L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo Statuto della Regione siciliana; Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 352; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, che abroga e sostituisce le leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497/39, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357; Visto il D.P.R. n. 805/75; Visto il decreto legislativo n. 112/98; Visto il decreto legislativo n. 368/98; Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; Vista la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonche' la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati; Visti i decreti n. 5098 del 7 settembre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 22 ottobre 1976, n. 687 del 17 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 23 giugno 1979, n. 688 del 17 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 30 giugno 1979 e n. 689 del 17 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 28 luglio 1979, con i quali e' stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, l'intero territorio comunale di Lipari, S. Marina di Salina, Leni e Malfa distribuito nelle isole di Lipari, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi, Filicudi, Salina e isole minori; Visto il decreto n. 7720 del 6 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 4 novembre 1995, con il quale l'intero territorio dell'arcipelago delle Eolie, facente capo ai comuni di Lipari, Leni, Malfa e S. Marina di Salina, con l'esclusione dei centri urbani e' stato sottoposto, su proposta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, al vincolo di temporanea immodificabilita' ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, nelle more della approvazione del piano territoriale paesistico; Visto il D.P.R.S. n. 862/93 del 5 ottobre 1993, con il quale e' stata istituita per un triennio la speciale commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40; Visto il decreto n. 6661 del 22 giugno 1999, registrato il 7 luglio 1999 al n. 1798, con il quale e' stata ricostituita, per un biennio, la speciale commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40, allo scopo tra l'altro, di fornire parere all'Assessorato regionale beni culturali ed ambientali in merito all'approvazione del P.T.P. delle isole Eolie; Visti i decreti n. 6816 del 22 giugno 1999 e n. 6606 del 26 luglio 2000, con i quali e' stata integrata e modificata la composizione della commissione suddetta, ferme restando le sue funzioni; Esaminato il Piano territoriale paesistico del territorio delle isole Eolie, redatto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della legge n. 1497/39 e dell'art. 1-bis della legge n. 431/85, dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, all'uopo autorizzata dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione tramite il decreto n. 7508 del 21 dicembre 1993; Visto il verbale della seduta dell'11 aprile 1997, nella quale la speciale commissione ha espresso parere favorevole all'adozione del suddetto Piano territoriale paesistico e di tutti i suoi elaborati grafici e descrittivi, ivi compresi le motivazioni del Piano, la delimitazione delle aree interessate dalle sue previsioni e le norme di attuazione, elementi tutti richiamati nel suddetto verbale, che si allega sub. A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale; Accertato che detto verbale e' stato pubblicato all'albo dei comuni di Leni, Lipari, Malfa e S. Marina di Salina e depositato insieme agli elaborati del Piano territoriale paesistico, nelle segreterie dei comuni stessi per il periodo prescritto dall'art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40, che richiama gli artt. 2 e 3 della allora vigente legge n. 1497/39, e precisamente dal 9 giugno 1997 al 9 settembre 1997 (Leni, Lipari, S. Marina di Salina) e dal 10 giugno 1997 al 10 settembre 1997 (Malfa), come si evince dalle conformi certificazioni rilasciate dalle suddette amministrazioni comunali; Viste le osservazioni, le opposizioni, le proposte e i reclami presentati nei termini di legge, formulati avverso il suddetto Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della allora vigente legge n. 1497/39, e trasmessi dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina con note n. 6160 del 16 settembre 1998 e n. 6570 del 28 settembre 1998 e, in particolare: ISOLA DI LIPARI 1) Opposizione proposta da: Acunto Maria Pia e De Pasquale Salvatore - Localita' San Nicolo' Viene lamentata la contraddizione tra l'attuale stato di degrado della zona e gli asseriti valori ambientali che il Piano intenderebbe proteggere. Infatti, l'area in questione, compresa nell'ambito MA1 (mantenimento paesaggio agrario) e' in realta' limitrofa alla zona portuale di Marina Longa, ad impianti sportivi ed al centro abitato di Lipari; l'area sarebbe in atto in stato di abbandono, per cui mancherebbero i requisiti di pregio ambientale affermati nelle previsioni di piano, le quali, imponendo un regime di mantenimento, contribuirebbero a perpetuare l'attuale stato di degrado, impedendo attivita' economiche utili al recupero del territorio legate al turismo, come ad esempio la realizzazione di un camping, progettata e presentata dai ricorrenti nel rispetto del patto territoriale delle isole Eolie. Oltre che contrastante con la situazione ambientale esistente il Piano sarebbe lesivo del diritto di proprieta' a vantaggio di una indimostrata pubblica utilita'. Occorre quindi ridefinire il regime normativo del l'area. 2) Opposizione proposta da: Acunto Maria Pia - Localita' San Nicolo' - Balestrieri Viene lamentata una contraddizione tra l'attuale stato di degrado della zona ed i presunti valori ambientali che il Piano intenderebbe proteggere. L'area compresa nell'ambito MA2 (mantenimento paesaggio agrario) e' limitrofa alla zona portuale di Marina Longa, ad impianti sportivi ed al centro abitato di Lipari e sarebbe in atto in stato di abbandono, per cui il regime di mantenimento contribuirebbe a conservare l'attuale stato di degrado. Le previsioni del Piano non consentirebbero in realta' il recupero di quest'area impedendo le attivita' economiche necessarie a tali finalita': esso sarebbe in contrasto quindi con la situazione ambientale esistente e sarebbe lesivo del diritto di proprieta' a vantaggio di una indimostrata pubblica utilita'. Si chiede quindi di riclassificare il regime normativo dell'area. 3) Opposizione proposta da: Acunto Maria Pia, Acunto Giuseppina, Carnevale Enrica, Carnevale Aurelia, Carnevale Emanuele, Di Giovanni Bartolo, Coppola Enrica, Di Giovanni Antonino - Localita' San Nicolo' - Balestrieri - Ambiti: MA1 L'osservazione ripropone le considerazioni gia' esposte per altro fondo limitrofo, nella osservazione sub. 1). Si richiede per quelle motivazioni, la riclassificazione dei fondi in un diverso regime normativo. 4) Opposizione proposta da Alessandro-Indricchio Luigi - Localita' Monte Gallina Il ricorrente contesta la sussistenza dei requisiti per classificare l'area in questione all'interno del regime normativo MA1 previsto dal Piano: la zona avrebbe caratteristiche idonee che consentirebbero in realta' la realizzazione di nuovi interventi edilizi, in quanto l'area presenterebbe un buon numero di fabbricati e costituirebbe una zona di espansione edilizia residenziale. Per queste ragioni l'opponente, che ha presentato al comune un progetto per la realizzazione di un residence, chiede la modifica delle previsioni del P.T.P. in modo che sia possibile realizzare le strutture previste dal patto territoriale delle isole Eolie, presentato presso il comune di Lipari. 5) Opposizione proposta dall'Arcidiocesi di Messina - Lipari e S. Lucia del Mela - Localita' Chiusa L'ente, proprietario di un fondo con annessi fabbricati, ricadente in zona MA1, si oppone alle previsioni del P.T.P. delle isole Eolie perche' ritiene il regime del piano illogico: l'area sopra indicata sarebbe infatti e' destinata allo sviluppo urbano, come attesta la presenza di un buon numero di fabbricati per civile abitazione. L'area non e' prossima al perimetro costiero ed appare corrispondente alla realizzazione, proposta dall'ente di un centro vacanze per anziani. Per questi motivi si chiede di riclassificare il fondo in modo da potere realizzare la suddetta struttura, prevista nel patto territoriale. 6) Opposizione proposta da Barca Gaetano in nome e per conto di Cincotta Francesco - Localita' Quattrocchi Viene lamentata una contraddizione tra il P.T.P. e la riserva naturale orientata di Lipari istituita nel 1991, che ha escluso dal suo perimetro il terreno in questione. Cio' dimostrerebbe lo scarso valore ambientale della localita',. che e' gia' in parte edificata. Sarebbe auspicabile allora un diverso regime normativo rispetto all'attuale TO1, che si traduce in una illegittima compressione del diritto di proprieta' a fronte del quale resterebbe indimostrata la pubblica utilita' che il piano intenderebbe salvaguardare. 7) Opposizione proposta da Bongiorno Giovanna - Contrada Sparanello - Costa Calandra nella frazione di Canneto La ricorrente, proprietaria di alcuni immobili ricadenti in zona MA2, ritiene che il Piano sia affetto da contraddizione interna laddove intende promuovere lo sviluppo consentendo peraltro il solo recupero dell'esistente. L'area di Canneto e' satura di costruzioni e non presenta particolari caratteri di naturalita' che giustifichino quanto disposto dal Piano. La ricorrente osserva tra l'altro di avere presentato alla Soprintendenza di Messina un progetto, che quell'ufficio aveva autorizzato, per la ristrutturazione ed ampliamento di due unita' immobiliari ricadenti sull'area in argomento, che, si osserva non e' stata assoggettata al vincolo di immodificabilita' temporanea imposto nel 1995. Per questo motivo e per la possibilita', espressamente riconosciuta da alcune pronunzie giurisprudenziali, di ristrutturare un'unita' immobiliare anche mediante l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e cio' anche in difformita' alla disciplina urbanistica sopravvenuta, la ricorrente chiede che vengano ripristinate le condizioni offerte dal P.R.G. per la zona B1, quale e' quella della sua proprieta'. 8) Opposizione proposta da Bruno Mariano - Lipari foglio 102, particelle 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 Il ricorrente si oppone al mantenimento dell'area di sua proprieta' nell'ambito MA2 del P.T.P. poiche' gli elementi caratterizzanti tale regime normativo non sarebbero riscontrabili nell'area de qua che, invece, si presenterebbe dotata di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonche' limitrofa al centro urbano di Lipari. Tale zona, che presenta caratteristiche simili a quelle dell'area di Mendolita, che nel P.T.P. e' inserita nel l'ambito MO2, dovrebbe essere disciplinata da un P.R.G., le cui previsioni potrebbero meglio consentire lo sviluppo ricettivo-turistico e residenziale, e quindi la rivalutazione del territorio. L'ambito MA2, con le sue norme restrittive, provocherebbe invece l'abbandono della zona ed il suo conseguente degrado ambientale. 9) Opposizione proposta da Bruno Mariano - Via Maurolico, 28 Il ricorrente osserva che il fabbricato di sua proprieta' e' classificato nel P.T.P., erroneamente, come bene etno-antropologico. In realta' tale immobile, originariamente adibito a civile abitazione e trasformato successivamente in albergo e in residence con mini-appartamenti, non ha caratteri particolari, ne' tantomeno qualita' etno-antropologiche. Di contro edifici con valenze architettoniche concrete come l'edificio Lenti e quello ex ECA , non sono tutelati dagli organi competenti. Si chiede la corretta classificazione dell'edificio. 10) Opposizione proposta da Bucher Pius Johannes Maria - Frazione Quattropani, Localita' Castellaro Il ricorrente e' proprietario di un fondo agricolo ricadente in zona MA1 e ritiene che la suddetta area, da sempre utilizzata per colture vitivinicole, necessiti di strutture dimensionate per un maggiore sviluppo delle colture stesse. Chiede a tal fine l'acquisizione dell'indice di edificabilita' previsto nell'ambito nazionale o quello indicato dalla legge regionale n. 71/78 art. 22, e cioe' un rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprieta' proposta per l'insediamento. Il tutto in conformita' al progetto presentato nell'ambito del patto territoriale di Lipari, mirante a realizzare una cantina che faccia da incentivo alla produzione vitivinicola dell'isola e da collettore per la stessa, come prima fase di un programma di sviluppo che prevedrebbe l'acquisizione di ulteriori fondi agricoli. Si richiede quindi la riclassificazione dell'area su cui insiste il fondo in questione in modo che sia possibile realizzare strutture per coltivazioni vitivinicole. 11) Opposizione proposta da Cacace Giovanna Mezzapica Antonino e Cacace Nicola - Frazione Pirrera I ricorrenti ritengono che il P.T.P. sia contraddetto, nelle sue analisi, da quelle che sono a base della riserva naturale istituita nel 1991, che ha escluso dalle sue previsioni larga parte della frazione Pirrera, evidentemente perche' quest'area e' priva di valori da preservare. Ne consegue che il P.T.P., che ha inserito la frazione negli ambiti della conservazione (MA1-RIO-TO5 e TI), penalizza quel territorio dal punto di vista socio-economico e ne ha annullato la possibilita' di ampliamento e di espansione senza che siano riscontrabili presupposti obiettivi della tutela ambientale propria di quegli ambiti. In tal modo il Piano supera le funzioni di legge perche' tende a comprimere il diritto di proprieta' senza alcun vantaggio pubblico. Si chiede quindi che le previsioni del Piano vengano ridisegnate in modo da consentire la continuazione e lo sviluppo dell'attivita' agricola, altrimenti inibita. 12) Opposizione proposta da Cannistra' Maria Rosa - Frazione Quattropani La opponente fa rilevare che il P.T.P. impedisce che si svolga una attivita' imprenditoriale di tipo agrituristico e chiede le dovute modifiche. 13) Opposizione proposta da Carbone Luciana - Contrada Canneto L'opponente, proprietaria di un fondo in contrada Canneto normato dal P.T.P. come zona MA1, osserva che tale ambito non prevede, per quanto attiene le attivita' agro-silvo-pastorali la possibilita' di ristrutturare gli immobili preesistenti ne' di ampliarli e/o sopraelevarli per l'incremento produttivo delle attivita' del fondo. Si sottolinea inoltre il contrasto fra la classificazione della zona contenuta nel P.T.P. e le indicazioni date dai progettisti del P.R.G. per la medesima porzione di territorio. Le previsioni del Piano incidono sulla struttura del diritto di proprieta' garantito dall'art. 42 della costituzione, e sul diritto di esercizio dell'attivita' di impresa. In realta' il divieto di realizzare strutture idonee allo sviluppo di attivita' agro-silvo-pastorali risulta essere eccessivamente lesivo per il privato che chiede pertanto la riclassificazione del fondo ed il mantenimento dell'attuale indice di edificazione agricola. 14) Opposizione proposta da Carnevale Emanuele - Lipari, Via Maurolico, 27 L'osservazione ripropone le considerazioni gia' esposte, per altro edificio attiguo, nell'osservazione sub. 9). 15) Opposizione proposta da Carnevale Enrica e altri 11 firmatari - Localita' Balestrieri L'osservazione ripropone le considerazioni gia' esposte, per altri fondi limitrofi, nelle osservazioni sub. 1) e 3). Si chiede per quelle motivazioni la riclassificazione dei fondi in un diverso regime normativo. 16) Opposizione proposta da Carnevale Enrica, Carnevale Aurelia, e Carnevale Emanuele - Localita' Balestrieri I ricorrenti rilevano che l'area in questione (limitrofa a quella oggetto dell'osservazione sub. 15) ricadente nell'ambito MA2 (mantenimento paesaggio agrario) del piano e' in realta' limitrofa ad un agglomerato di case residenziali e si presterebbe quindi ad insediamenti ricettivi turistici, di cui e' in atto priva. A tal fine hanno presentato un progetto di un albergo secondo il patto territoriale e chiedono la conseguente modifica del Piano. 