IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro Visto l'art. 11 del regolamento n. 974/98 del Consiglio dell'Unione europea del 3 maggio 1998 che prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2002 verranno messe in circolazione le nuove monete metalliche in euro; Viste le linee guida emanate dal Comitato economico e finanziario nella seduta del 2 maggio e la susseguente deliberazione n. 9117/00 del 29 giugno 2000, con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la conclusione di consentire ai singoli Stati membri di prestare le monete metalliche in euro alle societa' che producono validatori di monete metalliche ed altre attrezzature per il trattamento delle stesse, affinche' possano testare ed adeguare la loro produzione nei propri locali all'interno della Comunita' europea; Considerato che in attuazione della deliberazione n. 9117/00 del 29 giugno 2000, si ritiene opportuno stipulare con le societa' interessate due distinti accordi concernenti gli obblighi di non divulgazione di informazioni riservate e di acquisizione di idonee garanzie finanziarie; Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Considerato che, anche ai fini della legge n. 241/90, devono essere fissate le modalita' con le quali le imprese possono formulare la richiesta nonche' i requisiti che le stesse devono possedere; Decreta Art. 1. A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, alle imprese produttrici di validatori di monete metalliche ed altre attrezzature per il trattamento delle stesse puo' essere concesse in comodato gratuito (art. 1803 codice civile) un campione di monete metalliche denominate in euro per un periodo non superiore a quaranta giorni e, comunque, non oltre il 20 luglio 2001.