IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  In  base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge
e  dalle  norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del
presente atto;
                              Dispone:
  1.  Limitatamente  all'anno  2001, possono essere gestite, da parte
dei soggetti ai quali e' affidata in concessione l'accettazione delle
scommesse,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
8 aprile  1998,  n.  169,  e  del  decreto del Ministro delle finanze
2 giugno  1998,  n.  174, nonche' da parte di ulteriori concessionari
individuati  dall'Agenzia  delle entrate, ai sensi dell'art. 2, comma
1,  del  decreto  del  Ministro  delle finanze 2 agosto 1999, n. 278,
scommesse  a  totalizzatore  ed  a  quota  fissa aventi ad oggetto le
seguenti competizioni sportive:
    a) gare   automobilistiche   di  primario  rilievo  nazionale  ed
internazionale;
    b)   gare  di  motociclismo  di  primario  rilievo  nazionale  ed
internazionale.
                             Motivazioni
  L'art.  16  della  legge  13 maggio  1999, n. 133 stabilisce che le
scommesse a totalizzatore o a quota fissa relative ad eventi sportivi
diversi  dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal
C.O.N.I.,   possono   essere   accettate  anche  dai  gestori  e  dai
concessionari  dei  giochi,  concorsi  pronostici  e  lotto,  purche'
utilizzino  una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici
in tempo reale.
  L'art.  2  del  decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, prevede
che l'elenco delle discipline sportive riguardanti le nuove scommesse
di cui all'art. 1 del decreto stesso e' emanato, previa, ove occorra,
direttiva  del  Ministro,  con  decreto dirigenziale, con riferimento
esclusivo   ad   avvenimenti   di   primario   rilievo  nazionale  ed
internazionale.  Con  lo stesso decreto sono indicate le discipline e
gli  avvenimenti  per  i quali e' consentita solamente la scommessa a
totalizzatore.
  Il   decreto   del  Ministero  delle  finanze  12 agosto  1999,  ha
istituito,  per il biennio 1999-2000, nuove scommesse a totalizzatore
ed a quota fissa su gare automobilistiche e di motociclismo.
  Con  il  presente  schema  di  provvedimento,  emesso  in base alla
direttiva  del  Ministro  delle  finanze  del  27 marzo  2001,  sulla
falsariga  del  predetto  decreto ministeriale del 12 agosto 1999, si
proroga  l'accettazione  delle  scommesse  in questione limitatamente
all'anno 2001.
  Cio'  in  quanto  e'  ragionevole  presumere,  anche  alla luce dei
risultati  conseguiti  nel  corso della stagione 2000, nella quale il
movimento  degli  incassi  delle  scommesse  e' risultato pari a lire
44.919.736.000  che  la  continuazione della raccolta delle scommesse
sulle  corse automobilistiche e motociclistiche, possa assicurare per
l'anno in corso un volume di giocate non trascurabile.
  Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.
  Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto  legislativo  30  luglio1999,  n.  300 (art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a));
    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1);
    regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, comma 1).
  Scommesse  diverse  da  quelle  ippiche  e  da  quelle sugli eventi
sportivi organizzati o controllati dal C.O.N.I:
    decreto   legislativo   14 aprile  1948,  n.  496,  e  successive
modificazioni;
    decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
    decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174;
    legge 13 maggio 1999, n. 133 (art. 16);
    decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278 (art. 2);
    decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999;
    direttiva del Ministro delle finanze del 27 marzo 2001.
    Roma, 4 aprile 2001
                                                 Il direttore: Romano