17) Opposizione proposta da Carretti Angela - Localita' Raviola La ricorrente e' proprietaria di un terreno agricolo ricadente in zona TO1, in cui non sarebbe garantito l'indice minimo di fabbricabilita' fondiaria. La ricorrente vorrebbe invece costruire una casa agricola il cui progetto e' stato gia' approvato dalla commissione edilizia: si chiede quindi che il regime normativo dell'area venga modificato, garantendo l'indice minimo, in considerazione che l'obiettivo della valorizzazione delle attivita' agricole non puo' raggiungersi con un regime vincolistico, ma con giusti incentivi, che tengano conto che l'orlo sul quale insiste il terreno e' gia' urbanizzato come pure l'area sottostante. 18) Opposizione proposta da Casella Giuseppe - Localita' Quattropani - Via Area Morta Secondo l'opponente, il P.T.P. interferirebbe con l'assetto urbanistico delle aree, la cui disciplina e' riservata all'amministrazione comunale. Il P.T.P. avrebbe l'effetto di impedire l'esercizio di alcune attivita' economiche, tra le quali quella esercitata dall'opponente (trasformazione materiali edilizi) senza offrire indicazioni sui luoghi dove e' possibile esercitarle e senza fornire alcuna motivazione circa l'azzeramento di tale attivita', al contrario, del tutto conforme alle previsioni urbanistiche locali. 19) Opposizione proposta da Cassara' Angelo e Cincotta Lorella - Localita' Troffa I ricorrenti si oppongono al mantenimento del loro fondo, con fabbricato annesso, nel l'ambito TO1: la zona, infatti, presenta un buon numero di fabbricati per civile abitazione, non e' prossima al perimetro costiero, e' caratterizzato dallo sviluppo dell'edilizia residenziale ed e' prossima ad un asse viario importante. A tal fine chiedono anche il mantenimento dell'attuale indice di edificazione agricola (0,03 mc./mq.) che consenta loro l'ampliamento dei fabbricati esistenti, come da progetto presentato alla Soprintendenza di Messina, per il parere di rito. 20) Opposizione proposta da Cassara' Gaetano - Localita' Santa Margherita Viene lamentata la contraddizione tra il P.T.P. e la riserva naturale di Lipari che ha escluso dal suo perimetro gran parte della frazione di Santa Margherita; il che dimostrerebbe lo scarso valore ambientale della localita' come risulterebbe anche dalla allegata documentazione fotografica. Il Piano prevede invece in questa zona un regime di tutela (TO1) identico cioe' ad aree di valore naturalistico, il che sarebbe in contrasto con l'altro provvedimento regionale e, soprattutto, con lo stato dei luoghi, che sarebbero degradati e inospitali. Ne deriva che i limiti imposti dal P.T.P. all'esercizio del diritto della proprieta' non sono riferibili ad alcun pubblico interesse. Sarebbe auspicabile per tale zona una serie di misure di rilancio dell'attivita' agricola, che consentano, con adeguati indici di fabbricazione, interventi di ristrutturazione, cambi di destinazione d'uso e soprattutto l'agriturismo, possibile nuova risorsa economica. 21) Opposizione proposta da Cassara' Gaetano - Contrada Castellaro Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno e di alcuni fabbricati siti in contrada Castellaro, normati dal P.T.P. col regime MA1, premette che la zona in oggetto, prossima ad un agglomerato di case ad uso residenziale, presenta caratteri tipici del centro urbano. Il regime MA1, non e' compatibile con quello che e' lo stato attuale della zona, degradata e fortemente edificata. Pertanto la ditta auspica una rivalutazione complessiva dell'area che permetta di esercitare l'attivita' agricola mediante l'ampliamento e la ristrutturazione dei fabbricati esistenti, nonche' di sviluppare l'agriturismo o il turismo rurale. La ditta fa rilevare inoltre che il P.T.P. prevede sul fondo in questione (costituito da terreni coltivati a vigneto) un'area a parcheggio, in contraddizione con quelle che dovrebbero essere le finalita' di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale. Il ricorrente chiede una rivalutazione complessiva dell'area, nonche' l'annullamento della destinazione a parcheggio di un'area di proprieta' del ricorrente stesso. 22) Opposizione proposta da Cassara' Giuseppe (amministratore della Edilcisa s.r.l.) - Localita' Balestrieri Il Piano prevede in questa zona una fascia di rispetto di 50 metri dove non sara' possibile costruire. Tale limitazione risulterebbe eccessiva, considerato che si tratta dell'unica zona dell'abitato di Lipari che il P.R.G. lascerebbe libera. La zona e' gia' urbanizzata per cui tale regime di tutela sarebbe inutile e dannoso per un nucleo urbano in fase di completamento. In concreto, il limite contestato, impedirebbe alla societa' ricorrente la possibilita' di realizzare un complesso alberghiero in conformita' al patto territoriale di Lipari. In tal modo Piano si porrebbe in contrasto con gli scopi ed i limiti della tutela del paesaggio, con lo strumento urbanistico e con l'esercizio del diritto di proprieta', a vantaggio di un pubblico interesse del tutto indimostrato. 23) Opposizione proposta da Cassera' Annamaria - Localita' Porto delle Genti La ricorrente sostiene che il P.T.P., giusta l'art. 1 della legge n. 431/85, non puo' disciplinare le aree A e B del P.R.G., nonche', limitatamente alle parti comprese nei piani pluriennali di attuazione, le altre zone delimitate ai sensi del D.M. n. 1444/68. Inoltre il Piano conterrebbe previsioni di carattere urbanistico, sottraendo al comune il potere di disciplinare sotto tale aspetto il proprio territorio. 24) Opposizione proposta da Cassera' Annamaria - Lipari - Localita' Mendolita L'opponente, proprietaria di alcuni immobili, ubicati alcuni nell'abitato di Lipari, e altri in localita' Mendolita, e normati, secondo il P.T.P., dai regimi normativi R.C.S. e MO2 rispettivamente, osserva che il P.T.P. e' stato redatto senza il parere dei comuni, come invece previsto dagli artt. 5, 97, 117 e 118 della costituzione volti a garantire la cooperazione fra Stato e autonomie locali. I regimi proposti, disattendendo le previsioni dell'art. 23 del R.D. n. 1357/40, stabiliscono in maniera del tutto illegittima quali possano essere le attivita' esplicabili nella zona di cui trattasi. Invece, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 70/76, il P.T.P. non puo' stabilire l'uso del territorio dei centri storici dei comuni siciliani, i quali viceversa possono essere disciplinati soltanto dal Governo della Regione siciliana previa acquisizione del parere obbligatorio della competente commissione legislativa dell'A.R.S., delle Soprintendenze e delle universita' siciliane. In particolare, per quanto riguarda la perimetrazione dei centri storici, la competenza si attesta alla potesta' esclusiva dei comuni attraverso gli strumenti pianificatori urbanistici (P.R.G.). In ogni modo, gli immobili di proprieta' dell'istante non hanno i caratteri di cui alle tipologie indicate nel piano, che si chiede venga riformato di conseguenza. 25) Opposizione proposta da Cincotta Antonino - Frazione Pirrera Il ricorrente sottolinea la contraddittorieta' esistente tra il P.T.P. ed il decreto assessoriale n. 970/91, che ha istituito la riserva naturale orientata del comune di Lipari, escludendo la frazione di Pirrera dalle aree meritevoli di tutela. Il P.T.P., invece, ha inserito quell'area negli ambiti della conservazione (MA1-RIO-TO5 e TI), penalizzandola dal punto di vista socio-economico e annullando le sue possibilita' di ampliamento e di espansione. Il ricorrente evidenzia l'arbitrarieta' delle scelte operate dal P.T.P., che contrastano con i presupposti obiettivi della tutela ambientale. Si fa, altresi', presente che il Piano supera i propri ambiti istituzionali perche' le finalita' perseguite sono diverse da quelle delle tutela e della conservazione del paesaggio e le norme di piano comprimono l'esercizio del diritto della proprieta' senza alcun vantaggio per il pubblico interesse. 26) Opposizione proposta da cittadini di Lipari, residenti a Lipari-centro, contrada Castellaro - (Aurelio Famularo + 474 altre firme) Gli opponenti contestano il Piano di protezione civile, nella parte in cui viene individuata l'area su cui dovrebbe sorgere un eliporto attrezzato. La suddetta area, infatti, e' adiacente l'ospedale civile ed uno dei quartieri piu' popolosi dell'isola. Di conseguenza l'inquinamento acustico ed atmosferico e gli eventuali incidenti creerebbero non pochi disagi, in una zona che fra l'altro si presta all'espansione edilizia privata e pubblica come previsto dal Piano paesaggistico e dal Piano regolatore in corso di approvazione. Si chiede una diversa allocazione della struttura elioportuale da parte del Piano di protezione civile. 27) Opposizione proposta da Merlino Clementa - Localita' Canneto Secondo la ricorrente, il vincolo paesaggistico non si applicherebbe, cosi' come il piano paesistico, al lotto di terreno di sua proprieta', e cio' perche' lo stesso ricadrebbe in zona B di P.R.G.: tanto ai sensi dell'art. 1 della legge n. 431/85. La zona sarebbe inoltre priva dei valori paesaggistici indimostratamente asseriti dal Piano. 28) Opposizione proposta da Colla Paola - Frazione San Nicola Secondo l'opponente il P.T.P., dettando normative d'uso del territorio, interferisce con le indicazioni del P.R.G. Questa valenza del Piano, che avrebbe dovuto comportare la partecipazione alla sua redazione anche degli enti locali interessati, comporta che le sue previsioni esorbitano quelle di stretta competenza, non tenendo conto degli altri interessi collettivi (attivita' produttive dei privati) e invadendo la sfera urbanistica, che e' invece di esclusiva competenza del sindaco. Cio' si evidenzia particolarmente per le previsioni dell'ambito MA2 (mantenimento assetto urbanizzato) che sarebbero di chiaro contenuto urbanistico. Da ultimo viene lamentata la illogicita' di tale regime sotto altro profilo, in quanto non consentirebbe le attivita' residenziali e alberghiere in un' area contigua a quella dell'albergo Carasco, qual e' quella della ricorrente, palesemente vocata a tali iniziative. 29) Opposizione proposta dal Comitato un progetto per le Eolie Gli opponenti rilevano che il P.T.P. sacrifica ogni ipotesi di sviluppo delle isole Eolie, luoghi di interesse mondiale, ma pur sempre abitata da una popolazione cui spetta contribuire a dettare le regole per la crescita. In tal senso, si sottolinea che le Eolie sono state sempre caratterizzate da una continua evoluzione, che sarebbe paralizzata se le norme del Piano venissero letteralmente applicate, rischiando di trasformare le sette isole in altrettanti musei all'aperto. Il Piano, che interferisce in modo sostanziale con il P.R.G., paralizzerebbe quasi tutto il territorio dal punto di vista economico-produttivo con il pretesto di mantenere intatto l'apparato vulcanologico dell'arcipelago. Si chiede quindi una sostanziale revisione del Piano in coerenza con le indicazioni che saranno proposte dagli isolani. 30) Opposizione proposta dal Comitato un progetto per le Eolie L'opposizione e' costituita da alcune relazioni di esperti in materia ambientale, economica, geologica e giuridica e da una parte conclusiva, nella quale viene eccepita la mancata partecipazione degli enti locali interessati alla procedura di formazione del Piano, i quali avrebbero potuto e dovuto, come rilevato dalla giurisprudenza, fornire il proprio indispensabile contributo. Il Piano, secondo il comitato finisce per incidere su scelte di natura urbanistica e, limitando le attribuzioni riservate all'autorita' sindacale, si allontana dalle finalita' di tutela ambientale che la legge gli riserva. Detti argomenti per i quali si postula una globale revisione del P.T.P., sono avvalorati dalle relazioni fornite da professionisti incaricati dal comune di Lipari (Fera, Tigano), i quali hanno censurato la pervasivita' del Piano, che appare fondato su concezioni totalizzanti, prive di adeguato corredo analitico e mai confrontate con i livelli locali e che, proprio per la loro ampiezza, finiscono per assumere valore di piano socio economico senza avere, a questo riguardo, nessuno studio di sviluppo a supporto. Sul piano della politica del diritto, il comitato, premessa una disamina della natura della legislazione di tutela ambientale, rileva che la redazione del Piano e' un atto dall'alto, come tale dotata di solo carattere gerarchico; quindi auspica, nella redazione del P.T.P., utili momenti di interlocuzione, non precluse dalla legge, necessari per attivare processi di valorizzazione e rendere operanti momenti di consenso indispensabili per spostare l'applicazione del Piano dalla fase del largo contenzioso a quella della condivisione di una azione per lo sviluppo sostenibile. Sotto il profilo economico, si sostiene che il Piano respinge il modello di sviluppo esistente nelle isole senza alcuna analisi costi-benefici che valga a spiegare l'imposizione di vincoli a quel modello di sviluppo. Viene infine analizzata la struttura vulcanica delle isole, giungendo alla conclusione che le Eolie, e, soprattutto Lipari, presentano oggi un aspetto rappresentato da paesaggi agricoli e di aree urbanizzate, che poco riferimento trovano negli originari caratteri vulcanici. 31) Opposizione proposta dal comune di Lipari, giusta deliberazione n. 114 del 3 dicembre 1997 del consiglio comunale Le osservazioni, premessa una ricostruzione storica della normativa di settore, vertono sul fatto che il piano invade ambiti estranei al contenuto tipico del piano stesso ed e' stato adottato senza che siano stati coinvolti per la sua redazione gli uffici tecnici comunali. A questo riguardo si osserva che la giurisprudenza amministrativa e' concorde nel ritenere illegittimo, per violazione del principio di leale cooperazione tra Stato ed autonomie locali sancito dagli artt. 5, 98, 117 e 118 della costituzione, un p.t.p. adottato senza consentire la piena partecipazione al procedimento di formazione, in funzione consultiva, degli enti locali interessati. Inoltre si osserva che la legge Galasso ha escluso dal vincolo paesaggistico alcune zone territoriali, che restano escluse dunque anche dal piano paesistico: queste sarebbero, secondo il comune, non soltanto le zone A e B in quanto gia' edificate, ma anche tutte le altre zone ricomprese nei p.p.a. Infatti, nei comuni dotati di piani pluriennali di attuazione la concessione edilizia puo' essere rilasciata solo per le aree incluse nei p.p.a., per cui il vincolo paesaggistico, e di conseguenza la disciplina del piano, non si applicherebbe alle zone che rientrano nella pianificazione urbanistica. Per il comune di Lipari, il principale vizio del Piano paesistico consisterebbe nel fatto che esso non si sarebbe limitato a dettare norme minime di tutela degli ambiti vincolati, ma avrebbe imposto vincoli che sottraggono al comune la possibilita' di disciplinare urbanisticamente il proprio territorio. In particolare, se e' vero che la legge n. 431/85 ha individuato i vulcani (art. 1, lett. l) fra le aree da sottoporre a vincolo paesaggistico ambientale, il P.T.P. avrebbe di fatto esteso il vincolo all'intero territorio delle isole, individuando due distinte categorie di beni (BB.CC. territoriali e BB.CC. connotanti) da sottoporre a regime vincolistico ope legis et ipso iure, in quanto derivanti dalla struttura vulcanica del territorio; impostazione questa che esorbita dalle funzioni che la legge assegna ai piani paesistici, e si risolve nella istituzione, nelle isole Eolie, di un vero e proprio parco naturale dei vulcani. Infatti i regimi normativi TI e TO sono pertinenti piuttosto alla perimetrazione delle aree di un parco o di una R.N., e appaiono evidentemente ispirati a quanto previsto dalla legge quadro sulle aree protette. Basti pensare alle norme del piano che introducono in alcune aree un vincolo di immodificabilita' assoluta. Ora, mentre gli obiettivi, le finalita' ed il regime normativo del piano paesistico corrispondono alla logica della realizzazione di un parco, manca la possibilita', che infatti e' estranea alla pianificazione paesistica, da applicare i benefici che la legge prevede nel caso di costituzione di un'area naturale protetta (art. 4, programma triennale per le aree protette ed art. 7, misure di incentivazione della legge sulla aree protette del 6 dicembre 1991), ne' le forme democratiche di controllo da parte delle comunita' locali, che solo le leggi nazionali e regionali