(parte 1)
                             L'ASSESSORE
                 PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                    E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

   Visto lo Statuto della Regione siciliana;
   Visto  il  D.P.R.  30  agosto  1975,  n.  637,  recante  norme  di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela
del paesaggio, di antichita' e belle arti;
   Visto  il  testo  unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione  della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg.
28 febbraio 1979, n. 70;
   Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
   Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
   Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 352;
   Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, con il quale
e'  stato  approvato il testo unico delle disposizioni legislative in
materia  di  beni culturali e ambientali, che abroga e sostituisce le
leggi  29  giugno  1939,  n.  1497  e  8  agosto  1985, n. 431, sulla
protezione delle bellezze naturali e panoramiche;
   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  della  predetta  legge  n.
1497/39, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
   Visto il D.P.R. n. 805/75;
   Visto il decreto legislativo n. 112/98;
   Visto il decreto legislativo n. 368/98;
   Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
   Vista la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi
aderenti  al  Consiglio  d'Europa  il  21  ottobre  2000,  nonche' la
relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;
   Visti  i  decreti  n.  5098 del 7 settembre 1966, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 22 ottobre 1976,
n.  687  del 17 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 27 del 23 giugno 1979, n. 688 del 17 marzo 1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del
30  giugno 1979 e n. 689 del 17 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Regione  siciliana  n. 33 del 28 luglio 1979, con i
quali  e' stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n.
1497 e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione,
approvato  con  R.D.  3  giugno  1940,  n.  1357, l'intero territorio
comunale  di  Lipari,  S.  Marina di Salina, Leni e Malfa distribuito
nelle   isole   di  Lipari,  Vulcano,  Stromboli,  Panarea,  Alicudi,
Filicudi, Salina e isole minori;
   Visto  il  decreto  n.  7720  del 6 ottobre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 4 novembre 1995,
con il quale l'intero territorio dell'arcipelago delle Eolie, facente
capo  ai  comuni  di  Lipari,  Leni, Malfa e S. Marina di Salina, con
l'esclusione dei centri urbani e' stato sottoposto, su proposta della
Soprintendenza  per  i  beni  culturali  ed ambientali di Messina, al
vincolo  di  temporanea  immodificabilita' ai sensi dell'art. 5 della
legge  regionale  n.  15/91,  nelle more della approvazione del piano
territoriale paesistico;
   Visto  il  D.P.R.S.  n. 862/93 del 5 ottobre 1993, con il quale e'
stata  istituita  per  un  triennio  la speciale commissione prevista
dall'art.  24,  primo  comma,  del  regolamento approvato con R.D. n.
1357/40;
   Visto  il  decreto  n.  6661  del  22 giugno 1999, registrato il 7
luglio  1999  al  n. 1798, con il quale e' stata ricostituita, per un
biennio,  la speciale commissione prevista dall'art. 24, primo comma,
del  regolamento  approvato  con  R.D.  n.  1357/40,  allo  scopo tra
l'altro,  di  fornire parere all'Assessorato regionale beni culturali
ed  ambientali  in  merito  all'approvazione  del  P.T.P. delle isole
Eolie;
   Visti i decreti n. 6816 del 22 giugno 1999 e n. 6606 del 26 luglio
2000,  con  i  quali  e' stata integrata e modificata la composizione
della commissione suddetta, ferme restando le sue funzioni;
   Esaminato  il  Piano  territoriale paesistico del territorio delle
isole  Eolie,  redatto,  ai  sensi del combinato disposto dell'art. 5
della legge n. 1497/39 e dell'art. 1-bis della legge n. 431/85, dalla
Soprintendenza  per  i  beni  culturali  ed  ambientali  di  Messina,
all'uopo autorizzata dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione tramite il decreto n. 7508 del
21 dicembre 1993;
   Visto  il verbale della seduta dell'11 aprile 1997, nella quale la
speciale  commissione  ha espresso parere favorevole all'adozione del
suddetto  Piano  territoriale  paesistico e di tutti i suoi elaborati
grafici  e  descrittivi,  ivi  compresi  le motivazioni del Piano, la
delimitazione  delle aree interessate dalle sue previsioni e le norme
di attuazione, elementi tutti richiamati nel suddetto verbale, che si
allega  sub.  A  al  presente  decreto,  del  quale costituisce parte
integrante e sostanziale;
   Accertato  che  detto  verbale  e'  stato  pubblicato all'albo dei
comuni  di  Leni,  Lipari,  Malfa  e S. Marina di Salina e depositato
insieme  agli  elaborati  del  Piano  territoriale  paesistico, nelle
segreterie  dei comuni stessi per il periodo prescritto dall'art. 24,
ultimo comma, del R.D. n. 1357/40, che richiama gli artt. 2 e 3 della
allora  vigente legge n. 1497/39, e precisamente dal 9 giugno 1997 al
9  settembre 1997 (Leni, Lipari, S. Marina di Salina) e dal 10 giugno
1997  al  10  settembre  1997  (Malfa), come si evince dalle conformi
certificazioni rilasciate dalle suddette amministrazioni comunali;
   Viste  le  osservazioni,  le  opposizioni, le proposte e i reclami
presentati  nei termini di legge, formulati avverso il suddetto Piano
ai  sensi e per gli effetti dell'art. 3 della allora vigente legge n.
1497/39,  e  trasmessi  dalla  Soprintendenza  per i beni culturali e
ambientali  di  Messina  con  note n. 6160 del 16 settembre 1998 e n.
6570 del 28 settembre 1998 e, in particolare:
   ISOLA DI LIPARI
   1)  Opposizione  proposta  da:  Acunto  Maria  Pia  e  De Pasquale
Salvatore - Localita' San Nicolo'
   Viene  lamentata  la contraddizione tra l'attuale stato di degrado
della zona e gli asseriti valori ambientali che il Piano intenderebbe
proteggere.  Infatti,  l'area  in questione, compresa nell'ambito MA1
(mantenimento  paesaggio  agrario)  e' in realta' limitrofa alla zona
portuale  di  Marina Longa, ad impianti sportivi ed al centro abitato
di  Lipari;  l'area  sarebbe  in  atto in stato di abbandono, per cui
mancherebbero  i  requisiti  di  pregio  ambientale  affermati  nelle
previsioni  di  piano, le quali, imponendo un regime di mantenimento,
contribuirebbero  a  perpetuare l'attuale stato di degrado, impedendo
attivita'  economiche  utili  al  recupero  del  territorio legate al
turismo, come ad esempio la realizzazione di un camping, progettata e
presentata  dai  ricorrenti nel rispetto del patto territoriale delle
isole  Eolie.  Oltre  che  contrastante  con la situazione ambientale
esistente  il  Piano  sarebbe  lesivo  del  diritto  di  proprieta' a
vantaggio di una indimostrata pubblica utilita'.
   Occorre quindi ridefinire il regime normativo del l'area.
   2)  Opposizione  proposta  da:  Acunto  Maria  Pia - Localita' San
Nicolo' - Balestrieri
   Viene  lamentata una contraddizione tra l'attuale stato di degrado
della  zona ed i presunti valori ambientali che il Piano intenderebbe
proteggere.  L'area  compresa nell'ambito MA2 (mantenimento paesaggio
agrario) e' limitrofa alla zona portuale di Marina Longa, ad impianti
sportivi ed al centro abitato di Lipari e sarebbe in atto in stato di
abbandono,  per  cui  il  regime  di  mantenimento  contribuirebbe  a
conservare l'attuale stato di degrado.
   Le previsioni del Piano non consentirebbero in realta' il recupero
di  quest'area  impedendo  le  attivita' economiche necessarie a tali
finalita':  esso  sarebbe  in  contrasto  quindi  con  la  situazione
ambientale  esistente  e  sarebbe  lesivo del diritto di proprieta' a
vantaggio di una indimostrata pubblica utilita'.
   Si chiede quindi di riclassificare il regime normativo dell'area.
   3)  Opposizione  proposta da: Acunto Maria Pia, Acunto Giuseppina,
Carnevale  Enrica, Carnevale Aurelia, Carnevale Emanuele, Di Giovanni
Bartolo, Coppola Enrica, Di Giovanni Antonino - Localita' San Nicolo'
- Balestrieri - Ambiti: MA1
   L'osservazione  ripropone le considerazioni gia' esposte per altro
fondo  limitrofo,  nella osservazione sub. 1). Si richiede per quelle
motivazioni,  la  riclassificazione  dei  fondi  in un diverso regime
normativo.
   4) Opposizione proposta da Alessandro-Indricchio Luigi - Localita'
Monte Gallina
   Il   ricorrente   contesta   la   sussistenza  dei  requisiti  per
classificare l'area in questione all'interno del regime normativo MA1
previsto  dal  Piano:  la  zona  avrebbe  caratteristiche  idonee che
consentirebbero  in  realta'  la  realizzazione  di  nuovi interventi
edilizi,  in quanto l'area presenterebbe un buon numero di fabbricati
e costituirebbe una zona di espansione edilizia residenziale.
   Per  queste  ragioni  l'opponente,  che ha presentato al comune un
progetto  per  la  realizzazione  di un residence, chiede la modifica
delle  previsioni  del P.T.P. in modo che sia possibile realizzare le
strutture   previste   dal  patto  territoriale  delle  isole  Eolie,
presentato presso il comune di Lipari.
   5)  Opposizione proposta dall'Arcidiocesi di Messina - Lipari e S.
Lucia del Mela - Localita' Chiusa
   L'ente, proprietario di un fondo con annessi fabbricati, ricadente
in  zona  MA1, si oppone alle previsioni del P.T.P. delle isole Eolie
perche'  ritiene  il regime del piano illogico: l'area sopra indicata
sarebbe  infatti  e'  destinata allo sviluppo urbano, come attesta la
presenza di un buon numero di fabbricati per civile abitazione.
   L'area   non   e'   prossima   al  perimetro  costiero  ed  appare
corrispondente  alla  realizzazione,  proposta dall'ente di un centro
vacanze per anziani.
   Per  questi motivi si chiede di riclassificare il fondo in modo da
potere   realizzare   la   suddetta  struttura,  prevista  nel  patto
territoriale.
   6)  Opposizione  proposta  da Barca Gaetano in nome e per conto di
Cincotta Francesco - Localita' Quattrocchi
   Viene  lamentata  una  contraddizione  tra  il P.T.P. e la riserva
naturale  orientata  di Lipari istituita nel 1991, che ha escluso dal
suo  perimetro  il terreno in questione. Cio' dimostrerebbe lo scarso
valore  ambientale  della localita',. che e' gia' in parte edificata.
Sarebbe  auspicabile  allora  un  diverso  regime  normativo rispetto
all'attuale  TO1,  che si traduce in una illegittima compressione del
diritto  di  proprieta' a fronte del quale resterebbe indimostrata la
pubblica utilita' che il piano intenderebbe salvaguardare.
   7)   Opposizione   proposta   da  Bongiorno  Giovanna  -  Contrada
Sparanello - Costa Calandra nella frazione di Canneto
   La  ricorrente,  proprietaria di alcuni immobili ricadenti in zona
MA2,  ritiene  che  il  Piano  sia  affetto da contraddizione interna
laddove  intende  promuovere lo sviluppo consentendo peraltro il solo
recupero dell'esistente. L'area di Canneto e' satura di costruzioni e
non  presenta  particolari caratteri di naturalita' che giustifichino
quanto disposto dal Piano. La ricorrente osserva tra l'altro di avere
presentato   alla   Soprintendenza   di   Messina  un  progetto,  che
quell'ufficio   aveva   autorizzato,   per   la  ristrutturazione  ed
ampliamento   di   due  unita'  immobiliari  ricadenti  sull'area  in
argomento,  che,  si  osserva non e' stata assoggettata al vincolo di
immodificabilita'  temporanea  imposto  nel 1995. Per questo motivo e
per  la  possibilita', espressamente riconosciuta da alcune pronunzie
giurisprudenziali,   di  ristrutturare  un'unita'  immobiliare  anche
mediante   l'eliminazione,  la  modifica  e  l'inserimento  di  nuovi
elementi  e  cio'  anche  in  difformita' alla disciplina urbanistica
sopravvenuta,  la  ricorrente  chiede  che  vengano  ripristinate  le
condizioni  offerte  dal P.R.G. per la zona B1, quale e' quella della
sua proprieta'.
   8)  Opposizione  proposta  da  Bruno  Mariano - Lipari foglio 102,
particelle 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249
   Il   ricorrente   si  oppone  al  mantenimento  dell'area  di  sua
proprieta'   nell'ambito   MA2   del   P.T.P.  poiche'  gli  elementi
caratterizzanti  tale  regime  normativo  non sarebbero riscontrabili
nell'area  de  qua  che,  invece, si presenterebbe dotata di opere di
urbanizzazione  primaria  e  secondaria,  nonche' limitrofa al centro
urbano di Lipari.
   Tale  zona, che presenta caratteristiche simili a quelle dell'area
di  Mendolita,  che nel P.T.P. e' inserita nel l'ambito MO2, dovrebbe
essere disciplinata da un P.R.G., le cui previsioni potrebbero meglio
consentire  lo  sviluppo ricettivo-turistico e residenziale, e quindi
la rivalutazione del territorio.
   L'ambito  MA2,  con le sue norme restrittive, provocherebbe invece
l'abbandono della zona ed il suo conseguente degrado ambientale.
   9) Opposizione proposta da Bruno Mariano - Via Maurolico, 28
   Il  ricorrente  osserva  che  il  fabbricato  di sua proprieta' e'
classificato  nel P.T.P., erroneamente, come bene etno-antropologico.
In realta' tale immobile, originariamente adibito a civile abitazione
e   trasformato   successivamente  in  albergo  e  in  residence  con
mini-appartamenti,   non  ha  caratteri  particolari,  ne'  tantomeno
qualita'   etno-antropologiche.   Di   contro   edifici  con  valenze
architettoniche  concrete come l'edificio Lenti e quello ex ECA , non
sono   tutelati  dagli  organi  competenti.  Si  chiede  la  corretta
classificazione dell'edificio.
   10)  Opposizione proposta da Bucher Pius Johannes Maria - Frazione
Quattropani, Localita' Castellaro
   Il  ricorrente  e'  proprietario di un fondo agricolo ricadente in
zona  MA1  e  ritiene  che la suddetta area, da sempre utilizzata per
colture  vitivinicole,  necessiti  di  strutture  dimensionate per un
maggiore sviluppo delle colture stesse.
   Chiede  a  tal  fine  l'acquisizione dell'indice di edificabilita'
previsto   nell'ambito   nazionale  o  quello  indicato  dalla  legge
regionale  n.  71/78  art.  22,  e cioe' un rapporto di copertura non
superiore   a   un   decimo  dell'area  di  proprieta'  proposta  per
l'insediamento.  Il  tutto  in  conformita'  al  progetto  presentato
nell'ambito  del  patto  territoriale di Lipari, mirante a realizzare
una  cantina  che  faccia  da  incentivo alla produzione vitivinicola
dell'isola  e  da  collettore  per  la  stessa, come prima fase di un
programma  di  sviluppo  che  prevedrebbe l'acquisizione di ulteriori
fondi agricoli.
   Si  richiede  quindi la riclassificazione dell'area su cui insiste
il  fondo in questione in modo che sia possibile realizzare strutture
per coltivazioni vitivinicole.
   11)  Opposizione  proposta da Cacace Giovanna Mezzapica Antonino e
Cacace Nicola - Frazione Pirrera
   I  ricorrenti  ritengono che il P.T.P. sia contraddetto, nelle sue
analisi,  da  quelle che sono a base della riserva naturale istituita
nel  1991,  che  ha  escluso  dalle  sue previsioni larga parte della
frazione Pirrera, evidentemente perche' quest'area e' priva di valori
da preservare. Ne consegue che il P.T.P., che ha inserito la frazione
negli  ambiti  della conservazione (MA1-RIO-TO5 e TI), penalizza quel
territorio  dal  punto  di vista socio-economico e ne ha annullato la
possibilita'   di   ampliamento  e  di  espansione  senza  che  siano
riscontrabili  presupposti  obiettivi della tutela ambientale propria
di  quegli  ambiti.  In tal modo il Piano supera le funzioni di legge
perche'  tende  a  comprimere  il  diritto  di proprieta' senza alcun
vantaggio pubblico.
   Si  chiede  quindi che le previsioni del Piano vengano ridisegnate
in  modo  da consentire la continuazione e lo sviluppo dell'attivita'
agricola, altrimenti inibita.
   12)  Opposizione  proposta  da  Cannistra'  Maria  Rosa - Frazione
Quattropani
   La opponente fa rilevare che il P.T.P. impedisce che si svolga una
attivita'  imprenditoriale  di  tipo agrituristico e chiede le dovute
modifiche.
   13) Opposizione proposta da Carbone Luciana - Contrada Canneto
   L'opponente,  proprietaria di un fondo in contrada Canneto normato
dal  P.T.P.  come  zona MA1, osserva che tale ambito non prevede, per
quanto  attiene  le attivita' agro-silvo-pastorali la possibilita' di
ristrutturare   gli   immobili  preesistenti  ne'  di  ampliarli  e/o
sopraelevarli per l'incremento produttivo delle attivita' del fondo.
   Si  sottolinea  inoltre  il contrasto fra la classificazione della
zona  contenuta  nel P.T.P. e le indicazioni date dai progettisti del
P.R.G.  per  la  medesima  porzione  di territorio. Le previsioni del
Piano  incidono  sulla  struttura del diritto di proprieta' garantito
dall'art.   42   della  costituzione,  e  sul  diritto  di  esercizio
dell'attivita'  di  impresa.  In  realta'  il  divieto  di realizzare
strutture  idonee  allo  sviluppo  di  attivita' agro-silvo-pastorali
risulta  essere  eccessivamente  lesivo  per  il  privato  che chiede
pertanto   la   riclassificazione   del   fondo  ed  il  mantenimento
dell'attuale indice di edificazione agricola.
   14)  Opposizione  proposta  da  Carnevale  Emanuele  - Lipari, Via
Maurolico, 27
   L'osservazione ripropone le considerazioni gia' esposte, per altro
edificio attiguo, nell'osservazione sub. 9).
   15)  Opposizione proposta da Carnevale Enrica e altri 11 firmatari
- Localita' Balestrieri
   L'osservazione ripropone le considerazioni gia' esposte, per altri
fondi limitrofi, nelle osservazioni sub. 1) e 3).
   Si chiede per quelle motivazioni la riclassificazione dei fondi in
un diverso regime normativo.
   16) Opposizione proposta da Carnevale Enrica, Carnevale Aurelia, e
Carnevale Emanuele - Localita' Balestrieri
   I  ricorrenti rilevano che l'area in questione (limitrofa a quella
oggetto   dell'osservazione   sub.   15)  ricadente  nell'ambito  MA2
(mantenimento paesaggio agrario) del piano e' in realta' limitrofa ad
un  agglomerato  di  case  residenziali  e  si  presterebbe quindi ad
insediamenti ricettivi turistici, di cui e' in atto priva. A tal fine
hanno   presentato  un  progetto  di  un  albergo  secondo  il  patto
territoriale e chiedono la conseguente modifica del Piano.
   17) Opposizione proposta da Carretti Angela - Localita' Raviola
   La  ricorrente e' proprietaria di un terreno agricolo ricadente in
zona   TO1,   in   cui  non  sarebbe  garantito  l'indice  minimo  di
fabbricabilita' fondiaria.
   La  ricorrente  vorrebbe invece costruire una casa agricola il cui
progetto  e'  stato  gia'  approvato  dalla  commissione edilizia: si
chiede  quindi  che  il  regime normativo dell'area venga modificato,
garantendo  l'indice  minimo, in considerazione che l'obiettivo della
valorizzazione  delle attivita' agricole non puo' raggiungersi con un
regime  vincolistico,  ma con giusti incentivi, che tengano conto che
l'orlo  sul  quale  insiste  il terreno e' gia' urbanizzato come pure
l'area sottostante.
   18)   Opposizione   proposta   da  Casella  Giuseppe  -  Localita'
Quattropani - Via Area Morta
   Secondo   l'opponente,  il  P.T.P.  interferirebbe  con  l'assetto
urbanistico    delle   aree,   la   cui   disciplina   e'   riservata
all'amministrazione comunale. Il P.T.P. avrebbe l'effetto di impedire
l'esercizio  di  alcune  attivita'  economiche,  tra  le quali quella
esercitata  dall'opponente  (trasformazione  materiali edilizi) senza
offrire  indicazioni sui luoghi dove e' possibile esercitarle e senza
fornire  alcuna motivazione circa l'azzeramento di tale attivita', al
contrario, del tutto conforme alle previsioni urbanistiche locali.
   19)  Opposizione  proposta da Cassara' Angelo e Cincotta Lorella -
Localita' Troffa
   I  ricorrenti  si  oppongono  al  mantenimento del loro fondo, con
fabbricato  annesso,  nel l'ambito TO1: la zona, infatti, presenta un
buon  numero  di fabbricati per civile abitazione, non e' prossima al
perimetro  costiero,  e'  caratterizzato dallo sviluppo dell'edilizia
residenziale ed e' prossima ad un asse viario importante.
   A  tal  fine chiedono anche il mantenimento dell'attuale indice di
edificazione  agricola (0,03 mc./mq.) che consenta loro l'ampliamento
dei   fabbricati   esistenti,   come   da  progetto  presentato  alla
Soprintendenza di Messina, per il parere di rito.
   20)  Opposizione  proposta  da  Cassara' Gaetano - Localita' Santa
Margherita
   Viene  lamentata  la  contraddizione  tra  il  P.T.P. e la riserva
naturale  di Lipari che ha escluso dal suo perimetro gran parte della
frazione  di  Santa Margherita; il che dimostrerebbe lo scarso valore
ambientale  della  localita'  come  risulterebbe anche dalla allegata
documentazione fotografica. Il Piano prevede invece in questa zona un
regime   di   tutela   (TO1)   identico   cioe'  ad  aree  di  valore
naturalistico,  il che sarebbe in contrasto con l'altro provvedimento
regionale  e,  soprattutto,  con  lo  stato dei luoghi, che sarebbero
degradati  e  inospitali.  Ne  deriva che i limiti imposti dal P.T.P.
all'esercizio  del  diritto  della  proprieta' non sono riferibili ad
alcun pubblico interesse.
   Sarebbe  auspicabile per tale zona una serie di misure di rilancio
dell'attivita'  agricola,  che  consentano,  con  adeguati  indici di
fabbricazione,  interventi di ristrutturazione, cambi di destinazione
d'uso e soprattutto l'agriturismo, possibile nuova risorsa economica.
   21) Opposizione proposta da Cassara' Gaetano - Contrada Castellaro
   Il  ricorrente,  proprietario  di  un lotto di terreno e di alcuni
fabbricati siti in contrada Castellaro, normati dal P.T.P. col regime
MA1,  premette  che la zona in oggetto, prossima ad un agglomerato di
case  ad  uso  residenziale,  presenta  caratteri  tipici  del centro
urbano.  Il regime MA1, non e' compatibile con quello che e' lo stato
attuale della zona, degradata e fortemente edificata.
   Pertanto  la ditta auspica una rivalutazione complessiva dell'area
che    permetta   di   esercitare   l'attivita'   agricola   mediante
l'ampliamento e la ristrutturazione dei fabbricati esistenti, nonche'
di sviluppare l'agriturismo o il turismo rurale.
   La  ditta  fa  rilevare inoltre che il P.T.P. prevede sul fondo in
questione  (costituito  da  terreni  coltivati  a  vigneto) un'area a
parcheggio,  in  contraddizione  con  quelle che dovrebbero essere le
finalita' di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale.
   Il  ricorrente  chiede  una  rivalutazione  complessiva dell'area,
nonche'  l'annullamento della destinazione a parcheggio di un'area di
proprieta' del ricorrente stesso.
   22)  Opposizione  proposta  da  Cassara'  Giuseppe (amministratore
della Edilcisa s.r.l.) - Localita' Balestrieri
   Il Piano prevede in questa zona una fascia di rispetto di 50 metri
dove  non  sara'  possibile  costruire. Tale limitazione risulterebbe
eccessiva,  considerato che si tratta dell'unica zona dell'abitato di
Lipari  che  il P.R.G. lascerebbe libera. La zona e' gia' urbanizzata
per cui tale regime di tutela sarebbe inutile e dannoso per un nucleo
urbano  in  fase di completamento. In concreto, il limite contestato,
impedirebbe alla societa' ricorrente la possibilita' di realizzare un
complesso alberghiero in conformita' al patto territoriale di Lipari.
   In  tal  modo  Piano  si  porrebbe in contrasto con gli scopi ed i
limiti della tutela del paesaggio, con lo strumento urbanistico e con
l'esercizio  del  diritto  di  proprieta', a vantaggio di un pubblico
interesse del tutto indimostrato.
   23)  Opposizione  proposta da Cassera' Annamaria - Localita' Porto
delle Genti
   La  ricorrente sostiene che il P.T.P., giusta l'art. 1 della legge
n.  431/85,  non puo' disciplinare le aree A e B del P.R.G., nonche',
limitatamente   alle   parti   comprese   nei  piani  pluriennali  di
attuazione,  le  altre  zone delimitate ai sensi del D.M. n. 1444/68.
Inoltre  il  Piano  conterrebbe  previsioni di carattere urbanistico,
sottraendo  al comune il potere di disciplinare sotto tale aspetto il
proprio territorio.
   24)   Opposizione  proposta  da  Cassera'  Annamaria  -  Lipari  -
Localita' Mendolita
   L'opponente,  proprietaria  di  alcuni  immobili,  ubicati  alcuni
nell'abitato  di  Lipari,  e altri in localita' Mendolita, e normati,
secondo il P.T.P., dai regimi normativi R.C.S. e MO2 rispettivamente,
osserva  che  il  P.T.P. e' stato redatto senza il parere dei comuni,
come  invece previsto dagli artt. 5, 97, 117 e 118 della costituzione
volti a garantire la cooperazione fra Stato e autonomie locali.
