IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  Governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo  1997,  n.  59, e, in particolare, gli articoli 10, 26, 56, 58,
62, 63, 64, 65, 70, 73 e 74 del medesimo decreto legislativo;
  Visto  il proprio decreto del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato
dalla  Corte  dei  conti  il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze,
foglio  n.  278,  con  il  quale  e'  stata  disposta,  tra  l'altro,
l'operativita' delle agenzie fiscali a decorrere dal 1 gennaio 2001 e
l'attribuzione provvisoria di funzioni specifiche agli attuali uffici
centrali  del Ministero delle finanze, in attesa dell'attivazione del
Dipartimento  per  le  politiche fiscali, per il quale e' in corso il
procedimento  di approvazione e successiva emanazione del regolamento
previsto  dal comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo n. 300 del
1999;
  Visto, in particolare, l'art. 5, comma 11, del decreto ministeriale
n.  1390,  con  il quale si faceva riserva di ulteriori provvedimenti
finalizzati  al  distacco  provvisorio,  presso  le singole strutture
ministeriali    e   agenziali,   dei   vincitori   del   concorso   a
novecentonovantanove   posti   di   dirigente,  bandito  con  decreto
ministeriale  19 gennaio  1993,  che  non avevano ancora stipulato il
contratto individuale o il cui contratto non era in corso di stipula,
gia'  inseriti  in  nella  sezione 1/F dell'elenco di cui all'art. 5,
comma 1, del medesimo decreto;
  Visto,   altresi',   l'art.   5,   comma  18,  del  citato  decreto
ministeriale,   con   il   quale   si  faceva  riserva  di  specifici
provvedimenti  finalizzati  alla  regolamentazione  del  personale in
servizio presso l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Tenuto  conto che, in base al decreto ministeriale 9 novembre 2000,
il  personale  gia'  appartenente  all'amministrazione  autonoma  dei
monopoli   di   Stato   e'   stato  formalmente  inserito  nel  ruolo
dell'amministrazione  finanziaria,  con contestuale cancellazione del
ruolo  provvisorio  ad  esaurimento  di  cui  all'art.  4 del decreto
legislativo  9 luglio  1998,  n.  283,  e  che pertanto e' necessario
inserire   detto   personale   in  una  apposita  sezione  del  ruolo
provvisorio del Ministero delle finanze;
  Considerato  che,  con  provvedimento  n. 120 del 12 febbraio 2001,
l'amministrazione  finanziaria  ha  proceduto  alla definizione della
particolare  situazione del personale dirigenziale di cui all'art. 5,
comma 11, del decreto ministeriale n. 1390;
  Considerato  che  e' opportuno provvedere analogamente anche per il
personale  di  cui  all'art. 5, comma 12, del decreto ministeriale n.
1390 del 2000;
  Ritenuto  che  gli  strumenti  di  controllo  sulle agenzie fiscali
previsti  nel  decreto  legislativo  n. 300 del 1999, a seguito delle
considerazioni svolte dalle competenti commissioni parlamentari e dal
Consiglio  di  Stato,  sono ora disciplinati non solo nello schema di
regolamento di organizzazione del Ministero, ma anche nello schema di
regolamento  di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione
dei Ministro, e che, pertanto, la piena operativita' delle agenzie va
ora subordinata all'entrata in vigore dei predetti atti normativi;
  Tenuto  conto, altresi', che l'art. 7 del piu' volte citato decreto
ministeriale  n.  1390, fa riserva di emanare ulteriori provvedimenti
al  fine  di  apportare  al  medesimo decreto tutte le modifiche e le
integrazioni ritenute necessarie;
  Ravvisata   pertanto   l'opportunita'   e  l'urgenza  di  procedere
all'integrazione e alla modifica di alcune disposizioni contenute nel
citato decreto ministeriale n. 1390 del 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
              Modificazioni ed integrazioni all'art. 2

  1.  Nell'art.  2 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
2000, prot. n. 1390, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel comma 1, la lettera d) e' soppressa;
    b)  dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le funzioni
gia'  svolte  dalla direzione centrale per gli affari giuridici e per
il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate e attribuite
al  Dipartimento  per  le politiche fiscali ai sensi dell'art. 56 del
decreto   legislativo   30 luglio   1999,  n.  300,  sono  esercitate
provvisoriamente  dal  personale della direzione centrale normativa e
contenzioso   dell'Agenzia  delle  entrate.  Nell'esercizio  di  tali
compiti detto personale opera alle dipendenze funzionali dell'ufficio
del segretario generale.".