Avvertenza:
    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge
citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art.
8,  comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo
1986, n. 217.
    Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio.
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
                               Art. 1.
             Disposizioni relative al personale docente
  1.  I  docenti confermati o assunti sui posti vacanti o disponibili
per  l'anno  scolastico  2000/2001 ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
del   decreto-legge   28 agosto   2000,   n.   240,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   27 ottobre  2000,  n.  306,  restano
confermati,  sui  posti  attualmente  occupati, fino al termine delle
attivita'  didattiche,  fatto  salvo  quanto  previsto al comma 3. Il
predetto  personale,  ove abbia titolo alla supplenza annuale in base
alla   posizione   occupata   nelle   graduatorie  permanenti,  viene
confermato sino al termine dell'anno scolastico.
  2.  Il  personale docente, che non risulta in servizio alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e che sia inserito nelle
graduatorie  permanenti  in  posizione utile ai fini del conferimento
delle  supplenze,  di  competenza  dei  Provveditori  agli studi, per
l'anno  scolastico  2000/2001,  e'  assunto  fino  al  termine  delle
lezioni.  Il  relativo  contratto  ne  prevede l'utilizzazione per le
esigenze di supplenze brevi che si determinano in ambito provinciale.
Il  predetto  personale  puo'  essere  utilizzato,  in subordine, per
attivita' di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche ai
fini  della  realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa. A
tale  fine  i provveditori agli studi predispongono un apposito piano
di  utilizzazione.  Il  periodo  intercorrente  tra  il termine delle
lezioni  e  il  termine  della supplenza cui il docente avrebbe avuto
titolo  in  base alla posizione occupata nelle graduatorie permanenti
e' riconosciuto ai fini giuridici.
  3. Nei confronti del personale previsto al comma 1, il cui rapporto
di  servizio  sia  cessato  prima della data di entrata in vigore del
presente decreto per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato e
determinato  ovvero  venga  a  cessare per effetto delle assunzioni a
tempo  indeterminato  sulla  base  delle  graduatorie  concorsuali  o
permanenti   approvate   entro   il   31 agosto   2000,   il  periodo
intercorrente  tra la data di cessazione e il termine delle attivita'
didattiche   viene   considerato   come  servizio  prestato  ai  fini
giuridici.
  4.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si possono
utilizzare  le  graduatorie  di  istituto,  per  il  conferimento  di
supplenze  brevi,  esclusivamente  in  mancanza  di personale docente
assunto ai sensi del comma 2.
  5.  Il termine del 31 marzo 2001, previsto dall'articolo 1, commi 1
e  2,  del  decreto-legge  28 agosto  2000,  n.  240, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 27 ottobre 2000, n. 306, e' prorogato al
30 giugno 2001. Al personale assunto in ruolo dopo la data di entrata
in  vigore  del  presente decreto, per effetto della inclusione nelle
graduatorie  approvate  in data successiva al 31 agosto 2000, la sede
di titolarita' e' assegnata sui posti residuati dopo le operazioni di
trasferimento  e passaggio relative all'anno scolastico 2001/2002. Il
Ministro  della  pubblica  istruzione e' autorizzato a prorogare, con
proprio  decreto,  il  termine  del  30 giugno 2001 qualora motivi di
eccezionale  gravita',  non  abbiano  consentito l'approvazione delle
specifiche  graduatorie entro il predetto termine. Entro dieci giorni
dall'adozione dell'eventuale provvedimento il Ministro riferisce alle
competenti Commissioni parlamentari.
  6.  Sono comunque attribuiti ai candidati utilmente collocati nelle
graduatorie,  approvate  anche  successivamente  al  30 giugno  2001,
relative  ai  concorsi  per  titoli  ed esami per cattedre e posti di
insegnamento  nella  scuola  materna, elementare e secondaria banditi
nell'anno  1999,  le  cattedre  ed  i posti vacanti e disponibili dal
1o settembre  2000,  nei  limiti previsti dal contingente autorizzato
con  decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 2000
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001.