   I  regimi  proposti,  disattendendo le previsioni dell'art. 23 del
R.D.  n. 1357/40, stabiliscono in maniera del tutto illegittima quali
possano  essere  le attivita' esplicabili nella zona di cui trattasi.
Invece,  ai  sensi  dell'art.  1  della  legge regionale n. 70/76, il
P.T.P. non puo' stabilire l'uso del territorio dei centri storici dei
comuni  siciliani,  i  quali  viceversa  possono  essere disciplinati
soltanto  dal Governo della Regione siciliana previa acquisizione del
parere   obbligatorio   della   competente   commissione  legislativa
dell'A.R.S.,  delle  Soprintendenze e delle universita' siciliane. In
particolare,   per  quanto  riguarda  la  perimetrazione  dei  centri
storici,  la competenza si attesta alla potesta' esclusiva dei comuni
attraverso  gli strumenti pianificatori urbanistici (P.R.G.). In ogni
modo,  gli  immobili di proprieta' dell'istante non hanno i caratteri
di  cui  alle  tipologie  indicate  nel  piano,  che  si chiede venga
riformato di conseguenza.
   25) Opposizione proposta da Cincotta Antonino - Frazione Pirrera
   Il  ricorrente  sottolinea  la contraddittorieta' esistente tra il
P.T.P.  ed  il  decreto  assessoriale  n. 970/91, che ha istituito la
riserva  naturale  orientata  del  comune  di  Lipari,  escludendo la
frazione  di  Pirrera  dalle  aree  meritevoli  di tutela. Il P.T.P.,
invece,  ha  inserito  quell'area  negli  ambiti  della conservazione
(MA1-RIO-TO5 e TI), penalizzandola dal punto di vista socio-economico
e  annullando  le sue possibilita' di ampliamento e di espansione. Il
ricorrente evidenzia l'arbitrarieta' delle scelte operate dal P.T.P.,
che contrastano con i presupposti obiettivi della tutela ambientale.
   Si  fa,  altresi',  presente  che  il Piano supera i propri ambiti
istituzionali  perche' le finalita' perseguite sono diverse da quelle
delle  tutela e della conservazione del paesaggio e le norme di piano
comprimono  l'esercizio  del  diritto  della  proprieta'  senza alcun
vantaggio per il pubblico interesse.
   26)  Opposizione  proposta  da  cittadini  di  Lipari, residenti a
Lipari-centro,  contrada  Castellaro  - (Aurelio Famularo + 474 altre
firme)
   Gli  opponenti  contestano  il  Piano  di protezione civile, nella
parte  in  cui  viene  individuata  l'area su cui dovrebbe sorgere un
eliporto attrezzato.
   La  suddetta  area, infatti, e' adiacente l'ospedale civile ed uno
dei quartieri piu' popolosi dell'isola. Di conseguenza l'inquinamento
acustico  ed  atmosferico  e  gli eventuali incidenti creerebbero non
pochi  disagi,  in  una zona che fra l'altro si presta all'espansione
edilizia  privata  e pubblica come previsto dal Piano paesaggistico e
dal Piano regolatore in corso di approvazione.
   Si  chiede una diversa allocazione della struttura elioportuale da
parte del Piano di protezione civile.
   27) Opposizione proposta da Merlino Clementa - Localita' Canneto
   Secondo   la   ricorrente,   il   vincolo   paesaggistico  non  si
applicherebbe, cosi' come il piano paesistico, al lotto di terreno di
sua  proprieta',  e  cio'  perche'  lo stesso ricadrebbe in zona B di
P.R.G.:  tanto  ai  sensi  dell'art. 1 della legge n. 431/85. La zona
sarebbe  inoltre  priva  dei  valori  paesaggistici indimostratamente
asseriti dal Piano.
   28) Opposizione proposta da Colla Paola - Frazione San Nicola
   Secondo  l'opponente  il  P.T.P.,  dettando  normative  d'uso  del
territorio, interferisce con le indicazioni del P.R.G. Questa valenza
del  Piano,  che avrebbe dovuto comportare la partecipazione alla sua
redazione  anche  degli  enti locali interessati, comporta che le sue
previsioni esorbitano quelle di stretta competenza, non tenendo conto
degli altri interessi collettivi (attivita' produttive dei privati) e
invadendo la sfera urbanistica, che e' invece di esclusiva competenza
del sindaco.
   Cio'  si  evidenzia  particolarmente per le previsioni dell'ambito
MA2  (mantenimento  assetto  urbanizzato)  che  sarebbero  di  chiaro
contenuto urbanistico.
   Da  ultimo  viene  lamentata  la  illogicita' di tale regime sotto
altro  profilo, in quanto non consentirebbe le attivita' residenziali
e  alberghiere  in  un'  area contigua a quella dell'albergo Carasco,
qual   e'   quella   della  ricorrente,  palesemente  vocata  a  tali
iniziative.
   29) Opposizione proposta dal Comitato un progetto per le Eolie
   Gli  opponenti  rilevano  che  il P.T.P. sacrifica ogni ipotesi di
sviluppo  delle  isole  Eolie,  luoghi  di interesse mondiale, ma pur
sempre abitata da una popolazione cui spetta contribuire a dettare le
regole per la crescita. In tal senso, si sottolinea che le Eolie sono
state  sempre  caratterizzate da una continua evoluzione, che sarebbe
paralizzata  se le norme del Piano venissero letteralmente applicate,
rischiando  di  trasformare  le  sette  isole  in  altrettanti  musei
all'aperto.  Il  Piano,  che  interferisce in modo sostanziale con il
P.R.G.,  paralizzerebbe  quasi tutto il territorio dal punto di vista
economico-produttivo  con il pretesto di mantenere intatto l'apparato
vulcanologico dell'arcipelago.
   Si  chiede  quindi una sostanziale revisione del Piano in coerenza
con le indicazioni che saranno proposte dagli isolani.
   30) Opposizione proposta dal Comitato un progetto per le Eolie
   L'opposizione  e'  costituita  da  alcune  relazioni di esperti in
materia  ambientale,  economica, geologica e giuridica e da una parte
conclusiva,  nella  quale  viene  eccepita  la mancata partecipazione
degli enti locali interessati alla procedura di formazione del Piano,
i   quali   avrebbero   potuto   e   dovuto,   come   rilevato  dalla
giurisprudenza,  fornire  il  proprio  indispensabile  contributo. Il
Piano,  secondo  il comitato finisce per incidere su scelte di natura
urbanistica  e,  limitando  le  attribuzioni  riservate all'autorita'
sindacale,  si  allontana dalle finalita' di tutela ambientale che la
legge gli riserva. Detti argomenti per i quali si postula una globale
revisione  del  P.T.P.,  sono  avvalorati  dalle relazioni fornite da
professionisti  incaricati  dal  comune  di  Lipari (Fera, Tigano), i
quali  hanno  censurato la pervasivita' del Piano, che appare fondato
su concezioni totalizzanti, prive di adeguato corredo analitico e mai
confrontate con i livelli locali e che, proprio per la loro ampiezza,
finiscono per assumere valore di piano socio economico senza avere, a
questo riguardo, nessuno studio di sviluppo a supporto.
   Sul  piano  della  politica del diritto, il comitato, premessa una
disamina della natura della legislazione di tutela ambientale, rileva
che  la redazione del Piano e' un atto dall'alto, come tale dotata di
solo  carattere  gerarchico;  quindi  auspica,  nella  redazione  del
P.T.P.,  utili  momenti  di interlocuzione, non precluse dalla legge,
necessari  per attivare processi di valorizzazione e rendere operanti
momenti  di  consenso  indispensabili per spostare l'applicazione del
Piano dalla fase del largo contenzioso a quella della condivisione di
una azione per lo sviluppo sostenibile.
   Sotto  il  profilo economico, si sostiene che il Piano respinge il
modello  di  sviluppo  esistente  nelle  isole  senza  alcuna analisi
costi-benefici  che  valga a spiegare l'imposizione di vincoli a quel
modello di sviluppo.
   Viene  infine  analizzata  la  struttura  vulcanica  delle  isole,
giungendo  alla  conclusione  che  le  Eolie,  e, soprattutto Lipari,
presentano  oggi  un  aspetto rappresentato da paesaggi agricoli e di
aree  urbanizzate,  che  poco  riferimento  trovano  negli  originari
caratteri vulcanici.
   31)   Opposizione   proposta   dal   comune   di   Lipari,  giusta
deliberazione n. 114 del 3 dicembre 1997 del consiglio comunale
   Le   osservazioni,   premessa   una  ricostruzione  storica  della
normativa  di  settore,  vertono sul fatto che il piano invade ambiti
estranei  al  contenuto  tipico del piano stesso ed e' stato adottato
senza  che  siano  stati  coinvolti  per  la sua redazione gli uffici
tecnici  comunali. A questo riguardo si osserva che la giurisprudenza
amministrativa  e'  concorde nel ritenere illegittimo, per violazione
del  principio  di  leale  cooperazione tra Stato ed autonomie locali
sancito  dagli  artt.  5, 98, 117 e 118 della costituzione, un p.t.p.
adottato  senza consentire la piena partecipazione al procedimento di
formazione, in funzione consultiva, degli enti locali interessati.
   Inoltre  si  osserva  che  la legge Galasso ha escluso dal vincolo
paesaggistico  alcune  zone  territoriali, che restano escluse dunque
anche  dal piano paesistico: queste sarebbero, secondo il comune, non
soltanto  le  zone  A e B in quanto gia' edificate, ma anche tutte le
altre zone ricomprese nei p.p.a.
   Infatti,  nei  comuni dotati di piani pluriennali di attuazione la
concessione  edilizia puo' essere rilasciata solo per le aree incluse
nei  p.p.a.,  per  cui  il vincolo paesaggistico, e di conseguenza la
disciplina  del  piano,  non si applicherebbe alle zone che rientrano
nella  pianificazione  urbanistica.  Per  il  comune  di  Lipari,  il
principale  vizio  del  Piano  paesistico consisterebbe nel fatto che
esso  non  si sarebbe limitato a dettare norme minime di tutela degli
ambiti  vincolati,  ma  avrebbe  imposto  vincoli  che sottraggono al
comune  la  possibilita'  di disciplinare urbanisticamente il proprio
territorio.
   In particolare, se e' vero che la legge n. 431/85 ha individuato i
vulcani  (art.  1,  lett.  l)  fra  le  aree  da sottoporre a vincolo
paesaggistico  ambientale,  il  P.T.P.  avrebbe  di  fatto  esteso il
vincolo  all'intero territorio delle isole, individuando due distinte
categorie  di  beni  (BB.CC.  territoriali  e  BB.CC.  connotanti) da
sottoporre  a  regime  vincolistico ope legis et ipso iure, in quanto
derivanti  dalla  struttura  vulcanica  del  territorio; impostazione
questa  che  esorbita  dalle  funzioni  che la legge assegna ai piani
paesistici,  e si risolve nella istituzione, nelle isole Eolie, di un
vero e proprio parco naturale dei vulcani.
   Infatti  i regimi normativi TI e TO sono pertinenti piuttosto alla
perimetrazione  delle  aree  di  un  parco  o di una R.N., e appaiono
evidentemente  ispirati  a  quanto  previsto dalla legge quadro sulle
aree  protette. Basti pensare alle norme del piano che introducono in
alcune aree un vincolo di immodificabilita' assoluta. Ora, mentre gli
obiettivi,  le  finalita' ed il regime normativo del piano paesistico
corrispondono  alla  logica della realizzazione di un parco, manca la
possibilita', che infatti e' estranea alla pianificazione paesistica,
da applicare i benefici che la legge prevede nel caso di costituzione
di un'area naturale protetta (art. 4, programma triennale per le aree
protette  ed  art. 7, misure di incentivazione della legge sulla aree
protette del 6 dicembre 1991), ne' le forme democratiche di controllo
da  parte  delle  comunita'  locali,  che  solo  le leggi nazionali e
regionali  sulle  aree  protette  prevedono  (comunita' del Parco e/o
consiglio del Parco).
   Cio'  che appare del tutto inaccettabile e', secondo il comune, la
progressiva  demanializzazione  che  il  P.T.P.  prevede  nelle  aree
sottoposte  al  regime  normativo  TO  e  TI,  idea  questa del tutto
estranea  ai  limiti  ed  alle  funzioni  della  tutela  paesistica e
ambientale.
   Altrettanto  inaccettabili, in quanto non riconducibili alle norme
che  disciplinano  la  pianificazione paesistica sono le disposizioni
del  piano che mirano a vincolare la pianificazione urbanistica quali
l'obbligo  di  redigere  piani  particolareggiati  di  esecuzione del
P.R.G.,  o  quello di procedere alla redazione di un piano paesistico
di grande dettaglio; e ancora il divieto di procedere al mutamento di
destinazione  d'uso,  laddove  il  controllo sulle destinazioni d'uso
rappresenta    una    specifica    competenza   urbanistica;   oppure
l'indicazione  di  lotti  minimi  edificabili,  materia  anch'essa di
specifica competenza comunale.
   Ampia parte delle osservazioni comunali e' volta a sottolineare la
incompatibilita'  tra  le  iniziative produttive presentate nel patto
territoriale e le previsioni del P.T.P.
   Secondo  il  comune,  che  ha  avuto  modo  di  illustrare  questo
argomento  anche alla speciale commissione nella seduta del 27 luglio
2000,  oltre  che  nella  conferenza  di  servizio tenutesi presso la
direzione  regionale dei beni culturali e ambientali il 4 maggio 1999
e  la  prefettura  di  Messina il 20 giugno 2000, numerose iniziative
rientranti    nel    patto    territoriale    manifestano    evidenti
caratteristiche   di   incompatibilita'  con  il  Piano  territoriale
paesistico,  il  che  si  risolverebbe in un danno irreversibile alle
prospettive di sviluppo economico sociale offerte dal patto.
   A  tale  scopo,  appare  necessario, secondo il comune la modifica
dell'art.  7,  comma  FP4,  delle  norme del Piano paesistico, la cui
formulazione  vincola al preventivo parere dell'Assessorato regionale
dei  beni  culturali  e  ambientali  i  piani di settore e i progetti
infrastrutturali ricadenti sul territorio soggetto al P.T.P.
   Al   contrario,   per   dette   opere   infrastrutturali,  sarebbe
auspicabile  introdurre  l'obbligo  di  produrre  apposito  studio di
compatibilita'  ambientale  dei  progetti  (V.I.A.),  obbligo  che e'
singolarmente assente nelle disposizioni del P.T.P.
   In  conclusione,  si  propongono  alcune specifiche modifiche alle
norme  del  Piano  che  definiscono  gli  interventi  compatibili. In
particolare il comune di Lipari chiede:
   -  di emendare l'art. 8 delle norme del Piano, riconoscendo che e'
compito  specifico  del  P.R.G. quello di definire gli usi del suolo,
mentre  spetta  al P.T.P., negli ambiti che esso riconosce soggetti a
modifica  e/o  trasformazione,  individuare  i  perimetri  e  fornire
indicazioni al P.R.G.;
   - di abrogare l'art. 29;
   -  di  abrogare  l'art.  46,  nella  parte  in  cui  fa divieto di
realizzare  nuove  strade, e cio' anche in presenza di esigenze poste
da norme di protezione civile o antincendio; come pure nella parte in
cui  fa divieto di realizzare nuove costruzioni per l'esercizio della
attivita'   agro-silvo-pastorale,   della   quale   il   piano  vieta
ingiustificatamente   l'esercizio   in   forma   industriale,  e  per
l'esercizio  dell'attivita'  agrituristica alla quale, in conformita'
alle tradizioni locali, va affiancato quello del turismo rurale.
   Piu' in generale, ogni indicazione del P.T.P. nelle zone esterne a
quelle   di   tutela   deve  essere  espressamente  riconosciuta  non
vincolante per la pianificazione urbanistica comunale.
   Quanto agli ambiti di tutela, il comune chiede che:
   -  negli  ambiti  di  tutela  integrale  (TI), venga consentito il
recupero dell'edilizia esistente;
   -  negli  ambiti  di  tutela  orientata  (TO),  vengano introdotte
disposizioni  piu'  snelle, che consentano l'effettivo raggiungimento
dell'obiettivo,  affermato  dal  Piano,  di  valorizzare le attivita'
colturali   tradizionali,   il   che   non   puo'  prescindere  dalla
realizzazione  di interventi che consentano di rendere competitivi ed
economicamente  appetibili  quei suoli. In generale, negli ambiti TO,
il  comune  chiede  che  vengano consentite, dove corrispondenti alla
promozione  della  attivita',  nuove  strutture  viarie (previa VIA);
nuove  infrastrutture  in cavo sotterraneo; infrastrutture necessarie
allo  sviluppo delle aree termali, interventi di recupero edilizio di
iniziativa  privata, anche mediante mutamenti di destinazione d'uso e
ampliamenti;
   - nelle aree di tutela speciale (TS), si tenga conto dell'esigenza
di  graduare  i  divieti  posti  dal  piano  in corrispondenza con le
esigenze  della attivita' estrattiva e dei servizi pubblici di grande
rilevanza.
   Quanto  agli  ambiti  esterni  a  quelli di tutela, il comune, nel
ribadire   la  richiesta  che  le  disposizioni  del  P.T.P.  debbano
intendersi    meramente    indicative   rispetto   a   quelle   della
pianificazione  urbanistica,  e  cio' anche negli ambiti MA1, MA2, ed
MA3,   osserva   l'assenza,  nel  comune  di  Lipari,  di  ambiti  di
modificazione  MO1  e  la ridotta entita' di quelli MO2, nei quali si
censura  come  illegittima  la  prescrizione del Piano paesistico che
impone   dimensioni   minime  dei  lotti,  compito  questo  riservato
esclusivamente  al  P.R.G.  Come  zone  di modificabilita' dovrebbero
essere,  tra l'altro, normati gli ambiti ZM1 (parte sud orientale del
Pilato)  e  ZM2  (cava  di pomice di Acquacalda), nei quali il regime
della  modificabilita'  e'  il  solo  che  appare corrispondente alla
vocazione turistica ed economica dei luoghi.
   32)  Mozione  proposta dal consiglio comunale di Lipari a sostegno
della ditta Pumex S.p.A.
   Il  consiglio comunale di Lipari , in considerazione del rilevante
interesse che il settore pomicifero riveste all'interno dell'economia
eoliana,  ha  approvato,  con  delibera  n. 97 del 12 agosto 1997 una
mozione di sostegno alla Pumex S.p.A. la quale garantisce il lavoro a
100  o  piu'  unita'.  Per tale motivo si invita la P.A. a mettere in
atto  un  piano  organico  di sostegno e di promozione dell'industria
della  pomice  nell'isola  di Lipari, settore questo che necessita di
una opportuna riqualificazione per lo sviluppo del sistema produttivo
eoliano.
   Pertanto,   considerato  l'attuale  sistema  di  produzione  e  la
garanzia  dell'occupazione  assicurata  dalla  Pumex,  si chiede, per
preoccupandosi di salvaguardare gli aspetti naturali, paesaggistici e
ambientali  dell'isola  di  Lipari,  di  non compromettere, con norme
rigide e imbalsamanti, l'attivita' estrattiva della Pumex S.p.A.
   33)  Opposizione  proposta  da  Conti  Alberghi s.r.l. - Localita'
Porto delle Genti
   La societa' ricorrente, proprietaria di un albergo, osserva che il
regime  normativo  R.C.S.,  vigente  in quell'area, non consentirebbe
l'ampliamento  del  30%  della struttura alberghiera, previsto invece
dalla  legge  regionale  n.  34/96.  Il Piano territoriale paesistico
sarebbe  in  tal modo di ostacolo all'ampliamento dell'albergo, a suo
tempo  regolarmente  assentito  dal  comune,  il  quale,  mediante il
P.R.G.,  tenendo  conto dell'effettiva realta' dei luoghi, sarebbe in
condizione  di verificare in modo piu' idoneo l'incidenza delle opere
sul territorio.
   34) Opposizione proposta da Costanzo Luciano - Localita' Canneto
   Il   ricorrente  ha  presentato  al  comune  un  progetto  per  la
costruzione  di  un  fabbricato  in localita' Canneto ed il comune ha
subordinato  il  rilascio  della  concessione  edilizia  richiesta al
preventivo  nulla-osta  della  Soprintendenza, che, non si era ancora
espressa,  quando, a seguito della pubblicazione del P.T.P. l'area di
proprieta'  del  ricorrente,  classificata  come  MA2,  ha  assunto i
caratteri di tutela previsti per le zone di mantenimento.
   Alla  luce  di  questo  intervenuto regime, la ditta obietta che i
redattori  del  P.T.P.  non  hanno  tenuto  conto  della richiesta di
concessione  edilizia  inoltrata  precedentemente,  esponendolo  a un
rilevante  danno  ingiustificato perche' il terreno di sua proprieta'
e'  morfologicamente  simile  a  quelli  limitrofi  che,  sono invece
normati col piu' favorevole regime normativo TO5 ed MA2.
   Si  chiede  pertanto la riclassificazione del fondo, ripristinando
le   norme   attuative  vigenti  al  momento  della  richiesta  della
concessione edilizia, e la rettifica della zonizzazione applicata che
non  puo'  essere accettata perche' diversifica terreni limitrofi con
medesime caratteristiche morfologiche.
   35)  Opposizione  proposta  da D'Ambra Vincenzo - Localita' Lami -
Piano Castagna
   Il  ricorrente  rileva  la  assimilabilita' del P.T.P. ad un Parco
naturale  dei  vulcani,  in  quanto i regimi normativi utilizzati per
tutelare  alcune  aree  e  le  relative norme, sembrano piu' adatti a
tutelare  un  parco  o  una  riserva  naturale piuttosto che aree con
valenza paesaggistica.
   Si  depreca  inoltre  l'interferenza  del P.T.P. con il P.R.G., il
quale gia' da' precise normative sui vincoli da rispettare nelle zone
a   carattere  storico-  ambientale  e  paesistico.  Altra  causa  di
illegittimita'   del   P.T.P.   sarebbe   costituita   dalla  mancata
consultazione dei comuni, i quali avrebbero potuto dare un contributo
valido  alla  stesura  del  Piano,  che  dovrebbe  essere fondato sul
rispetto  della  pianificazione  urbanistica  e degli interessi della
collettivita'.  Al  contrario  il Piano non si limita a dettare norme
minime   di   tutela,  ferma  restando  la  potesta'  del  comune  di
disciplinare  urbanisticamente il proprio territorio ma condiziona in
modo pervasivo l'esercizio di tali competenze.
   In  particolare  il Piano viola i limiti di legge perche' un Piano
paesistico puo' incidere sulla destinazione d'uso dei fabbricati solo
quando  sussiste  il  rischio di pregiudizio per i valori paesistici:
nel  caso di specie le aree di pertinenza del ricorrente, invece, non
rivestirebbero   alcun   carattere  di  pregio  dal  punto  di  vista
paesaggistico.
   36) Opposizione proposta da D'Ambra Giuseppina - Localita' Canneto
   Il  P.T.P.  si tradurrebbe in realta' in un Parco dei Vulcani come
emerge  dalle  sue  premesse,  dalle diciture utilizzate, tipiche dei
parchi  e delle riserve e dai regimi normativi. In tal modo il Piano,
che  detta  normative  d'uso  del  territorio,  interferisce  con  le
indicazioni del P.R.G., il che avrebbe giustificato la partecipazione
alla  sua redazione anche degli enti locali. In realta' le previsioni
del  Piano  esorbitano  quelle di sua stretta competenza, non tenendo
conto  degli  altri  interessi  collettivi  (attivita' produttive dei
privati),  e soprattutto invadendo la sfera urbanistica, sottraendola
di  fatto  alle  competenze  del  sindaco  e  precludendo l'esercizio
dell'attivita' agricola, turistica, agrituristica e artigianale.
   In   tal   modo   il  Piano  si  risolverebbe  in  un  vincolo  di
immodificabilita'  interessante  l'80% del territorio, in particolare
gli  ambiti  TO  e TO1, il che sarebbe del tutto inaccettabile per le
aree gia' urbanizzate.
   37)  Opposizione  proposta  da  Falconieri Giuseppe e altri sedici
firmatari - Frazione Pirrera

   I  ricorrenti  osservano  la  contraddittorieta'  esistente tra il
P.T.P.  ed  il  decreto  assessoriale  n. 970/91, che ha istituito la
riserva  naturale  orientata  del  comune  di  Lipari e ha escluso la
frazione  di  Pirrera dalle aree meritevoli di tutela. Il P.T.P. l'ha
invece  inserita  negli  ambiti  MA1-RIO-TO5 e TI, penalizzandola dal
punto  di  vista  socio-economico  e, reputandola zona di particolare
interesse   paesaggistico,   ne   ha  annullato  la  possibilita'  di
ampliamento  e  di  espansione.  Cio'  evidenzia il valore soggettivo
delle  scelte  operate,  che  contrastano con i necessari presupposti
obiettivi della tutela ambientale.
   Nell'opposizione   si   fa,   altresi',   presente  che  il  Piano
eccederebbe   le   sue   funzioni  poiche'  le  finalita'  perseguite
esorbitano da quelle della tutela e della conservazione del paesaggio
e   le   norme  comprimono  il  diritto  di  proprieta'  senza  alcun
corrispettivo vantaggio pubblico.
   38)  Opposizione  proposta  da  Famularo  Bartolo nq. responsabile
della Gattopardo Park Hotel s.r.l. - Contrada Diana
   Il ricorrente osserva che l'area di sua proprieta', su cui insiste
la  struttura  alberghiera Gattopardo Park Hotel s.r.l., e' divisa da
parte  del  P.T.P.  in  due  zone  aventi regimi normativi totalmente
diversi  (rispettivamente  MA2  ed  MO2).  Attualmente e' in corso di
realizzazione   l'ampliamento  dell'albergo,  regolarmente  approvato
dagli  organi  competenti.  Detti interventi ricadono nella zona MA2,
nella  quale  non  e'  consentita  la  realizzazione  di attrezzature
alberghiere,  che  di  contro  possono essere autorizzate nell'ambito
limitrofo (MO2).
