IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali

  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i  regolamenti  CE della Commissione con i quali, nel quadro
delle  procedure  di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state
registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
  Visto il decreto ministeriale del 21 gennaio 2000, n. 60167, con il
quale  il  laboratorio  Samer  -  Azienda  speciale  della  camera di
commercio di Bari, ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 19, e' stato
autorizzato  ad  effettuare le analisi chimico-fisiche validi ai fini
della  certificazione  degli  oli  di oliva vergini ed extravergini a
denominazione di origine.
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
la  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione regitrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti Organi;
  Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n. 156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13  gennaio 2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in
particolare  ha  dimostrato  di  avere  ottenuto l'accreditamento per
l'effettuazione  di  singole  prove  o  gruppi  di prove da organismo
conforme alla norma europea EN 45003;
  Vista  la  documentazione  presentata  a  sostegno del mantenimento
della citata autorizzazione;
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il
rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
                             Autorizza:
  Il  laboratorio  Samer - Azienda speciale della camera di commercio
di  Bari, ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 19, nella persona del
responsabile dott. Alessio Dimaggio ad eseguire analisi ufficiali nel
settore oleico per l'intero territorio nazionale.
  Le  prove  di  analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato,
sono  indicate  nell'allegato elenco che costituisce parte integrante
del presente decreto.
  L'autorizzazione  ha  validita'  triennale  e la domanda di rinnovo
deve  essere  inoltrata  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
  Il  responsabile  del laboratorio sopra indentificato ha l'onere di
comunicare  all'amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti
sopravvenuti  interessanti  la struttura societaria, l'ubicazione del
laboratorio,  la  dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo
svolgimento delle prove.
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
  L'Amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti sui cui si fonda il
provvedimento  autorizzativo,  in  mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 16 marzo 2001
                                      Il direttore generale: Ambrosio