  7.  Dall'attuazione  del  presente decreto non scaturiscono nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
          Riferimenti normativi:;
              -  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, del citato
          decreto-legge  28 agosto  2000,  n.  240,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306:
              "5.   Sui   posti  vacanti  o  disponibili  per  l'anno
          scolastico  2000-2001,  in  aettesa della conclusione delle
          operazioni  di  assunzione in ruolo e di conferimento delle
          supplenze   annuali  e  temporanee  sino  al  temine  delle
          attivita'  didattiche,  e'  confermato  provvisoriamente il
          personale  che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico
          1999-2000  per  supplenza  annuale  o  temporanea  sino  al
          termine   delle  attivita'  didattiche.  Per  le  eventuali
          ulteriori disponibilita' il dirigente scolastico conferisce
          in  via  provvisoria  supplenze temporanee sulla base delle
          graduatorie  di  circolo o di istituto, anche dei circoli o
          istituti   viciniori,   utilizzate  per  l'anno  scolastico
          1999-2000,  che  restano  efficaci,  anche  ai  fini  della
          sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino alla
          definizione  delle nuove graduatorie da predispone ai sensi
          dell'articolo  4,  comma  7,  della legge 3 maggio 1999, n.
          124.   Le  presenti  disposizioni  si  applicano  anche  al
          personale educativo e al personale amministrativo tecnica e
          ausiliario, ivi compreso quello nominato dagli enti locali.
          Il  personale  nominato  in  via  provvisoria  ai sensi del
          presente  comma,  che  abbia titolo all'assunzione in ruolo
          ovvero   al   conferimento   di  una  supplenza  annuale  o
          temporanea  fino  al termine delle attivita' didattiche per
          l'anno  scolastico 2000- 2001, e' confermato all'atto della
          nomina  da parte del provveditore agli studi nella sede ove
          ha prestato servizio a titolo provvisorio".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1, commi 1 e 2, del
          citato  decreto-legge  28 agosto  2000, n. 240, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306:
              "Art.  1  (Disposizioni  relative  al  personale  della
          scuola).  -  1.  Le  operazioni di prima integrazione delle
          graduatorie  permanenti  di  cui  all'articolo  2, comma 1,
          della  legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte
          in  piu'  fasi,  anche  successivamente al 31 agosto 2000 e
          comunque  entro  il 31 mano 2001, in relazione alla data di
          conclusione  delle  sessioni riservate d'esame previste dal
          comma  4  del citato articolo 2. Le assunzioni in ruolo del
          personale  incluso  negli scaglioni di graduatoria appronti
          in via definitiva in data successiva al 31 agosto 2000 sono
          disposte,   sui   posti   a   tale   fine  disponibili  dal
          1o settembre   2000,   nel   corso   dell'anno   scolastico
          2000-2001,   con   decorrenza   ai   fini   giuridici   dal
          1o settembre   2000   e   raggiungimento   della  sede  dal
          10 settembre 2001. I docenti nominati per l'anno scolastico
          2000-2001,  con  supplenza  annuale o supplenza temporanea,
          fino al termine delle attivita' didattiche sulla base degli
          scaglioni  di graduatoria non definitivi restano confermati
          fino  alla data indicata nel relativo contratto di lavoro a
          tempo   determinato,  anche  nel  caso  che  gli  scaglioni
          medesimi  subiscano  variazioni  in  sede  di  approvazione
          definitiva.
              2.  Sui  posti  disponibili  dal  10 settembre 2000, da
          coprire   mediante  concorso  per  titoli  ed  esami,  sono
          altresi'  disposte  le  assunzioni  in  ruolo del personale
          incluso  nelle  graduatorie approvate in data successiva al
          31 agosto  2000  e comunque entro il 31 marzo 2001 relative
          ai  concorsi,  per  titoli ed esami, banditi nell'anno 1999
          per  cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna,
          elementare  e  secondaria e ai concorsi per titoli indetti,
          ai   sensi   dell'articolo   554  del  decreto  legislativo
          16 aprile  1994,  n. 297, con ordinanza ministeriale n. 153
          del  30 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          179  del  2 agosto 2000. Dette assunzioni sono disposte con
          decorrenza  ai  fini  giuridici  dal  1o settembre  2000  e
          raggiungimento della sede dal 1o settembre 2001".
              -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica in data
          30 novembre  2000,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          23 gennaio   2001   reca:   "Determinazione,   per   l'anno
          scolastico   2000-2001,   del   contingente   di  personale
          direttivo  della  scuola  da assumere con contratto a tempo
          ridetermmato".