   Si  chiede,  coerentemente,  che  su  tutta  l'area in cui insiste
l'albergo venga applicato questo regime normativo, piu' favorevole.
   39) Opposizione proposta da Federalberghi isole Eolie
   Secondo l'Associazione ricorrente il Piano deve essere globalmente
riscritto,  avvalendosi  di  esperti  del  settore  turistico, che e'
l'unica  possibilita'  di  sviluppo socio economico delle isole, e in
particolare  l'attivita'  alberghiera unico volano di sicuro sviluppo
del turismo.
   Il  Piano  non  avrebbe  infatti  tenuto  minimamente  conto della
volonta'  degli abitanti delle isole espressa nei Patti Territoriali,
riducendo  drasticamente  la  possibilita'  di  realizzare  strutture
alberghiere.
   40) Opposizione proposta da Ficarra Antonino - Frazione Pirrera
   Il  ricorrente  osserva  la  contraddittorieta'  esistente  tra il
P.T.P.  ed il decreto n. 970/91, che ha istituito la riserva naturale
orientata  del  comune  di Lipari e ha escluso la frazione di Pirrera
dalle aree meritevoli di tutela. Il P.T.P. l'ha invece inserita negli
ambiti   MA1-RIO-TO5   e   TI,  penalizzandola  dal  punto  di  vista
socio-economico   e,   reputandola   zona  di  particolare  interesse
paesaggistico,  ne  ha  annullato la possibilita' di ampliamento e di
espansione. Cio' evidenzia il valore soggettivo delle scelte operate,
che  contrastano  con  i necessari presupposti obiettivi della tutela
ambientale.
   Nell'opposizione   si   fa,   altresi',   presente  che  il  Piano
eccederebbe   le   sue   funzioni  poiche'  le  finalita'  perseguite
esorbitano da quelle della tutela e della conservazione del paesaggio
e   le   norme  comprimono  il  diritto  di  proprieta'  senza  alcun
corrispettivo vantaggio pubblico.
   41)   Opposizione   proposta  da  Finocchiaro  Rosa  e  altri  due
ricorrenti - Frazione Pirrera
   Vengono ribadite le osservazioni ai punti 37 e 40.

   42)  Opposizione  proposta  da Fonti Antonino e Basile Salvatore -
Localita' Pignataro
   Gli  opponenti,  proprietari  di  un  fondo  agricolo in localita'
Pignataro,  che  secondo  il P.T.P. ricade in zona TO1, osservano che
nell'area  in  questione,  che  e'  prossima  ad  un centro urbano in
espansione, non e' possibile, in realta', sviluppare alcuna attivita'
di  sistemazione  e  di  coltura senza realizzare adeguati edifici di
supporto.
   Pertanto  il  divieto di realizzare strutture, previsto dal regime
TO1, impedisce di fatto l'esercizio di qualsivoglia attivita'.
   Si  chiede  pertanto  la revisione di tale norma e il mantenimento
dell'indice di edificazione agricola dello 0,03 mc./mq..
   43)  Opposizione proposta da Gianluca s.a.s. di Mannello Gaetano e
C. - Via Maddalena
   La  ricorrente, societa' proprietaria di un'area ubicata in ambito
R.C.S.   del   Piano  territoriale  paesistico,  in  cui  l'attivita'
ricettiva   e'   consentita  solo  mediante  interventi  di  recupero
edilizio, afferma che solamente il P.R.G. puo' correttamente definire
i modi di utilizzo delle zone urbane.
   44)  Opposizione  proposta  da  Giardina Antonino - Amministratore
Omniaturist s.r.l. - Localita' Balestrieri
   Viene  lamentata  la contraddizione esistente tra le condizioni di
degrado  della  zona ed i valori ambientali che il Piano intenderebbe
proteggere    senza   dimostrarne   l'esistenza.   L'area,   compresa
nell'ambito  MA2  (mantenimento  paesaggio agrario) e' limitrofa alla
zona  portuale  di  Marina  Longa,  ad impianti sportivi ed al centro
abitato  di  Lipari:  mancherebbe  dunque  ogni  requisito  di pregio
ambientale di una zona che risulterebbe invece in stato di abbandono.
Si  ricava  che il regime di mantenimento contribuirebbe a conservare
l'attuale  stato di degrado piuttosto che acconsentire il recupero di
quest'area,  nella  quale verrebbe impedito l'esercizio di iniziative
idonee  a  recuperare  il  territorio  quali  le attivita' economiche
legate  al  turismo.  La  realizzazione  di un complesso alberghiero,
progettata  e  presentata  dalla societa' ricorrente secondo il patto
territoriale sarebbe in tal senso impedita dal Piano, che limiterebbe
l'esercizio  del  diritto  di  proprieta'  senza  alcun corrispettivo
vantaggio per il pubblico interesse.
   45)   Opposizione  proposta  da  Grillo  Antonino  nq.  presidente
Associazione Pro Pirrera - Frazione Pirrera
   Il  ricorrente  osserva  la  contraddittorieta'  esistente  tra il
P.T.P.  ed  il  decreto  assessoriale  n. 970/91, che ha istituito la
riserva  naturale  orientata  del  comune  di Lipari, e ha escluso la
frazione  di  Pirrera  dalle aree meritevoli di tutela. Il P.T.P. ha,
invece,   inserito   tale   area   negli  ambiti  MA1-RIO-TO5  e  TI,
penalizzandola dal punto di vista socio-economico e, reputandola zona
di   particolare   interesse  paesaggistico,  ne  ha  annullato  ogni
possibilita' di ampliamento e di espansione.
   Nell'opposizione  si  fa, altresi', presente che il Piano comprime
ingiustificatamente   il  diritto  di  proprieta'  poiche'  impedisce
l'utilizzazione   di  un  bene  senza  che  sia  stata  al  contrario
manifestata la pubblica utilita' di tale scelta.
   46) Opposizione proposta da Grillo Antonino e Francesco - Frazione
Pirrera
   Le norme che regolano l'ambito TI, in cui ricade la proprieta' dei
ricorrenti, risultano eccessivamente limitative e non coerenti con le
finalita'  del  P.T.P.,  che  postula  il  recupero  del  territorio.
Infatti,  il  Piano,  per  il fondo ed il fabbricato di che trattasi,
limitrofi   all'abitato   di   Pirrera,  area  servita  da  rilevanti
infrastrutture   primarie,  impedisce  l'ampliamento  dei  fabbricati
esistenti   e   quindi   pregiudica   quelle   iniziative   quali  la
realizzazione   di  un  bar  ristorante,  progettato  dai  ricorrenti
nell'ambito  del  patto  territoriale  delle  isole Eolie che da sole
valgono  a  garantire l'uso ed il controllo della zona, inibendo atti
di  vandalismo  che  potrebbero  distruggere la fiorente e rigogliosa
vegetazione mediterranea presente.
   47) Opposizione proposta da Grillo Bartolo - Frazione Pirrera
   Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, al punto 41 e 45.
   48) Opposizione proposta da Hunziker Clelia - Via Tufo
   La   ricorrente  sostiene  che  l'area,  sulla  quale  insiste  la
struttura  alberghiera  di  sua proprieta', ricadente nell'ambito MA2
del  P.T.P.,  non presenta le caratteristiche proprie di tale ambito:
l'area  di che trattasi e', infatti, limitrofa al centro del paese ed
e'   dotata  di  tutte  le  infrastrutture,  primarie  e  secondarie.
L'opposizione verte sul contrasto tra l'effettiva realta' dei luoghi,
che  si  presterebbero ad uno sviluppo alberghiero, e quanto, invece,
descritto  nell'ambito  MA2,  nonche' sulla illegittimita' del P.T.P.
che norma zone gia' oggetto di pianificazione urbanistica.
   Il  Piano  comprime  illegittimamente  lo  jus aedificandi perche'
impedisce  alla  ricorrente  di  utilizzare  la sua proprieta', senza
produrre  una  giustificazione  adeguata  e  coerente  dal sacrificio
imposto.
   49) Opposizione proposta da Iacono Giuseppe - Frazione Pirrera
   Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, al punto 45 e 47.
   50) Opposizione proposta da I.N.U. - Sezione Sicilia
   L'associazione  intende  contribuire al procedimento di formazione
del Piano, e chiede, tra l'altro:
   I)  che  non  vengano  consentite  nell'ambito  TS3 - Pilato III -
ulteriori   fasi   di  coltivazione  della  cava  per  preservare  la
morfologia  del Cono di pomice del Pilato e della colata di ossidiana
delle Rocche Rosse, aventi un valore scientifico universale;
   II)  una  forte  azione  di  tutela delle aree agricole e del loro
specifico uso da possibili trasformazioni di attivita';
   III)  chiara  individuazione  negli ambiti di tutela vulcanologica
degli   ambiti  destinati  ad  attivita'  silvo-pastorali  e  colture
tradizionali;
   IV)  limitate  integrazioni  alle case rurali, quali testimonianze
storico-culturali,   riguardanti   servizi   igienici  da  realizzare
soltanto al piano terra;
   V)  che  negli ambiti MO2 e TR sia previsto il dovuto raccordo con
il P.R.G.;
   VI)   individuazione   adeguata   delle   trasformazioni  edilizie
assentibili  negli  ambiti  MO2,  tenendo conto della specificita' di
ogni  isola,  del  tipo  e  della estensione delle colture praticate,
garantendo  il  mantenimento del rapporto casa-orto e della tipologia
edilizia integrata da giardini con orto-frutteti;
   VII) definizione, negli ambiti di modifica e trasformazione, delle
situazioni  di  compatibilita' tra il paesaggio e le future attivita'
insediative;
   51)   Opposizione   proposta   da  Italpomice  S.p.A.  -  Contrada
Acquacalda
   La  Italpomice  provvede  all'estrazione ed alla lavorazione della
pomice   nelle   cave   di   Lipari   assicurando   un'ampia  riserva
occupazionale.
   Questa, intrapresa verrebbe frustrata dal Piano, che comporterebbe
in  tempi  brevi  la cessazione dell'attivita' in questione: infatti,
gran  parte dei giacimenti pomiciferi sono inclusi in zone ZM1 e ZM2,
disponibili  per la costituzione di un retro-parco ambientale tramite
un  futuro piano progettodi grande dettaglio, ritenuto dal ricorrente
ancor  piu'  limitativo  e  vincolante del piano paesistico in quanto
entrambi  non  prendano  in considerazione alcuna esistente attivita'
industriale e le concessioni minerarie vigenti.
   La ricorrente ritiene che la realizzazione del Piano si basa su un
errore  di  fondo  da  parte dei progettisti, che avrebbero vincolato
l'intero  territorio eoliano trattandolo come sommita' affioranti dei
vulcani  dell'arco  insulare  vulcanico  eoliano e quindi avendo come
unico  fine  la  tutela  del sistema vulcanico, senza tenere in alcun
conto   il   modello   di   sviluppo  esistente,  ne'  gli  interessi
economico-sociali  della  popolazione,  in  assoluto  dispregio degli
obiettivi   assegnati   dalla   normativa  ai  piani  paesistici,  ed
escludendo  la partecipazione al procedimento di formazione del Piano
dell'ente   locale,  delle  varie  amministrazioni  e  dei  cittadini
interessati.
   La  ricorrente  lamenta  l'interferenza  del  piano paesistico col
piano regolatore generale, che pure ha tra i suoi contenuti i vincoli
da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico.
   Ritiene   farneticante  e  totalitaria  la  logica  seguita  nella
redazione   del   suddetto  Piano  che  considererebbe  il  paesaggio
interesse   sovraordinato  alle  persone  e  ai  fabbisogni  sociali,
entrando   nel   merito,   anche  delle  piu'  innocue  attivita'  di
trasformazione   dell'ambiente   (illuminazione,   insegne,  vetrine,
ecc...).
   E  in particolare denuncia l'illegittimita' degli artt.9 punto 7 e
47  dei  regimi  normativi  che, vietando l'attivita' estrattiva, non
considerano  l'utilita'  della pomice, che non puo' essere assimilata
agli  altri materiali di cava, sia per le caratteristiche proprie del
materiale   in   se'   stesso,   sia   per  le  particolarita'  della
coltivazione, che puo' essere esercitata solo nei vulcani.
   Considerando che il Piano impone limitazioni all'uso delle moderne
tecnologie  ablative  e  vieta l'escavazione entro 150 m. dal cratere
(art.  9  punto7),  la  Societa'  conclude  che il Piano territoriale
paesistico si contrappone alla legge (legge regionale n. 127/80) e di
fatto impedisce il rinnovo della concessione.
   Si  chiede  quindi  che  sia  consentito coltivare le cave in atto
sfruttate,  senza  estensione  ad altri giacimenti, al fine di potere
effettuare  ove  necessario  un'opportuna  riconversione  industriale
dell'attivita' eserci'ta.
   52) Esposto inoltrato dalla Italpomice S.p.A.
   La  Societa'  evidenzia  una  asserita  avversione del sindaco nei
confronti  delle  aziende  pomicifere  e in particolare nei confronti
dalla Italpomice, che, secondo quanto egli avrebbe affermato, sarebbe
improduttiva.   In   realta'   l'Italpomice  rileva  che  la  forzata
sospensione    dell'attivita'    estrattiva    per   indagini   della
magistratura,   se  ha  comportato  la  forzata  chiusura  temporanea
dell'impianto, non puo' essere scambiata per rinunzia ad operare.
   53) Opposizione proposta da Lettina Natalino - Localita' Canneto
   Il  ricorrente  osserva  che il lotto di terreno di sua proprieta'
ricade nella perimetrazione urbana di Lipari e che ai sensi dell'art.
1   della   legge   n.   431/85,  il  vincolo  paesaggistico  non  si
applicherebbe nelle zone A e B del Piano di fabbricazione. Per questo
motivo,  chiede  che  venga riscritto il regime normativo dettato dal
Piano dell'area in questione (MO2).
   54)  Opposizione  proposta  da  Liberatore  Pasquale  nq. proc. di
Liberatore Francesco - Frazione Pirrera
   Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, al punto 47 e 49.
   55)  Opposizione  proposta  da  Lo  Giusto  Giovanni  -  Localita'
contrada Spadarella Monte Giardina
   Il ricorrente, anche quale legale rappresentante della Giansanto &
C.  s.a.s.,  osserva  che  il  fondo  con  annessi  fabbricati di sua
proprieta'  e'  rimasto  escluso  dalle  zone di riserva e preriserva
della  R.N.O. di Lipari e ricade in area di verde agricolo secondo il
P.d.F.  di  Lipari,  confinando  con  la strada comunale Lipari-Fossa
Monte  San Salvatore. Su tale area egli intende realizzare un'azienda
agricola  ed  agrituristica  e ha presentato in tal senso un apposito
progetto.  Inopinatamente,  il  P.T.P. ha fatto rientrare il fondo in
questione  nell'ambito TO1, il che e' palesemente contraddittorio con
le   previsioni   della  riserva  naturale  dell'isola  di  Lipari  e
soprattutto  con  lo stato dei luoghi: secondo il ricorrente, infatti
l'area  di che trattasi non possiede particolari valenze dal punto di
vista paesaggistico. A comprova dell'approssimazione dell'analisi che
sorreggono  il  P.T.P.,  si fa osservare che nell'ambito TO1 e' stata
inserita una strada classificata come sentiero storico che in realta'
e' soltanto la traccia di una pala meccanica.
   Il   Piano   territoriale   paesistico  finirebbe  con  l'impedire
l'esercizio  delle attivita', quali quella progettata dal ricorrente,
che  sole,  possono  sorreggere  la  riqualificazione del territorio.
Infatti  l'abbandono delle colture tradizionali ha reso il territorio
degradato  e  solo un esercizio attivo dell'agricoltura, che passa da
interventi diversificati, o puo' consentirne il recupero.
   56) Opposizione proposta da Lo Verdi Stellario e altri 8 firmatari
- Localita' Santa Margherita
   Viene  lamentata  una  contraddizione  tra  il P.T.P. e la riserva
naturale  orientata  di Lipari, che ha escluso dal suo perimetro gran
parte  della  frazione  di  Santa Margherita; il che dimostrerebbe lo
scarso  valore  ambientale  della  localita'  come risulterebbe anche
dalla    allegata    documentazione   fotografica.   Sarebbe   quindi
auspicabile, negli ambiti TO5 e TO1, prevedere un regime agricolo che
consenta,   con  gli  indici  di  fabbricazione  di  tale  tipologia,
interventi   di  ristrutturazione,  cambi  di  destinazione  d'uso  e
l'attivita'   agrituristica,   fonte   di   possibile  nuova  risorsa
economica.
   Quanto  alle aree comprese nell'ambito RES, interessanti il nucleo
urbano  della  frazione, esse andrebbero affidate alla pianificazione
urbanistica, mentre le aree contigue andrebbero normate con il regime
della modificabilita' (MO1), trattandosi di zone agricole limitrofe a
nuclei  urbani rurali e percio' antropizzate interamente. In realta',
osservano  i  ricorrenti,  il  P.T.P.  non tiene conto dell'effettivo
stato  dei luoghi, e in tal modo comprime immotivatamente l'esercizio
del   diritto  di  proprieta'  senza  alcun  corrispettivo  interesse
pubblico.
   57) Opposizione proposta da Luca Patrizia - Localita' Quattropani
   La  ricorrente  possiede  un  fondo con annessi fabbricati, in via
Chiesa  Vecchia,  localita' Quattropani, che secondo il P.T.P. ricade
nel regime normativo TO1. Detta area, destinata a sviluppo urbano, in
realta' presenta una serie di costruzioni adibite a civile abitazione
nella  zona  limitrofa  alla  Chiesa  della Madonna della Catena, non
rimane in prossimita' della costa ed e' evidentemente inserita in una
zona  di  sviluppo  dell'edilizia  residenziale - stante la limitrofa
ubicazione della Chiesa della Madonna della Catena.
   Conformemente  allo  stato dei luoghi, la ricorrente ha presentato
progetti  per  il  patto territoriale, miranti alla realizzazione, in
quei  fabbricati, di attivita' ricreativo-turistiche: chiede pertanto
la  riclassificazione dell'ambito TO1 in cui ricade il proprio fondo,
al fine di realizzare le opere suddette.
   58)  Opposizione proposta da Maiorana Pietro e altri 5 firmatari -
Frazione Pirrera
   Ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 49 e 54.
   59) Opposizione proposta da Mandarano Antonino e altri 4 firmatari
- Localita' Monte Gallina
   I  ricorrenti  sostengono che l'ambito TO1 previsto dal P.T.P. per
l'area  di  loro  pertinenza, non corrisponde all'effettivo stato dei
luoghi,  in quanto l'area presenta un buon numero di fabbricati ed e'
idonea  per  nuovi  interventi edilizi residenziali e rurali. Sarebbe
piu'   opportuno   un   regime  normativo  che  consenta  l'attivita'
agrituristica  con  l'indice  di  edificazione  delle  zone agricole.
L'attuale  regime  invece  si traduce in una illegittima compressione
del  diritto  di  proprieta' a vantaggio di una indimostrata pubblica
utilita'.
   60) Opposizione proposta da Mangoni Valerio
   Il ricorrente ritiene vi siano delle incongruenze nell'art. 26 dei
regimi  normativi  -  R.E.P.  Recupero propagginazioni con espansione
sviluppabile  su matrice sentieristica storica, nella parte in cui la
norma  definisce  le  attivita'  compatibili  (recupero privato senza
ampliamento e senza variazioni d'uso); e le attivita' non compatibili
(recupero privato con ampliamenti e con variazioni d'uso).
   Secondo  il ricorrente bisognerebbe modificare l'indicazione senza
ampliamento   e   variazioni  d'uso  e  inserire,  tra  le  attivita'
compatibili,  che  il  recupero  privato  consente  a  piano terra un
aumento di cubatura nella misura del 25% - 50% di quella preesistente
per  fini  funzionali  e  servizi  igienici,  e che la facciata degli
edifici  puo'  essere  restaurata  senza interventi che ne cambino in
alcun  modo  l'immagine,  mentre  i servizi e i collegamenti andranno
realizzati esclusivamente sul retro.
   In  tal  senso  si  chiede che venga emendato l'art. 26 dei regimi
normativi, R.E.P., riguardo le attivita' compatibili.
   61) Opposizione proposta da Marra Antonio - Frazione Pirrera
   Viene  lamentata  la  contraddizione esistente tra il P.T.P. ed il
decreto che ha istituito la riserva naturale orientata di Lipari e ha
escluso  dal  suo  perimetro gran parte della frazione di Pirrera: il
che  dimostrerebbe  lo  scarso  valore  ambientale  della  localita',
risultante  anche  dalla documentazione fotografica prodotta. Sarebbe
auspicabile,  per  il  ricorrente,  introdurre nell'area il regime di
modifica  MO1,  che  appare  confacente,  considerata la vicinanza di
agglomerati  urbani.  Il regime TI, che vincola parte della frazione,
appare,  al  contrario,  del  tutto incongruo perche' non consente ai
privati  alcun  intervento  sui  fabbricati  esistenti, dei quali non
consentirebbe la fruizione.
   In particolare il regime di tutela integrale non tiene conto dello
stato  dei  luoghi  delle  aree  coltivate, aventi connotati di borgo
rurale, e andrebbe quindi eliminato.
   62) Opposizione proposta da Marra Antonio - Localita' Canneto
   L'opponente   esprime  tutto  il  suo  gradimento  per  le  misure
introdotte  con  il  P.T.P., che viene considerato un giusto freno al
degrado  ambientale  e  auspica  una  azione  di  tutela  rigida  per
preservare  alcune  aree  di  grande  interesse  paesaggistico, ed in
particolare  le contrade Serra e Collo Pirrera, aventi elevato valore
naturalistico, faunistico e botanico.
   63)   Opposizione  proposta  da  Martello  Armando  e  Finocchiaro
Antonina - Frazione Pirrera
   Ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 54 e 58.
   64) Opposizione proposta da Martinucci Giuseppe - Frazione Pirrera
   Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 58 e 63.
   65)   Opposizione  proposta  da  Mavilia  Giuseppina  -  Localita'
Quattrocchi
   La  ricorrente illustra le caratteristiche del progettato Mirador,
punto  di  belvedere  e ritiene tale opera compatibile con il sistema
delle Park-Ways, previsto dal Piano.
   66) Opposizione proposta da Meligunte s.r.l. - Localita' Canneto
   Il  P.T.P.  detta una compiuta normativa d'uso del territorio e in
tal  modo  interferisce  con  le  indicazioni del P.R.G. Cio' avrebbe
giustificato,  per  la ricorrente societa' la partecipazione alla sua
redazione degli enti locali.
   Le   previsioni   del  Piano  esorbitano  quelle  di  sua  stretta
competenza,  non  tengono  conto  degli  altri  interessi  collettivi
(attivita'  produttive  dei privati), e invadono soprattutto la sfera
urbanistica, sottraendone di fatto l'esercizio al sindaco.
   In  particolare  la  societa'  ricorrente  fa  presente  di essere
proprietaria  di  un  immobile  classificato  Q12.  Si  tratta di uno
stabilimento  di  pomice,  in  atto  abbandonato  che non puo' essere
affatto   adibito   ad   attivita'   turistiche   ricettive  o  extra
alberghiere,  quale  bene  culturale testimoniale, come affermato dal
Piano.  Tale previsione risulterebbe di chiaro contenuto urbanistico,
spettando  al  comune  decidere  sul possibile cambio di destinazione
d'uso  di  un  immobile; comunque le leggi n. 1497/39 e n. 431/85 non
prevedono   destinazioni  museali  di  beni  paesaggistici.  Cio'  si
tradurrebbe  in  una  alienazione  del  bene  privato a vantaggio del
demanio  pubblico,  finalita'  propria  di  un Parco o di una riserva
naturale  (legge  n.  394/91):  il  che dimostra che il Piano sarebbe
stato pensato e progettato come parco o riserva.
   67) Opposizione proposta da Merlino Antonino e Giuseppe - Frazione
Pirrera
   Ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 63 e 64.
   68)  Opposizione  proposta  da  Merlino Maria e Cincotta Rosalia -
Localita' Canneto
   Il lotto di terreno dei ricorrenti ricadrebbe in zona B del P.R.G.
e  pertanto,  ai  sensi  dell'art.  1  della  legge n. 431/85, ne' il
vincolo  paesaggistico  ne'  il  P.T.P.  possono trovare applicazione
legittima in quest'area.
   69) Opposizione proposta da Merlino Giuseppe
   Il  ricorrente,  proprietario di un lotto di terreno di 1500 mq..,
ricadente secondo il P.T.P. nel regime MA1 e ai margini del regime TR
di  Marina Lunga, dichiara di avere presentato patto territoriale con
una  idea  progetto  che  prevede  la  realizzazione di una struttura
ricettiva  dotata  di  20  posti  letto,  iniziativa non prevista dal
regime previsto per l'area in questione dal P.T.P.
   Per  questi  motivi  si  chiede  la  modifica del regime normativo
auspicando   che   le  indicazioni  del  P.T.P.  siano  di  carattere
indicativo e non prescrittivo.
   70)  Opposizione  proposta  da  Natoli Domenico e Famularo Santa -
Frazione Pirrera
   I  ricorrenti  ripetono  le  osservazioni esposte, tra l'altro, ai
punti 64 e 67.
   71)  Opposizione proposta da Natoli Giuseppe e altri 5 firmatari -
Frazione Pirrera
   I  ricorrenti  ripetono  le  osservazioni esposte, tra l'altro, ai
punti 67 e 70.
