore  fruite per la partecipazione alle
assemblee  sindacali),  del  sindacato  o,  fatta  eccezione  per  il
personale  ricompreso  nel  Comparto  scuola, per quello dirigenziale
incluso   nelle  relative  aree  di  contrattazione  nonche'  per  il
personale  delle Forze di polizia ad ordinamento civile facente parte
del  c.d.  "Comparto  sicurezza",  della  RSU richiedente. I suddetti
permessi,  orari  e giornalieri, sono quelli il cui monte ore, con le
modalita'  previste  dagli articoli 8 e 9 del C.C.N.Q. 7 agosto 1998,
confermato   dal  C.C.N.Q.  del  9  agosto  2000,  viene  definito  e
ripartito,  tra  le  organizzazioni  sindacali aventi titolo e tra le
RSU,  da  ogni  singola  amministrazione (articoli 8, 9 e 10 C.C.N.Q.
7 agosto 1998 e C.C.N.Q. 9 agosto 2000; per le forze di polizia: art.
31 decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254);
    ha   fruito   di   permessi   sindacali   non   retribuiti,   con
l'indicazione,  a  fianco  di ciascun nominativo, del codice fiscale,
del  livello  o  della  qualifica  rivestita,  o  dell'area  o  della
categoria  di  appartenenza,  del  numero  complessivo  delle  ore di
permesso e del sindacato o della RSU richiedente;
    e'  stato  collocato  in  aspettativa  o  permesso  per  funzioni
pubbliche,  con  l'indicazione,  a  fianco di ciascun nominativo, del
codice  fiscale, del livello o della qualifica rivestita, o dell'area
o  della categoria di appartenenza, del numero complessivo dei giorni
in  aspettativa  o  di  ore  in  permesso  e  del tipo delle predette
funzioni pubbliche.
Modalita' di rilevamento e trasmissione dei dati
Indicazioni generali.
  Tutte  le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire i dati su
dischetti  magnetici  utilizzando  il programma di inserimento "Gedap
2001" predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica.
  Per  garantire  una  completa e corretta rilevazione e trasmissione
dei  dati,  ciascuna  amministrazione  e'  tenuta  a  individuare  il
responsabile  del  procedimento,  ai sensi dell'art. 2 della legge n.
241/1990, e ad inserire generalita' e recapito telefonico/fax di tale
responsabile attraverso lo stesso programma "Gedap 2001".
  Le  amministrazioni  che non hanno dipendenti che abbiano fruito di
prerogative  sindacali  ne'  di  permessi  e aspettative per funzioni
pubbliche  devono  inviare  al  Dipartimento  della funzione pubblica
soltanto  una  comunicazione  da  cui risulti tale circostanza, senza
dover acquisire ne' utilizzare il programma.
Modalita' di acquisizione del programma di inserimento   dati.
  Per   le   amministrazioni  provviste  di  collegamento  alla  rete
internet, il programma e' disponibile sul sito del Dipartimento della
funzione                    pubblica,                   all'indirizzo
"http://www.funzionepubblica.it/gedap2001/".
  Il   programma   verra'   comunque  distribuito,  su  dischetti  di
installazione,  ai  ministeri,  alle aziende ed amministrazioni dello
Stato  ad  ordinamento  autonomo,  alle  regioni,  alle  province, ai
maggiori  enti pubblici non economici, ai maggiori enti e istituzioni
di  ricerca  e  sperimentazione con l'invito a curarne essi stessi la
diffusione nell'ambito delle rispettive competenze.
  I   dischetti   di   installazione  saranno  inoltre  forniti  alle
prefetture,   in  modo  che  le  stesse  possano  corrispondere  alle
richieste  delle  amministrazioni  pubbliche  e,  in particolare, dei
comuni, in coordinamento, per questi ultimi, con le province.
Utilizzo del programma di inserimento dati.
  Il  programma  puo'  essere  eseguito  su  un personal computer con
sistema  operativo  Windows  configurato  come  descritto  nella nota
tecnica  distribuita  in  allegato al programma stesso. Il programma,
realizzato  in  modo da permetterne un facile utilizzo, comprende una
guida in linea.
  Le  amministrazioni  articolate  in unita' organizzative centrali e
periferiche   potranno   duplicare   e  distribuire  autonomamente  i
dischetti  di  installazione  del  programma di inserimento ai propri
uffici periferici. A tal fine, ciascuna unita' centrale dovra':
    installare   localmente  il  programma,  selezionare  la  propria
amministrazione  in  una  apposita  lista  predefinita ed ottenere un
codice   identificativo   univoco  da  comunicare  ai  propri  uffici
periferici;
    duplicare   e   distribuire  i  dischetti  di  installazione  del
programma ai propri uffici periferici;
    comunicare  ai  propri  uffici  periferici  il  codice univoco di
identificazione   che   essi  devono  digitare  al  primo  avvio  del
programma;
    importare   i   dati   ricevuti  da  ciascun  ufficio  periferico
utilizzando   l'apposita   funzione   "File/Importa"   prevista   dal
programma.
Modalita' di invio dei dati.
  Il  programma  e'  predisposto  per  stampare  e  registrare, su un
dischetto magnetico, i dati preventivamente inseriti.
  Le   amministrazioni  dotate  di  collegamento  internet,  potranno
spedire   il   contenuto   del   dischetto   per   posta  elettronica
all'indirizzo "gedapfunzionepubblica.it".
  Le  altre amministrazioni potranno, viceversa, inviare i dischetti,
unitamente   ad   una   stampa  riepilogativa,  per  posta  ordinaria
all'indirizzo  "Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione pubblica - Ufficio relazioni sindacali - Gedap, corso
Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma".