sulle aree protette prevedono (comunita' del Parco e/o consiglio del Parco). Cio' che appare del tutto inaccettabile e', secondo il comune, la progressiva demanializzazione che il P.T.P. prevede nelle aree sottoposte al regime normativo TO e TI, idea questa del tutto estranea ai limiti ed alle funzioni della tutela paesistica e ambientale. Altrettanto inaccettabili, in quanto non riconducibili alle norme che disciplinano la pianificazione paesistica sono le disposizioni del piano che mirano a vincolare la pianificazione urbanistica quali l'obbligo di redigere piani particolareggiati di esecuzione del P.R.G., o quello di procedere alla redazione di un piano paesistico di grande dettaglio; e ancora il divieto di procedere al mutamento di destinazione d'uso, laddove il controllo sulle destinazioni d'uso rappresenta una specifica competenza urbanistica; oppure l'indicazione di lotti minimi edificabili, materia anch'essa di specifica competenza comunale. Ampia parte delle osservazioni comunali e' volta a sottolineare la incompatibilita' tra le iniziative produttive presentate nel patto territoriale e le previsioni del P.T.P. Secondo il comune, che ha avuto modo di illustrare questo argomento anche alla speciale commissione nella seduta del 27 luglio 2000, oltre che nella conferenza di servizio tenutesi presso la direzione regionale dei beni culturali e ambientali il 4 maggio 1999 e la prefettura di Messina il 20 giugno 2000, numerose iniziative rientranti nel patto territoriale manifestano evidenti caratteristiche di incompatibilita' con il Piano territoriale paesistico, il che si risolverebbe in un danno irreversibile alle prospettive di sviluppo economico sociale offerte dal patto. A tale scopo, appare necessario, secondo il comune la modifica dell'art. 7, comma FP4, delle norme del Piano paesistico, la cui formulazione vincola al preventivo parere dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali i piani di settore e i progetti infrastrutturali ricadenti sul territorio soggetto al P.T.P. Al contrario, per dette opere infrastrutturali, sarebbe auspicabile introdurre l'obbligo di produrre apposito studio di compatibilita' ambientale dei progetti (V.I.A.), obbligo che e' singolarmente assente nelle disposizioni del P.T.P. In conclusione, si propongono alcune specifiche modifiche alle norme del Piano che definiscono gli interventi compatibili. In particolare il comune di Lipari chiede: - di emendare l'art. 8 delle norme del Piano, riconoscendo che e' compito specifico del P.R.G. quello di definire gli usi del suolo, mentre spetta al P.T.P., negli ambiti che esso riconosce soggetti a modifica e/o trasformazione, individuare i perimetri e fornire indicazioni al P.R.G.; - di abrogare l'art. 29; - di abrogare l'art. 46, nella parte in cui fa divieto di realizzare nuove strade, e cio' anche in presenza di esigenze poste da norme di protezione civile o antincendio; come pure nella parte in cui fa divieto di realizzare nuove costruzioni per l'esercizio della attivita' agro-silvo-pastorale, della quale il piano vieta ingiustificatamente l'esercizio in forma industriale, e per l'esercizio dell'attivita' agrituristica alla quale, in conformita' alle tradizioni locali, va affiancato quello del turismo rurale. Piu' in generale, ogni indicazione del P.T.P. nelle zone esterne a quelle di tutela deve essere espressamente riconosciuta non vincolante per la pianificazione urbanistica comunale. Quanto agli ambiti di tutela, il comune chiede che: - negli ambiti di tutela integrale (TI), venga consentito il recupero dell'edilizia esistente; - negli ambiti di tutela orientata (TO), vengano introdotte disposizioni piu' snelle, che consentano l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo, affermato dal Piano, di valorizzare le attivita' colturali tradizionali, il che non puo' prescindere dalla realizzazione di interventi che consentano di rendere competitivi ed economicamente appetibili quei suoli. In generale, negli ambiti TO, il comune chiede che vengano consentite, dove corrispondenti alla promozione della attivita', nuove strutture viarie (previa VIA); nuove infrastrutture in cavo sotterraneo; infrastrutture necessarie allo sviluppo delle aree termali, interventi di recupero edilizio di iniziativa privata, anche mediante mutamenti di destinazione d'uso e ampliamenti; - nelle aree di tutela speciale (TS), si tenga conto dell'esigenza di graduare i divieti posti dal piano in corrispondenza con le esigenze della attivita' estrattiva e dei servizi pubblici di grande rilevanza. Quanto agli ambiti esterni a quelli di tutela, il comune, nel ribadire la richiesta che le disposizioni del P.T.P. debbano intendersi meramente indicative rispetto a quelle della pianificazione urbanistica, e cio' anche negli ambiti MA1, MA2, ed MA3, osserva l'assenza, nel comune di Lipari, di ambiti di modificazione MO1 e la ridotta entita' di quelli MO2, nei quali si censura come illegittima la prescrizione del Piano paesistico che impone dimensioni minime dei lotti, compito questo riservato esclusivamente al P.R.G. Come zone di modificabilita' dovrebbero essere, tra l'altro, normati gli ambiti ZM1 (parte sud orientale del Pilato) e ZM2 (cava di pomice di Acquacalda), nei quali il regime della modificabilita' e' il solo che appare corrispondente alla vocazione turistica ed economica dei luoghi. 32) Mozione proposta dal consiglio comunale di Lipari a sostegno della ditta Pumex S.p.A. Il consiglio comunale di Lipari , in considerazione del rilevante interesse che il settore pomicifero riveste all'interno dell'economia eoliana, ha approvato, con delibera n. 97 del 12 agosto 1997 una mozione di sostegno alla Pumex S.p.A. la quale garantisce il lavoro a 100 o piu' unita'. Per tale motivo si invita la P.A. a mettere in atto un piano organico di sostegno e di promozione dell'industria della pomice nell'isola di Lipari, settore questo che necessita di una opportuna riqualificazione per lo sviluppo del sistema produttivo eoliano. Pertanto, considerato l'attuale sistema di produzione e la garanzia dell'occupazione assicurata dalla Pumex, si chiede, per preoccupandosi di salvaguardare gli aspetti naturali, paesaggistici e ambientali dell'isola di Lipari, di non compromettere, con norme rigide e imbalsamanti, l'attivita' estrattiva della Pumex S.p.A. 33) Opposizione proposta da Conti Alberghi s.r.l. - Localita' Porto delle Genti La societa' ricorrente, proprietaria di un albergo, osserva che il regime normativo R.C.S., vigente in quell'area, non consentirebbe l'ampliamento del 30% della struttura alberghiera, previsto invece dalla legge regionale n. 34/96. Il Piano territoriale paesistico sarebbe in tal modo di ostacolo all'ampliamento dell'albergo, a suo tempo regolarmente assentito dal comune, il quale, mediante il P.R.G., tenendo conto dell'effettiva realta' dei luoghi, sarebbe in condizione di verificare in modo piu' idoneo l'incidenza delle opere sul territorio. 34) Opposizione proposta da Costanzo Luciano - Localita' Canneto Il ricorrente ha presentato al comune un progetto per la costruzione di un fabbricato in localita' Canneto ed il comune ha subordinato il rilascio della concessione edilizia richiesta al preventivo nulla-osta della Soprintendenza, che, non si era ancora espressa, quando, a seguito della pubblicazione del P.T.P. l'area di proprieta' del ricorrente, classificata come MA2, ha assunto i caratteri di tutela previsti per le zone di mantenimento. Alla luce di questo intervenuto regime, la ditta obietta che i redattori del P.T.P. non hanno tenuto conto della richiesta di concessione edilizia inoltrata precedentemente, esponendolo a un rilevante danno ingiustificato perche' il terreno di sua proprieta' e' morfologicamente simile a quelli limitrofi che, sono invece normati col piu' favorevole regime normativo TO5 ed MA2. Si chiede pertanto la riclassificazione del fondo, ripristinando le norme attuative vigenti al momento della richiesta della concessione edilizia, e la rettifica della zonizzazione applicata che non puo' essere accettata perche' diversifica terreni limitrofi con medesime caratteristiche morfologiche. 35) Opposizione proposta da D'Ambra Vincenzo - Localita' Lami - Piano Castagna Il ricorrente rileva la assimilabilita' del P.T.P. ad un Parco naturale dei vulcani, in quanto i regimi normativi utilizzati per tutelare alcune aree e le relative norme, sembrano piu' adatti a tutelare un parco o una riserva naturale piuttosto che aree con valenza paesaggistica. Si depreca inoltre l'interferenza del P.T.P. con il P.R.G., il quale gia' da' precise normative sui vincoli da rispettare nelle zone a carattere storico- ambientale e paesistico. Altra causa di illegittimita' del P.T.P. sarebbe costituita dalla mancata consultazione dei comuni, i quali avrebbero potuto dare un contributo valido alla stesura del Piano, che dovrebbe essere fondato sul rispetto della pianificazione urbanistica e degli interessi della collettivita'. Al contrario il Piano non si limita a dettare norme minime di tutela, ferma restando la potesta' del comune di disciplinare urbanisticamente il proprio territorio ma condiziona in modo pervasivo l'esercizio di tali competenze. In particolare il Piano viola i limiti di legge perche' un Piano paesistico puo' incidere sulla destinazione d'uso dei fabbricati solo quando sussiste il rischio di pregiudizio per i valori paesistici: nel caso di specie le aree di pertinenza del ricorrente, invece, non rivestirebbero alcun carattere di pregio dal punto di vista paesaggistico. 36) Opposizione proposta da D'Ambra Giuseppina - Localita' Canneto Il P.T.P. si tradurrebbe in realta' in un Parco dei Vulcani come emerge dalle sue premesse, dalle diciture utilizzate, tipiche dei parchi e delle riserve e dai regimi normativi. In tal modo il Piano, che detta normative d'uso del territorio, interferisce con le indicazioni del P.R.G., il che avrebbe giustificato la partecipazione alla sua redazione anche degli enti locali. In realta' le previsioni del Piano esorbitano quelle di sua stretta competenza, non tenendo conto degli altri interessi collettivi (attivita' produttive dei privati), e soprattutto invadendo la sfera urbanistica, sottraendola di fatto alle competenze del sindaco e precludendo l'esercizio dell'attivita' agricola, turistica, agrituristica e artigianale. In tal modo il Piano si risolverebbe in un vincolo di immodificabilita' interessante l'80% del territorio, in particolare gli ambiti TO e TO1, il che sarebbe del tutto inaccettabile per le aree gia' urbanizzate. 37) Opposizione proposta da Falconieri Giuseppe e altri sedici firmatari - Frazione Pirrera I ricorrenti osservano la contraddittorieta' esistente tra il P.T.P. ed il decreto assessoriale n. 970/91, che ha istituito la riserva naturale orientata del comune di Lipari e ha escluso la frazione di Pirrera dalle aree meritevoli di tutela. Il P.T.P. l'ha invece inserita negli ambiti MA1-RIO-TO5 e TI, penalizzandola dal punto di vista socio-economico e, reputandola zona di particolare interesse paesaggistico, ne ha annullato la possibilita' di ampliamento e di espansione. Cio' evidenzia il valore soggettivo delle scelte operate, che contrastano con i necessari presupposti obiettivi della tutela ambientale. Nell'opposizione si fa, altresi', presente che il Piano eccederebbe le sue funzioni poiche' le finalita' perseguite esorbitano da quelle della tutela e della conservazione del paesaggio e le norme comprimono il diritto di proprieta' senza alcun corrispettivo vantaggio pubblico. 38) Opposizione proposta da Famularo Bartolo nq. responsabile della Gattopardo Park Hotel s.r.l. - Contrada Diana Il ricorrente osserva che l'area di sua proprieta', su cui insiste la struttura alberghiera Gattopardo Park Hotel s.r.l., e' divisa da parte del P.T.P. in due zone aventi regimi normativi totalmente diversi (rispettivamente MA2 ed MO2). Attualmente e' in corso di realizzazione l'ampliamento dell'albergo, regolarmente approvato dagli organi competenti. Detti interventi ricadono nella zona MA2, nella quale non e' consentita la realizzazione di attrezzature alberghiere, che di contro possono essere autorizzate nell'ambito limitrofo (MO2). Si chiede, coerentemente, che su tutta l'area in cui insiste l'albergo venga applicato questo regime normativo, piu' favorevole. 39) Opposizione proposta da Federalberghi isole Eolie Secondo l'Associazione ricorrente il Piano deve essere globalmente riscritto, avvalendosi di esperti del settore turistico, che e' l'unica possibilita' di sviluppo socio economico delle isole, e in particolare l'attivita' alberghiera unico volano di sicuro sviluppo del turismo. Il Piano non avrebbe infatti tenuto minimamente conto della volonta' degli abitanti delle isole espressa nei Patti Territoriali, riducendo drasticamente la possibilita' di realizzare strutture alberghiere. 40) Opposizione proposta da Ficarra Antonino - Frazione Pirrera Il ricorrente osserva la contraddittorieta' esistente tra il P.T.P. ed il decreto n. 970/91, che ha istituito la riserva naturale orientata del comune di Lipari e ha escluso la frazione di Pirrera dalle aree meritevoli di tutela. Il P.T.P. l'ha invece inserita negli ambiti MA1-RIO-TO5 e TI, penalizzandola dal punto di vista socio-economico e, reputandola zona di particolare interesse paesaggistico, ne ha annullato la possibilita' di ampliamento e di espansione. Cio' evidenzia il valore soggettivo delle scelte operate, che contrastano con i necessari presupposti obiettivi della tutela ambientale. Nell'opposizione si fa, altresi', presente che il Piano eccederebbe le sue funzioni poiche' le finalita' perseguite esorbitano da quelle della tutela e della conservazione del paesaggio e le norme comprimono il diritto di proprieta' senza alcun corrispettivo vantaggio pubblico. 41) Opposizione proposta da Finocchiaro Rosa e altri due ricorrenti - Frazione Pirrera Vengono ribadite le osservazioni ai punti 37 e 40. 42) Opposizione proposta da Fonti Antonino e Basile Salvatore - Localita' Pignataro Gli opponenti, proprietari di un fondo agricolo in localita' Pignataro, che secondo il P.T.P. ricade in zona TO1, osservano che nell'area in questione, che e' prossima ad un centro urbano in espansione, non e' possibile, in realta', sviluppare alcuna attivita' di sistemazione e di coltura senza realizzare adeguati edifici di supporto. Pertanto il divieto di realizzare strutture, previsto dal regime TO1, impedisce di fatto l'esercizio di qualsivoglia attivita'. Si chiede pertanto la revisione di tale norma e il mantenimento dell'indice di edificazione agricola dello 0,03 mc./mq.. 43) Opposizione proposta da Gianluca s.a.s. di Mannello Gaetano e C. - Via Maddalena La ricorrente, societa' proprietaria di un'area ubicata in ambito R.C.S. del Piano territoriale paesistico, in cui l'attivita' ricettiva e' consentita solo mediante interventi di recupero edilizio, afferma che solamente il P.R.G. puo' correttamente definire i modi di utilizzo delle zone urbane. 44) Opposizione proposta da Giardina Antonino - Amministratore Omniaturist s.r.l. - Localita' Balestrieri Viene lamentata la contraddizione esistente tra le condizioni di degrado della zona ed i valori ambientali che il Piano intenderebbe proteggere senza dimostrarne l'esistenza. L'area, compresa nell'ambito MA2 (mantenimento paesaggio agrario) e' limitrofa alla zona portuale di Marina Longa, ad impianti sportivi ed al centro abitato di Lipari: mancherebbe dunque ogni requisito di pregio ambientale di una zona che risulterebbe invece in stato di abbandono. Si ricava che il regime di mantenimento contribuirebbe a conservare l'attuale stato di degrado piuttosto che acconsentire il recupero di quest'area, nella quale verrebbe impedito l'esercizio di iniziative idonee a recuperare il territorio quali le attivita' economiche legate al turismo. La realizzazione di un complesso alberghiero, progettata e presentata dalla societa' ricorrente secondo il patto territoriale sarebbe in tal senso impedita dal Piano, che limiterebbe l'esercizio del diritto di proprieta' senza alcun corrispettivo vantaggio per il pubblico interesse. 