   72)   Opposizione  proposta  da  Natoli  Salvatore  e  Giuseppe  -
Localita' Quattropani
   La   ditta,  proprietaria  di  alcune  aree  a  Lipari,  localita'
Quattropani,  ricadenti in zona RNS ha realizzato su parte di esse un
edificio adibito ad officina meccanica (attivita' artigianale), cosi'
come  nei terreni circostanti. La ditta osserva la incongruita' della
classificazione  assegnata  dal  P.T.P.,  perche'  non ci sono valori
paesistici rilevanti nell'area in questione.
   Chiede  pertanto  la  riclassificazione  del regime normativo e la
previsione  di  sviluppo  dell'attivita' artigianale nel fondo di sua
proprieta'.
   73)  Opposizione  proposta da Paino Giovanna in Cappelli e altri 5
firmatari - Frazione Pirrera
   Ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 70 e 71.
   74) Opposizione proposta da Paino Antonio - Localita' Quattropani
   Il  vincolo  sarebbe illogico ed illegittimo in quanto la zona non
presenterebbe  valori  paesistici  meritevoli di tutela. Al contrario
l'area,  essendo  priva  di  strutture  ricettive,  si presterebbe ad
insediamenti agrituristici utili a valorizzare la frazione.
   75) Opposizione proposta da Peruggia Silvio - Localita' Porticello
   Il ricorrente chiede la rettifica della zona RES in quanto, per un
presumibile errore materiale, la linea di demarcazione della suddetta
area  esclude  soltanto  il suo fabbricato, ricadente erroneamente in
zona TO1.
   76) Opposizione proposta da Picone Antonino - Localita' Pianogreca
   Il  ricorrente  si  oppone  alla  classificazione dell'area in cui
ricade  la sua proprieta', nell'ambito TO1 del P.T.P., sostenendo che
l'area  de  qua,  in cui sono presenti parecchi fabbricati per civile
abitazione,   ha  una  spiccata  vocazione  edificatoria  perche'  e'
limitrofa  all'area  urbana.  Il tutto e' comprovato dal fatto che la
Regione  siciliana,  nell'istituire la riserva naturale orientata del
comune  di  Lipari,  ha  escluso  tale area perche' non l'ha reputata
meritevole  di  tutela  in  quanto  in  essa non sono presenti valori
paesaggistici tali da essere preservati.
   77)   Opposizione   proposta   da  Picone  Francesco  -  Localita'
Pianogreca
   L'opponente  osserva  che  il  fondo agricolo di sua proprieta' e'
normato,  per una parte dal R.N. MO2 con un vincolo archeologico, per
la   restante   porzione   dal  R.N.  MA1  con  una  prescrizione  di
arretramento  di  m. 30 dal ciglio stradale. Secondo il ricorrente e'
evidente  l'illogicita'  delle  suddette previsioni del P.T.P., tanto
piu'  che  gli  scavi compiuti nel 1952 per conto del Museo di Lipari
non hanno dato risultati significativi, e l'indicazione fornita circa
l'arretramento   dal  ciglio  stradale  non  da  alcun  beneficio  al
paesaggio,   ma   ostacola   la   costruzione   di   strutture  utili
all'agricoltura.
   Per  questi  motivi  l'opponente chiede l'eliminazione del vincolo
archeologico  o  quantomeno  la  riperimetrazione  dell'area  di  sua
pertinenza,  mentre  invita a valutare la possibilita' di limitare la
prescrizione  di arretramento a soli 10 m. dal ciglio stradale, fermo
restando  il mantenimento delle previsioni urbanistiche relative alla
costruzione in verde agricolo.
   78)  Opposizione  proposta  da  Pumex,  -  Localita' Monte Pilato,
localita' Papesca e localita' Capistello
   La Pumex e' titolare di cave di pomice a Monte Pilato, area che il
Piano sottopone al regime TS3 e in parte ZM3 e ZM1 ed osserva che:
   - nella zona TS3 non e' ammessa alcuna attivita' estrattiva;
   - lo stesso dicasi per una cava esistente in zona MA2;
   -  nella  zona  ZM1  e'  ammessa  soltanto  l'attivita' estrattiva
disciplinata   e   sorvegliata,   sottoposta  ad  un  piano  progetto
paesistico soggetto a n. o. della soprintendenza;
   -  nella  zona  ZM2  il  regime  e'  identico  al  precedente  con
l'ulteriore   limitazione   che   l'esercizio   dell'uso   civico  di
attingimento  della  pomice  e'  ammesso nei limiti della concessione
mineraria.
   La  societa'  e'  anche proprietaria di alcuni edifici industriali
abbandonati  in  zona TS4, indicati con lettera Q come beni culturali
testimoniali    non    suscettibili,    pertanto,   di   destinazione
residenziale,  alberghiera o extra alberghiera: ritiene che il Piano,
incidendo  sulle destinazioni d'uso violi gli artt. 5 e 7 della legge
n.  1497/39  e  l'art.  1  legge  n.  431/85  che  non prevedono tale
facolta'.
   Per  le  altre  osservazioni  si ripetono gli argomenti esposti al
punto 42 (osservazione Italpomice s.r.l.)
   79) Opposizione proposta da Rando Giuseppe - Frazione Pirrera
   Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 71 e 73.
   80)  Opposizione  proposta  da  Rodriquez  Giuseppe  e  Siracusano
Francesco - Localita' Pignataro di Fuori
   I ricorrenti si oppongono alle norme del P.T.P., delle quali fanno
osservare  i  caratteri  ritenuti  ammissibili  solo  per  quelle che
regolano  i  parchi  e  le  riserve,  e  in particolare la pretesa di
determinare  la demanializzazione del territorio senza indicare ne' i
riferimenti  legislativi,  ne'  le  risorse finanziarie. I ricorrenti
fanno presente, tra l'altro, di avere presentato progetto da inserire
nel   patto  territoriale  delle  isole  Eolie  e  fanno  proprie  le
argomentazioni esposte nell'osservazione sub. 31 (comune di Lipari).
   81) Opposizione proposta da Schiera Carmela - Localita' Acquacalda
   La ricorrente, proprietaria di un terreno e alcuni fabbricati siti
in  contrada  Acquacalda  fa  presente che una parte di questi, parte
integrante  dell'abitato,  ricadono  nella zona B1 del PDF mentre nel
P.T.P.  l'abitato di Acquacalda e' normato col regime MO3; che alcuni
edifici  di  proprieta'  della  ricorrente vengono indicati come beni
etnoantropologici  mentre  in  realta'  sono  ruderi  privi di quegli
asseriti caratteri.
   Viene  anche messa in evidenza la contraddittorieta' esistente fra
la  riserva  naturale  orientata  dell'isola di Lipari il Piano delle
riserve,  che  non  ha  ritenuto  di dovere vincolare i terreni della
ditta  perche'  privi di valori da preservare, e il P.T.P. che invece
li   inserisce   in   zona   TO5,   che  prevedendo  una  progressiva
demanializzazione  con  i conseguenti fenomeni di abbandono e degrado
ambientale del territorio.
   Per  questi  motivi  si  chiede  la  riclassificazione del fondo e
dell'area in cui esso ricade nonche' dei fabbricati che vi insistono.
   82)  Opposizione  proposta  da  Societa'  Eolie  di  Navigazione -
Localita' Canneto
   La  societa'  ricorrente  illustra il progetto da essa presentato,
per  la realizzazione di un albergo mirato ad un turismo qualificato.
Struttura  ricettiva  che,  per  qualita' dei servizi e del numero di
posti  letto,  non  e'  presente  nella  localita'  Canneto,  a forte
vocazione turistica.
   83)  Opposizione  proposta  da Subba Giuseppe - Localita' Monte di
Lipari
   Il  ricorrente ritiene che i suoi immobili ricadono in zona TO1 in
maniera  del  tutto  immotivata  in  quanto la zona e' principalmente
rappresentata  da  paesaggi  agricoli  incolti  ed  aree urbanizzate,
tant'e'  che  non  e'  stata  inclusa  nella  riserva o preriserva ma
indicata zona C4 nello strumento urbanistico.
   A  tal  fine  ritiene  che  la  zona  andrebbe sottoposta a regime
agricolo   permettendo   il   cambiamento   di   destinazione  d'uso,
l'ampliamento  e la ristrutturazione dei fabbricati esistenti e anche
la realizzazione dei volumi necessari per una moderna agricoltura, e,
nello  stesso  tempo,  consentendo lo sviluppo dell'agriturismo o del
turismo rurale.
   E  ancora  ritiene  che debbano essere riscritte le norme relative
agli   edifici   esistenti  in  quell'area,  dei  quali  deve  essere
consentito  un  ampliamento per le giuste finalita' abitative: chiede
infine  che  vengano  ristretti  gli  ambiti  TO1  adiacenti  a  tali
agglomerati MO1.
   84) Opposizione proposta da U.L.A. - C.L.A.A.I di Lipari
   Se  il  P.T.P. mantenesse le posizioni espresse dai suoi redattori
senza   il  concerto  con  le  realta'  istituzionali,  economiche  e
produttive  delle  isole  Eolie,  si verrebbe certamente a creare una
grave paralisi della crescita economico-sociale delle isole.
   Infatti  le  attivita'  produttive  di carattere imprenditoriale e
artigianale  non  potrebbero  piu'  ampliarsi  e cio' con grave danno
all'economia  dell'isola.  In  realta',  secondo  l'associazione,  il
P.T.P.  non  tiene  in  considerazione alcuna l'uomo e la sua realta'
produttiva.
   Si  auspica  quindi  una  revisione  globale  del  piano,  con  la
partecipazione di tutti gli esperti del consiglio comunale e dei vari
comitati cittadini per pervenire ad uno strumento che, pur garantendo
la  salvaguardia  del  territorio, non trascuri lo sviluppo economico
dell'isola.
   85)  Opposizione proposta da Universita' di Bologna - Dipartimento
scienze della terra - Monte Pilato
   Si  oppone  a una indiscriminata ripresa dell'attivita' estrattiva
le  cui  modalita'  vanno  invece  rese compatibili con la tutela del
vulcano, di enorme interesse scientifico.
   86)  Opposizione  proposta da Zaia Ermelinda e altri 5 firmatari -
Frazione Pirrera
   Ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 73 e 79.
   87)  Opposizione proposta da Zappala' Filippo n.q. di proprietario
e  quale  rappresentante  di altri proprietari di terreni - Localita'
Costa Cattiva, Spadarella, Urnazzo Guardia, ecc...
   Il  ricorrente premette che i suddetti lotti posti nell'ambito TO1
sono  forniti di sentieri privati interni con accesso alla viabilita'
comunale  e  sono  dotati  di  fabbricati  modesti  se  pur di antica
edificazione.  I  titolari  di  questi  terreni  sono  disponibili  a
realizzare  interventi  di  carattere  turistico  pubblico-privato  e
agrituristico e, a tal fine, hanno intrapreso una serie di iniziative
troncate  purtroppo  dalla pubblicazione del Piano, che ha consentito
soltanto il recupero dell'esistente. Pur non escludendo le iniziative
che  si  vogliono  perseguire,  il  P.T.P. non fornisce gli strumenti
adatti per realizzarle; si chiede pertanto una modifica del Piano con
conseguente  recepimento  del  P.R.G.,  ovvero la completa o parziale
demanializzazione  delle  aree,  con  formale esproprio e cessione ai
proprietari  di  altre  porzioni  di  territorio  comunale  di valore
comparabile a quello delle aree espropriande.
   88)  Opposizione  proposta da Alessandro-Indricchio Luigi e Picone
Antonino - Localita' San Salvatore
   I  ricorrenti,  proprietari  di un fondo di terreno che secondo il
P.T.P.  e'  sottoposto  al  regime normativo del mantenimento (ambito
MA2),  chiedono  la  modifica  di  tale  previsione in modo da potere
realizzare  un  residence,  come  da progetto presentato per il patto
territoriale di Lipari. La richiesta e' fondata sulle caratteristiche
dei luoghi, i quali, secondo i ricorrenti, sarebbero privi di valenza
paesaggistica  e sarebbero al contrario interessati dalla presenza di
numerosi  fabbricati  residenziali,  prossimi  ad  un  asse  viario e
destinati principalmente ad uso agricolo, e si qualificherebbe quindi
come zona di espansione abitativa.
   89)  Opposizione  proposta  da  Barca Antonino e Raffaele Angela -
Localita' Pianoconte, via Varesana Sotto
   I  ricorrenti,  proprietari  di un fondo di terreno che secondo il
P.T.P. e' sottoposto al regime normativo del mantenimento (ambito MA1
e RNS), chiedono la modifica di tale previsione.
   Infatti,  secondo i ricorrenti, l'area in questione, prossima alla
frazione di Pianoconte, ne costituisce la naturale zona di espansione
perche'  priva,  tra  l'altro,  di  particolari valenze paesistiche e
perche' gia' urbanizzata.
   Secondo  i ricorrenti, inoltre, le norme del Piano finirebbero per
scoraggiare   l'esercizio   dell'attivita'  agricola,  che  non  puo'
prescindere dalla realizzazione di nuovi volumi edilizi.
   90)  Opposizione  proposta  da  Picone  Antonino  -  Localita' San
Leonardo
   Il  ricorrente, proprietario di un fondo di terreno che secondo il
P.T.P.  e'  sottoposto  al  regime  normativo  della Tutela Orientata
(ambito TO1), chiede la modifica di tale previsione in modo da potere
realizzare  i  progettati  interventi,  uno  dei  quali corrisponde a
un'idea  progetto (punto di incontro agrituristico) presentata per il
patto territoriale di Lipari.
   La richiesta e' fondata sulle caratteristiche dei luoghi, i quali,
secondo  il  ricorrente,  sarebbero  lontani dalla costa, interessati
dalla  presenza  di numerosi fabbricati, prossimi ad un asse viario e
vocati  all'uso agricolo. Oltre a questi motivi, il ricorrente rileva
le  incongruenze  del  Piano  nella parte in cui, perimetrando i coni
vulcanici  presenti  nell'area  in  questione,  conterrebbe  errori e
divergenze dallo stato dei luoghi.
   ISOLA DI ALICUDI
   91) Opposizione proposta da Baratta Ettore - Localita' Porto
   Il  ricorrente  possiede alcuni terreni che nel P.T.P. ricadono in
ambito  MA1, a confine degli ambiti MO3 e RIO. Detti terreni sono gli
unici    pianeggianti   nell'isola   e   per   questo   motivo   sono
particolarmente   adatti   ad   essere  utilizzati  per  insediamenti
turistico-alberghieri.  Inoltre  sono  adiacenti ad alcuni fabbricati
ricadenti   in   ambito  RIO,  di  cui  uno  destinato  ad  attivita'
commerciale,  del  quale  risulterebbe  pero'  impossibile  qualsiasi
ampliamento, che e' precluso nell'ambito MA1.
   Si  chiede  allora  di  ricomprendere  tutti  i  suddetti  terreni
nell'ambito  MO3,  che  appare  attualmente poco esteso rispetto alle
potenzialita' di sviluppo turistico dell'isola.
   92)  Opposizione  proposta  da  Russo  Carlo  e  Taranto  Angelo -
Localita' Porto
   I  ricorrenti sono proprietari del complesso alberghiero Hericusa,
ricadente  nell'ambito  MO3,  nel quale e' vietata l'edificazione del
primo  piano,  mentre  un'altezza  simile  si  riscontra  in tutte le
vecchie  abitazioni di Alicudi, essendo dovuta alle esigue estensioni
dei  lotti  di  terreno  e  alla predominanza di scarpate di notevole
pendenza. I ricorrenti chiedono che nell'ambito MO3 venga prevista la
possibilita'   di  ampliamento  degli  edifici  facenti  parte  delle
strutture  alberghiere  e  ricettive,  che nel Piano sono considerate
attivita' compatibili; fanno presente di avere presentato progetto di
ampliamento  ai sensi dell'art. 36 legge regionale n. 37/85 e istanza
di    adesione    al   patto   territoriale   per   l'ampliamento   e
l'ammodernamento   dell'attivita'   turistico   alberghiera  da  essi
gestita, progetto che si chiede di prendere in considerazione.
   ISOLA DI FILICUDI
   93)  Opposizione  proposta  da  Associazione  Amici  di Filicudi -
Intero territorio dell'isola
   L'associazione  fa  rilevare  di aver potuto analizzare solo parte
del Piano territoriale paesistico, ma cio' non di meno osserva che la
definizione  del  regime  normativo di recupero R.E.P. se pure coglie
l'aspetto  urbanistico  del  sistema  degli  insediamenti  urbani  di
Filicudi,  non  riesce  a  cogliere  il  rapporto  esistente  tra  le
costruzioni   e   gli   spazi   aperti   circostanti  di  pertinenza,
caratterizzati da terrazzamenti e da case, che costituisce l'elemento
fondamentale  del paesaggio delle isole. Altrettanto debole appare la
scelta   del  P.T.P.  di  consentire  il  solo  recupero  dei  volumi
esistenti,  senza  trasformazione  degli usi originari. Appare quindi
indispensabile,  da  un  lato,  affinare la perimetrazione dei nuclei
insediativi  dell'isola, reintegrando edifici esclusi ed escludendo i
corpi  superflui,  e  dall'altro,  di  ammettere  il  recupero ad uso
abitativo  o  ricettivo  o sussidiario di tutti i fabbricati anche in
stato di rudere purche' accertati dal Piano regolatore e di ammettere
ampliamenti  degli  edifici  esistenti,  escludendo  evidentemente  i
fabbricati  abusivamente  realizzati,  nonche'  oggetto  di sanatoria
edilizia.
   La  normativa  del Piano dovra' tenero conto che i terrazzamenti e
tutti  i manufatti esistenti, ivi compresi i sentieri, necessitano di
una  conservazione  integrale,  che ne preveda anche la ricostruzione
filologica. Altrettanto indispensabile e' disporre la rimozione delle
costruzioni  temporanee (roulotte, baracche, ecc.) che ricadono nelle
zone  archeologiche o di elevata qualita' ambientale e la demolizione
degli  edifici  abusivi ricadenti su terreni demaniali o sulla fascia
di   rispetto  della  costa.  Si  segnala  infine  l'opportunita'  di
identificare   fra   i  detrattori  il  sistema  della  distribuzione
dell'energia  elettrica  e  delle linee telefoniche mediante pali, al
fine di promuovere il loro interramento.
   94)  Opposizione  proposta  da Triolo Giuseppe ed Egidio, Ruggiero
Anna - Abitato Pecorini
   I  ricorrenti  osservano  che  il  P.T.P. non ha preso in adeguata
considerazione  la  vocazione  turistica dell'isola, non indicando le
risorse  di  sostentamento  degli  abitanti. Le previsioni del P.T.P.
risultano,   tra  l'altro,  quanto  mai  carenti  anche  nella  parte
analitica,  come  dimostra  il  fatto  che la mappatura adoperata non
rispecchia  affatto  lo stato attuale dei luoghi; nelle aree comprese
nel  P.T.P.  non  sono stai inseriti alcuni nuclei abitati e non sono
state  identificate aree suscettibili di nuova urbanizzazione sia per
residenza  pubblica  o  privata sia per lo sviluppo di tipo turistico
alberghiero; non si e' prevista l'identificazione di aree e/o edifici
esistenti  da adibire a scuole e non si e' prevista l'identificazione
di un presidio di pronto soccorso, con annessa struttura eliportuale;
alcune  unita'  immobiliari  edificate,  di proprieta' degli istanti,
sono assenti del tutto.
   Se  queste  carenze  comprovano  l'erroneita'  dei presupposti del
Piano,  altrettanto censurabili sono le sue conseguenze. I ricorrenti
non  condividono,  in  particolare, che nell'ambito delle zone R.E.P.
non   sia  prevista  per  gli  edifici  privati  la  possibilita'  di
ampliamento,  di  variarne  la destinazione d'uso e di eseguire nuove
costruzioni secondo la normativa urbanistica: e' opportuno, da questo
punto di vista, che le aree R.E.P. vengano modificate in zone R.I.O.
   ISOLA DI PANAREA
   95)  Opposizione  proposta  da  Mora  Paola Emilia - Localita' San
Pietro
   Viene  eccepita  la  illogicita'  del  regime  normativo,  che non
consentirebbe  ne'  ampliamenti ne' cambi di destinazione d'uso in un
centro  abitato  avente  un buon numero di fabbricati esistenti. Cio'
comporta  la  compressione del diritto di proprieta', un travisamento
dei  fini  di  tutela propri del P.T.P., che sotto tale profilo devia
dai propri compiti istituzionali.
   96)  Opposizione proposta da Scandurra Salvatore - Localita' Sotto
Castello
   I  terreni del ricorrente ricadono in zona TO1, il che preclude la
realizzazione   della   proposta  presentata  nell'ambito  del  patto
territoriale delle isole Eolie, di realizzare una struttura adibita a
Centro salutistico biodiagnostico e termale.
   Il  ricorrente  ritiene  che  la  suddetta  zona  non presenti una
valenza paesistica tale da giustificare la predetta classificazione.
   Infatti  detti  terreni  sono stati esclusi dal decreto di riserva
naturale  orientata e preriserva n. 970 del 10 giugno 1991, anche per
la  loro vicinanza al centro abitato e alla fascia costiera. Vista la
carenza   di  zone  libere  da  adibire  allo  sviluppo  turistico  e
residenziale,  appare  necessario  rivalutare  globalmente  il regime
normativo  dell'area, che, al contrario, sarebbe relegata ad una mera
funzione  di  uso agricolo, il che sarebbe tra l'altro impossibile in
assenza  di  nuovi volumi da adibire a tale uso, preclusi dalle norme
del   Piano,   che  in  tal  modo  determinerebbe  l'abbandono  e  il
depauperamento dell'ambiente circostante.
   ISOLA DI VULCANO
   97) Opposizione proposta da Arcovito Francesco - Localita' Piano
   Il ricorrente chiede che i terreni di sua proprieta', classificati
negli  ambiti  MA1  e TO1, siano riclassificati come ambito MO2. Cio'
perche'   esso  sono  serviti  da  sentieri  privati  interni,  anche
carrabili, e sono accessibili da due strade comunali, con le quali in
buona  parte  confinano:  inoltre,  in  tali  terreni  ricadono molti
fabbricati  di  antica e di recente costruzione. Si nega decisamente,
in   particolare,  che  sia  di  competenza  del  Piano  territoriale
paesistico  fissare,  come  e'  previsto  in ambito MO2, l'estensione
minima,  di 2.000 mq.. per i lotti edificabili. In ogni caso, secondo
il  ricorrente,  vanno  garantite  le disposizioni proprie del regime
urbanistico  in  verde  agricolo,  che  consentono  di  rispettare le
finalita'  primarie  di  detti  ambiti, ovvero il ripristino agricolo
vegetazionale  di  tipo  tradizionale,  che  richiede  di  utilizzare
tecnologie contemporanee e di realizzare volumi edilizi adeguati.
   98) Opposizione proposta da Bruno Mariano - Localita' Piano Cardo
   L'area  di  proprieta'  del ricorrente ricade nel regime di tutela
MA2  del  P.T.P.,  che  prevede  il  mantenimento per fini di turismo
culturale  solo  per uso pubblico a rotazione d'uso e non consumo del
suolo  a  livello insediativo privato, lottizzazione e frazionamento.
In  realta'  e'  un'area  servita  da infrastrutture secondarie ed e'
limitrofa  ad  un  agglomerato di case ad uso residenziale: sarebbero
quindi  assenti i caratteri di pregio paesistico affermati nel P.T.P.
e l'area dovrebbe essere riclassificata.
   99)  Opposizione  proposta  da  Carnevale  Bartolo  ed  Emanuele -
Localita' Gelso-Punta D'aria
   I  ricorrenti,  proprietari  di  terreni  ricadenti in ambito TO1,
osservano  che  per  poter  rispettare le finalita' primarie di detto
ambito  occorre che in esso sia garantito il regime urbanistico delle
zone di verde agricolo.
   Infatti  anche  le  colture  tradizionali  debbono essere condotte
secondo  un  modello  aziendale, tecnologicamente aggiornato, per non
risultare  antieconomiche  e  quindi  essere  abbandonate.  Mentre  i
sistemi  agricoli  tradizionali  erano  supportati  da  piccoli corpi
edilizi,  sovente  formati di un unico ambiente, il modello aziendale
di  cui  sopra  necessita  invece  di  volumi  edilizi  adeguati alla
gestione   del   fondo,  che  sono  invece  esclusi  dalle  attivita'
compatibili  nell'ambito TO1. Le stesse considerazioni valgono per le
attivita'  agrituristiche,  che non possono realizzarsi in assenza di
aziende  agricole,  casali, fattorie o masserie in grado di garantire
una  ricettivita'  sufficiente.  In  tal  senso  le  norme  censurate
appaiono  irrealizzabili,  oltre  che  penalizzanti discriminatorie e
vessatorie  nei  confronti  dei  cittadini legittimi proprietari, con
palese violazione dei loro diritti costituzionali.
   100)  Opposizione  proposta  da  Carnevale  Tommaso  e Filippo, De
Pasquale Filippo e Emanuela - Localita' Gelso
   I  ricorrenti  sono  proprietari  di  alcuni  terreni in localita'
Gelso,  che e' la parte dell'isola piu' protetta dai rischi vulcanici
e  di  conseguenza  era ad attivita' agricole di pregio. Cio' fino al
1945,   prima  dei  rilevanti  fenomeni  di  emigrazione,  che  hanno
spopolato  il  territorio;  in  atto  essa  e'  sede di un approdo di
emergenza,  allestito dalla protezione civile per l'evacuazione degli
abitanti in caso di calamita' naturali. I ricorrenti hanno presentato
per   il   patto  territoriale  delle  isole  Eolie  la  proposta  di
realizzazione  di un complesso ricettivo all'aria aperta (campeggio),
con  annessa  un'area  destinata  a  parco  e  un'area  destinata  ad
attivita'  agricole. Tale proposta confligge con il P.T.P., in cui la
zona e' inserita nel regime TO1.