Indicazioni specifiche.
Ministeri.
  Ciascun  Ministero  curera' la raccolta dei dati relativi a tutti i
propri  uffici,  centrali  e periferici, e provvedera' a trasmetterli
direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
Enti pubblici non economici.
  I  seguenti  enti:  ACI,  CRI,  ENIT,  ENPALS,  ICE, INAIL, INPDAI,
INPDAP,  INPS,  cureranno  la  raccolta  dei  dati relativi a tutti i
propri  uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli
direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
  In  particolare,  l'ACI  provvedera' alla diffusione della presente
circolare,  unitamente  ai  dischetti di installazione del programma,
agli Automobil club provinciali.
  I  restanti  enti  pubblici  non  economici  di  cui all'art. 4 del
C.C.N.Q.  del  2  giugno  1998,  potranno  richiedere  i dischetti di
installazione   alla   prefettura   competente   o   direttamente  al
Dipartimento della funzione pubblica.
Regioni - Autonomie locali.
Regioni.
  Ciascuna  regione  curera'  la raccolta dei dati relativi ai propri
uffici.
  Provvedera',  inoltre,  alla  distribuzione dei dischetti agli enti
pubblici  non  economici  da essa dipendenti e agli istituti autonomi
per  le  case  popolari,  i  quali  invieranno direttamente i dati al
Dipartimento della funzione pubblica.
Enti locali.
  Ai  sensi  dell'art.  14, comma 1, lettera l), della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, le province
presteranno   l'assistenza   tecnico-amministrativa   ai  comuni,  ai
consorzi   tra   comuni,   alle  IPAB  e  alle  comunita'  montane  e
collaboreranno con le prefetture nella distribuzione del programma.
  I   dati   dovranno  essere  inviati  da  ciascuna  amministrazione
direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
Camere di commercio, industria, artigianato e agri  coltura.
  L'Unioncamere  provvedera'  alla  distribuzione  del programma alle
singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
quali  invieranno  i dati direttamente al Dipartimento della funzione
pubblica.
Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento   autonomo.
  Ciascuna  azienda  ed  amministrazione autonoma curera' la raccolta
dei  dati  relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e
provvedera'   a   trasmetterli  direttamente  al  Dipartimento  della
funzione pubblica.
Servizio sanitario nazionale.
  Alla  distribuzione  del  programma  alle  amministrazioni  di  cui
all'art.  6  del  C.C.N.Q. sottoscritto il 2 giugno 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, provvederanno i competenti assessorati
regionali  alla  sanita',  a  cui  saranno  inviati  i  dischetti  di
installazione.
  Ciascuna   amministrazione   inviera'   i   dati   direttamente  al
Dipartimento della funzione pubblica.
Istituzioni ed enti di ricerca.
  Le seguenti istituzioni ed enti: CNR, ISTAT, INFN, ISPESL, Istituto
superiore  di sanita' cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti
i   propri   uffici,   centrali   e  periferici,  e  provvederanno  a
trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
  Le  restanti  istituzioni  ed  enti  di cui all'art. 7 del C.C.N.Q.
sottoscritto   il   2  giugno  1998  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   potranno   richiedere  i  dischetti  alla  prefettura
competente o direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
Scuola.
  Il Ministero della pubblica istruzione curera' la raccolta dei dati
relativi  a  tutti gli istituti, scuole ed istituzioni scolastiche di
cui  all'art.  8  del  C.C.N.Q.  sottoscritto  il  2  giugno  1998  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   e   provvedera'   a
trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
Universita'.
  Ciascuna  universita' e istituzione universitaria di cui all'art. 9
del  C.C.N.Q.  del  2  giugno  1998  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  curera'  la  raccolta  dei  dati  relativi  al proprio
personale  e  provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento
della funzione pubblica.
Forze di polizia ad ordinamento civile.
  Ciascuna  forza di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato,
Corpo polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) curera' la
raccolta  dei  dati  relativi  al  proprio  personale e provvedera' a
trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
Aziende  ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo
n. 29/1993 (ASI, CNEL, CONI, ENAC, ENEA, UNIONCAMERE).
  Ciascuna  azienda  ed ente curera' la raccolta dei dati relativi al
proprio  personale  e  provvedera'  a  trasmetterli  direttamente  al
Dipartimento della funzione pubblica.
                                * * *
  I  Ministri,  le  amministrazioni,  le  associazioni,  le unioni, i
presidenti  delle  giunte  regionali  e  delle  province  autonome, i
commissari  di  Governo  ed i prefetti della Repubblica sono pregati,
ciascuno  nel  loro  ambito,  di  portare  la  presente  circolare  a
conoscenza  degli  enti  e  degli organismi vigilati ed associati con
l'urgenza  che  il caso richiede e attivarsi per il rigoroso rispetto
del termine del 31 maggio 2001 per l'invio delle informazioni.
  Ferme   restando   le   specifiche   competenze   e   le   connesse
responsabilita'  delle  singole amministrazioni pubbliche, si segnala
all'attenzione   dei  prefetti  della  Repubblica  la  necessita'  di
svolgere  una  incisiva  attivita'  ed  azione  di coordinamento e di
impulso,  in  modo  che  nell'ambito della provincia di competenza le
amministrazioni  pubbliche  provvedano  ad  inviare i dati secondo le
modalita'   previste   dalla   vigente  normativa  e  dalla  presente
circolare.
    Roma, 5 aprile 2001
                             Il Ministro
                      per la funzione pubblica
                              Bassanini