45) Opposizione proposta da Grillo Antonino nq. presidente Associazione Pro Pirrera - Frazione Pirrera Il ricorrente osserva la contraddittorieta' esistente tra il P.T.P. ed il decreto assessoriale n. 970/91, che ha istituito la riserva naturale orientata del comune di Lipari, e ha escluso la frazione di Pirrera dalle aree meritevoli di tutela. Il P.T.P. ha, invece, inserito tale area negli ambiti MA1-RIO-TO5 e TI, penalizzandola dal punto di vista socio-economico e, reputandola zona di particolare interesse paesaggistico, ne ha annullato ogni possibilita' di ampliamento e di espansione. Nell'opposizione si fa, altresi', presente che il Piano comprime ingiustificatamente il diritto di proprieta' poiche' impedisce l'utilizzazione di un bene senza che sia stata al contrario manifestata la pubblica utilita' di tale scelta. 46) Opposizione proposta da Grillo Antonino e Francesco - Frazione Pirrera Le norme che regolano l'ambito TI, in cui ricade la proprieta' dei ricorrenti, risultano eccessivamente limitative e non coerenti con le finalita' del P.T.P., che postula il recupero del territorio. Infatti, il Piano, per il fondo ed il fabbricato di che trattasi, limitrofi all'abitato di Pirrera, area servita da rilevanti infrastrutture primarie, impedisce l'ampliamento dei fabbricati esistenti e quindi pregiudica quelle iniziative quali la realizzazione di un bar ristorante, progettato dai ricorrenti nell'ambito del patto territoriale delle isole Eolie che da sole valgono a garantire l'uso ed il controllo della zona, inibendo atti di vandalismo che potrebbero distruggere la fiorente e rigogliosa vegetazione mediterranea presente. 47) Opposizione proposta da Grillo Bartolo - Frazione Pirrera Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, al punto 41 e 45. 48) Opposizione proposta da Hunziker Clelia - Via Tufo La ricorrente sostiene che l'area, sulla quale insiste la struttura alberghiera di sua proprieta', ricadente nell'ambito MA2 del P.T.P., non presenta le caratteristiche proprie di tale ambito: l'area di che trattasi e', infatti, limitrofa al centro del paese ed e' dotata di tutte le infrastrutture, primarie e secondarie. L'opposizione verte sul contrasto tra l'effettiva realta' dei luoghi, che si presterebbero ad uno sviluppo alberghiero, e quanto, invece, descritto nell'ambito MA2, nonche' sulla illegittimita' del P.T.P. che norma zone gia' oggetto di pianificazione urbanistica. Il Piano comprime illegittimamente lo jus aedificandi perche' impedisce alla ricorrente di utilizzare la sua proprieta', senza produrre una giustificazione adeguata e coerente dal sacrificio imposto. 49) Opposizione proposta da Iacono Giuseppe - Frazione Pirrera Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, al punto 45 e 47. 50) Opposizione proposta da I.N.U. - Sezione Sicilia L'associazione intende contribuire al procedimento di formazione del Piano, e chiede, tra l'altro: I) che non vengano consentite nell'ambito TS3 - Pilato III - ulteriori fasi di coltivazione della cava per preservare la morfologia del Cono di pomice del Pilato e della colata di ossidiana delle Rocche Rosse, aventi un valore scientifico universale; II) una forte azione di tutela delle aree agricole e del loro specifico uso da possibili trasformazioni di attivita'; III) chiara individuazione negli ambiti di tutela vulcanologica degli ambiti destinati ad attivita' silvo-pastorali e colture tradizionali; IV) limitate integrazioni alle case rurali, quali testimonianze storico-culturali, riguardanti servizi igienici da realizzare soltanto al piano terra; V) che negli ambiti MO2 e TR sia previsto il dovuto raccordo con il P.R.G.; VI) individuazione adeguata delle trasformazioni edilizie assentibili negli ambiti MO2, tenendo conto della specificita' di ogni isola, del tipo e della estensione delle colture praticate, garantendo il mantenimento del rapporto casa-orto e della tipologia edilizia integrata da giardini con orto-frutteti; VII) definizione, negli ambiti di modifica e trasformazione, delle situazioni di compatibilita' tra il paesaggio e le future attivita' insediative; 51) Opposizione proposta da Italpomice S.p.A. - Contrada Acquacalda La Italpomice provvede all'estrazione ed alla lavorazione della pomice nelle cave di Lipari assicurando un'ampia riserva occupazionale. Questa, intrapresa verrebbe frustrata dal Piano, che comporterebbe in tempi brevi la cessazione dell'attivita' in questione: infatti, gran parte dei giacimenti pomiciferi sono inclusi in zone ZM1 e ZM2, disponibili per la costituzione di un retro-parco ambientale tramite un futuro piano progettodi grande dettaglio, ritenuto dal ricorrente ancor piu' limitativo e vincolante del piano paesistico in quanto entrambi non prendano in considerazione alcuna esistente attivita' industriale e le concessioni minerarie vigenti. La ricorrente ritiene che la realizzazione del Piano si basa su un errore di fondo da parte dei progettisti, che avrebbero vincolato l'intero territorio eoliano trattandolo come sommita' affioranti dei vulcani dell'arco insulare vulcanico eoliano e quindi avendo come unico fine la tutela del sistema vulcanico, senza tenere in alcun conto il modello di sviluppo esistente, ne' gli interessi economico-sociali della popolazione, in assoluto dispregio degli obiettivi assegnati dalla normativa ai piani paesistici, ed escludendo la partecipazione al procedimento di formazione del Piano dell'ente locale, delle varie amministrazioni e dei cittadini interessati. La ricorrente lamenta l'interferenza del piano paesistico col piano regolatore generale, che pure ha tra i suoi contenuti i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico. Ritiene farneticante e totalitaria la logica seguita nella redazione del suddetto Piano che considererebbe il paesaggio interesse sovraordinato alle persone e ai fabbisogni sociali, entrando nel merito, anche delle piu' innocue attivita' di trasformazione dell'ambiente (illuminazione, insegne, vetrine, ecc...). E in particolare denuncia l'illegittimita' degli artt.9 punto 7 e 47 dei regimi normativi che, vietando l'attivita' estrattiva, non considerano l'utilita' della pomice, che non puo' essere assimilata agli altri materiali di cava, sia per le caratteristiche proprie del materiale in se' stesso, sia per le particolarita' della coltivazione, che puo' essere esercitata solo nei vulcani. Considerando che il Piano impone limitazioni all'uso delle moderne tecnologie ablative e vieta l'escavazione entro 150 m. dal cratere (art. 9 punto7), la Societa' conclude che il Piano territoriale paesistico si contrappone alla legge (legge regionale n. 127/80) e di fatto impedisce il rinnovo della concessione. Si chiede quindi che sia consentito coltivare le cave in atto sfruttate, senza estensione ad altri giacimenti, al fine di potere effettuare ove necessario un'opportuna riconversione industriale dell'attivita' eserci'ta. 52) Esposto inoltrato dalla Italpomice S.p.A. La Societa' evidenzia una asserita avversione del sindaco nei confronti delle aziende pomicifere e in particolare nei confronti dalla Italpomice, che, secondo quanto egli avrebbe affermato, sarebbe improduttiva. In realta' l'Italpomice rileva che la forzata sospensione dell'attivita' estrattiva per indagini della magistratura, se ha comportato la forzata chiusura temporanea dell'impianto, non puo' essere scambiata per rinunzia ad operare. 53) Opposizione proposta da Lettina Natalino - Localita' Canneto Il ricorrente osserva che il lotto di terreno di sua proprieta' ricade nella perimetrazione urbana di Lipari e che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 431/85, il vincolo paesaggistico non si applicherebbe nelle zone A e B del Piano di fabbricazione. Per questo motivo, chiede che venga riscritto il regime normativo dettato dal Piano dell'area in questione (MO2). 54) Opposizione proposta da Liberatore Pasquale nq. proc. di Liberatore Francesco - Frazione Pirrera Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, al punto 47 e 49. 55) Opposizione proposta da Lo Giusto Giovanni - Localita' contrada Spadarella Monte Giardina Il ricorrente, anche quale legale rappresentante della Giansanto & C. s.a.s., osserva che il fondo con annessi fabbricati di sua proprieta' e' rimasto escluso dalle zone di riserva e preriserva della R.N.O. di Lipari e ricade in area di verde agricolo secondo il P.d.F. di Lipari, confinando con la strada comunale Lipari-Fossa Monte San Salvatore. Su tale area egli intende realizzare un'azienda agricola ed agrituristica e ha presentato in tal senso un apposito progetto. Inopinatamente, il P.T.P. ha fatto rientrare il fondo in questione nell'ambito TO1, il che e' palesemente contraddittorio con le previsioni della riserva naturale dell'isola di Lipari e soprattutto con lo stato dei luoghi: secondo il ricorrente, infatti l'area di che trattasi non possiede particolari valenze dal punto di vista paesaggistico. A comprova dell'approssimazione dell'analisi che sorreggono il P.T.P., si fa osservare che nell'ambito TO1 e' stata inserita una strada classificata come sentiero storico che in realta' e' soltanto la traccia di una pala meccanica. Il Piano territoriale paesistico finirebbe con l'impedire l'esercizio delle attivita', quali quella progettata dal ricorrente, che sole, possono sorreggere la riqualificazione del territorio. Infatti l'abbandono delle colture tradizionali ha reso il territorio degradato e solo un esercizio attivo dell'agricoltura, che passa da interventi diversificati, o puo' consentirne il recupero. 56) Opposizione proposta da Lo Verdi Stellario e altri 8 firmatari - Localita' Santa Margherita Viene lamentata una contraddizione tra il P.T.P. e la riserva naturale orientata di Lipari, che ha escluso dal suo perimetro gran parte della frazione di Santa Margherita; il che dimostrerebbe lo scarso valore ambientale della localita' come risulterebbe anche dalla allegata documentazione fotografica. Sarebbe quindi auspicabile, negli ambiti TO5 e TO1, prevedere un regime agricolo che consenta, con gli indici di fabbricazione di tale tipologia, interventi di ristrutturazione, cambi di destinazione d'uso e l'attivita' agrituristica, fonte di possibile nuova risorsa economica. Quanto alle aree comprese nell'ambito RES, interessanti il nucleo urbano della frazione, esse andrebbero affidate alla pianificazione urbanistica, mentre le aree contigue andrebbero normate con il regime della modificabilita' (MO1), trattandosi di zone agricole limitrofe a nuclei urbani rurali e percio' antropizzate interamente. In realta', osservano i ricorrenti, il P.T.P. non tiene conto dell'effettivo stato dei luoghi, e in tal modo comprime immotivatamente l'esercizio del diritto di proprieta' senza alcun corrispettivo interesse pubblico. 57) Opposizione proposta da Luca Patrizia - Localita' Quattropani La ricorrente possiede un fondo con annessi fabbricati, in via Chiesa Vecchia, localita' Quattropani, che secondo il P.T.P. ricade nel regime normativo TO1. Detta area, destinata a sviluppo urbano, in realta' presenta una serie di costruzioni adibite a civile abitazione nella zona limitrofa alla Chiesa della Madonna della Catena, non rimane in prossimita' della costa ed e' evidentemente inserita in una zona di sviluppo dell'edilizia residenziale - stante la limitrofa ubicazione della Chiesa della Madonna della Catena. Conformemente allo stato dei luoghi, la ricorrente ha presentato progetti per il patto territoriale, miranti alla realizzazione, in quei fabbricati, di attivita' ricreativo-turistiche: chiede pertanto la riclassificazione dell'ambito TO1 in cui ricade il proprio fondo, al fine di realizzare le opere suddette. 58) Opposizione proposta da Maiorana Pietro e altri 5 firmatari - Frazione Pirrera Ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 49 e 54. 59) Opposizione proposta da Mandarano Antonino e altri 4 firmatari - Localita' Monte Gallina I ricorrenti sostengono che l'ambito TO1 previsto dal P.T.P. per l'area di loro pertinenza, non corrisponde all'effettivo stato dei luoghi, in quanto l'area presenta un buon numero di fabbricati ed e' idonea per nuovi interventi edilizi residenziali e rurali. Sarebbe piu' opportuno un regime normativo che consenta l'attivita' agrituristica con l'indice di edificazione delle zone agricole. L'attuale regime invece si traduce in una illegittima compressione del diritto di proprieta' a vantaggio di una indimostrata pubblica utilita'. 60) Opposizione proposta da Mangoni Valerio Il ricorrente ritiene vi siano delle incongruenze nell'art. 26 dei regimi normativi - R.E.P. Recupero propagginazioni con espansione sviluppabile su matrice sentieristica storica, nella parte in cui la norma definisce le attivita' compatibili (recupero privato senza ampliamento e senza variazioni d'uso); e le attivita' non compatibili (recupero privato con ampliamenti e con variazioni d'uso). Secondo il ricorrente bisognerebbe modificare l'indicazione senza ampliamento e variazioni d'uso e inserire, tra le attivita' compatibili, che il recupero privato consente a piano terra un aumento di cubatura nella misura del 25% - 50% di quella preesistente per fini funzionali e servizi igienici, e che la facciata degli edifici puo' essere restaurata senza interventi che ne cambino in alcun modo l'immagine, mentre i servizi e i collegamenti andranno realizzati esclusivamente sul retro. In tal senso si chiede che venga emendato l'art. 26 dei regimi normativi, R.E.P., riguardo le attivita' compatibili. 61) Opposizione proposta da Marra Antonio - Frazione Pirrera Viene lamentata la contraddizione esistente tra il P.T.P. ed il decreto che ha istituito la riserva naturale orientata di Lipari e ha escluso dal suo perimetro gran parte della frazione di Pirrera: il che dimostrerebbe lo scarso valore ambientale della localita', risultante anche dalla documentazione fotografica prodotta. Sarebbe auspicabile, per il ricorrente, introdurre nell'area il regime di modifica MO1, che appare confacente, considerata la vicinanza di agglomerati urbani. Il regime TI, che vincola parte della frazione, appare, al contrario, del tutto incongruo perche' non consente ai privati alcun intervento sui fabbricati esistenti, dei quali non consentirebbe la fruizione. In particolare il regime di tutela integrale non tiene conto dello stato dei luoghi delle aree coltivate, aventi connotati di borgo rurale, e andrebbe quindi eliminato. 62) Opposizione proposta da Marra Antonio - Localita' Canneto L'opponente esprime tutto il suo gradimento per le misure introdotte con il P.T.P., che viene considerato un giusto freno al degrado ambientale e auspica una azione di tutela rigida per preservare alcune aree di grande interesse paesaggistico, ed in particolare le contrade Serra e Collo Pirrera, aventi elevato valore naturalistico, faunistico e botanico. 63) Opposizione proposta da Martello Armando e Finocchiaro Antonina - Frazione Pirrera Ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 54 e 58. 64) Opposizione proposta da Martinucci Giuseppe - Frazione Pirrera Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 58 e 63. 65) Opposizione proposta da Mavilia Giuseppina - Localita' Quattrocchi La ricorrente illustra le caratteristiche del progettato Mirador, punto di belvedere e ritiene tale opera compatibile con il sistema delle Park-Ways, previsto dal Piano. 66) Opposizione proposta da Meligunte s.r.l. - Localita' Canneto Il P.T.P. detta una compiuta normativa d'uso del territorio e in tal modo interferisce con le indicazioni del P.R.G. Cio' avrebbe giustificato, per la ricorrente societa' la partecipazione alla sua redazione degli enti locali. Le previsioni del Piano esorbitano quelle di sua stretta competenza, non tengono conto degli altri interessi collettivi (attivita' produttive dei privati), e invadono soprattutto la sfera urbanistica, sottraendone di fatto l'esercizio al sindaco. In particolare la societa' ricorrente fa presente di essere proprietaria di un immobile classificato Q12. Si tratta di uno stabilimento di pomice, in atto abbandonato che non puo' essere affatto adibito ad attivita' turistiche ricettive o extra alberghiere, quale bene culturale testimoniale, come affermato dal Piano. Tale previsione risulterebbe di chiaro contenuto urbanistico, spettando al comune decidere sul possibile cambio di destinazione d'uso di un immobile; comunque le leggi n. 1497/39 e n. 431/85 non prevedono destinazioni museali di beni paesaggistici. Cio' si tradurrebbe in una alienazione del bene privato a vantaggio del demanio pubblico, finalita' propria di un Parco o di una riserva naturale (legge n. 394/91): il che dimostra che il Piano sarebbe stato pensato e progettato come parco o riserva. 