   Al  riguardo  si  sottolinea  la  contraddizione  tra  la suddetta
previsione  e  l'esclusione di tale area dalle previsioni del decreto
istitutivo della riserva naturale orientata delle isole del comune di
Lipari:  si  evidenzia  cosi'  il  valore soggettivo delle scelte, in
contrasto  con  i  presupposti  obiettivi della normativa di tutela e
valorizzazione del patrimonio naturale. Inoltre il P.T.P., prevedendo
per   tali  aree  una  progressiva  demanializzazione,  accentuerebbe
l'attuale  stato di degrado ambientale e di abbandono del territorio.
Sarebbe  preferibile  invece  il mantenimento del regime edificatorio
delle   aree  di  verde  agricolo  previsto  dalle  leggi  regionali,
permettendo   quindi   sia   il  cambio  di  destinazione  d'uso  che
l'ampliamento  e  la  ristrutturazione dei fabbricati esistenti, come
anche   la   realizzazione  dei  volumi  necessari  per  una  moderna
agricoltura e per lo sviluppo dell'agriturismo. Le previsioni attuali
del  P.T.P.,  perche'  contrastanti  con la situazione ambientale dei
luoghi  e  con  l'esigenza  di  un  loro  recupero,  sia  in  termini
paesaggistici che produttivi, si risolvono quindi in una compressione
del  diritto  di  proprieta'  non collegata ad una manifesta utilita'
pubblica di tutela.
   101) Opposizione proposta da F.lli Conti
   I  ricorrenti,  con  un  progetto inserito nel patto territoriale,
intenderebbero  realizzare  un'arena  all'aperto  in  zona  T.I., che
sfrutterebbe  il  naturale  andamento  del  terreno  e  utilizzerebbe
materiali  naturali  locali,  riducendo  al minimo le strutture fisse
necessarie  che verrebbero integrate da strutture precarie: si chiede
pertanto di poter realizzare quanto sopra in ambito T.I.
   102) Opposizione proposta da F.lli Conti
   I  ricorrenti  sono proprietari di un albergo con 124 posti letto,
che  si  riterrebbe  utile  ampliare fino alla capacita' di 200 posti
letto.
   La  legge  regionale n. 34/96 consente l'ampliamento del 30% delle
strutture  alberghiere,  e la ditta ha presentato istanza nei termini
prescritti  al  comune  prima  della  adozione del Piano territoriale
paesistico,  che  include  l'area  nel  regime  RES,  dove e' vietato
l'ampliamento del 30% consentito dalla suddetta legge regionale.
   La   ditta   chiede  che  la  normativa  relativa  all'ambito  RES
costituisca solo una mera indicazione per il successivo P.R.G.; e, in
subordine,  che  nelle  aree  ricadenti  in  ambito  RES l'aumento di
cubatura  per  i  complessi  alberghieri  e per i servizi ed esercizi
privati  consentito dalle leggi venga ammesso per dimostrate esigenze
funzionali.
   103)  Opposizione proposta da Conti Alberghi Turismo C.A.T. s.r.l.
- Localita' Vulcanello
   La  societa'  e' proprietaria di un terreno nel quale intenderebbe
realizzare  un  parco  naturale,  lasciando  inalterata  la  parte di
territorio  in  cui  sono  leggibili  i  terrazzamenti  ed i depositi
vulcanici  dell'ultima  eruzione  del  cratere  di Vulcanello, con un
campeggio   qualificato   da  realizzare  nell'area,  gia'  in  parte
rimboschita,  al  di  fuori  della  fascia  dei  150  m. dal mare. Il
progetto  e'  stato presentato nell'ambito del patto territoriale per
le isole Eolie.
   Poiche' i campeggi sono vietati nella zona TO1 (in cui, secondo il
P.T.P.  ricade  l'area in questione), ma sono consentiti in zona TO2,
si  chiede  il  mutamento  da  TO1  a  TO2 per la parte di territorio
interessata.
   104)  Opposizione  proposta da Coop. edil. Vulcano Prima e Vulcano
Seconda - Localita' Lentia
   Le  cooperative  sono  proprietarie  di  terreni  nei  quali hanno
eseguito,  con regolare concessione edilizia, lavori di demolizione e
di  fedele  ricostruzione  di  un  edificio.  I  terreni  e il citato
edificio non hanno sbocco sulla via pubblica, ma le cooperative hanno
costituito  servitu' di passaggio sul fondo limitrofo, da esercitarsi
mediante l'utilizzo di un tratto di strada esistente e la costruzione
di  un nuovo breve tratto di strada, che servirebbe anche ad esigenze
di  protezione civile, rendendo la localita' Lentia raggiungibile dai
mezzi  di  soccorso.  L'opera, indispensabile per l'utilizzazione dei
fondi  di proprieta' delle cooperative, prevista dallo stesso P.T.P.,
comporterebbe  solo  lievi  movimenti  di terra e la realizzazione di
opere  di  sostegno di modeste dimensioni: si chiede pertanto che sia
reso   possibile,   nell'ambito   del   regime   di  tutela  TO1,  il
completamento della descritta viabilita'.
   105)  Opposizione  proposta da Coop. edil. Vulcano Prima e Vulcano
Seconda - Localita' Lentia
   Le  societa' ricorrenti fanno rilevare che il P.T.P., pur muovendo
dalla  condivisibile  premessa  che  le  isole  Eolie  debbono essere
oggetto  di  provvedimenti  attivi  che  valgano  a coniugare la loro
risorsa   preminente,   il   vulcanismo,  a  uno  sviluppo  economico
sostenibile    (e    quindi,    tra   l'altro,   parchi   termali   e
talasso-termali),  risulta invece fortemente disincentivante rispetto
alle iniziative economiche che teoricamente vorrebbe promuovere.
   Particolarmente  contraddittorie rispetto alle finalita' del Piano
sono  le  norme  che  definiscono  per  tutte  le isole un divieto di
trasformazione, fatta eccezione per le zone MO3.
   La  pretesa  di  salvaguardia di salvaguardia dell'edilizia rurale
esistente,  congelandone  l'estensione, non tiene conto del fatto che
un'azienda   agricola  o  una  struttura  agrituristica,  per  essere
competitiva,  devono  avvalersi di strutture edilizie adeguate, senza
di  che,  nessuna  impresa puo' attecchire, condannando il territorio
all'abbandono e al degrado.
   Con  particolare  riferimento  ai terreni di loro proprieta', essi
ricadono  in  ambito  di  tutela  TO1, destinato dal P.T.P. a parco o
attivita'  agrituristica,  con  recupero dell'esistente; adiacente al
terreno  e' il complesso residenziale della Lentia S.p.A, considerato
dal  Piano quale detrattore paesistico e soggetto al regime di tutela
RES, che prevede di arrestare il danno mediante mascheramenti arborei
e  con  il  recupero  edilizio  per  uso  pubblico  del complesso che
dovrebbe essere espropriato.
   Le  cooperative  non ritengono praticabile la sistemazione a parco
dei  terreni  di loro proprieta', prevista dal regime TO1: e cio' per
la  difficolta' di accesso ai luoghi, per accedere ai quali si dovra'
necessariamente attraversare il complesso edilizio suddetto.
   Propongono  invece per una porzione dei terreni di loro proprieta'
la  modifica  del  regime  di  tutela da TO1 a MO3, per consentire la
realizzazione  di  una  struttura  ricettiva,  finalizzata al turismo
destagionalizzato  per  la fruizione delle risorse termali, in quanto
tale  utilizzazione  del  territorio  costituisce uno degli obiettivi
principali  del  P.T.P.,  nonche'  del patto territoriale delle isole
Eolie al quale le cooperative hanno aderito.
   106) Opposizione proposta da Corrieri Christian
   Il ricorrente rileva la mancata osservanza dell'art. 23, 2o comma,
del  R.D.  n. 1357/40, dal momento che il P.T.P. e' stato predisposto
dalle  autorita'  competenti senza alcun formale coinvolgimento delle
amministrazioni comunali.
   Inoltre  il P.T.P. sarebbe in contrasto con il regime della RNO di
Lipari,  che  per  l'area  di  proprieta'  del ricorrente non prevede
alcuna forma di tutela, mentre il Piano la inserisce nel regime TO1.
   Il  Piano  non  prevede, al contrario del patto territoriale delle
isole  Eolie,  alcuna  possibilita'  di  realizzazione  di  strutture
ricettivo  turistiche. Verrebbe inopinatamente preclusa, tra l'altro,
l'iniziativa  proposta  dal  ricorrente  che  vorrebbe  realizzare un
complesso ricettivo termale, che potrebbe occupare 20 addetti annuali
e 50 in alta stagione.
   Per  questi  motivi, fa opposizione al mantenimento della predetta
area  nell'ambito  definito  TO1, in quanto tale previsione supera la
competenza   istituzionale   del  Piano  territoriale  paesistico,  e
comprime  il  diritto di proprieta' riducendone l'utilizzazione senza
una manifesta utilita' pubblica di tutela.
   107) Opposizione proposta da D'Ambra Vincenzo - Localita' Sommata
   Secondo il ricorrente il Piano territoriale paesistico delle isole
Eolie  si  configurerebbe  come un atipico progetto per realizzare un
Parco naturale dei Vulcani, che muove dalla natura vulcanica di tutte
le isole Eolie, sotto tale profilo sottoposta a tutela ai sensi della
legge  n.  431/85, e giunge alla conseguenza che la legge non prevede
di  imporre  su  tutto  il territorio un vincolo di immodificabilita'
assoluta.  Sotto  tale  profilo  il  Piano territoriale paesistico e'
evidentemente  viziato  da  eccesso di potere perche' la zonizzazione
adoperata  e  i  regimi normativi appaiono pertinenti a un parco o ad
una  riserva,  ma  non  a  un piano paesistico; infatti, a fronte dei
divieti  posti  dal  Piano,  non  e'  possibile  con questo strumento
attingere  alle fonti di finanziamento previste invece per i parchi o
riserve.
   Inoltre il P.T.P., pur incidendo sulle competenze urbanistiche dei
comuni,  e'  stato  elaborato  senza  alcuna consultazione dei comuni
interessati: e cio' anche se il Piano esorbita dalle funzioni che gli
sono  proprie,  consistenti  nel  dettare  norme  minime di tutela di
ambiti  vincolati,  inderogabili dagli strumenti urbanistici, i quali
dovrebbero dettare piu' specifiche misure.
   Il   piano  paesistico  delle  Eolie  ha  invece  imposto  vincoli
urbanistici,   che   sottraggono   al   comune   la  possibilita'  di
disciplinare  lo  sviluppo  del  proprio  territorio pur nel rispetto
delle regole di tutela e valorizzazione ambientale.
   Da  questo punto di vista, il regime normativo e' illegittimo, per
violazione  e  falsa  applicazione  degli  artt. 5 e 7 della legge n.
1497/39  e  dell'art.  1-bis  della  legge n. 431/85 e per eccesso di
potere.
   La disciplina, dettata dagli artt. 29 e 31 dei regimi normativi e'
del  tutto  estranea ad un piano paesistico, essendo una normativa di
esclusiva  competenza della pianificazione urbanistica, alla quale il
P.T.P. puo' dare soltanto indicazioni e orientamenti. Tale normativa,
inoltre,  finisce  col  rendere impossibili anche le attivita' che il
piano   paesistico   considera   compatibili.   Le  aree  interessate
dovrebbero  allora  essere  utilizzate nei limiti consentiti in verde
agricolo,  per  realizzare  le  strutture  necessarie per lo sviluppo
dell'attivita'  agricola,  dell'agriturismo, dell'artigianato e della
trasformazione  dei  prodotti di origine naturale; nelle stesse aree,
occorre rendere possibile il recupero privato con ampliamento solo al
piano terra e con possibilita' di cambio di destinazione d'uso.
   108) Opposizione proposta da Ferlazzo Marco - Localita' Cugno
   Il  ricorrente  e'  proprietario di un fondo nell'isola di Vulcano
ricadente  in  ambito  MA1,  mancante  del tutto di edifici, dove, in
conseguenza  di  quel  regime  normativo,  non  si  potranno condurre
colture   tradizionali,  che  necessitano  di  modelli  e  tecnologie
aggiornate per non risultare antieconomiche, ne' realizzare attivita'
agrituristiche,  che  comportano  l'esistenza  di  aziende  agricole,
casali,   fattorie   o   masserie   in   cui   garantire  un'adeguata
ricettivita'.
   La  Ditta  chiede  pertanto  che  in  ambito  MA1  sia  consentito
realizzare  nuovi  volumi  rispettando  l'indice  fondiario valido in
verde agricolo, senza di che, le previsioni del P.T.P. risulterebbero
penalizzanti,   discriminatorie   e   vessatorie  nei  confronti  dei
proprietari.
   109)  Opposizione  proposta  da  Geoterme  Vulcano  s.r.l.,  Coop.
ediliz.  Vulcano  Prima  e  Vulcano  Seconda, Contitour s.r.l., Conti
Eller Alberghi C.E.A. s.r.l.
   Le societa' sottolineano le contraddizioni interne del P.T.P., che
vorrebbe  costituire  una occasione di sviluppo delle isole Eolie, da
realizzare   attraverso  la  valorizzazione  dei  beni  ambientali  e
paesaggistici  esistenti, l'incremento del turismo destagionalizzato,
lo   sfruttamento  delle  risorse  termali.  In  realta',  il  regime
normativo  dello  stesso  Piano  territoriale  paesistico  prevede la
progressiva  demanializzazione  di  vaste aree; impedisce di fatto lo
sviluppo   dell'agriturismo,   perche'   consente  solo  il  recupero
dell'esistente,  senza  neppure  consentire il cambio di destinazione
d'uso; frena lo sviluppo dell'agricoltura, prevedendo il mantenimento
dell'architettura  rurale e non consentendo di realizzare gli edifici
propri di un industria agricola moderna.
   E'  evidente,  osservano  le  ricorrenti societa' alberghiere, che
nelle  Eolie  si  e'  sviluppato  un  turismo  di tipo esclusivamente
balneare,  la cui crescita e' assolutamente inadeguata a fronteggiare
la concorrenza internazionale.
   A  questo  riguardo  le  amministrazioni eoliane hanno attivato il
patto  territoriale,  al  quale  hanno  aderito gli imprenditori, che
indica  i  settori  di  intervento  per  ciascuna  isola. A Vulcano i
settori  di  intervento  del  patto  territoriale  sono  collegati al
turismo   (ricettivita'   e  servizi);  rilancio  dell'agricoltura  e
dell'allevamento;   promozione   dell'agriturismo;   fruizione  delle
risorse   naturali   quali   il  termalismo;  ricerca  scientifica  e
congressualita'  legata  alla vulcanologia. Ma la normativa del Piano
territoriale paesistico non consente la realizzazione delle attivita'
imprenditoriali  proposte  nel  patto;  il  che  impone,  secondo  le
ricorrenti, la correzione e l'adeguamento delle norme del P.T.P. alle
esigenze di sviluppo del territorio.
   Occorre  quindi  rivedere la normativa delle zone TO21, prevedendo
la  possibilita'  di ampliamento dell'edilizia esistente e normare la
viabilita'  di  accesso  ai  fondi; prevedere l'incremento dei borghi
rurali e delle aggregazioni a carattere residenziale.
   E'  necessario  soprattutto studiare una normativa appropriata per
lo  sfruttamento  della  risorsa  termale, che rappresenta una grande
potenzialita'  per  l'isola,  che,  con  una  ricettivita'  adeguata,
potrebbe   contrastare   la   concorrenza   degli   altri  paesi  del
Mediterraneo.
   Il che richiede al P.T.P. di consentire ricettivita' aggiuntiva da
realizzare  in  ambito  MO3,  come  pure  il  riuso,  l'ampliamento e
l'adeguamento  della  ricettivita'  esistente  e  la realizzazione di
infrastrutture termali anche in ambito TO1.
   110) Opposizione proposta Geoterme Vulcano s.r.l.
   La  societa',  che  ha  tra le sue finalita' la realizzazione e la
gestione  di  impianti  termali,  ha presentato nell'ambito del patto
territoriale,  un  progetto  (che  ha  gia'  ottenuto  le  necessarie
approvazioni,  tra cui il n. o. della Soprintendenza) per il recupero
e  la  valorizzazione di aree con attivita' esogene spontanee - parco
tematico,   parco  naturale  attrezzato.  Tale  progetto  prevede  il
recupero ambientale dell'area intorno alla pozza dei fanghi e dei due
Faraglioni,  la  realizzazione  di  impianti  e strutture termali per
conseguire l'incremento delle presenze turistiche destagionalizzate e
quindi dell'occupazione.
   L'area  interessata  e'  soggetta al regime di tutela TS2: (tutela
speciale  dell'area  di  Vulcano  Terme di Levante, Acque Calde), che
prevede la conservazione e la fruizione sociale della risorsa, ma non
preventiva  la  realizzazione di un parco termale. Il P.T.P. tende in
realta'   al   recupero  degli  edifici  esistenti  nella  zona  gia'
edificata, ma tale obiettivo, appare precluso dal frazionamento delle
proprieta'  e  dai  diversi interessi economici dei proprietari degli
edifici  da recuperare oltre che dalla distanza dalla risorsa termale
che dovrebbe essere utilizzata.
   La  societa'  chiede  l'eliminazione  della previsione di un Piano
particolareggiato  da  redigersi per il riordino generale di Vulcano,
in  quanto onere non specificamente attinente l'ambito di tutela TS2;
la  previsione, tra le attivita' compatibili, nell'area in questione,
di un parco termale e delle attrezzature e servizi indispensabili per
un  corretto  utilizzo  delle  risorse  termali;  l'eliminazione  del
transito  veicolare e la ricostituzione del collegamento pedonale tra
i  due  Faraglioni;  l'eliminazione  della  norma  relativa al regime
fondiario  programmatico  che prevede la demanializzazione dei fondi;
come  pure  il  regime di gestione prospettato che sono incompatibili
con qualunque iniziativa privata.
   111)  Opposizione  proposta  da Marotta Pellegrino, amministratore
della  Pellegrino  di  Marotta  Pellegrino  e  C.  s.a.s. - Localita'
Vulcano Porto
   I  terreni  di  proprieta'  della  societa' sono ubicati al centro
dell'abitato di Vulcano Porto, zona per la quale il P.T.P. ha dettato
prescrizioni  ed indicazioni di grande dettaglio, prevedendo di fatto
un piano avente inequivocabile contenuto di piano particolareggiato.
   Viene tra l'altro prevista una nuova viabilita', che taglia in due
un'area  in  cui  sono  state realizzate, previa regolare concessione
edilizia  alcune  attivita' commerciali; di una porzione territoriale
il  Piano  territoriale paesistico prevede la distinzione ad utilizzo
pubblico, mentre l'altra viene fatta ricadere in ambito MA3, anche se
vi  insiste un parcheggio, realizzato in conformita' alla concessione
edilizia rilasciata.
   In  tal modo il P.T.P. a Vulcano porto sconfina dalle attribuzioni
proprie  del  P.R.G.,  e  assolve  finalita'  diverse  dalla tutela e
conservazione del paesaggio.
   112)  Opposizione  proposta  da  Mezzapica Massimo e Carlo, Natoli
Rosa,  Caterina  e  Americo,  Randazzo  Maria  e  Vinci  Giuseppina -
Localita' Sotto Lentia e Piano Baracca
   I  ricorrenti eccepiscono l'illegittimita' del P.T.P., che sarebbe
stato  redatto  senza la dovuta consultazione dei Comuni interessati,
in violazione dell'art. 23 R.D. n. 1357/40.
   Inoltre,  il regime normativo previsto, sia per gli ambiti TO1 che
per  gli  ambiti  MA3,  sarebbe lesivo del diritto costituzionalmente
garantito   a   godere  e  disporre  dei  propri  beni,  senza  alcun
riferimento di legge a sostegno dei pesanti vincoli imposti. Infatti,
per  i  ricorrenti,  il  suddetto  art. 23 del R.D. n. 1357/40 elenca
quelle   che   dovrebbero   essere  le  prescrizioni  del  P.T.P.  e,
trattandosi   di   vincoli  imposti  alla  proprieta'  privata,  tale
elencazione   sarebbe  tassativa  e  non  ampliabile  ad  nutum  come
illegittimamente  disposto  dal P.T.P., del quale, in particolare, si
censura   la  soppressione  dell'indice  fondiario,  che  verrebbe  a
determinarsi per effetto delle norme in questione.
   La  classificazione  di  cui  sopra  sarebbe inoltre infondata nel
merito,  non  sussistendone  i  presupposti  di tutela paesaggistica,
vulcanologica  o  morfologica;  i  fondi  sono infatti inseriti in un
comparto ad alta densita' abitativa.
   113)   Opposizione   proposta   da  Picone  Antonino  -  Localita'
Vulcanello
   Il  ricorrente,  proprietario di un fondo ricadente in ambito TO1,
osserva  che  tale  vincolo  risulta  illogico  e  supera  i  compiti
istituzionali del P.T.P., comprimendo il diritto di proprieta', senza
alcun  vantaggio  per il pubblico interesse. Cio' in quanto l'area in
questione  e'  interessata da un buon numero di fabbricati per civile
abitazione;   si  presta  all'insediamento  turistico  (vi  insistono
numerosi  villaggi  e  strutture  alberghiere); e' attraversata da un
asse  viario  di  notevole  importanza  e  da  una pista aeroportuale
realizzata a cura della protezione civile.
   Pertanto  si  chiede  la  riclassificazione  dell'area, al fine di
potere  almeno  realizzare  un  attivita'  agrituristica  o similare,
utilizzando l'indice fondiario proprio delle zone agricole.
   114)  Opposizione  proposta da Rodriguez Riccardo - Localita' Capo
Secco
   Nel  marzo 1997 il ricorrente aveva presentato al comune di Lipari
una  richiesta  di  ampliamento  delle  strutture produttive presenti
nell'area  di  sua  proprieta' (legge regionale n. 34/96). Nelle more
della  definizione  della pratica e' intervenuta la pubblicazione del
P.T.P.,  che ha previsto per quell'area il regime di tutela orientata
(TO1),  senza  tenere  conto  della  procedura amministrativa gia' in
corso.
   Cio'  determina  un  danno  non  indifferente, in contrasto con la
ratio  della  citata legge regionale n. 34/96, danno che si riverbera
anche  sulla  comunita',  che  si  vedra'  privata  di  una  serie di
attrezzature ed attivita'.
   Il  divieto imposto, che avrebbe piu' carattere urbanistico che di
salvaguardia  ambientale  o paesaggistica, doveva venire meno laddove
il  P.T.P. avesse correttamente tenuto conto, salvandone gli effetti,
delle  istanze  presentate  prima  dell'entrata  in  vigore del piano
stesso.
   115)  Opposizione  proposta  da Rodriguez Riccardo, amministratore
unico  delle  societa'  FI  TRE s.r.l. e FRI s.r.l. - Localita' Porto
Ponente
   Ripete le osservazioni esposte per altra fattispecie al punto 114.
   116)  Opposizione  proposta  da Rotella Domenico e Antonia Paola -
Localita' Istmo
   I    ricorrenti    intendevano    realizzare    uno   stabilimento
balneoterapico  nell'istmo  di Vulcano, ottenendo in data 5 settembre
1990 il parere favorevole della Soprintendenza di Messina. L'iter per
l'approvazione  del  progetto,  che avrebbe consentito il recupero di
una  zona  degradata  e  destinata  a discarica, oltre che costituire
un'utile attivita' produttiva ed economica per il territorio eoliano,
non   giungeva  pero'  a  conclusione  e  in  data  14  gennaio  1995
interveniva    un    vincolo    di    immodificabilita'   temporanea;
successivamente,  la  particella in argomento e' stata sottoposta dal
P.T.P. al regime di tutela TO1.
   Detta classificazione appare illegittima, in quanto l'art. 23 R.D.
n.  1357/40  stabilisce  tassativamente  le finalita' del P.T.P., che
debbono  tendere  alla  protezione  delle  bellezze  naturali, ma non
possono  prescindere da una considerazione dinamica e non statica del
territorio  sottoposto  a  tutela.  Il  regime normativo non consente
sostanzialmente  alcuna  possibilita' di intervento e non tiene conto
della natura dei luoghi, certificata dalla Soprintendenza di Messina,
che,  nel 1992, ha ritenuto l'area priva di elementi di significativo
interesse   naturalistico,   essendo  utilizzata  come  discarica  di
materiali di risulta e altamente degradata.
   Il  P.T.P.  si  e'  basato  su  studi  di carattere generale sulle
caratteristiche delle isole Eolie, e di conseguenza appare fondato su
motivazioni  generiche, che non sono idonee a dare contezza dell'iter
logico  seguito nell'individuazione delle aree e dei relativi vincoli
imposti. In tal modo i divieti derivanti dal P.T.P. appaiono una mera
riproposizione  del  vincolo immodificabilita' decaduto e illegittimi
perche'  limitano  il  diritto  di  proprieta',  senza  adeguatamente
indicare il pubblico interesse perseguito.
   117) Opposizione proposta da Stocchi Antonio "Sea House Residence"
   Il  ricorrente  propone  di  rivisitare  il  regime normativo RES,
previsto  dall'art.  37  del  Piano,  che  si ripromette di arrestare
l'incremento  del  danno  causato  dai  complessi  edilizi attraverso
un'opera  di  mascheramento arboreo degli stessi, e una disciplina di
tutela da demandare a un piano paesistico di dettaglio, da redigere.