67) Opposizione proposta da Merlino Antonino e Giuseppe - Frazione Pirrera Ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 63 e 64. 68) Opposizione proposta da Merlino Maria e Cincotta Rosalia - Localita' Canneto Il lotto di terreno dei ricorrenti ricadrebbe in zona B del P.R.G. e pertanto, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 431/85, ne' il vincolo paesaggistico ne' il P.T.P. possono trovare applicazione legittima in quest'area. 69) Opposizione proposta da Merlino Giuseppe Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno di 1500 mq.., ricadente secondo il P.T.P. nel regime MA1 e ai margini del regime TR di Marina Lunga, dichiara di avere presentato patto territoriale con una idea progetto che prevede la realizzazione di una struttura ricettiva dotata di 20 posti letto, iniziativa non prevista dal regime previsto per l'area in questione dal P.T.P. Per questi motivi si chiede la modifica del regime normativo auspicando che le indicazioni del P.T.P. siano di carattere indicativo e non prescrittivo. 70) Opposizione proposta da Natoli Domenico e Famularo Santa - Frazione Pirrera I ricorrenti ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 64 e 67. 71) Opposizione proposta da Natoli Giuseppe e altri 5 firmatari - Frazione Pirrera I ricorrenti ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 67 e 70. 72) Opposizione proposta da Natoli Salvatore e Giuseppe - Localita' Quattropani La ditta, proprietaria di alcune aree a Lipari, localita' Quattropani, ricadenti in zona RNS ha realizzato su parte di esse un edificio adibito ad officina meccanica (attivita' artigianale), cosi' come nei terreni circostanti. La ditta osserva la incongruita' della classificazione assegnata dal P.T.P., perche' non ci sono valori paesistici rilevanti nell'area in questione. Chiede pertanto la riclassificazione del regime normativo e la previsione di sviluppo dell'attivita' artigianale nel fondo di sua proprieta'. 73) Opposizione proposta da Paino Giovanna in Cappelli e altri 5 firmatari - Frazione Pirrera Ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 70 e 71. 74) Opposizione proposta da Paino Antonio - Localita' Quattropani Il vincolo sarebbe illogico ed illegittimo in quanto la zona non presenterebbe valori paesistici meritevoli di tutela. Al contrario l'area, essendo priva di strutture ricettive, si presterebbe ad insediamenti agrituristici utili a valorizzare la frazione. 75) Opposizione proposta da Peruggia Silvio - Localita' Porticello Il ricorrente chiede la rettifica della zona RES in quanto, per un presumibile errore materiale, la linea di demarcazione della suddetta area esclude soltanto il suo fabbricato, ricadente erroneamente in zona TO1. 76) Opposizione proposta da Picone Antonino - Localita' Pianogreca Il ricorrente si oppone alla classificazione dell'area in cui ricade la sua proprieta', nell'ambito TO1 del P.T.P., sostenendo che l'area de qua, in cui sono presenti parecchi fabbricati per civile abitazione, ha una spiccata vocazione edificatoria perche' e' limitrofa all'area urbana. Il tutto e' comprovato dal fatto che la Regione siciliana, nell'istituire la riserva naturale orientata del comune di Lipari, ha escluso tale area perche' non l'ha reputata meritevole di tutela in quanto in essa non sono presenti valori paesaggistici tali da essere preservati. 77) Opposizione proposta da Picone Francesco - Localita' Pianogreca L'opponente osserva che il fondo agricolo di sua proprieta' e' normato, per una parte dal R.N. MO2 con un vincolo archeologico, per la restante porzione dal R.N. MA1 con una prescrizione di arretramento di m. 30 dal ciglio stradale. Secondo il ricorrente e' evidente l'illogicita' delle suddette previsioni del P.T.P., tanto piu' che gli scavi compiuti nel 1952 per conto del Museo di Lipari non hanno dato risultati significativi, e l'indicazione fornita circa l'arretramento dal ciglio stradale non da alcun beneficio al paesaggio, ma ostacola la costruzione di strutture utili all'agricoltura. Per questi motivi l'opponente chiede l'eliminazione del vincolo archeologico o quantomeno la riperimetrazione dell'area di sua pertinenza, mentre invita a valutare la possibilita' di limitare la prescrizione di arretramento a soli 10 m. dal ciglio stradale, fermo restando il mantenimento delle previsioni urbanistiche relative alla costruzione in verde agricolo. 78) Opposizione proposta da Pumex, - Localita' Monte Pilato, localita' Papesca e localita' Capistello La Pumex e' titolare di cave di pomice a Monte Pilato, area che il Piano sottopone al regime TS3 e in parte ZM3 e ZM1 ed osserva che: - nella zona TS3 non e' ammessa alcuna attivita' estrattiva; - lo stesso dicasi per una cava esistente in zona MA2; - nella zona ZM1 e' ammessa soltanto l'attivita' estrattiva disciplinata e sorvegliata, sottoposta ad un piano progetto paesistico soggetto a n. o. della soprintendenza; - nella zona ZM2 il regime e' identico al precedente con l'ulteriore limitazione che l'esercizio dell'uso civico di attingimento della pomice e' ammesso nei limiti della concessione mineraria. La societa' e' anche proprietaria di alcuni edifici industriali abbandonati in zona TS4, indicati con lettera Q come beni culturali testimoniali non suscettibili, pertanto, di destinazione residenziale, alberghiera o extra alberghiera: ritiene che il Piano, incidendo sulle destinazioni d'uso violi gli artt. 5 e 7 della legge n. 1497/39 e l'art. 1 legge n. 431/85 che non prevedono tale facolta'. Per le altre osservazioni si ripetono gli argomenti esposti al punto 42 (osservazione Italpomice s.r.l.) 79) Opposizione proposta da Rando Giuseppe - Frazione Pirrera Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 71 e 73. 80) Opposizione proposta da Rodriquez Giuseppe e Siracusano Francesco - Localita' Pignataro di Fuori I ricorrenti si oppongono alle norme del P.T.P., delle quali fanno osservare i caratteri ritenuti ammissibili solo per quelle che regolano i parchi e le riserve, e in particolare la pretesa di determinare la demanializzazione del territorio senza indicare ne' i riferimenti legislativi, ne' le risorse finanziarie. I ricorrenti fanno presente, tra l'altro, di avere presentato progetto da inserire nel patto territoriale delle isole Eolie e fanno proprie le argomentazioni esposte nell'osservazione sub. 31 (comune di Lipari). 81) Opposizione proposta da Schiera Carmela - Localita' Acquacalda La ricorrente, proprietaria di un terreno e alcuni fabbricati siti in contrada Acquacalda fa presente che una parte di questi, parte integrante dell'abitato, ricadono nella zona B1 del PDF mentre nel P.T.P. l'abitato di Acquacalda e' normato col regime MO3; che alcuni edifici di proprieta' della ricorrente vengono indicati come beni etnoantropologici mentre in realta' sono ruderi privi di quegli asseriti caratteri. Viene anche messa in evidenza la contraddittorieta' esistente fra la riserva naturale orientata dell'isola di Lipari il Piano delle riserve, che non ha ritenuto di dovere vincolare i terreni della ditta perche' privi di valori da preservare, e il P.T.P. che invece li inserisce in zona TO5, che prevedendo una progressiva demanializzazione con i conseguenti fenomeni di abbandono e degrado ambientale del territorio. Per questi motivi si chiede la riclassificazione del fondo e dell'area in cui esso ricade nonche' dei fabbricati che vi insistono. 82) Opposizione proposta da Societa' Eolie di Navigazione - Localita' Canneto La societa' ricorrente illustra il progetto da essa presentato, per la realizzazione di un albergo mirato ad un turismo qualificato. Struttura ricettiva che, per qualita' dei servizi e del numero di posti letto, non e' presente nella localita' Canneto, a forte vocazione turistica. 83) Opposizione proposta da Subba Giuseppe - Localita' Monte di Lipari Il ricorrente ritiene che i suoi immobili ricadono in zona TO1 in maniera del tutto immotivata in quanto la zona e' principalmente rappresentata da paesaggi agricoli incolti ed aree urbanizzate, tant'e' che non e' stata inclusa nella riserva o preriserva ma indicata zona C4 nello strumento urbanistico. A tal fine ritiene che la zona andrebbe sottoposta a regime agricolo permettendo il cambiamento di destinazione d'uso, l'ampliamento e la ristrutturazione dei fabbricati esistenti e anche la realizzazione dei volumi necessari per una moderna agricoltura, e, nello stesso tempo, consentendo lo sviluppo dell'agriturismo o del turismo rurale. E ancora ritiene che debbano essere riscritte le norme relative agli edifici esistenti in quell'area, dei quali deve essere consentito un ampliamento per le giuste finalita' abitative: chiede infine che vengano ristretti gli ambiti TO1 adiacenti a tali agglomerati MO1. 84) Opposizione proposta da U.L.A. - C.L.A.A.I di Lipari Se il P.T.P. mantenesse le posizioni espresse dai suoi redattori senza il concerto con le realta' istituzionali, economiche e produttive delle isole Eolie, si verrebbe certamente a creare una grave paralisi della crescita economico-sociale delle isole. Infatti le attivita' produttive di carattere imprenditoriale e artigianale non potrebbero piu' ampliarsi e cio' con grave danno all'economia dell'isola. In realta', secondo l'associazione, il P.T.P. non tiene in considerazione alcuna l'uomo e la sua realta' produttiva. Si auspica quindi una revisione globale del piano, con la partecipazione di tutti gli esperti del consiglio comunale e dei vari comitati cittadini per pervenire ad uno strumento che, pur garantendo la salvaguardia del territorio, non trascuri lo sviluppo economico dell'isola. 85) Opposizione proposta da Universita' di Bologna - Dipartimento scienze della terra - Monte Pilato Si oppone a una indiscriminata ripresa dell'attivita' estrattiva le cui modalita' vanno invece rese compatibili con la tutela del vulcano, di enorme interesse scientifico. 86) Opposizione proposta da Zaia Ermelinda e altri 5 firmatari - Frazione Pirrera Ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 73 e 79. 87) Opposizione proposta da Zappala' Filippo n.q. di proprietario e quale rappresentante di altri proprietari di terreni - Localita' Costa Cattiva, Spadarella, Urnazzo Guardia, ecc... Il ricorrente premette che i suddetti lotti posti nell'ambito TO1 sono forniti di sentieri privati interni con accesso alla viabilita' comunale e sono dotati di fabbricati modesti se pur di antica edificazione. I titolari di questi terreni sono disponibili a realizzare interventi di carattere turistico pubblico-privato e agrituristico e, a tal fine, hanno intrapreso una serie di iniziative troncate purtroppo dalla pubblicazione del Piano, che ha consentito soltanto il recupero dell'esistente. Pur non escludendo le iniziative che si vogliono perseguire, il P.T.P. non fornisce gli strumenti adatti per realizzarle; si chiede pertanto una modifica del Piano con conseguente recepimento del P.R.G., ovvero la completa o parziale demanializzazione delle aree, con formale esproprio e cessione ai proprietari di altre porzioni di territorio comunale di valore comparabile a quello delle aree espropriande. 88) Opposizione proposta da Alessandro-Indricchio Luigi e Picone Antonino - Localita' San Salvatore I ricorrenti, proprietari di un fondo di terreno che secondo il P.T.P. e' sottoposto al regime normativo del mantenimento (ambito MA2), chiedono la modifica di tale previsione in modo da potere realizzare un residence, come da progetto presentato per il patto territoriale di Lipari. La richiesta e' fondata sulle caratteristiche dei luoghi, i quali, secondo i ricorrenti, sarebbero privi di valenza paesaggistica e sarebbero al contrario interessati dalla presenza di numerosi fabbricati residenziali, prossimi ad un asse viario e destinati principalmente ad uso agricolo, e si qualificherebbe quindi come zona di espansione abitativa. 89) Opposizione proposta da Barca Antonino e Raffaele Angela - Localita' Pianoconte, via Varesana Sotto I ricorrenti, proprietari di un fondo di terreno che secondo il P.T.P. e' sottoposto al regime normativo del mantenimento (ambito MA1 e RNS), chiedono la modifica di tale previsione. Infatti, secondo i ricorrenti, l'area in questione, prossima alla frazione di Pianoconte, ne costituisce la naturale zona di espansione perche' priva, tra l'altro, di particolari valenze paesistiche e perche' gia' urbanizzata. Secondo i ricorrenti, inoltre, le norme del Piano finirebbero per scoraggiare l'esercizio dell'attivita' agricola, che non puo' prescindere dalla realizzazione di nuovi volumi edilizi. 90) Opposizione proposta da Picone Antonino - Localita' San Leonardo Il ricorrente, proprietario di un fondo di terreno che secondo il P.T.P. e' sottoposto al regime normativo della Tutela Orientata (ambito TO1), chiede la modifica di tale previsione in modo da potere realizzare i progettati interventi, uno dei quali corrisponde a un'idea progetto (punto di incontro agrituristico) presentata per il patto territoriale di Lipari. La richiesta e' fondata sulle caratteristiche dei luoghi, i quali, secondo il ricorrente, sarebbero lontani dalla costa, interessati dalla presenza di numerosi fabbricati, prossimi ad un asse viario e vocati all'uso agricolo. Oltre a questi motivi, il ricorrente rileva le incongruenze del Piano nella parte in cui, perimetrando i coni vulcanici presenti nell'area in questione, conterrebbe errori e divergenze dallo stato dei luoghi. ISOLA DI ALICUDI 91) Opposizione proposta da Baratta Ettore - Localita' Porto Il ricorrente possiede alcuni terreni che nel P.T.P. ricadono in ambito MA1, a confine degli ambiti MO3 e RIO. Detti terreni sono gli unici pianeggianti nell'isola e per questo motivo sono particolarmente adatti ad essere utilizzati per insediamenti turistico-alberghieri. Inoltre sono adiacenti ad alcuni fabbricati ricadenti in ambito RIO, di cui uno destinato ad attivita' commerciale, del quale risulterebbe pero' impossibile qualsiasi ampliamento, che e' precluso nell'ambito MA1. Si chiede allora di ricomprendere tutti i suddetti terreni nell'ambito MO3, che appare attualmente poco esteso rispetto alle potenzialita' di sviluppo turistico dell'isola. 92) Opposizione proposta da Russo Carlo e Taranto Angelo - Localita' Porto I ricorrenti sono proprietari del complesso alberghiero Hericusa, ricadente nell'ambito MO3, nel quale e' vietata l'edificazione del primo piano, mentre un'altezza simile si riscontra in tutte le vecchie abitazioni di Alicudi, essendo dovuta alle esigue estensioni dei lotti di terreno e alla predominanza di scarpate di notevole pendenza. I ricorrenti chiedono che nell'ambito MO3 venga prevista la possibilita' di ampliamento degli edifici facenti parte delle strutture alberghiere e ricettive, che nel Piano sono considerate attivita' compatibili; fanno presente di avere presentato progetto di ampliamento ai sensi dell'art. 36 legge regionale n. 37/85 e istanza di adesione al patto territoriale per l'ampliamento e l'ammodernamento dell'attivita' turistico alberghiera da essi gestita, progetto che si chiede di prendere in considerazione. ISOLA DI FILICUDI 93) Opposizione proposta da Associazione Amici di Filicudi - Intero territorio dell'isola L'associazione fa rilevare di aver potuto analizzare solo parte del Piano territoriale paesistico, ma cio' non di meno osserva che la definizione del regime normativo di recupero R.E.P. se pure coglie l'aspetto urbanistico del sistema degli insediamenti urbani di Filicudi, non riesce a cogliere il rapporto esistente tra le costruzioni e gli spazi aperti circostanti di pertinenza, caratterizzati da terrazzamenti e da case, che costituisce l'elemento fondamentale del paesaggio delle isole. Altrettanto debole appare la scelta del P.T.P. di consentire il solo recupero dei volumi esistenti, senza trasformazione degli usi originari. Appare quindi indispensabile, da un lato, affinare la perimetrazione dei nuclei insediativi dell'isola, reintegrando edifici esclusi ed escludendo i corpi superflui, e dall'altro, di ammettere il recupero ad uso abitativo o ricettivo o sussidiario di tutti i fabbricati anche in stato di rudere purche' accertati dal Piano regolatore e di ammettere ampliamenti degli edifici esistenti, escludendo evidentemente i fabbricati abusivamente realizzati, nonche' oggetto di sanatoria edilizia. La normativa del Piano dovra' tenero conto che i terrazzamenti e tutti i manufatti esistenti, ivi compresi i sentieri, necessitano di una conservazione integrale, che ne preveda anche la ricostruzione filologica. Altrettanto indispensabile e' disporre la rimozione delle costruzioni temporanee (roulotte, baracche, ecc.) che ricadono nelle zone archeologiche o di elevata qualita' ambientale e la demolizione degli edifici abusivi ricadenti su terreni demaniali o sulla fascia di rispetto della costa. Si segnala infine l'opportunita' di identificare fra i detrattori il sistema della distribuzione dell'energia elettrica e delle linee telefoniche mediante pali, al fine di promuovere il loro interramento. 