   Nelle  more  vengono  definite  compatibili  l'attivita' ricettiva
alberghiera  e  i  campeggi  qualificati; non compatibili l'attivita'
residenziale,  quella  turistico  alberghiera ed extra alberghiera. A
parere   del   ricorrente   cio'   comporterebbe  una  disparita'  di
trattamento  tra  attivita' e soggetti aventi uguali caratteristiche,
ai  quali infatti la legge regionale n. 27/96 assicura pari dignita',
ponendo sullo stesso piano tutte le strutture ricettive.
   Censurabile  appare  il  P.T.P. laddove, oltre a non consentire di
realizzare  nuove costruzioni, non permette neppure una utilizzazione
flessibile del patrimonio esistente, vietando espressamente il cambio
di destinazione d'uso.
   Si fa presente infine che il P.T.P. nella parte in cui dispone che
le  infrastrutture per lo sport e lo spettacolo non sono compatibili,
condanna  le  strutture  ricettive  esistenti  relegandole  verso  un
turismo minore.
   La  tavola  del  P.T.P. di Vulcano presenterebbe inoltre un errore
materiale  nella  individuazione del perimetro della RNO, che diverge
da quella effettivamente vigente.
   118) Opposizione proposta da Altavilla Salvatore - Localita' Porto
di Ponente, Grotte rosse
   Il  ricorrente  rileva  che  i regimi normativi previsti nel Piano
territoriale paesistico nei terreni di sua proprieta' (MA3-TO1 e MA1)
non consentono alcuna possibile utilizzazione economica, ivi compresa
quella  agricola  e  agrituristica  che non possono prescindere dalla
possibilita'  di  realizzare  volumi  edilizi  per  la conduzione del
fondo.
   Sarebbe auspicabile, invece, rinviare la normazione dei suoli alle
previsioni  del P.R.G. e di applicare, nelle aree a valenza agricola,
il regime edilizio previsto per il verde agricolo.
   119)   Opposizione   proposta  da  Rodriguez  Riccardo  n.  q.  di
amministratore  unico  della  Eolie  Terme  s.r.l.  - Localita' Porto
Levante
   Il  ricorrente  eccepisce  che  la  societa'  ha chiesto nel 1997,
l'ampliamento   delle  strutture  produttive  ai  sensi  della  legge
regionale  n.  34/96,  e  inopinatamente,  il  P.T.P.  ha  imposto su
quell'area  il  regime  di  tutela  orientata  (TO1), che inibisce il
progettato ampliamento.
   Secondo  il ricorrente, questa disposizione e' illegittima perche'
ha  natura  spiccatamente  urbanistica  piuttosto che di salvaguardia
ambientale  e  perche'  non ha tenuto in considerazione le situazioni
pregresse,  che,  come  nel  caso  suddetto,  si erano tradotte nella
presentazione di progetti del tutto conformi alle previsioni di legge
che  il  P.T.P.  sopravvenuto  non  puo'  disattendere senza con cio'
esporre i privati e la comunita', che faceva affidamento anch'essa su
quelle realizzazioni, a un danno grave ed ingiusto.
   ISOLA DI STROMBOLI
   120) Opposizione proposta da Associazione pro Stromboli
   L'associazione  propone alcune modifiche alle previsioni del Piano
territoriale  paesistico,  atte a migliorare la salvaguardia dei beni
ambientali di Stromboli, ed in particolare:
   - le dune costiere in localita' Scari, dal cono di Petrazzi fino a
Punta  Lena,  andrebbero  inserite in uno dei R.N. di tutela dei beni
culturali geomorfologici post eruttivi (TI);
   -  la  cava  di lapillo (100 metri a nord del Cono della Petrazza)
andrebbe inserita nel regime TO1;
   -  il limite della zona TO1 andrebbe spostato sulla isoipsa dei m.
100,  al  fine  di  includere  una  parte dei terrazzamenti in pietra
lavica, nonche' alcune grotta come "'a rutta d''a vadda" e il vecchio
cimitero di Stromboli;
   - il Visitor Center di Punta Lena andrebbe collocato negli edifici
dell'ex mulino a vapore;
   -  il  campo di calcio potrebbe essere adeguatamente costruito sul
terreno dell'attuale discarica R.S.U.;
   L'associazione  chiede  inoltre che il progetto per la costruzione
del   porto   a  Secche  di  Lazzaro  venga  totalmente  rivisto,  in
considerazione:
   -  del  forte rischio vulcanico: in caso di calamita' naturale, la
via   di   fuga  e'  troppo  lunga  (1,5  Km),  e  non  consentirebbe
l'evacuazione  veloce  della  frazione  di  Ginostra,  tanto piu' che
l'instabilita'  dei versanti sconsiglia la realizzazione di qualsiasi
strada;
   - della distruzione dell'attuale sentiero storico-geologico: lungo
il   percorso  del  sentiero  esistente  Ginostra-Secche  di  Lazzaro
esistono  valenze  geologiche  peculiari che lo propongono come primo
sentiero geologico delle isole Eolie;
   -  del  degrado degli archi sottomarini incastonati sotto la costa
di  Secche  di  Lazzaro:  la  costruzione  del  pontile danneggerebbe
irreversibilmente  quattro  archi  sottomarini  in  roccia  vulcanica
scavati nel mare antistante le Secche di Lazzaro.
   121)  Opposizione  proposta  da  Cutroni  Gaeteno  Rosario  - Area
confinante con via Vittorio Emanuele
   Il  ricorrente,  considerato  che  il terreno di sua proprieta' e'
ubicato   in  una  zona  prevalentemente  edificata  e  non  presenta
emergenze  significative  dal punto di vista paesaggistico, chiede la
riclassificazione    dell'am-bito   identificato   come   MA3,   che,
nell'attuale   assetto,   arreca   pregiudizio  allo  sviluppo  socio
economico dell'intera zona.
   122) Opposizione proposta da Del Vasto Giuseppe - via Picone
   Il  ricorrente  ritiene  che  il  piano  sia viziato in quanto non
corrisponde alla realta' dei luoghi.
   Infatti  esso  e'  stato  redatto  con  l'ausilio di vecchie mappe
catastali  non aggiornate, che non tengono conto degli accatastamenti
delle  numerose  costruzioni  che sono sorte nel corso degli anni: in
particolare,  l'ambito  identificato  come  MA3, che ha in realta' le
stesse    caratteristiche   di   quello   classificato   MA1,   viene
rappresentato libero da costruzioni, mentre nella realta' e' occupato
da  corpi  di  fabbrica  e  dalle  relative  pertinenze.  Inoltre gli
elaborati  grafici  sono  insufficienti  e  le  carte di analisi sono
assolutamente indefinibili.
   123) Opposizione proposta da Hotel Villaggio Stormboli - Localita'
Piscita'.
   Si  rileva che nell'area dove insiste la struttura alberghiera non
e'  possibile  prevedere alcuna espansione urbanistica, nonostante la
spiccata  vocazione turistica della zona, nella quale l'opponente, da
oltre  50 anni svolge attivita' ricettiva, e si chiede che nella zona
di  Piscita' sia previsto un minimo di adeguamento strutturale, anche
mediante  aumenti  volumetrici  limitati  (aumento impianti igienici,
varianti ai percorsi, servizi necessari ai portatori di handicap).
   124)  Opposizione  proposta  da  Legambiente  - Comitato regionale
siciliano - Ginostra - Localita' Secche di Lazzaro
   L'associazione  chiede  di  modificare  l'art.  19  dei  R.N. e di
eliminare l'ultimo comma che cosi' recita: "E' ammesso esclusivamente
ripristino  ed adeguamento minimo del sentiero esistente tra lo scalo
di  alaggio di Lazzaro e l'abitato di Ginostra e l'integrazione dello
scalo  di  alaggio  con  un  pontile su pali per garantire un approdo
completamente...  per  le esigenze degli abitanti, nonche' del vivere
civile".
   Infatti  andrebbe scongiurata la realizzazione del progetto per la
costruzione  del  porto  a  Secche  di Lazzaro, che presenta numerose
controindicazioni, quali:
   -  il  forte  rischio vulcanico: in caso di calamita' naturale, la
via   di   fuga  e'  troppo  lunga  (1,5  Km),  e  non  consentirebbe
l'evacuazione  veloce  della  frazione  di  Ginostra,  tanto piu' che
l'instabilita'  dei versanti sconsiglia la realizzazione di qualsiasi
strada;
   -  la distruzione dell'attuale sentiero storico: lungo il percorso
del  sentiero  esistente  Ginostra-Secche di Lazzaro esistono valenze
geologiche  peculiari  che  lo  propongono come 1o sentiero geologico
delle isole Eolie;
   - il degrado dei rari archi sottomarini incastonati sotto la costa
di  Secche  di Lazzaro tra i tre ed i cinque metri di profondita': la
costruzione del pontile danneggerebbe irreversibilmente quattro archi
sottomarini  in  roccia  vulcanica  nel  mare antistante le Secche di
Lazzaro.
   Secondo  l'associazione  il  P.T.P.  dovrebbe introdurre un chiaro
divieto  a realizzare il paventato porto di Lazzaro, e di conseguenza
l'art. 19 dei R.N. (TS1 Ginostra/Lazzaro) dovrebbe essere globalmente
riscritto.  Le  giuste  istanze  dei residenti di Ginostra dovrebbero
essere soddisfate, secondo Legambiente:
   -  con  la  costruzione  di  un  attracco  per motonavi o aliscafi
nell'attuale  zona portuale del Pertuso / Scoglio dEL Pescecane: tale
soluzione creerebbe minor impatto ambientale e risulterebbe di rapido
utilizzo in caso di evacuazione veloce;
   -  ovvero  con  la rinuncia alla costruzione di un nuovo porto e/o
approdo  in  cemento  in  favore  di  un  pontile  galleggiante  o un
eliporto;
   -  ovvero  ancora  con  l'istituzione  di  un servizio costante di
collegamento tra l'abitato di Ginostra e quello di Stromboli mediante
battelli-navetta  all  waether  ship in grado di affrontare qualunque
intensita' del mare.
   125)  Opposizione  proposta  da  Legambiente  - Comitato regionale
siciliano - Ginostra - Localita' Secche di Lazzaro
   L'associazione  produce  un  documento, in cui sono sinteticamente
riassunte  le  osservazioni esposte sub. 124) ovvero la realizzazione
di un attracco in localita' Secche di Lazzaro, in calce al quale sono
apposte  n.  839  firme,  e altro documento, di analogo contenuto, al
quale  sono  apposte  1148  firme  tra  residenti,  abitanti ospiti a
Ginostra e Amici di Ginostra.
   Altro  documento che ribadisce la medesima richiesta di cui sopra,
porta  in  calce le firme di ordine nazionale dei geologi (12 firme),
ordine regionale dei geologi in Sicilia (10 firme), SIGEA (12 firme),
dipartimento  scienze  ambientali  dell'universita'  de  L'Aquila (25
firme),  dipartimento scienze geologiche Roma Tre (11 firme), circolo
giornalisti Roma (9 firme), studio Folco Quilici (8 firme).
   126) Opposizione proposta da Ruisso Gaetano - Localita' Scari.
   Secondo  il ricorrente, l'area di sua proprieta', nella quale egli
intende  realizzare  una  struttura  turistico  -  ricettiva,  il cui
progetto  rientra  nel  Patto  territoriale  delle  isole  Eolie, non
presenta una valenza tale da giustificare la classificazione MA1, che
comporta  il  divieto  di qualsiasi espansione urbanistica, in aperto
contrasto  con  la  spiccata  vocazione  turistica  della  zona  e la
necessaria   espansione   urbanistica   della   zona  che  si  presta
naturalmente  a  questa  utilizzazione,  essendo  fornita  di tutti i
servizi  primari  e  secondari  necessari  per lo sviluppo del centro
urbano,   in   considerazione   anche   della  vicinanza  della  zona
all'abitato  di  Stromboli  e  della  carenza di altre zone libere da
adibire    allo   sviluppo   turistico   ricettivo   e/o   a   quello
residenziale-turistico.
   127) Opposizione proposta da Russo Gaetano - Localita' Fico Grande
- Piscita'
   Secondo  il  ricorrente  l'area di sua proprieta' non presenta una
valenza  tale da giustificare la classificazione R.E.P., adottata dal
P.T.P.,  che preclude qualsiasi espansione urbanistica, nonostante la
spiccata  vocazione  turistica  della  zona,  che  appare vocata alla
necessaria  espansione urbanistica di Stromboli, in quanto e' fornita
di  tutti i servizi primari e secondari necessari per lo sviluppo del
centro  urbano.  Inoltre  le  censurate  disposizioni  relegherebbero
quest'area  ad  una  funzione  marginale di uso agricolo, tra l'altro
impossibile  se,  come  voluto  dal  piano paesistico, dovesse essere
vietata la realizzazione di nuovi volumi.
   128) Opposizione proposta da Sangiovanni Renata - Localita' Scari.
   Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, al punto 126.
   129) Opposizione proposta da SIGEA - Societa' italiana di geologia
ambientale - Localita' Secche di Lazzaro
   L'associazione, che si oppone al progetto per la costruzione di un
porto  di  4a  categoria, chiede la conseguente modifica dell'art. 19
(TS1) delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico. Il
tutto per le motivazioni esposte ai punti 124 e 125.
   ISOLA DI SALINA - Comune di Leni
   130) Opposizione proposta da Belfiore Alberta
   La  ricorrente  premesso  che  coltiva  da  anni,  siti  a Salina,
contrada   Scardino,   dove   sono  impiantate  colture  di  vigneti,
cappereti, uliveti e alberi da frutto, che ricadono secondo il P.T.P.
nell'ambito territoriale TO1, mentre secondo il vigente P.R.G., detta
area  ricade  in  parte  in  zona  agricola,  e  in  parte in zona F3
(preriserva),  e  considerato  che  il  regime  normativo dell'ambito
territoriale  TO1,  prescrive  la proprieta' pubblica con progressiva
demanializzazione  ai  fini  della costituzione dell'ambito di tutela
vulcanologica nel territorio in questione, nutre forti preoccupazioni
che  i propri terreni possano divenire di proprieta' pubblica e anche
in  conformita'  alle  previsioni  del  vigente  P.R.G. chiede che si
elimini la suddetta prescrizione.
   131) Opposizione proposta da Belfiore Domenico
   Il  ricorrente  eccepisce  che  il  Piano  territoriale paesistico
illegittimamente eccede dai limiti contenuti nell'art. 23 del R.D. n.
1357/40,  che,  nella stesura dell'art. 3 - regimi normativi - non e'
neppure  citato,  e  pone  in  essere  scelte  urbanistiche  tali  da
trasformarlo in uno strumento urbanistico vero e proprio.
   Secondo  il  ricorrente,  in conformita' alla sentenza della Corte
Costituzionale  n.  379  del 7 novembre 1994, l'art. 5 della legge n.
1497/39  e l'art. 23 del R.D. n. 1357/40, costituiscono il fondamento
normativo  dei  Piani  Paesistici, con la conseguenza che le funzioni
del Piano territoriale paesistico sono esclusivamente quelle indicate
nell'art.  23  del R.D. n. 1357/40: ne consegue che il P.T.P. e' solo
uno  strumento di programmazione dell'azione di tutela paesaggistica,
ma  non  puo'  suggerire  scelte  urbanistiche  alle  amministrazioni
comunali.
   Nel merito, il ricorrente osserva che se nell'ambito TO1 il P.T.P.
voleva   privilegiare  le  coltivazioni  agrarie  tradizionali,  esso
avrebbe  dovuto indicare tra le attivita' compatibili la possibilita'
di  realizzare  fabbricati rurali, fabbricati per ricovero attrezzi e
le  varianti  necessarie  per l'esercizio dell'attivita' agricola, il
tutto  nel  rispetto  degli indici in verde agricolo: cioe' di quelle
strutture  che  rendono  possibile  l'esercizio delle colture agrarie
tradizionali  e  il  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati dal
P.T.P.
   Quanto  all'ambito  R.E.P. il ricorrente rileva che nel terreno di
sua  proprieta', al contrario di quanto affermato dal Piano, non sono
presenti  ne'  sentieri  generatori,  ne'  centri  abitati estesi per
propagginazione dei sentieri dai nuclei generatori. Cio' premesso, il
recupero di questi BB.CC.TT. , non sembra in alcun modo raggiungibile
tramite  le  norme del P.T.P., le quali, in modo del tutto illogico e
irrazionale, concepiscono le attivita' di recupero senza concedere la
possibilita'  di  realizzare ampliamenti, variazioni d'uso, strutture
in  elevazione,  indispensabili,  tra  l'altro, per porre in essere i
parchi  pubblici  attrezzati  auspicati dal Piano, in una zona in cui
insiste  un  numero  limitatissimo  di edifici destinati ad attivita'
residenziale extra alberghiera o a campeggi.
   Altrettanto  censurabile  appare  il  P.T.P.  nella  parte  in cui
prescrive la adozione di un piano di grande dettaglio propedeutico in
una zona (R.E.P.) di limitatissime dimensioni. ne' va dimenticato che
si  tratta  di  un'opera  priva  di  particolare  interesse ecologico
naturale, essendo esclusa dalla perimetrazione della zona A e B della
riserva  naturale  dell'isola  di  Salina (montagne delle Felci e dei
Porri).
   132) Opposizione proposta da Cento Antonino
   Il  ricorrente,  premesso  che  i  terreni  di sua proprieta' sono
considerati  dal  vigente  strumento  urbanistico,  parte  come  zona
omogenea   C3   di  espansione  sparsa  agroturistica  con  indice  i
fabbricabilita'  massima  di 0,20 mc./mq., e parte come zona agricola
con  indice  di  0,03  mc../mq..,  mentre  ai  sensi del P.T.P. detti
terreni,  in  parte  ricadono nell'ambito territoriale MA2, mentre le
rimanenti particelle fanno parte dell'ambito territoriale TO1, rileva
che  detta  area, coltivata a vigneto e cappereto, si trova a ridosso
del  centro  urbano  e contiene insediamenti rurali caratterizzati da
utilizzo  turistico  o da uso misto stagionale. Lo stato dei luoghi e
la  possibilita'  di  praticare in quel territorio attivita' connesse
alla  ricettivita'  agrituristica  giustifica la richiesta che l'area
sia   ricondotta   al   regime   normativo   M01   riconoscendone  le
caratteristiche  insediative,  conformemente  a  quanto  previsto dal
vigente P.R.G.
   133) Opposizione proposta da Cento Antonino - Contrada Scardino
   Il   ricorrente,   con   particolare   riferimento  alla  porzione
territoriale  di  sua  proprieta' che ricade nell'ambito territoriale
TO1,  fa  presente  che  il  regime  normativo,  nella  parte  in cui
prescrive la proprieta' pubblica con progressiva demanializzazione ai
fini  della costituzione dell'ambito di tutela vulcanologica turba lo
svolgimento dell'attivita' agricola e ostacola ogni possibile riforma
economico-sociale,  in  quanto  usurpa la piena proprieta' privata di
terre  che,  per  la  loro  secolare vocazione agricola, non sono mai
state   frazionate  e  che  ricadono  secondo  il  vigente  strumento
urbanistico in zona omogenea agricola.
   Rilevato che secondo il Piano territoriale paesistico per le isole
Eolie,  a  100 metri dai confini dell'ambito territoriale MA2 insiste
la  perimetrazione  della  riserva  naturale dell'isola di Salina, il
ricorrente  chiede  che  venga  fatta  coincidere  la  perimetrazione
dell'ambito  TO1  con quella della R.N., ovvero che vengano annullate
le  previsioni  che,  sotto la dicitura regime fondiario proprietario
programmatico  si  traducono con la progressiva demanializzazione del
territorio.
   134) Opposizione proposta dal comune di Leni
   Il  comune di Leni, ente esponenziale dei cittadini lenesi, avanza
numerosi  rilievi  al  P.T.P.,  che  pregiudica  la  vivibilita' e la
utilizzazione del territorio.
   Sotto il profilo procedurale, la mancata partecipazione del comune
alla   redazione  del  Piano,  non  soltanto  costituisce  violazione
dell'art.  23  del  R.D.  n.  1357/40, che, secondo la giurisprudenza
applica  alla  pianificazione  paesistica il principio costituzionale
della  leale collaborazione tra amministrazioni, ma si e' tradotto in
una  pregnante lesione delle attribuzioni comunali. Cio' in quanto il
Piano   paesistico   disciplina  l'intero  territorio  comunale,  ivi
comprese  le aree che il P.R.G. di Leni ha classificato come zone A e
B,  disattendendo  in  tal modo la legge n. 431/85, che esclude dette
zone   dal   vincolo   paesaggistico   (e   quindi   dalla   relativa
pianificazione);  e  in  quanto  i  contenuti  del  P.T.P., di fatto,
travalicano  quelli  di  legge  e  si  risolvono  nell'imposizione di
vincoli e prescrizioni urbanistiche.
   Sotto  il  profilo  di  merito,  pare  evidente  che  il P.T.P. si
preoccupa  soprattutto  di organizzare l'azione creativa e gestionale
di attivita' intese a garantire la fruizione del Parco vulcanologico:
in  tal  modo le norme di carattere prescrittivo TI e TO sottolineano
le   potenzialita'   naturali   ed   ecologiche  del  territorio,  ma
depotenziano  altri  settori trainanti dell'economia di Salina, quali
il turismo e lo sviluppo delle coste.
   Tutte  le norme del Piano sono preordinate all'idea di trasformare
le  Eolie  in  un  Parco vulcanologico, ma le misure collegate a tale
finalita'  esulano  da  quelle  previste  dalla  legge  di  tutela  e
soprattutto  sono  prive  delle  forme  di  controllo gestionale e di
incentivazione economica rimesse alle norme che disciplinano i Parchi
regionali,  ma  non a quelle relative alla pianificazione paesistica.
In  questa prospettiva, particolari censure merita la introduzione di
vincoli  di  inedificabilita'  assoluta  (estranei al contenuto della
legge   n.   1497/39),  ma  soprattutto  l'idea  di  una  progressiva
demanializzazione  del  territorio,  del  tutto  inafferente limiti e
funzioni della tutela del paesaggio.
   Nelle  zone  esterne  agli  ambiti  TI  e  TO,  il P.T.P. contiene
indicazioni  per gli strumenti urbanistici, i quali dovranno adeguare
i loro contenuti progettuali agli obiettivi del P.T.P.
   Il  comune  non si esime dal rilevare l'assoluta illegittimita' di
tutta   una   serie  di  norme  del  P.T.P.,  che  rinviano  ad  atti
pianificatori  successivi,  inesistenti  (piano  paesistico di grande
dettaglio)   o   riferiti   alla  pianificazione  urbanistica  (piani
particolareggiati),  o  che entrano nel merito di scelte urbanistiche
(lotti minimi, divieto di destinazione d'uso).
   Da  questo  punto di vista, deve essere rimarcato ancora una volta
che  il  comune  di Leni e' dotato di P.R.G. e che questa circostanza
avrebbe  giustificato la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale
con  i  redattori  del  P.T.P.,  i  quali pero' non hanno ritenuto di
avvalersi   di   tale  supporto.  Cio'  pero'  ha  comportato  alcune
divergenze  tra  le  due  figure  pianificatorie.  Si  evidenzia, tra
l'altro,  che  il  Piano  territoriale  paesistico  inibisce tutte le
previsioni di espansione edilizia del P.R.G., ivi comprese quelle che
individuano    il    localita'    Rinella    l'area    di    sviluppo
turistico-alberghiero.  Piu'  in dettaglio, si censurano le norme del
P.T.P., in quanto:
   -  il  mero  recupero  edilizio non e' sufficiente per le esigenze
legate  all'esercizio  delle  attivita'  agricole  e agrituristiche e
comunque  non  tiene  conto  che la legge regionale n. 71/78 consente
limitati ampliamenti per l'esercizio dell'agriturismo;
   -  l'ambito  MA3  non  considera che il P.R.G. ha identificato, in
quelle  stesse  zone,  lo  spazio  per  attrezzature  pubbliche  e di
interesse collettivo e per l'espansione sparsa agroturistica;
   -  l'ambito  MA2  ha  gli  stessi caratteri di pregio presenti sul
versante  dei Monti dei Porri che il P.T.P. norma ambito territoriale
MO1;
   -  le perimetrazioni dei diversi ambiti spesso si discostano dalla
effettiva  perimetrazione  che  delimita  i  vari  BB.CC.TT.  e dalle
previsioni  del  P.R.G.  La  strada  provinciale Val di Chiesa-Leni e
quella  Leni-Rinella  sono  affiancate  da una fascia di rispetto non
aedificandi,  non  arborandi  piu'  ampia  di quanto prescritto dalla
legge.
   Il  P.T.P.  reprime  lo  sviluppo urbanistico, invero estremamente
ridotto,   che   il   P.R.G.   aveva  normato,  lede  le  aspettative
legittimamente   fondate   su  quel  Piano,  approvato  nel  1991  ed
immediatamente esecutivo (art. 28, legge regionale n. 71/78), rischia
di  privare  l'isola  di  Salina  delle  attivita'  collegate  ad una
ospitalita'   turistica   qualificata   fatta   di  servizi  primari,
funzionalmente e paesisticamente integrati: ma reprimendo lo sviluppo
urbanistico si reprime lo sviluppo socio-economico.
   Significativa  a questo riguardo e' l'eliminazione della zona D di
P.R.G.   si   reprime   la  vocazione  ad  attivita'  artigianali  di
quell'area;   nonche'   la   programmazione  dei  regimi  proprietari
programmatici  che  prevedono  la proprieta' pubblica con progressiva
demanializzazione,  con  la  conseguenza  che  il  secolare lavoro di
valorizzazione  agricola  svanisca  con  la  perdita delle cure che i
contadini hanno dedicato alla coltivazione dei fondi.