94) Opposizione proposta da Triolo Giuseppe ed Egidio, Ruggiero Anna - Abitato Pecorini I ricorrenti osservano che il P.T.P. non ha preso in adeguata considerazione la vocazione turistica dell'isola, non indicando le risorse di sostentamento degli abitanti. Le previsioni del P.T.P. risultano, tra l'altro, quanto mai carenti anche nella parte analitica, come dimostra il fatto che la mappatura adoperata non rispecchia affatto lo stato attuale dei luoghi; nelle aree comprese nel P.T.P. non sono stai inseriti alcuni nuclei abitati e non sono state identificate aree suscettibili di nuova urbanizzazione sia per residenza pubblica o privata sia per lo sviluppo di tipo turistico alberghiero; non si e' prevista l'identificazione di aree e/o edifici esistenti da adibire a scuole e non si e' prevista l'identificazione di un presidio di pronto soccorso, con annessa struttura eliportuale; alcune unita' immobiliari edificate, di proprieta' degli istanti, sono assenti del tutto. Se queste carenze comprovano l'erroneita' dei presupposti del Piano, altrettanto censurabili sono le sue conseguenze. I ricorrenti non condividono, in particolare, che nell'ambito delle zone R.E.P. non sia prevista per gli edifici privati la possibilita' di ampliamento, di variarne la destinazione d'uso e di eseguire nuove costruzioni secondo la normativa urbanistica: e' opportuno, da questo punto di vista, che le aree R.E.P. vengano modificate in zone R.I.O. ISOLA DI PANAREA 95) Opposizione proposta da Mora Paola Emilia - Localita' San Pietro Viene eccepita la illogicita' del regime normativo, che non consentirebbe ne' ampliamenti ne' cambi di destinazione d'uso in un centro abitato avente un buon numero di fabbricati esistenti. Cio' comporta la compressione del diritto di proprieta', un travisamento dei fini di tutela propri del P.T.P., che sotto tale profilo devia dai propri compiti istituzionali. 96) Opposizione proposta da Scandurra Salvatore - Localita' Sotto Castello I terreni del ricorrente ricadono in zona TO1, il che preclude la realizzazione della proposta presentata nell'ambito del patto territoriale delle isole Eolie, di realizzare una struttura adibita a Centro salutistico biodiagnostico e termale. Il ricorrente ritiene che la suddetta zona non presenti una valenza paesistica tale da giustificare la predetta classificazione. Infatti detti terreni sono stati esclusi dal decreto di riserva naturale orientata e preriserva n. 970 del 10 giugno 1991, anche per la loro vicinanza al centro abitato e alla fascia costiera. Vista la carenza di zone libere da adibire allo sviluppo turistico e residenziale, appare necessario rivalutare globalmente il regime normativo dell'area, che, al contrario, sarebbe relegata ad una mera funzione di uso agricolo, il che sarebbe tra l'altro impossibile in assenza di nuovi volumi da adibire a tale uso, preclusi dalle norme del Piano, che in tal modo determinerebbe l'abbandono e il depauperamento dell'ambiente circostante. ISOLA DI VULCANO 97) Opposizione proposta da Arcovito Francesco - Localita' Piano Il ricorrente chiede che i terreni di sua proprieta', classificati negli ambiti MA1 e TO1, siano riclassificati come ambito MO2. Cio' perche' esso sono serviti da sentieri privati interni, anche carrabili, e sono accessibili da due strade comunali, con le quali in buona parte confinano: inoltre, in tali terreni ricadono molti fabbricati di antica e di recente costruzione. Si nega decisamente, in particolare, che sia di competenza del Piano territoriale paesistico fissare, come e' previsto in ambito MO2, l'estensione minima, di 2.000 mq.. per i lotti edificabili. In ogni caso, secondo il ricorrente, vanno garantite le disposizioni proprie del regime urbanistico in verde agricolo, che consentono di rispettare le finalita' primarie di detti ambiti, ovvero il ripristino agricolo vegetazionale di tipo tradizionale, che richiede di utilizzare tecnologie contemporanee e di realizzare volumi edilizi adeguati. 98) Opposizione proposta da Bruno Mariano - Localita' Piano Cardo L'area di proprieta' del ricorrente ricade nel regime di tutela MA2 del P.T.P., che prevede il mantenimento per fini di turismo culturale solo per uso pubblico a rotazione d'uso e non consumo del suolo a livello insediativo privato, lottizzazione e frazionamento. In realta' e' un'area servita da infrastrutture secondarie ed e' limitrofa ad un agglomerato di case ad uso residenziale: sarebbero quindi assenti i caratteri di pregio paesistico affermati nel P.T.P. e l'area dovrebbe essere riclassificata. 99) Opposizione proposta da Carnevale Bartolo ed Emanuele - Localita' Gelso-Punta D'aria I ricorrenti, proprietari di terreni ricadenti in ambito TO1, osservano che per poter rispettare le finalita' primarie di detto ambito occorre che in esso sia garantito il regime urbanistico delle zone di verde agricolo. Infatti anche le colture tradizionali debbono essere condotte secondo un modello aziendale, tecnologicamente aggiornato, per non risultare antieconomiche e quindi essere abbandonate. Mentre i sistemi agricoli tradizionali erano supportati da piccoli corpi edilizi, sovente formati di un unico ambiente, il modello aziendale di cui sopra necessita invece di volumi edilizi adeguati alla gestione del fondo, che sono invece esclusi dalle attivita' compatibili nell'ambito TO1. Le stesse considerazioni valgono per le attivita' agrituristiche, che non possono realizzarsi in assenza di aziende agricole, casali, fattorie o masserie in grado di garantire una ricettivita' sufficiente. In tal senso le norme censurate appaiono irrealizzabili, oltre che penalizzanti discriminatorie e vessatorie nei confronti dei cittadini legittimi proprietari, con palese violazione dei loro diritti costituzionali. 100) Opposizione proposta da Carnevale Tommaso e Filippo, De Pasquale Filippo e Emanuela - Localita' Gelso I ricorrenti sono proprietari di alcuni terreni in localita' Gelso, che e' la parte dell'isola piu' protetta dai rischi vulcanici e di conseguenza era ad attivita' agricole di pregio. Cio' fino al 1945, prima dei rilevanti fenomeni di emigrazione, che hanno spopolato il territorio; in atto essa e' sede di un approdo di emergenza, allestito dalla protezione civile per l'evacuazione degli abitanti in caso di calamita' naturali. I ricorrenti hanno presentato per il patto territoriale delle isole Eolie la proposta di realizzazione di un complesso ricettivo all'aria aperta (campeggio), con annessa un'area destinata a parco e un'area destinata ad attivita' agricole. Tale proposta confligge con il P.T.P., in cui la zona e' inserita nel regime TO1. Al riguardo si sottolinea la contraddizione tra la suddetta previsione e l'esclusione di tale area dalle previsioni del decreto istitutivo della riserva naturale orientata delle isole del comune di Lipari: si evidenzia cosi' il valore soggettivo delle scelte, in contrasto con i presupposti obiettivi della normativa di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale. Inoltre il P.T.P., prevedendo per tali aree una progressiva demanializzazione, accentuerebbe l'attuale stato di degrado ambientale e di abbandono del territorio. Sarebbe preferibile invece il mantenimento del regime edificatorio delle aree di verde agricolo previsto dalle leggi regionali, permettendo quindi sia il cambio di destinazione d'uso che l'ampliamento e la ristrutturazione dei fabbricati esistenti, come anche la realizzazione dei volumi necessari per una moderna agricoltura e per lo sviluppo dell'agriturismo. Le previsioni attuali del P.T.P., perche' contrastanti con la situazione ambientale dei luoghi e con l'esigenza di un loro recupero, sia in termini paesaggistici che produttivi, si risolvono quindi in una compressione del diritto di proprieta' non collegata ad una manifesta utilita' pubblica di tutela. 101) Opposizione proposta da F.lli Conti I ricorrenti, con un progetto inserito nel patto territoriale, intenderebbero realizzare un'arena all'aperto in zona T.I., che sfrutterebbe il naturale andamento del terreno e utilizzerebbe materiali naturali locali, riducendo al minimo le strutture fisse necessarie che verrebbero integrate da strutture precarie: si chiede pertanto di poter realizzare quanto sopra in ambito T.I. 102) Opposizione proposta da F.lli Conti I ricorrenti sono proprietari di un albergo con 124 posti letto, che si riterrebbe utile ampliare fino alla capacita' di 200 posti letto. La legge regionale n. 34/96 consente l'ampliamento del 30% delle strutture alberghiere, e la ditta ha presentato istanza nei termini prescritti al comune prima della adozione del Piano territoriale paesistico, che include l'area nel regime RES, dove e' vietato l'ampliamento del 30% consentito dalla suddetta legge regionale. La ditta chiede che la normativa relativa all'ambito RES costituisca solo una mera indicazione per il successivo P.R.G.; e, in subordine, che nelle aree ricadenti in ambito RES l'aumento di cubatura per i complessi alberghieri e per i servizi ed esercizi privati consentito dalle leggi venga ammesso per dimostrate esigenze funzionali. 103) Opposizione proposta da Conti Alberghi Turismo C.A.T. s.r.l. - Localita' Vulcanello La societa' e' proprietaria di un terreno nel quale intenderebbe realizzare un parco naturale, lasciando inalterata la parte di territorio in cui sono leggibili i terrazzamenti ed i depositi vulcanici dell'ultima eruzione del cratere di Vulcanello, con un campeggio qualificato da realizzare nell'area, gia' in parte rimboschita, al di fuori della fascia dei 150 m. dal mare. Il progetto e' stato presentato nell'ambito del patto territoriale per le isole Eolie. Poiche' i campeggi sono vietati nella zona TO1 (in cui, secondo il P.T.P. ricade l'area in questione), ma sono consentiti in zona TO2, si chiede il mutamento da TO1 a TO2 per la parte di territorio interessata. 104) Opposizione proposta da Coop. edil. Vulcano Prima e Vulcano Seconda - Localita' Lentia Le cooperative sono proprietarie di terreni nei quali hanno eseguito, con regolare concessione edilizia, lavori di demolizione e di fedele ricostruzione di un edificio. I terreni e il citato edificio non hanno sbocco sulla via pubblica, ma le cooperative hanno costituito servitu' di passaggio sul fondo limitrofo, da esercitarsi mediante l'utilizzo di un tratto di strada esistente e la costruzione di un nuovo breve tratto di strada, che servirebbe anche ad esigenze di protezione civile, rendendo la localita' Lentia raggiungibile dai mezzi di soccorso. L'opera, indispensabile per l'utilizzazione dei fondi di proprieta' delle cooperative, prevista dallo stesso P.T.P., comporterebbe solo lievi movimenti di terra e la realizzazione di opere di sostegno di modeste dimensioni: si chiede pertanto che sia reso possibile, nell'ambito del regime di tutela TO1, il completamento della descritta viabilita'. 105) Opposizione proposta da Coop. edil. Vulcano Prima e Vulcano Seconda - Localita' Lentia Le societa' ricorrenti fanno rilevare che il P.T.P., pur muovendo dalla condivisibile premessa che le isole Eolie debbono essere oggetto di provvedimenti attivi che valgano a coniugare la loro risorsa preminente, il vulcanismo, a uno sviluppo economico sostenibile (e quindi, tra l'altro, parchi termali e talasso-termali), risulta invece fortemente disincentivante rispetto alle iniziative economiche che teoricamente vorrebbe promuovere. Particolarmente contraddittorie rispetto alle finalita' del Piano sono le norme che definiscono per tutte le isole un divieto di trasformazione, fatta eccezione per le zone MO3. La pretesa di salvaguardia di salvaguardia dell'edilizia rurale esistente, congelandone l'estensione, non tiene conto del fatto che un'azienda agricola o una struttura agrituristica, per essere competitiva, devono avvalersi di strutture edilizie adeguate, senza di che, nessuna impresa puo' attecchire, condannando il territorio all'abbandono e al degrado. Con particolare riferimento ai terreni di loro proprieta', essi ricadono in ambito di tutela TO1, destinato dal P.T.P. a parco o attivita' agrituristica, con recupero dell'esistente; adiacente al terreno e' il complesso residenziale della Lentia S.p.A, considerato dal Piano quale detrattore paesistico e soggetto al regime di tutela RES, che prevede di arrestare il danno mediante mascheramenti arborei e con il recupero edilizio per uso pubblico del complesso che dovrebbe essere espropriato. Le cooperative non ritengono praticabile la sistemazione a parco dei terreni di loro proprieta', prevista dal regime TO1: e cio' per la difficolta' di accesso ai luoghi, per accedere ai quali si dovra' necessariamente attraversare il complesso edilizio suddetto. Propongono invece per una porzione dei terreni di loro proprieta' la modifica del regime di tutela da TO1 a MO3, per consentire la realizzazione di una struttura ricettiva, finalizzata al turismo destagionalizzato per la fruizione delle risorse termali, in quanto tale utilizzazione del territorio costituisce uno degli obiettivi principali del P.T.P., nonche' del patto territoriale delle isole Eolie al quale le cooperative hanno aderito. 106) Opposizione proposta da Corrieri Christian Il ricorrente rileva la mancata osservanza dell'art. 23, 2o comma, del R.D. n. 1357/40, dal momento che il P.T.P. e' stato predisposto dalle autorita' competenti senza alcun formale coinvolgimento delle amministrazioni comunali. Inoltre il P.T.P. sarebbe in contrasto con il regime della RNO di Lipari, che per l'area di proprieta' del ricorrente non prevede alcuna forma di tutela, mentre il Piano la inserisce nel regime TO1. Il Piano non prevede, al contrario del patto territoriale delle isole Eolie, alcuna possibilita' di realizzazione di strutture ricettivo turistiche. Verrebbe inopinatamente preclusa, tra l'altro, l'iniziativa proposta dal ricorrente che vorrebbe realizzare un complesso ricettivo termale, che potrebbe occupare 20 addetti annuali e 50 in alta stagione. Per questi motivi, fa opposizione al mantenimento della predetta area nell'ambito definito TO1, in quanto tale previsione supera la competenza istituzionale del Piano territoriale paesistico, e comprime il diritto di proprieta' riducendone l'utilizzazione senza una manifesta utilita' pubblica di tutela. 