   Per il comune il P.T.P. deve adottare le seguenti modifiche:
   1) incentivazione della ricettivita' turistico-alberghiera facendo
salve le previsioni del P.R.G.;
   2)  adeguamento della delimitazione dell'ambito territoriale TO1 a
quella della zona di preriserva;
   3)  identificazione puntuale dei punti panoramici, riconducendo le
fasce di rispetto stradale a quanto previsto dal D.M. 1404 del 1968;
   4)  utilizzo, previo nulla osta della Soprintendenza, della pietra
lavica  locale cosi' come e' avvenuto per millenni senza che si siano
verificati deturpamenti di sorta;
   5)   realizzazione   di   stradelle  di  penetrazione  a  servizio
dell'attivita' agricola;
   6)  eliminazione  della  possibilita' di realizzare altri campeggi
qualificati,  visto  che  il  comune  di  Leni  e'  gia' dotato di un
campeggio  e  che  le  norme  sull'agriturismo prevedono l'offerta di
ospitalita' in appositi spazi.
   135) Opposizione proposta da D'Amico Salvatore - Varie localita':
   Localita'  Rinella  -  In quest'area, classificata dal P.T.P. come
TO1,  il  ricorrente,  pur  condividendo  la  individuazione del sito
archeologico, fa presente che i terreni, per estensione e morfologia,
non  permettono  lo  svolgimento dell'attivita' produttiva agricola o
agrituristica,   ma   si   prestano   invece  alla  realizzazione  di
infrastrutture turi stiche.
   Tali  insediamenti,  a  parere del ricorrente, sarebbero utilmente
allocati  in prossimita' del mare e dell'esistente approdo marittimo,
evitando  in  tal  modo  di  congestionare  il  centro  del paese con
l'elevato  traffico  indotto  dal  porto  e  dall'attivita' balneare.
Secondo  il  ricorrente, tra l'altro, il territorio comunale ha perso
la  possibilita'  di realizzare le opere per la diretta fruizione del
mare, cosi' come dettato dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
Nulla osta, quindi a che i terreni in esame vengano fatti ricadere in
zona M02 (ammettendo la ricettivita' turistica).
   Localita' Santa Lucia - Secondo il ricorrente lo stato dei luoghi,
contrasta totalmente con la definizione data dal regime normativo per
le  zone  R.E.P.,  perche'  i  terreni in esame rientrano in una zona
scarsamente  edificata  ma  priva  di  qualsiasi  valenza o interesse
paesistico.
   Va  anche  sottolineato  il  conflitto che e' dato rilevare tra il
regime  d'intervento  previsto dal piano paesistico, che prescrive la
redazione   di  un  piano-progetto  paesistico  di  grande  dettaglio
propedeutico  obbligatorio soggetto a nulla osta della Soprintendenza
e  le  norme  d'attuazione  allegate  al  P.R.G.  vigente,  le  quali
prevedono  la  stesura  di  un  piano  d'attuazione esteso ad un'area
minima  di mq.. 5.000. sembra evidente che il P.T.P. abbia inteso, in
tal  modo sostituire il Piano-progetto al piano d'attuazione previsto
dal  P.R.G., che invece e' l'unico che puo' intendersi legittimamente
vigente, considerato, tra l'altro il dettato dell'art. 28 della legge
regionale  n.  71/78,  dal quale conseguirebbe, per il ricorrente, il
diritto acquisito alle possibilita' edificatorie offerte dal P.R.G.
   Localita'  Salvatora  -  Dalla  disamina  dei  regimi normativi il
ricorrente  trae  la  conclusione  che  il  P.T.P.  abbia lo scopo di
mummificare  il territorio in esame, nell'attesa che venga realizzato
un   parco   pubblico  attrezzato,  procedendo  contestualmente  alla
progressiva  demanializzazione della proprieta' previsione questa che
si contesta integralmente: tra l'altro, su questi terreni e' in corso
di  utile  svolgimento  agricoltura di pregio, come dimostra il fatto
che  il  ricorrente  ha  ottenuto  il  marchio D.O.C. per la malvasia
prodotta.
   Non  e'  possibile pensare al territorio solo ed in funzione dello
sviluppo  del  turismo  culturale,  senza  tenere  in  conto alcuno i
diritti e le aspettative degli imprenditori agricoli, i quali debbono
avere  la  certezza  di  poter  sviluppare  una  razionale  e moderna
attivita'  agricola e di poter programmare nel tempo gli investimenti
senza  la minaccia di un spossessamento dell'attivita' a vantaggio di
un futuribile parco pubblico.
   Localita'  Ruvoli - Anche in quest'area il ricorrente non puo' che
ribadire   le   osservazioni   rilevate   riguardo   la  preventivata
demanializzazione  dei  terreni,  previsione  che inficia l'attivita'
imprenditoriale in corso.
   Si   sottolinea  inoltre  che  il  mero  recupero  degli  immobili
esistenti  non  permette  di  gestire una qualsiasi forma d'attivita'
agricola,   che   richiede   di   realizzare  volumi  necessari  allo
svolgimento  dell'impresa agricola. Il ricorrente osserva inoltre che
il  regime  normativo contiene spesso delle prescrizioni (e non, come
dovrebbe,  mere indicazioni) che confliggono con precise disposizioni
di legge.
   Cosi', ad esempio, in alcune zone territoriali omogenee del P.T.P.
e'  possibile  recuperare  l'immobile senza cambiarne la destinazione
d'uso;  mentre in altre e' permessa la variazione d'uso; senza che la
differente  normativa sia legata alla compatibilita' tra l'intervento
ed il territorio circostante, cosi' come invece espressamente prevede
l'art.  10 della legge regionale n. 37/85, norma che si ha ragione di
disattendere.   Non   si   evincono,   tra   l'altro,  motivi  legati
all'applicazione  del  regime  normativo totalmente arbitraria, sulle
zone  del  territorio  piuttosto che sui singoli edifici di rilevante
importanza.
   E  ancora,  l'art. 9 dei regimi normativi, che consente interventi
diretti  alla  realizzazione  d'impianti  e  manufatti destinati alla
lavorazione,  trasformazione  e  conservazione dei prodotti agricoli.
sembra con cio' rimandare all'art. 22 della legge regionale n. 71/78;
invece,  laddove  ammette  la realizzazione delle residenze collegate
alla  conduzione  del  fondo solo nell'ambito del recupero, il P.T.P.
confligge  con  l'art.  28  della  legge regionale n. 21/73, che pone
nelle zone agricole la densita' fondiaria dello 0,03 mc../mq.. Non ci
sono  ragioni, anche in questo caso, per disattendere leggi a valenza
regionale,   e  come  anche  si  verifica  rispetto  alla  disciplina
dell'attivita' agritu ristica.
   A  questo  riguardo,  il  P.T.P.  rinvia all'art. 2 della legge n.
730/85,  la quale nella Regione Sicilia e' stata recepita dalla legge
regionale  n.  25/94.  Tale  norma,  legittima  gli ampliamenti della
cubatura  esistente  nella  misura del 30% e comunque per non piu' di
300 mc.. Ancora una volta il P.T.P., non puo' ignorare o disattendere
una legge intimamente legata agli obbiettivi del piano in esame.
   136)  Opposizione  proposta  da  D'Amico Salvatore e altri quattro
firmatari - Varie localita'
   Dalla lettura dei regimi normativi scaturisce che il territorio in
esame,  pur  essendo  completamente diverso per conformazione urbana,
morfologica  e  storico  -  sentieristica, dalla frazione di Rinella,
viene  sottoposto, come quest'ultima, al regime normativo di recupero
(R.E.P.).   Inoltre,  comparando  le  norme  del  Piano  territoriale
paesistico con quelle del vigente piano regolatore generale, non puo'
non  rilevarsi  che  il  P.T.P., laddove prescrive la redazione di un
Piano-progetto    paesistico   di   grande   dettaglio   propedeutico
obbligatorio  soggetto  a nulla osta della Soprintendenza finisce per
riscrivere  la  norma  del  vigente P.R.G., che prevede, nella stessa
area  la  stesura  di  un  piano  di  lottizzazione  o  di  un  piano
particolareggiato.
   La  sostituzione  di  un  piano attuativo con un altro costituisce
palese causa di illegittimita' del P.T.P..
   Infatti  i  terreni  degli  opponenti  fanno  parte  di un'area di
maggiore  estensione a valenza edificatoria cosi' come previsto dallo
strumento urbanistico approvato definitivamente nel luglio 1991; e in
base  all'art. 28 della legge regionale n. 71/78 i proprietari, hanno
acquisito  il diritto all'edificazione, stante la non obbligatorieta'
alla   redazione   dei   programmi   pluriennali   d'attuazione,  (la
popolazione comunale inferiore a 10.000 abitanti). Pertanto si chiede
che  siano  eliminate le norme che possono inficiare l'edificabilita'
dei luoghi.
   Ma e' una caratteristica del regime normativo del P.T.P. quella di
entrare  nel  merito  di  questioni urbanistiche e non paesaggistiche
quali  il recupero privato senza variazione d'uso. Difatti dall'esame
del  P.T.P.  si  ricava  che  le variazioni sono ammesse o consentite
indipendentemente   dalla   compatibilita'  tra  l'intervento  ed  il
territorio  circostante,  cosi'  come  invece prevede l'art. 10 della
legge  regionale  n.  37/85  e  che  la norma di piano corrisponde in
questa  materia  ad  un  processo  mentale  totalmente  arbitrario  e
generalizzato privo di motivazioni puntuali.
   137)  Opposizione proposta da De Corrado Carmela - Frazione Val di
Chiesa
   La  ricorrente eccepisce che il P.T.P. illegittimamente eccede dai
limiti  contenuti nell'art. 23 del R.D. n. 1357/40, che nella stesura
dell'art.  3  -  regimi  normativi - non e' neppure citato, e pone in
essere  scelte  urbanistiche  tali  da  trasformarlo in uno strumento
urbanistico  vero  e  proprio.  Secondo la ricorrente, in conformita'
alla  sentenza della Corte costituzionale n. 379 del 7 novembre 1994,
l'art.  5  della  legge  n.  1497/39  e l'art. 23 del R.D. n. 1357/40
costituiscono  il  fondamento  normativo dei Piani paesistici, con la
conseguenza  che  le  funzioni  del P.T.P. sono esclusivamente quelle
indicate  nell'art. 23 del R.D. n. 1357/40: ne consegue che il P.T.P.
e' solo uno strumento di programmazione dell'azione di tutela, ma non
ha  la funzione di suggerire scelte urbanistiche alle amministrazioni
comunali.
   Nel  merito,  la  ricorrente  osserva  che  gli  immobili  di  sua
proprieta'  sono  stati  in  parte  inclusi  nell'ambito  TO6 (tutela
orientata  diretta  alla  valorizzazione del paesaggio archeologico),
esteso  a  varie  particelle  limitrofe  ad esclusione dei terreni di
proprieta' dell'attuale sindaco di Leni, nel cui terreno gli asseriti
beni archeologici hanno inopinatamente cessato di esistere.
   L'ambito   in   questione   e'  costituito  da  beni  archeologici
variamente    individuati    (dagli    strumenti   urbanistici,   con
provvedimenti  ai  sensi  della legge n. 1089/39; con acquisizione al
demanio   archeologico),   e  comunque  anche  da  beni  archeologici
emergenti  o  sepolti,  dei  quali  il Piano prescrive la sistematica
conservazione e la didascalizzazione per una fruizione consapevole.
   Questa  previsione  rende di fatto inutilizzabile il terreno della
ricorrente,  nel quale tra l'altro non e' mai stato individuato alcun
reperto archeologico.
   La ricorrente eccepisce infine che alcune porzioni del suo terreno
ricadono  in  zona A del P.R.G., motivo per cui esse sono escluse dal
vincolo  paesistico  (art. 1, n. 6, legge n. 431/85) e di conseguenza
dovrebbero essere escluse dalle prescrizioni contenute nell'art. 18 -
TO6 - regimi normativi - del P.T.P.
   138) Opposizione proposta da Donato Fabio - Frazione Rinella
   Il  ricorrente, legale rappresentante della Societa' Campeggio Tre
Pini  s.r.l.,  che  gestisce  un  camping  sito in localita' Rinella,
rileva che i regimi normativi del P.T.P. (TO1 e R.E.S.) che vigono in
quell'area,  incidono  irrimediabilmente sull'impianto, esistente dal
1973, impedendone finanche il mantenimento. Il Piano comporterebbe la
cessazione dell'attivita' esercitata e la conseguente eliminazione di
un impianto in grado di soddisfare l'esigenza ricettiva di una zona a
fortissima vocazione turistica, senza che nel territorio in questione
siano  presenti  le attivita' agricole, tradizionali o innovative, la
cui  esistenza e' apoditticamente affermata dal Piano. Infatti l'area
e'  occupata  gia'  da  25  anni dalle strutture e dai fabbricati del
campeggio.
   139)  Opposizione proposta da Galletta Salvatore - Frazione Val di
Chiesa
   Il  ricorrente  invoca  l'art.  1,  n. 6, della legge n. 431/85, a
mente  del  quale  i vincoli paesaggistici di cui al precedente comma
non si applicano alle zone A e B.
   La  norma,  come  anche interpretata dalla Circolare del Ministero
dei  beni  culturali  ed ambientali n. 8 del 31 agosto 1985, comporta
che  restano  escluse  dall'applicazione  dell'art.  1 della legge n.
431/85, e quindi non sono sottoposte a vincolo paesaggistico, le zone
omogenee  A  e  B delimitate dal P.R.G. del comune di Leni, approvato
con decreto assessoriale n. 1104 del 1991.
   Del  tutto illegittimamente, quindi, il P.T.P. ha esteso alla zona
omogenea  A2  i  vincoli  di  cui  all'art. 1, della legge n. 431/85,
classificando   i  terreni  ricadenti  in  tale  area  come  zona  di
potenzialita' archeologica.
   Il  ricorrente eccepisce che il P.T.P. illegittimamente eccede dai
limiti  contenuti nell'art. 23 del R.D. n. 1357/40, che nella stesura
dell'art.  3  -  regimi  normativi - non e' neppure citato, e pone in
essere  scelte  urbanistiche  tali  da  trasformarlo in uno strumento
urbanistico  vero  e  proprio.  Secondo il ricorrente, in conformita'
alla sentenza della Corte costituzionale n. 379 del. 7 novembre 1994,
l'art.  5  della  legge  n.  1497/39  e l'art. 23 del R.D. n. 1357/40
costituiscono  il  fondamento  normativo dei Piani paesistici, con la
conseguenza  che  le  funzioni  del P.T.P. sono esclusivamente quelle
indicate  nell'art. 23 del R.D. n. 1357/40: ne consegue che il P.T.P.
e' solo uno strumento di programmazione dell'azione di tutela, ma non
ha  la funzione di suggerire scelte urbanistiche alle amministrazioni
comunali.
   Nel  merito,  il  ricorrente  osserva  che  gli  immobili  di  sua
proprieta'  sono  stati  in  parte  inclusi  nell'ambito  TO6 (tutela
orientata  diretta  alla  valorizzazione del paesaggio archeologico),
esteso  a  varie  particelle  limitrofe  ad esclusione dei terreni di
proprieta'  dell'attuale  sindaco di Leni, nel cui fondo gli asseriti
beni archeologici hanno inopinatamente cessato di esistere.
   L'ambito   in   questione   e'  costituito  da  beni  archeologici
variamente    individuati    (dagli    strumenti   urbanistici,   con
provvedimenti  ai  sensi  della legge n. 1089/39; con acquisizione al
demanio   archeologico),   e  comunque  anche  da  beni  archeologici
emergenti  o  sepolti,  dei  quali  il Piano prescrive la sistematica
conservazione e la didascalizzazione per una fruizione consapevole.
   Questa  previsione  rende  di  fatto inutilizzabile il terreno del
ricorrente,  nel quale tra l'altro non e' mai stato individuato alcun
reperto archeologico.
   Il  ricorrente  rileva  infine  che  nei terreni di sua proprieta'
sottoposti al regime normativo TO1 occorre inserire, fra le attivita'
compatibili,  la  realizzazione  di  fabbricati rurali e ricoveri per
attrezzi  agricoli,  con  indice  fondiario  di edificabilita' pari a
quello  vigente nelle aree di verde agricolo, cosi' come previsto dal
P.R.G.,   cioe'   di   quelle   strutture   necessarie   per  rendere
effettivamente   possibile   l'esercizio   delle  attivita'  agricole
tradizionali.
   140)  Opposizione  proposta  da La Rosa Antonino e Felice, i quali
rilevano che:
   -  il P.T.P. adottato non consente, nell'ambito di classificazione
TO1,  la  pratica  dell'attivita'  agricola  nei  modi  e nei termini
previsti dalle leggi nazionali e regionali, tanto piu' che nel comune
di  Leni  non  e'  stata  prevista  la contrada Zona Cuscinetto (MA1)
altrove presente. Il Piano paesistico infatti vieta l'ampliamento e/o
la  variazione  d'uso  delle costruzioni esistenti, la costruzione di
piccoli  nuovi  fabbricati  isolati per la conduzione del fondo e per
l'eventuale   attivita'  agrituristica,  la  realizzazione  di  nuove
infrastrutture  viabilistiche  necessarie  per  il transito dei mezzi
meccanici  moderni,  nonche'  la  realizzazione di impianti destinati
alla  trasformazione  del  prodotto  agricolo, prescrizioni tutte che
avrebbero in realta' l'effetto di azzerare piuttosto che incentivare,
l'esercizio  dell'attivita'  agricola, come praticata, tra gli altri,
dagli  opponenti.  Non  si  manca di osservare, infine, che il regime
normativo  TO1  prescrive  la  proprieta'  pubblica  con  progressiva
demanializzazione  ai  fini  della costituzione dell'ambito di tutela
vulcanologica, disposizione questa che pare preordinata all'abbandono
del territorio coltivato piuttosto che alla sua conservazione.
   141
   Opposizione proposta da La Rosa Antonino e Fe lice.
   I ricorrenti, comproprietari di due immobili confinanti, nei quali
abitano  ed  esercitano  l'attivita' agricola, li' gia' praticata dai
propri   avi,  consistente  in  produzioni  agricole  tipiche  locali
(malvasia,  capperi,  olive),  fanno  presente  di  avere  presentato
progetto   per   attivita'  agrituristica  nel  programma  dei  patti
territoriali,  in  cio' facendo affidamento, tra l'altro, sul vigente
P.R.G.  nel  quale detti fondi ricadono in zona C3 (espansione sparsa
agroturistica).
   Le  previsioni  del  P.T.P.,  che ha classificato il territorio in
questione  nell'ambito  del mantenimento (MA3) avrebbero l'effetto di
precludere   tutte   le  attivita'  connesse  all'agricoltura  ed  in
particolare: determinerebbero per i ricorrenti:
   -  l'impossibilita'  di  accedere  alle  agevolazioni previste nei
patti territoriali;
   - l'impossibilita' di programmare e praticare il turismo rurale;
   - l'impossibilita' di programmare e praticare l'agriturismo.
   Il tutto in aperta contraddizione con quanto previsto dal P.R.G.
   142) Opposizione proposta da Lopes Felice, il quale ri leva:
   -  che  le  disposizioni  del P.T.P. che incidono sul fondo di sua
proprieta'  discendono da un rinvenimento di schegge di ossidiana, in
seguito  a  scavi  abusivamente  eseguiti  dalla direttrice del museo
archeologico  di Lipari. Specifica che i rinvenimenti, avvenuti oltre
quattro  anni  prima,  interessano  una  piccola  porzione del fondo,
lasciando  indeterminata  la presenza di una non ben definita capanna
destinata   ad  una  probabile  lavorazione  dell'ossidiana.  Per  il
ricorrente  e'  del  tutto ingiustificato il vincolo che deriva dalla
classificazione  a  zona  archeologica  della intera superficie della
particella  di  sua spettanza, estesa mq.. 6.100 c.a., ma interessata
dai  ritrovamenti  per  mq..  200  soltanto.  Nel contempo chiede che
vengano  eseguiti  gli  accertamenti del caso, entro un arco di tempo
ragionevole,  affinche'  si provveda alla devincolizzazione dell'area
nel  caso  di  assenza  di  reperti  archeologici,  ovvero,  in  caso
contrario  si dia corso alla procedura di esproprio. Resta inteso che
gli  scavi  di  accertamento,  vanno  effettuati  nel  rispetto della
proprieta' privata.
   143) Opposizione proposta da Mirabito Gaetano
   Il  ricorrente, che ha gia' avuto accolte le osservazioni prodotte
a  suo  tempo avverso alcune previsioni al P.R.G. di Leni, le reitera
nei  confronti  del  P.T.P.,  le cui disposizioni, nella parte in cui
prevedono   l'eventuale   e   progressiva   demanializzazione,   sono
gravemente  pregiudizievoli  del  diritto  di  proprieta'  privata, e
reiterano  sostanzialmente  la  censurata norma del P.R.G., il quale,
nei  terreni  del  ricorrente, prevedeva la realizzazione di un parco
attrezzato  senza  tenere  conto che in quell'area insistevano alcuni
edifici per civile abitazione.
   A  seguito  dell'opposizione  a suo tempo avanzata, il P.R.G., nel
testo  approvato,  ha rinviato la definizione del regime dell'area ad
un   apposito   piano  particolareggiato,  soluzione  questa  che  il
ricorrente  chiede anche rispetto alla problematica demanializzazione
progressiva innescata dalle norme del P.T.P.
   144) Opposizione proposta da Morello Antonino
   Il  ricorrente  ha  acquistato  un  terreno che secondo il vigente
P.R.G.  fornisce la possibilita' di realizzare una casetta di mq.. 75
ca.,  stante  l'indice  di  fabbricazione max di 0,20 mc../mq..; ma i
suddetti  terreni  ricadono nell'ambito territoriale MO1 del P.T.P. e
sono  gravati  dal vincolo non aedificandi e non arborandi esteso per
m. 30 dal ciglio stradale.
   Considerato  che  la  porzione  di  territorio  in  cui rientra il
suddetto   terreno   e'  a  ridosso  del  centro  abitato  e  che  la
realizzazione di un fabbricato nel rispetto degli indici suddetti non
comprometterebbe  la  panoramicita'  della strada parco auspicata dal
P.T.P.,  il  ricorrente  chiede  che la fascia di rispetto del ciglio
stradale,  attualmente  estesa  50  m. a valle e 30 m. a monte, venga
ridimensionata  secondo  legge,  tenuto  conto  che le esigenze della
cittadinanza   non   possono   essere  del  tutto  disattese  per  la
salvaguardia  degli  interessi  paesistico  ambientali,  che non puo'
pretermettere  le  vitali  esigenze  dell'uomo, quale e' quella della
casa.
   145) Opposizione proposta da Podetti Caterina
   La  ricorrente,  che  ha  acquistato  un  terreno  dove  intendeva
realizzare  la  propria abitazione, cosi' come consentito dal vigente
P.R.G.  nel quale il terreno della ricorrente ricade in gran parte in
zona  C3,  edificabile  con  indice  di  fabbricazione  max  di  0,20
mc../mq..,  vede  le  proprie  aspettative  precluse  dal P.T.P., che
sottopone  quelle  aree al regime del mantenimento (MA3) senza tenere
conto  delle  esigenze  di  vita  dell'opponente che necessita di una
dimora dignitosa nel paese di origine.
   In  realta',  la porzione di territorio in cui rientra il suddetto
terreno   e'   a   ridosso  del  centro  abitato  e  contiene  alcuni
insediamenti,  costituiti  da  unita' immobiliari trasformate in sedi
turistiche  ad uso misto stagionale; ne' a parere della ricorrente si
riscontrano  particolari  differenze  tra  l'area  anzidetta e quella
limitrofa che per il P.T.P. puo' essere modificata.
   146) Opposizione proposta da Rao Andrea - Frazione Val di Chiesa
   Ripete le argomentazioni esposte nell'osservazione sub. 131.
   147)  Opposizione  proposta  da Russo Felice, procuratore generale
dei figli Antonino, Rosalba e Marisa
   Premesso  che  dalle  ricerche archeologiche eseguite a Salina dal
1989 al 1993 non e' emersa alcuna traccia di elementi preistorici, il
ricorrente  sottolinea  che  l'asserito  rinvenimento  di una non ben
definita  capanna, destinata alla lavorazione dell'ossidiana, insiste
in  ogni  caso  in altra particella e non si comprende come e perche'
debba  coinvolgere  anche  la  particella di sua proprieta', che, per
questa  decisiva  ragione  dovrebbe riacquisire l'assetto conferitole
dal Piano regolatore in atto vigente.
   148) Opposizione proposta da Sterio Simone - contrada Scardino.
   Ripete  le argomentazioni esposte nell'osservazione descritta sub.
130.
   149) Opposizione proposta da Zagami Salvatore - via Scardino n. 6
   Il  ricorrente  rivendica  il diritto di ampliare il fabbricato di
sua  proprieta',  in atto esteso 70 mq., in conformita' alle esigenze
di  vita  e  di dignita' del suo nucleo familiare, formato da quattro
componenti.  Questa  legittima  istanza,  gia'  sottoposta alle forti
limitazioni imposte dal P.R.G. di Leni, secondo cui il terreno ricade
in   zona  omogenea  C3  (espansione  agroturistica)  con  indice  di
fabbricazione  massima di 0,20 mc./mq.; e' invece del tutto frustrata
dal  P.T.P.,  che impone il mantenimento del territorio (regime MA2),
senza  tenere  in alcun conto le effettive esigenze della popolazione
residente.
   ISOLA DI SALINA - COMUNE DI MALFA
   150) Opposizione proposta da Brundu Giovanni
   Il  ricorrente e' proprietario di una quota di terreno coltivato a
cappereto  che  ricade  in  zona  agricola  E.  Il  P.T.P. prevede la
realizzazione in questa zona, classificata MA3, di una via di accesso
ai  Beni culturali territoriali e indica quali attivita' compatibili,
parchi  pubblici  attrezzati senza strutture in elevazione e recupero
edilizio solo per uso pubblico.
   Si tratta di disposizioni del tutto esorbitanti da quelle di legge
descritte  dall'art. 23 del R.D. n. 1357/40 che rendono il P.T.P., in
questa  parte,  manifestamente  incongruo. Infatti il ricorrente, pur
condividendo,  le  finalita'  di  tutela  del territorio previste dal
Piano,  chiede  che si eliminino quelle previsioni che arrecherebbero
un  grave  danno  ambientale  ai  luoghi e che sembrano dovute ad una
valutazione  superficiale  della realta' dell'isola. La realizzazione
della strada e la correlata progressiva demanializzazione della zona,
causerebbero  infatti  lo  stravolgimento  dello  stato  dei  luoghi,
caratterizzata  per  essere  coltivata  sia a cappereto che a vigneto
pregiato (malvasia) e per trovarsi in prossimita' del mare: i terreni
in  questione ricadono infatti a 300 m. dalla costa. Appare del tutto
incongruo  anche  l'aver  previsto la realizzazione di infrastrutture
termali, non essendovi nell'isola di Salina tracce di acque sulfuree;
cosi'  pure  e'  da  rigettare  l'indicazione della zona per allocare
opere  di  protezione  civile,  in  quanto  l'isola  e'  gia'  dotata
ampiamente  di  servizi  pubblici  (pronto soccorso, poliambulatorio)
connessi a tale finalita'.
   151)  Opposizione  proposta da Brundu Vittorio e Lucia e Bongiorno
Egidio
   Ripetono le argomentazioni esposte nell'opposizione descritta sub.
150.
   152)   Opposizione   proposta  da  Famularo  Giuseppe  e  Onofrio,
Bongiorno  Giuseppe  e Egidia, De Lorenzo Giuseppe e Lidia, Cafarella
Bartolomeo e Di Caro Angelo
   I  ricorrenti  ritengono che nella realizzazione del P.T.P. non vi
sia  stata  la giusta ed essenziale collaborazione dell'organo locale
di  indirizzo  politico-amministrativo, per cui non sono state tenute
nel   debito   conto  le  esigenze  della  popolazione  invadendo  le
competenze e l'autonomia comunale.
   La  tutela  delle  strutture  vulcaniche,  postulata dal Piano, si
traduce   infatti   in   un   inammissibile   gravame  allo  sviluppo
socio-economico della comunita'.
   In particolare si chiede che venga rivista la perimetrazione delle
zone  di  tutela  orientata  (TO1),  in cui l'agricoltura costituisce
l'unica  o  quasi  fonte  di reddito per i residenti, che subirebbero
danni  ingenti  dalle previsioni del P.T.P. I ricorrenti chiedono che
venga  del  tutto  eliminata  la  demanializzazione  progressiva  del
territorio,  assegnando il giusto spazio all'esercizio dell'attivita'
agricola, del turismo rurale e dell'agriturismo , con la possibilita'
di  ampliare  gli  edifici  esistenti  e  di  costruire nuovi piccoli
fabbricati, perche' le vecchie strutture sono irrilevanti.
   153) Opposizione proposta da Fogliani Maria
   La ricorrente e' proprietaria di un terreno che ricade in parte in
zona  C  di espansione urbana e in parte in zona F agricola. I regimi
normativi  del  P.T.P.,  come  evidenziato  all'art. 31, sottopongono
invece  il  terreno  in  questione a mantenimento (MA3). Si tratta di
disposizioni  illegittime,  perche'  eccedono  ai  limiti posti della
legge alla pianificazione paesistica, che risiederebbero nell'art. 23
del R.D. n. 1357/40.
   Il  P.T.P.  effettuerebbe valutazioni urbanistiche del territorio,
riservate  a un P.R.G., non limitandosi ad individuare ed indicare le
azioni idonee a garantire una corretta tutela delle valenze culturali
e paesaggistiche del territorio.
   154)   Opposizione  proposta  da  Ministeri  Rosaria  -  Localia':
contrada Spinoso
   La  ricorrente  e'  proprietaria  di  alcuni  immobili ricadenti a
Malfa, inclusi dal P.T.P. nella zona R.N.S. La ricorrente non ritiene
che  gli  edifici  posseggano  requisiti  di  pregio,  in quanto, pur
essendo   di  vecchia  costruzione,  non  possono  certamente  essere
annoverati  fra  i  BB.CC.TT. contenuti nell'ambito delle zone R.N.S.
non avendo tra l'altro particolare interesse storico.
   155) Opposizione proposta da Mirabito Lorenzo - Frazione Capo Faro
   Il  ricorrente osserva che la frazione di Capo Faro e' normata dal
P.T.P.  in  parte  col  regime  RES-DP1,  in parte con il regime MO1,
all'interno  del  quale esiste una fascia di vincolo non aedificandi,
non  arborandi e non accessibilita' diretta esteso 50 m. a valle e 30
m.  a  monte  della  strada  provinciale  S. Marina Salina-Malfa, nel
P.T.P. convenzionalmente chiamata strada Parco.
   Si  obietta che il regime RES-DP1 (eliminazione detrattori) non si
puo'  adattare  alla  zona  di  che  trattasi  in  quanto  la realta'
territoriale  del luogo e' costituita da edilizia rurale residenziale
ultracentenaria che costituiva originariamente la frazione Capo Faro.
Queste  abitazioni  furono tutte abbandonate dagli abitanti, emigrati
altrove  dopo  la  guerra  come  e'  confermato  dalla documentazione
fotografica   allegata,   che   comprova   i   caratteri   di  questi
insediamenti,  che  non possono essere ricondotti alle previsioni del
P.T.P.,  evidentemente  erronee  che  li  qualifica  come  detrattori
paesistici.  Quanto  al  vincolo  non aedificandi, non arborandi esso
appare  quanto mai vessatorio, perche' operando insieme al vincolo di
inedificabilita'  dei  150  m.  dalla  battigia  previsto dalla legge
riduce    l'area    utilizzabile   a   una   porzione   assolutamente
insignificante.
   156)  Opposizione  proposta  da  Pidala'  Salvatore  e  altri, tre
firmatari
   I  ricorrenti sono proprietari di un terreno che ricade in zona E,
(verde  agricolo)  ma  che  secondo il P.T.P. deve essere soggetto di
mantenimento    (MA3)    ed   e'   destinato   ad   una   progressiva
demanializzazione.  Si tratta di una previsione non soltanto estranea
ai  contenuti  tipici della pianificazione paesistica, ma che avrebbe
l'effetto    di   compromettere   l'economia   dell'isola   di   tipo
prevalentemente  agricolo,  e  con cio' la consistenza del patrimonio
naturalistico che il P.T.P. dovrebbe tutelare.
   157) Opposizione proposta da Ravesi Girolamo
   Il ricorrente rileva che e' proprietario di un immobile che ricade
nella zona A individuata dallo strumento urbanistico vigente a Malfa.
Questa  zona e' esclusa dall'art. 1 della legge n. 431/85 dai vincoli
paesaggistici  e  pertanto, secondo il ricorrente, il P.T.P. dovrebbe
limitarsi  a  dare  indicazioni non vincolanti trattandosi di un'area
esclusa   dall'ambito   rimesso   per   legge   alla   pianificazione
paesaggistica.
   158) Opposizione proposta da Sarpietro Nunzio e Aiello Caterina
   I ricorrenti premettono che nel 1981 e' stata istituita la riserva
naturale   di   cui   il   comune   di  Malfa,  per  le  sue  valenze
paesaggistiche,  e'  parte  integrante. Per questo motivo non solo il
P.T.P.,  che  tutela  il  territorio  ma  tutte quelle iniziative che
richiedono  l'istituzione  di  un parco marino, sono da condividere e
incoraggiare.
   Tuttavia,  il  regime  MA3,  che  vige nell'area di proprieta' dei
ricorrenti, attuerebbe la progressiva demanializzazione della zona; e
avrebbe  l'effetto  di far sparire l'attuale assetto del territorio e
quindi  di  compromettere  la  consistenza  del  notevole  patrimonio
naturalistico  che caratterizza i luoghi. Assolutamente incompatibili
con  questi  valori  sono  infatti le attivita' che il P.T.P. giudica
compatibili  quali  opere  di  protezione  civile,  parchi  e servizi
pubblici.  Ne' va dimenticato che i terreni in questione ricadono nel
divieto di edificazione che la legge impone nei 150 m. dal mare.
   159) Opposizione proposta da Siracusano Francesco
   Il  ricorrente  osserva che il tessuto urbanistico di Malfa non e'
stato  interamente  classificato come R.C.S., infatti fa eccezione il
centro  del paese, classificato MO2, cosi' come l'abitato a monte del
porticciolo  di  Punta Galera. Si richiede, per omogeneita' che tutto
l'abitato  venga  unificato  nell'ambito  R.C.S.  le  eventuali nuove
edificazioni  potranno  essere sottoposte alla condizione di redigere
appositi piani particolareggiati.
   ISOLA DI SALINA - COMUNE DI S. MARINA DI SALINA
   160) Opposizione proposta da Gruppo amici di Salina
   Secondo  la  ricorrente  associazione  il  P.T.P. e' carente nella
parte  in  cui  recepisce  le  bozze  di  pianificazione  urbanistica
prodotte  dalle amministrazioni comunali di Malfa e S. Maria Salina e
le  fa  proprie,  mutuando  cosi', in un piano imposto dall'alto, gli
errori   contenuti  in  quei  documenti,  che  non  corrispondono  ai
requisiti  dettati  dal  D.M.  n.  1444  del 2 aprile 1968. Il P.T.P.
dovrebbe  invece  limitarsi  a  indicare le linee guida cui il P.R.G.
deve informarsi, ferma restando l'autonomia decisionale dei Comuni di
adottare secondo legge articolate e puntuali norme urbanistiche.
   L'associazione  inoltre  ritiene  che  non sia stata adeguatamente
considerata  l'importanza  strategica  delle  risorse agricole per la
salvaguardia  del  paesaggio.  A  tale  scopo,  infatti  occorrerebbe
consentire  la realizzazione di opere necessarie alle mutate esigenze
dell'attivita'  agricola,  miglioramenti  alla sentieristica storica,
l'ampliamento  e la realizzazione di strutture per la conservazione e
trasformazione dei prodotti.

   161) Opposizione proposta da Aquino Gianpiero - Frazione Lingua.
   Il ricorrente lamenta l'assoluta mancanza di chiarezza del P.T.P.:
la  scala 1:10.000, infatti, rende difficile la lettura dei vincoli e
dei simboli adoperati dal piano.
   Si  osserva  inoltre  che  il  P.T.P.  non  avrebbe  tenuto  conto
dell'art.   1   della  legge  n.  431/85,  che  esclude  dal  vincolo
paesaggistico,  le  zone  omogenee  A e B; il P.T.P. avrebbe commesso
l'illecito  di  dare  disposizioni  anche  nelle  zone A e B, come la
fascia a monte della via Risorgimento nel comune di S. Marina Salina,
o  frazione  di  Lingua;  inoltre,  appare  del  tutto  indeterminata
l'indicazione  della  fascia  di  rispetto della costa (art. 15 legge
regionale n. 78/76 ), che non sarebbe riportata sulla fascia costiera
dell'abitato  di  S.  Marina  e altrove invece sarebbe sovrapposta ad
altre  zone.  Detto  vincolo, inoltre non sarebbe stato rappresentato
attorno  al  laghetto  di  Lingua,  ne' intorno alla pineta del Serro
dell'Acqua,  ne'  ancora al torrente Vallone Castagno che e' il corso
d'acqua  piu'  importante dell'isola di Salina, mentre viene indicato
il vincolo idrogeologico imposto a torrenti o impluvi insignificanti.
Il  vallone  Castagno,  intorno  al  quale  insiste  una  vegetazione
rigogliosa,  ricade  in  un  area  classificata  TO2 Tutela orientata
diretta  ad attivita' ludiche mentre zone aride sono classificate TO1
Tutela   orientata   diretta   alla  valorizzazione  culturale  delle
attivita'  colturali  produttive  tradizionali  (area  a sinistra del
vallone, per esempio).Nel sottolineare che il P.T.P. illegittimamente
non  contiene  le  prescrizione  volute dall'art. 23 R.D. n. 1357/40,
norma  da intendersi vincolante in tema di pianificazione paesistica,
il ricorrente censura il piano nella parte in cui e' stato imposto un
vincolo  non  aedificandi  e  non  arborandi  su  tutta  la strada di
circonvallazione  di  S.  Marina  Salina e sul corso principale della
Frazione  Lingua,  mentre non si e' preso in eguale considerazione il
lungomare  di  S.  Marina  Salina  ne'  quello  di  Lingua al fine di
tutelare  la  bellissima  fascia  di  verde,  a pini ed oleandri, che
insiste attorno a quelle vie.
   162)  Opposizione  proposta  dal  comune  di  S.Marina  di Salina,
congiuntamente ai comuni di Leni e Malfa.
   Con  delibera n. 47 del 18 agosto 1998 il consiglio comunale di S.
Marina Salina ha preso atto delle osservazioni e opposizioni prodotte
il 21 novembre 1997 tra l'altro dal sindaco di quel comune.
   Tale  documento, sottoscritto unitamente ai sindaci pro-tempore di
Leni e Malfa, contesta l'identificazione delle Eolie in una struttura
vulcanica,  da  sottoporre  in quanto tale a integrale conservazione:
questa  opzione metodologica, infatti, porta il P.T.P., da un lato, a
comprimere  ogni possibile attivita' antropica nelle aree di tutela (
TO   e   TI   )   e,   dall'altra,   a  fornire  minute  prescrizioni
comportamentali   negli   altri   ambiti,  comprimendo  con  cio'  le
competenze comunali in criteri di programmazione urbanistica.
   In particolare, il P.T.P. non e' condivisibile nella parte in cui:
   1)  prevede  la  progressiva  demanializzazione di tutti i terreni
compresi  in  ambito TO, mortificando l'attuale utilizzo agricolo dei
suoli e lo stato dei luoghi, che ne e' conseguente;
   2) non consente quei modesti ampliamenti che invece sono necessari
per  adeguare  le  strutture  di  supporto delle attivata' agricola e
agrituristica alle correnti esigenze tecniche di tali iniziative;
   3)  non  consente  il  cambiamento delle destinazioni d'uso, fissa
l'estensione  minima  dei lotti edificabili (in ambito MO2: es. fraz.
Rinella  e  Leni), impone un vincolo di inedificabilita' a protezione
della  strada  che  esorbita  dalle previsioni di legge: disposizioni
tutte  che  si  intendono  non  comprese  tra  quelle  tipiche  della
pianificazione paesistica;
   4) include anche le zone A e B, disattendendo l'art. 1 della legge
n. 431/85, che le esclude invece dall'ambito della tutela paesistica.
   I  comuni, anche in considerazione delle iniziative dipendenti dai
patti   territoriali,   auspicano   che   il   P.T.P.   possa  essere
periodicamente  verificato  e  modificato  con  le opportune forme di
concertazione.
   163)  Opposizione  proposta  da  Giuffre'  Giovanni - S. Marina di
Salina.
   Il  ricorrente,  premesso  che  la scala 1:10.000 non consente una
chiara  lettura  del  P.T.P.,  non  permettendo di individuare bene i
simboli  ne' i confini delle varie aree, di modo che non e' possibile
individuare  il vincolo imposto ai vari fabbricati che si trovano sul
lungomare di S. Maria Salina, ne' gli esatti confini delle particelle
comprese  nella  zona  MA3  (localita'  Pozzo  d'Agnello),contesta  i
criteri con i quali sulla via comunale Rinascente e' stato imposto il
vincolo  non  edificandi, non arborandi e non accessibilita' diretta.
Tra  l 'altro, un tratto della strada ricade in pieno centro abitato,
classificato  nella  zona  B/2:ne  discende che il vincolo imposto su
tale zona appare in aperta violazione dell'art. 1 legge n. 431/85 che
esclude  le  zone  A  e  B  dall'ambito  della  tutela paesaggistica.
Analoghe  considerazioni valgono per l'area sita all'incrocio tra via
Crispi  e  via Rinascente, dove e' stato previsto un limite di m. 300
dalla  battigia,  che  eccede  i  limiti  fissati  dall'art. 15 legge
regionale n. 78/76 e dalla legge n. 431/85, e non tiene conto, ancora
una  volta,  che  detta area fa parte della zona B del P. di F. di S.
Maria  Salina.  Si  tratta  in  ogni  caso  di  vincoli pregnanti che
comportano  l'inedificabilita'  del  suolo,  e  come  tali,  a  mente
dell'art. 16 legge n. 1497/39, i proprietari andrebbero indennizzati.
   Le   stesse   lagnanze   sono  riportate  in  un  altro  documento
irritualmente  trasmesso  alla  Presidenza  della Regione e da questa
rimesso alla competente Amministrazione, nel quale si aggiunge che il
P.T.P.  sarebbe  stato adottato in violazione della legge n. 241/90 e
dell'art.  8  della  legge  regionale  n.  10/91  essendo  mancata la
comunicazione di avvio del procedimento ai controinte ressati.
   164) Opposizione proposta da Giuffre' Giovanni - S. Marina Salina.
   Il  ricorrente innanzitutto rileva le coincidenze esistenti tra il
P.T.P.  e  il  P.R.G.  presentato  in consiglio comunale il 26 maggio
1994,  ma non adottato: la delimitazione del centro urbano e' infatti
sovrapponibile  e i vincoli previsti per le varie zone del Piano sono
uguali o simili a quelli del piano regolatore. Ad esempio:
   - la zona MA3, localita' Pozzo d' Agnello, nel piano paesistico e'
individuata  come  zona di mantenimento ad alto pregio paesistico con
funzioni   strategiche;   nel  piano  regolatore  e'  zona  F2  parco
territoriale attrezzato con piano particolareggiato esteso all'intera
zona;
   -  il  centro  storico  urbano  di  recupero edilizio previsto dal
P.T.P.  coincide  con la zona C1, C2, C3 e B0 del piano regolatore e,
in  entrambi  i  piani,  e' stato previsto in questa zona l'esercizio
dell'attivita' agrituristica.
   -  la  zona  MA3,  del  piano  paesistico,  a monte di via Italia,
coincide con quella destinata a servizi del piano regolatore.
   Nel  ribadire  (v.sub.  163)  che  la  cartografia  del P.T.P. non
consente  una  chiara  individuazione dei simboli ne' dei confini, il
ricorrente  sottolinea  che  le  zone A e B dovrebbero essere escluse
dall'ambito  della  tutela  paesaggistica,  a mente dell'art. 1 della
legge  431/85,  il che, non solo non e' avvenuto, ma e' stato violato
da  una  serie  di  vincoli  che si sono succeduti nel tempo (vincolo
paesistico    dal    1977,   riserva   orientata   nell'84,   vincolo
d'immodificabilita' nel 1995 e in ultimo il piano del 1997).
   Peraltro  ai  sensi  dell'art. 16 legge regionale n. 14/88, non e'
possibile  imporre  ulteriori  vincoli sui territori gia' destinati a
parchi  e riserve , mentre sull'isola di Salina, appunto, e' stato un
succedersi  di  vincoli:  e  cio'  anche  in  violazione  del comma 7
dell'art.  12  della  legge n. 394/91 norma che, pur se espressamente
prevista per i parchi, a maggior ragione si riferisce alle riserve.
   Infine il ricorrente denuncia:
   -  l'inosservanza  delle procedure previste dagli artt.3 e 4 legge
n.  1497/39  nell'individuazione  e pubblicazione degli elenchi degli
immobili,  cosi'  come  l'omesso  annuncio  nella  Gazzetta Ufficiale
dell'avvenuta pubblicazione;
   -   l'inosservanza   del   principio   dell'inviolabilita'   della
proprieta',  in quanto il P.T.P. impone vincoli assoluti permanenti e
d'immodificabilita'  con conseguenze piu' gravi di un esproprio e non
prevede  indennizzi  ne' sistemi di valutazione dei danni arrecati ai
cittadini;
   -  l'inosservanza  della  normativa prevista dalla legge n. 241/90
recepita dalla legge regionale n. 10/91.
   165)  Opposizione  proposta  da  Mammana  Giulia , Estella, Maria,
Bartolo e Valeria, frazione Lingua, localita' Nero
   I ricorrenti eccepiscono l'erronea applicazione dell'art. 1, comma
6,  della  legge  n.  431 alle zone A e B, cosi' definite dal P.d.F.,
come  quella  limitrofa al laghetto di Lingua, zona A, per l'appunto,
ma a cui il P.T.P. ha esteso il vincolo.
   Ritengono  che  sia stato disatteso il contenuto dell'art. 23 R.D.
n.  1357/40  e  siano  stati superati i limiti della norma stessa con
scelte  urbanistiche  tali da rendere il P.T.P. la copia conforme del
progetto di massima del P.R.G.
   Il  territorio  ove  sono  ubicati  gli immobili dei ricorrenti e'
stato  classificato  R.C.S., ma secondo gli stessi ha caratteristiche
affatto assimilabili a quelle di un centro abitato. Si tratta infatti
di  un'area  di  pregio  ambientale,  ubicata  a meno di 300 m. della
battigia e a meno di 30 m. dall'impluvio del Vallone Nero.
   Pertanto  ritengono che sia del tutto inadeguata la previsione tra
le  attivita'  incompatibili  e  non  pertinenti,  della sistemazione
idraulico  forestale  (si  tratta infatti di una zona ad alto rischio
idrogeologico  soggetta a fenomeni di smottamento e franamento che il
Genio  Civile  nel '90 prese in considerazione prescrivendo lavori di
imbrigliamento   degli   argini   del  Vallone  Nero  che  l'impluvio
principale)  di  S. Marina di Salina interamente sottoposta a vincolo
idrogeologico  gia' dal '58; al contrario, inserendo tra le attivita'
compatibili,   la   realizzazione  di  parchi  attrezzati  o  servizi
pubblici,  il  P.T.P. manifesta l'intendimento di adottare previsioni
urbanistiche e variazioni di destinazione d'uso, con cio' ingerendosi
nelle   attribuzioni   delle  amministrazioni  comunali  in  sede  di
redazione del P.R.G.
   Inoltre  da  un  confronto  tra  il  decreto assessoriale n. 87/84
(costituzione riserva naturale di Salina), il progetto di massima del
P.R.G.  e  il P.T.P. risulta che quest'ultimo ha modificato i confini
della preriserva.
   Visti,  inoltre,  i  rilievi contenuti nell'opposizione, pervenuta
alla  Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina il
28  aprile  1999  e da quest'ultimo ufficio inoltrata con nota n. 446
del  30  luglio  1999  (opposizione che dunque risulta tardivamente e
percio' irritualmente presentata) prodotta da:
   166) Abbate Giuseppe e Scilio Gaetano - contrada Varesana, Lipari
   Secondo  i  ricorrenti,  il  P.T.P.  agisce nel presupposto che la
salvaguardia  della  struttura vulcanica dell'isola debba travalicare
ogni  altro  aspetto o interesse. Risulta cosi' del tutto pretermessa
la   possibilita'   di   utilizzare   il   territorio  per  finalita'
economico-sociali,  senza  che  i  comuni  interessati abbiano potuto
prendere  parte  al procedimento di redazione del Piano. Quest'ultimo
disattende  in  realta'  le  previsioni  dello  strumento urbanistico
vigente e incide in modo pregnante con l'assetto dei suoli, eccedendo
dai    compiti    propri   della   pianificazione   paesistica,   che
risiederebbero  in  via esclusiva in quelli indicati all'art. 5 della
legge n. 1497/39. Le prescrizioni del Piano disattenderebbero in toto
lo  stato  dei luoghi - gia' urbanizzati e attraversati da una via di
comunicazione   che   li   destina  all'edificabilita'  -  privano  i
ricorrenti  della  possibilita'  di  sfruttare  il  loro  fondo  e di
esercitarvi  una  attivita'  economica,  non  essendo  concepibile lo
svolgimento  di  una iniziativa agricola su basi industriali senza le
indispensabili  trasformazioni  del  territorio,  precluse dal regime
normativo   MA1,   del   quale   si   chiede   la   modifica  in  MO1
(modificabilita').
   Ritenuto  opportuno  pronunziarsi  comunque  in  ordine  a tutti i
suddetti reclami, opposizioni, proposte e rilievi, per quanto tardivi
o irrituali;
   Acquisito  quindi  in  ordine  a  tutte  le suddette opposizioni e
rilievi,  il parere della speciale Commissione di cui all'articolo 24
del  regolamento  approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, espresso
nella  seduta  del 14 novembre 2000, il cui verbale, insieme a quelli
delle  sedute  precedenti,  tenute  il 17 febbraio 2000, il 13 luglio
2000,  il  26 luglio 2000, il 27 luglio 2000 e il 17 ottobre 2000, si
allega al presente atto sub. B;
   Accertato   che  le  amministrazioni  comunali  interessate  hanno
fornito il loro contributo partecipativo alla procedura di formazione
del  piano  non  soltanto  mediante  le  rituali osservazioni da esse
prodotte, ma anche:
   -  nel  documento  prodotto  dal  comune di Lipari all'Assessorato
Regionale  dei  beni  culturali  ed ambien tali prot. n. 31919 dell'8
ottobre 1996;
   -   nell'incontro   con  il  responsabile  scientifico  del  piano
paesistico,  avvenuto presso la sede del consiglio comunale di Lipari
il 20 giugno 1997;
   -   nell'incontro  che  il  comune  di  Lipari  ha  curato  presso
l'Assessorato regionale anzidetto il 13 novembre 1997;
   -  nella  conferenza  di  servizi  tenutasi  presso  la  Direzione
regionale dei beni culturali ed ambientali il 4 maggio 1999;
   -  nella  riunione  operativa  tenutasi  presso  la  prefettura di
Messina il 20 giugno 2000;
   -  nell'audizione  effettuata dalla anzidetta speciale Commissione