107) Opposizione proposta da D'Ambra Vincenzo - Localita' Sommata Secondo il ricorrente il Piano territoriale paesistico delle isole Eolie si configurerebbe come un atipico progetto per realizzare un Parco naturale dei Vulcani, che muove dalla natura vulcanica di tutte le isole Eolie, sotto tale profilo sottoposta a tutela ai sensi della legge n. 431/85, e giunge alla conseguenza che la legge non prevede di imporre su tutto il territorio un vincolo di immodificabilita' assoluta. Sotto tale profilo il Piano territoriale paesistico e' evidentemente viziato da eccesso di potere perche' la zonizzazione adoperata e i regimi normativi appaiono pertinenti a un parco o ad una riserva, ma non a un piano paesistico; infatti, a fronte dei divieti posti dal Piano, non e' possibile con questo strumento attingere alle fonti di finanziamento previste invece per i parchi o riserve. Inoltre il P.T.P., pur incidendo sulle competenze urbanistiche dei comuni, e' stato elaborato senza alcuna consultazione dei comuni interessati: e cio' anche se il Piano esorbita dalle funzioni che gli sono proprie, consistenti nel dettare norme minime di tutela di ambiti vincolati, inderogabili dagli strumenti urbanistici, i quali dovrebbero dettare piu' specifiche misure. Il piano paesistico delle Eolie ha invece imposto vincoli urbanistici, che sottraggono al comune la possibilita' di disciplinare lo sviluppo del proprio territorio pur nel rispetto delle regole di tutela e valorizzazione ambientale. Da questo punto di vista, il regime normativo e' illegittimo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 della legge n. 1497/39 e dell'art. 1-bis della legge n. 431/85 e per eccesso di potere. La disciplina, dettata dagli artt. 29 e 31 dei regimi normativi e' del tutto estranea ad un piano paesistico, essendo una normativa di esclusiva competenza della pianificazione urbanistica, alla quale il P.T.P. puo' dare soltanto indicazioni e orientamenti. Tale normativa, inoltre, finisce col rendere impossibili anche le attivita' che il piano paesistico considera compatibili. Le aree interessate dovrebbero allora essere utilizzate nei limiti consentiti in verde agricolo, per realizzare le strutture necessarie per lo sviluppo dell'attivita' agricola, dell'agriturismo, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti di origine naturale; nelle stesse aree, occorre rendere possibile il recupero privato con ampliamento solo al piano terra e con possibilita' di cambio di destinazione d'uso. 108) Opposizione proposta da Ferlazzo Marco - Localita' Cugno Il ricorrente e' proprietario di un fondo nell'isola di Vulcano ricadente in ambito MA1, mancante del tutto di edifici, dove, in conseguenza di quel regime normativo, non si potranno condurre colture tradizionali, che necessitano di modelli e tecnologie aggiornate per non risultare antieconomiche, ne' realizzare attivita' agrituristiche, che comportano l'esistenza di aziende agricole, casali, fattorie o masserie in cui garantire un'adeguata ricettivita'. La Ditta chiede pertanto che in ambito MA1 sia consentito realizzare nuovi volumi rispettando l'indice fondiario valido in verde agricolo, senza di che, le previsioni del P.T.P. risulterebbero penalizzanti, discriminatorie e vessatorie nei confronti dei proprietari. 109) Opposizione proposta da Geoterme Vulcano s.r.l., Coop. ediliz. Vulcano Prima e Vulcano Seconda, Contitour s.r.l., Conti Eller Alberghi C.E.A. s.r.l. Le societa' sottolineano le contraddizioni interne del P.T.P., che vorrebbe costituire una occasione di sviluppo delle isole Eolie, da realizzare attraverso la valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici esistenti, l'incremento del turismo destagionalizzato, lo sfruttamento delle risorse termali. In realta', il regime normativo dello stesso Piano territoriale paesistico prevede la progressiva demanializzazione di vaste aree; impedisce di fatto lo sviluppo dell'agriturismo, perche' consente solo il recupero dell'esistente, senza neppure consentire il cambio di destinazione d'uso; frena lo sviluppo dell'agricoltura, prevedendo il mantenimento dell'architettura rurale e non consentendo di realizzare gli edifici propri di un industria agricola moderna. E' evidente, osservano le ricorrenti societa' alberghiere, che nelle Eolie si e' sviluppato un turismo di tipo esclusivamente balneare, la cui crescita e' assolutamente inadeguata a fronteggiare la concorrenza internazionale. A questo riguardo le amministrazioni eoliane hanno attivato il patto territoriale, al quale hanno aderito gli imprenditori, che indica i settori di intervento per ciascuna isola. A Vulcano i settori di intervento del patto territoriale sono collegati al turismo (ricettivita' e servizi); rilancio dell'agricoltura e dell'allevamento; promozione dell'agriturismo; fruizione delle risorse naturali quali il termalismo; ricerca scientifica e congressualita' legata alla vulcanologia. Ma la normativa del Piano territoriale paesistico non consente la realizzazione delle attivita' imprenditoriali proposte nel patto; il che impone, secondo le ricorrenti, la correzione e l'adeguamento delle norme del P.T.P. alle esigenze di sviluppo del territorio. Occorre quindi rivedere la normativa delle zone TO21, prevedendo la possibilita' di ampliamento dell'edilizia esistente e normare la viabilita' di accesso ai fondi; prevedere l'incremento dei borghi rurali e delle aggregazioni a carattere residenziale. E' necessario soprattutto studiare una normativa appropriata per lo sfruttamento della risorsa termale, che rappresenta una grande potenzialita' per l'isola, che, con una ricettivita' adeguata, potrebbe contrastare la concorrenza degli altri paesi del Mediterraneo. Il che richiede al P.T.P. di consentire ricettivita' aggiuntiva da realizzare in ambito MO3, come pure il riuso, l'ampliamento e l'adeguamento della ricettivita' esistente e la realizzazione di infrastrutture termali anche in ambito TO1. 110) Opposizione proposta Geoterme Vulcano s.r.l. La societa', che ha tra le sue finalita' la realizzazione e la gestione di impianti termali, ha presentato nell'ambito del patto territoriale, un progetto (che ha gia' ottenuto le necessarie approvazioni, tra cui il n. o. della Soprintendenza) per il recupero e la valorizzazione di aree con attivita' esogene spontanee - parco tematico, parco naturale attrezzato. Tale progetto prevede il recupero ambientale dell'area intorno alla pozza dei fanghi e dei due Faraglioni, la realizzazione di impianti e strutture termali per conseguire l'incremento delle presenze turistiche destagionalizzate e quindi dell'occupazione. L'area interessata e' soggetta al regime di tutela TS2: (tutela speciale dell'area di Vulcano Terme di Levante, Acque Calde), che prevede la conservazione e la fruizione sociale della risorsa, ma non preventiva la realizzazione di un parco termale. Il P.T.P. tende in realta' al recupero degli edifici esistenti nella zona gia' edificata, ma tale obiettivo, appare precluso dal frazionamento delle proprieta' e dai diversi interessi economici dei proprietari degli edifici da recuperare oltre che dalla distanza dalla risorsa termale che dovrebbe essere utilizzata. La societa' chiede l'eliminazione della previsione di un Piano particolareggiato da redigersi per il riordino generale di Vulcano, in quanto onere non specificamente attinente l'ambito di tutela TS2; la previsione, tra le attivita' compatibili, nell'area in questione, di un parco termale e delle attrezzature e servizi indispensabili per un corretto utilizzo delle risorse termali; l'eliminazione del transito veicolare e la ricostituzione del collegamento pedonale tra i due Faraglioni; l'eliminazione della norma relativa al regime fondiario programmatico che prevede la demanializzazione dei fondi; come pure il regime di gestione prospettato che sono incompatibili con qualunque iniziativa privata. 111) Opposizione proposta da Marotta Pellegrino, amministratore della Pellegrino di Marotta Pellegrino e C. s.a.s. - Localita' Vulcano Porto I terreni di proprieta' della societa' sono ubicati al centro dell'abitato di Vulcano Porto, zona per la quale il P.T.P. ha dettato prescrizioni ed indicazioni di grande dettaglio, prevedendo di fatto un piano avente inequivocabile contenuto di piano particolareggiato. Viene tra l'altro prevista una nuova viabilita', che taglia in due un'area in cui sono state realizzate, previa regolare concessione edilizia alcune attivita' commerciali; di una porzione territoriale il Piano territoriale paesistico prevede la distinzione ad utilizzo pubblico, mentre l'altra viene fatta ricadere in ambito MA3, anche se vi insiste un parcheggio, realizzato in conformita' alla concessione edilizia rilasciata. In tal modo il P.T.P. a Vulcano porto sconfina dalle attribuzioni proprie del P.R.G., e assolve finalita' diverse dalla tutela e conservazione del paesaggio. 112) Opposizione proposta da Mezzapica Massimo e Carlo, Natoli Rosa, Caterina e Americo, Randazzo Maria e Vinci Giuseppina - Localita' Sotto Lentia e Piano Baracca I ricorrenti eccepiscono l'illegittimita' del P.T.P., che sarebbe stato redatto senza la dovuta consultazione dei Comuni interessati, in violazione dell'art. 23 R.D. n. 1357/40. Inoltre, il regime normativo previsto, sia per gli ambiti TO1 che per gli ambiti MA3, sarebbe lesivo del diritto costituzionalmente garantito a godere e disporre dei propri beni, senza alcun riferimento di legge a sostegno dei pesanti vincoli imposti. Infatti, per i ricorrenti, il suddetto art. 23 del R.D. n. 1357/40 elenca quelle che dovrebbero essere le prescrizioni del P.T.P. e, trattandosi di vincoli imposti alla proprieta' privata, tale elencazione sarebbe tassativa e non ampliabile ad nutum come illegittimamente disposto dal P.T.P., del quale, in particolare, si censura la soppressione dell'indice fondiario, che verrebbe a determinarsi per effetto delle norme in questione. La classificazione di cui sopra sarebbe inoltre infondata nel merito, non sussistendone i presupposti di tutela paesaggistica, vulcanologica o morfologica; i fondi sono infatti inseriti in un comparto ad alta densita' abitativa. 113) Opposizione proposta da Picone Antonino - Localita' Vulcanello Il ricorrente, proprietario di un fondo ricadente in ambito TO1, osserva che tale vincolo risulta illogico e supera i compiti istituzionali del P.T.P., comprimendo il diritto di proprieta', senza alcun vantaggio per il pubblico interesse. Cio' in quanto l'area in questione e' interessata da un buon numero di fabbricati per civile abitazione; si presta all'insediamento turistico (vi insistono numerosi villaggi e strutture alberghiere); e' attraversata da un asse viario di notevole importanza e da una pista aeroportuale realizzata a cura della protezione civile. Pertanto si chiede la riclassificazione dell'area, al fine di potere almeno realizzare un attivita' agrituristica o similare, utilizzando l'indice fondiario proprio delle zone agricole. 114) Opposizione proposta da Rodriguez Riccardo - Localita' Capo Secco Nel marzo 1997 il ricorrente aveva presentato al comune di Lipari una richiesta di ampliamento delle strutture produttive presenti nell'area di sua proprieta' (legge regionale n. 34/96). Nelle more della definizione della pratica e' intervenuta la pubblicazione del P.T.P., che ha previsto per quell'area il regime di tutela orientata (TO1), senza tenere conto della procedura amministrativa gia' in corso. Cio' determina un danno non indifferente, in contrasto con la ratio della citata legge regionale n. 34/96, danno che si riverbera anche sulla comunita', che si vedra' privata di una serie di attrezzature ed attivita'. Il divieto imposto, che avrebbe piu' carattere urbanistico che di salvaguardia ambientale o paesaggistica, doveva venire meno laddove il P.T.P. avesse correttamente tenuto conto, salvandone gli effetti, delle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del piano stesso. 115) Opposizione proposta da Rodriguez Riccardo, amministratore unico delle societa' FI TRE s.r.l. e FRI s.r.l. - Localita' Porto Ponente Ripete le osservazioni esposte per altra fattispecie al punto 114. 116) Opposizione proposta da Rotella Domenico e Antonia Paola - Localita' Istmo I ricorrenti intendevano realizzare uno stabilimento balneoterapico nell'istmo di Vulcano, ottenendo in data 5 settembre 1990 il parere favorevole della Soprintendenza di Messina. L'iter per l'approvazione del progetto, che avrebbe consentito il recupero di una zona degradata e destinata a discarica, oltre che costituire un'utile attivita' produttiva ed economica per il territorio eoliano, non giungeva pero' a conclusione e in data 14 gennaio 1995 interveniva un vincolo di immodificabilita' temporanea; successivamente, la particella in argomento e' stata sottoposta dal P.T.P. al regime di tutela TO1. Detta classificazione appare illegittima, in quanto l'art. 23 R.D. n. 1357/40 stabilisce tassativamente le finalita' del P.T.P., che debbono tendere alla protezione delle bellezze naturali, ma non possono prescindere da una considerazione dinamica e non statica del territorio sottoposto a tutela. Il regime normativo non consente sostanzialmente alcuna possibilita' di intervento e non tiene conto della natura dei luoghi, certificata dalla Soprintendenza di Messina, che, nel 1992, ha ritenuto l'area priva di elementi di significativo interesse naturalistico, essendo utilizzata come discarica di materiali di risulta e altamente degradata. Il P.T.P. si e' basato su studi di carattere generale sulle caratteristiche delle isole Eolie, e di conseguenza appare fondato su motivazioni generiche, che non sono idonee a dare contezza dell'iter logico seguito nell'individuazione delle aree e dei relativi vincoli imposti. In tal modo i divieti derivanti dal P.T.P. appaiono una mera riproposizione del vincolo immodificabilita' decaduto e illegittimi perche' limitano il diritto di proprieta', senza adeguatamente indicare il pubblico interesse perseguito. 117) Opposizione proposta da Stocchi Antonio "Sea House Residence" Il ricorrente propone di rivisitare il regime normativo RES, previsto dall'art. 37 del Piano, che si ripromette di arrestare l'incremento del danno causato dai complessi edilizi attraverso un'opera di mascheramento arboreo degli stessi, e una disciplina di tutela da demandare a un piano paesistico di dettaglio, da redigere. Nelle more vengono definite compatibili l'attivita' ricettiva alberghiera e i campeggi qualificati; non compatibili l'attivita' residenziale, quella turistico alberghiera ed extra alberghiera. A parere del ricorrente cio' comporterebbe una disparita' di trattamento tra attivita' e soggetti aventi uguali caratteristiche, ai quali infatti la legge regionale n. 27/96 assicura pari dignita', ponendo sullo stesso piano tutte le strutture ricettive. Censurabile appare il P.T.P. laddove, oltre a non consentire di realizzare nuove costruzioni, non permette neppure una utilizzazione flessibile del patrimonio esistente, vietando espressamente il cambio di destinazione d'uso. Si fa presente infine che il P.T.P. nella parte in cui dispone che le infrastrutture per lo sport e lo spettacolo non sono compatibili, condanna le strutture ricettive esistenti relegandole verso un turismo minore. La tavola del P.T.P. di Vulcano presenterebbe inoltre un errore materiale nella individuazione del perimetro della RNO, che diverge da quella effettivamente vigente. 118) Opposizione proposta da Altavilla Salvatore - Localita' Porto di Ponente, Grotte rosse Il ricorrente rileva che i regimi normativi previsti nel Piano territoriale paesistico nei terreni di sua proprieta' (MA3-TO1 e MA1) non consentono alcuna possibile utilizzazione economica, ivi compresa quella agricola e agrituristica che non possono prescindere dalla possibilita' di realizzare volumi edilizi per la conduzione del fondo. Sarebbe auspicabile, invece, rinviare la normazione dei suoli alle previsioni del P.R.G. e di applicare, nelle aree a valenza agricola, il regime edilizio previsto per il verde agricolo. 119) Opposizione proposta da Rodriguez Riccardo n. q. di amministratore unico della Eolie Terme s.r.l. - Localita' Porto Levante Il ricorrente eccepisce che la societa' ha chiesto nel 1997, l'ampliamento delle strutture produttive ai sensi della legge regionale n. 34/96, e inopinatamente, il P.T.P. ha imposto su quell'area il regime di tutela orientata (TO1), che inibisce il progettato ampliamento. Secondo il ricorrente, questa disposizione e' illegittima perche' ha natura spiccatamente urbanistica piuttosto che di salvaguardia ambientale e perche' non ha tenuto in considerazione le situazioni pregresse, che, come nel caso suddetto, si erano tradotte nella presentazione di progetti del tutto conformi alle previsioni di legge che il P.T.P. sopravvenuto non puo' disattendere senza con cio' esporre i privati e la comunita', che faceva affidamento anch'essa su quelle realizzazioni, a un danno grave ed ingiusto. ISOLA DI STROMBOLI 120) Opposizione proposta da Associazione pro Stromboli L'associazione propone alcune modifiche alle previsioni del Piano territoriale paesistico, atte a migliorare la salvaguardia dei beni ambientali di Stromboli, ed in particolare: - le dune costiere in localita' Scari, dal cono di Petrazzi fino a Punta Lena, andrebbero inserite in uno dei R.N. di tutela dei beni culturali geomorfologici post eruttivi (TI); - la cava di lapillo (100 metri a nord del Cono della Petrazza) andrebbe inserita nel regime TO1; - il limite della zona TO1 andrebbe spostato sulla isoipsa dei m. 100, al fine di includere una parte dei terrazzamenti in pietra lavica, nonche' alcune grotta come "'a rutta d''a vadda" e il vecchio cimitero di Stromboli; - il Visitor Center di Punta Lena andrebbe collocato negli edifici dell'ex mulino a vapore; - il campo di calcio potrebbe essere adeguatamente costruito sul terreno dell'attuale discarica R.S.U.; L'associazione chiede inoltre che il progetto per la costruzione del porto a Secche di Lazzaro venga totalmente rivisto, in considerazione: - del forte rischio vulcanico: in caso di calamita' naturale, la via di fuga e' troppo lunga (1,5 Km), e non consentirebbe l'evacuazione veloce della frazione di Ginostra, tanto piu' che l'instabilita' dei versanti sconsiglia la realizzazione di qualsiasi strada; - della distruzione dell'attuale sentiero storico-geologico: lungo il percorso del sentiero esistente Ginostra-Secche di Lazzaro esistono valenze geologiche peculiari che lo propongono come primo sentiero geologico delle isole Eolie; - del degrado degli archi sottomarini incastonati sotto la costa di Secche di Lazzaro: la costruzione del pontile danneggerebbe irreversibilmente quattro archi sottomarini in roccia vulcanica scavati nel mare antistante le Secche di Lazzaro. 121) Opposizione proposta da Cutroni Gaeteno Rosario - Area confinante con via Vittorio Emanuele Il ricorrente, considerato che il terreno di sua proprieta' e' ubicato in una zona prevalentemente edificata e non presenta emergenze significative dal punto di vista paesaggistico, chiede la riclassificazione dell'am-bito identificato come MA3, che, nell'attuale assetto, arreca pregiudizio allo sviluppo socio economico dell'intera zona. 122) Opposizione proposta da Del Vasto Giuseppe - via Picone Il ricorrente ritiene che il piano sia viziato in quanto non corrisponde alla realta' dei luoghi. Infatti esso e' stato redatto con l'ausilio di vecchie mappe catastali non aggiornate, che non tengono conto degli accatastamenti delle numerose costruzioni che sono sorte nel corso degli anni: in particolare, l'ambito identificato come MA3, che ha in realta' le stesse caratteristiche di quello classificato MA1, viene rappresentato libero da costruzioni, mentre nella realta' e' occupato da corpi di fabbrica e dalle relative pertinenze. Inoltre gli elaborati grafici sono insufficienti e le carte di analisi sono assolutamente indefinibili. 123) Opposizione proposta da Hotel Villaggio Stormboli - Localita' Piscita'. Si rileva che nell'area dove insiste la struttura alberghiera non e' possibile prevedere alcuna espansione urbanistica, nonostante la spiccata vocazione turistica della zona, nella quale l'opponente, da oltre 50 anni svolge attivita' ricettiva, e si chiede che nella zona di Piscita' sia previsto un minimo di adeguamento strutturale, anche mediante aumenti volumetrici limitati (aumento impianti igienici, varianti ai percorsi, servizi necessari ai portatori di handicap). 124) Opposizione proposta da Legambiente - Comitato regionale siciliano - Ginostra - Localita' Secche di Lazzaro L'associazione chiede di modificare l'art. 19 dei R.N. e di eliminare l'ultimo comma che cosi' recita: "E' ammesso esclusivamente ripristino ed adeguamento minimo del sentiero esistente tra lo scalo di alaggio di Lazzaro e l'abitato di Ginostra e l'integrazione dello scalo di alaggio con un pontile su pali per garantire un approdo completamente... per le esigenze degli abitanti, nonche' del vivere civile". Infatti andrebbe scongiurata la realizzazione del progetto per la costruzione del porto a Secche di Lazzaro, che presenta numerose controindicazioni, quali: - il forte rischio vulcanico: in caso di calamita' naturale, la via di fuga e' troppo lunga (1,5 Km), e non consentirebbe l'evacuazione veloce della frazione di Ginostra, tanto piu' che l'instabilita' dei versanti sconsiglia la realizzazione di qualsiasi strada; - la distruzione dell'attuale sentiero storico: lungo il percorso del sentiero esistente Ginostra-Secche di Lazzaro esistono valenze geologiche peculiari che lo propongono come 1o sentiero geologico delle isole Eolie; - il degrado dei rari archi sottomarini incastonati sotto la costa di Secche di Lazzaro tra i tre ed i cinque metri di profondita': la costruzione del pontile danneggerebbe irreversibilmente quattro archi sottomarini in roccia vulcanica nel mare antistante le Secche di Lazzaro. Secondo l'associazione il P.T.P. dovrebbe introdurre un chiaro divieto a realizzare il paventato porto di Lazzaro, e di conseguenza l'art. 19 dei R.N. (TS1 Ginostra/Lazzaro) dovrebbe essere globalmente riscritto. Le giuste istanze dei residenti di Ginostra dovrebbero essere soddisfate, secondo Legambiente: - con la costruzione di un attracco per motonavi o aliscafi nell'attuale zona portuale del Pertuso / Scoglio dEL Pescecane: tale soluzione creerebbe minor impatto ambientale e risulterebbe di rapido utilizzo in caso di evacuazione veloce; - ovvero con la rinuncia alla costruzione di un nuovo porto e/o approdo in cemento in favore di un pontile galleggiante o un eliporto; - ovvero ancora con l'istituzione di un servizio costante di collegamento tra l'abitato di Ginostra e quello di Stromboli mediante battelli-navetta all waether ship in grado di affrontare qualunque intensita' del mare. 125) Opposizione proposta da Legambiente - Comitato regionale siciliano - Ginostra - Localita' Secche di Lazzaro L'associazione produce un documento, in cui sono sinteticamente riassunte le osservazioni esposte sub. 124) ovvero la realizzazione di un attracco in localita' Secche di Lazzaro, in calce al quale sono apposte n. 839 firme, e altro documento, di analogo contenuto, al quale sono apposte 1148 firme tra residenti, abitanti ospiti a Ginostra e Amici di Ginostra. Altro documento che ribadisce la medesima richiesta di cui sopra, porta in calce le firme di ordine nazionale dei geologi (12 firme), ordine regionale dei geologi in Sicilia (10 firme), SIGEA (12 firme), dipartimento scienze ambientali dell'universita' de L'Aquila (25 firme), dipartimento scienze geologiche Roma Tre (11 firme), circolo giornalisti Roma (9 firme), studio Folco Quilici (8 firme). 126) Opposizione proposta da Ruisso Gaetano - Localita' Scari. Secondo il ricorrente, l'area di sua proprieta', nella quale egli intende realizzare una struttura turistico - ricettiva, il cui progetto rientra nel Patto territoriale delle isole Eolie, non presenta una valenza tale da giustificare la classificazione MA1, che comporta il divieto di qualsiasi espansione urbanistica, in aperto contrasto con la spiccata vocazione turistica della zona e la necessaria espansione urbanistica della zona che si presta naturalmente a questa utilizzazione, essendo fornita di tutti i servizi primari e secondari necessari per lo sviluppo del centro urbano, in considerazione anche della vicinanza della zona all'abitato di Stromboli e della carenza di altre zone libere da adibire allo sviluppo turistico ricettivo e/o a quello residenziale-turistico. 127) Opposizione proposta da Russo Gaetano - Localita' Fico Grande - Piscita' Secondo il ricorrente l'area di sua proprieta' non presenta una valenza tale da giustificare la classificazione R.E.P., adottata dal P.T.P., che preclude qualsiasi espansione urbanistica, nonostante la spiccata vocazione turistica della zona, che appare vocata alla necessaria espansione urbanistica di Stromboli, in quanto e' fornita di tutti i servizi primari e secondari necessari per lo sviluppo del centro urbano. Inoltre le censurate disposizioni relegherebbero quest'area ad una funzione marginale di uso agricolo, tra l'altro impossibile se, come voluto dal piano paesistico, dovesse essere vietata la realizzazione di nuovi volumi. 128) Opposizione proposta da Sangiovanni Renata - Localita' Scari. Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, al punto 126. 129) Opposizione proposta da SIGEA - Societa' italiana di geologia ambientale - Localita' Secche di Lazzaro L'associazione, che si oppone al progetto per la costruzione di un porto di 4a categoria, chiede la conseguente modifica dell'art. 19 (TS1) delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico. Il tutto per le motivazioni esposte ai punti 124 e 125. ISOLA DI SALINA - Comune di Leni 130) Opposizione proposta da Belfiore Alberta La ricorrente premesso che coltiva da anni, siti a Salina, contrada Scardino, dove sono impiantate colture di vigneti, cappereti, uliveti e alberi da frutto, che ricadono secondo il P.T.P. nell'ambito territoriale TO1, mentre secondo il vigente P.R.G., detta area ricade in parte in zona agricola, e in parte in zona F3 (preriserva), e considerato che il regime normativo dell'ambito territoriale TO1, prescrive la proprieta' pubblica con progressiva demanializzazione ai fini della costituzione dell'ambito di tutela vulcanologica nel territorio in questione, nutre forti preoccupazioni che i propri terreni possano divenire di proprieta' pubblica e anche in conformita' alle previsioni del vigente P.R.G. chiede che si elimini la suddetta prescrizione. 131) Opposizione proposta da Belfiore Domenico Il ricorrente eccepisce che il Piano territoriale paesistico illegittimamente eccede dai limiti contenuti nell'art. 23 del R.D. n. 1357/40, che, nella stesura dell'art. 3 - regimi normativi - non e' neppure citato, e pone in essere scelte urbanistiche tali da trasformarlo in uno strumento urbanistico vero e proprio. Secondo il ricorrente, in conformita' alla sentenza della Corte Costituzionale n. 379 del 7 novembre 1994, l'art. 5 della legge n. 1497/39 e l'art. 23 del R.D. n. 1357/40, costituiscono il fondamento normativo dei Piani Paesistici, con la conseguenza che le funzioni del Piano territoriale paesistico sono esclusivamente quelle indicate nell'art. 23 del R.D. n. 1357/40: ne consegue che il P.T.P. e' solo uno strumento di programmazione dell'azione di tutela paesaggistica, ma non puo' suggerire scelte urbanistiche alle amministrazioni comunali. Nel merito, il ricorrente osserva che se nell'ambito TO1 il P.T.P. voleva privilegiare le coltivazioni agrarie tradizionali, esso avrebbe dovuto indicare tra le attivita' compatibili la possibilita' di realizzare fabbricati rurali, fabbricati per ricovero attrezzi e le varianti necessarie per l'esercizio dell'attivita' agricola, il tutto nel rispetto degli indici in verde agricolo: cioe' di quelle strutture che rendono possibile l'esercizio delle colture agrarie tradizionali e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal P.T.P. Quanto all'ambito R.E.P. il ricorrente rileva che nel terreno di sua proprieta', al contrario di quanto affermato dal Piano, non sono presenti ne' sentieri generatori, ne' centri abitati estesi per propagginazione dei sentieri dai nuclei generatori. Cio' premesso, il recupero di questi BB.CC.TT. , non sembra in alcun modo raggiungibile tramite le norme del P.T.P., le quali, in modo del tutto illogico e irrazionale, concepiscono le attivita' di recupero senza concedere la possibilita' di realizzare ampliamenti, variazioni d'uso, strutture in elevazione, indispensabili, tra l'altro, per porre in essere i parchi pubblici attrezzati auspicati dal Piano, in una zona in cui insiste un numero limitatissimo di edifici destinati ad attivita' residenziale extra alberghiera o a campeggi. Altrettanto censurabile appare il P.T.P. nella parte in cui prescrive la adozione di un piano di grande dettaglio propedeutico in una zona (R.E.P.) di limitatissime dimensioni. ne' va dimenticato che si tratta di un'opera priva di particolare interesse ecologico naturale, essendo esclusa dalla perimetrazione della zona A e B della riserva naturale dell'isola di Salina (montagne delle Felci e dei Porri). 132) Opposizione proposta da Cento Antonino Il ricorrente, premesso che i terreni di sua proprieta' sono considerati dal vigente strumento urbanistico, parte come zona omogenea C3 di espansione sparsa agroturistica con indice i fabbricabilita' massima di 0,20 mc./mq., e parte come zona agricola con indice di 0,03 mc../mq.., mentre ai sensi del P.T.P. detti terreni, in parte ricadono nell'ambito territoriale MA2, mentre le rimanenti particelle fanno parte dell'ambito territoriale TO1, rileva che detta area, coltivata a vigneto e cappereto, si trova a ridosso del centro urbano e contiene insediamenti rurali caratterizzati da utilizzo turistico o da uso misto stagionale. Lo stato dei luoghi e la possibilita' di praticare in quel territorio attivita' connesse alla ricettivita' agrituristica giustifica la richiesta che l'area sia ricondotta al regime normativo M01 riconoscendone le caratteristiche insediative, conformemente a quanto previsto dal vigente P.R.G. 133) Opposizione proposta da Cento Antonino - Contrada Scardino Il ricorrente, con particolare riferimento alla porzione territoriale di sua proprieta' che ricade nell'ambito territoriale TO1, fa presente che il regime normativo, nella parte in cui prescrive la proprieta' pubblica con progressiva demanializzazione ai fini della costituzione dell'ambito di tutela vulcanologica turba lo svolgimento dell'attivita' agricola e ostacola ogni possibile riforma economico-sociale, in quanto usurpa la piena proprieta' privata di terre che, per la loro secolare vocazione agricola, non sono mai state frazionate e che ricadono secondo il vigente strumento urbanistico in zona omogenea agricola. Rilevato che secondo il Piano territoriale paesistico per le isole Eolie, a 100 metri dai confini dell'ambito territoriale MA2 insiste la perimetrazione della riserva naturale dell'isola di Salina, il ricorrente chiede che venga fatta coincidere la perimetrazione dell'ambito TO1 con quella della R.N., ovvero che vengano annullate le previsioni che, sotto la dicitura regime fondiario proprietario programmatico si traducono con la progressiva demanializzazione del territorio. 134) Opposizione proposta dal comune di Leni Il comune di Leni, ente esponenziale dei cittadini lenesi, avanza numerosi rilievi al P.T.P., che pregiudica la vivibilita' e la utilizzazione del territorio. Sotto il profilo procedurale, la mancata partecipazione del comune alla redazione del Piano, non soltanto costituisce violazione dell'art. 23 del R.D. n. 1357/40, che, secondo la giurisprudenza applica alla pianificazione paesistica il principio costituzionale della leale collaborazione tra amministrazioni, ma si e' tradotto in una pregnante lesione delle attribuzioni comunali. Cio' in quanto il Piano paesistico disciplina l'intero territorio comunale, ivi comprese le aree che il P.R.G. di Leni ha classificato come zone A e B, disattendendo in tal modo la legge n. 431/85, che esclude dette zone dal vincolo paesaggistico (e quindi dalla relativa pianificazione); e in quanto i contenuti del P.T.P., di fatto, travalicano quelli di legge e si risolvono nell'imposizione di vincoli e prescrizioni urbanistiche. Sotto il profilo di merito, pare evidente che il P.T.P. si preoccupa soprattutto di organizzare l'azione creativa e gestionale di attivita' intese a garantire la fruizione del Parco vulcanologico: in tal modo le norme di carattere prescrittivo TI e TO sottolineano le potenzialita' naturali ed ecologiche del territorio, ma depotenziano altri settori trainanti dell'economia di Salina, quali il turismo e lo sviluppo delle coste. Tutte le norme del Piano sono preordinate all'idea di trasformare le Eolie in un Parco vulcanologico, ma le misure collegate a tale finalita' esulano da quelle previste dalla legge di tutela e soprattutto sono prive delle forme di controllo gestionale e di incentivazione economica rimesse alle norme che disciplinano i Parchi regionali, ma non a quelle relative alla pianificazione paesistica. In questa prospettiva, particolari censure merita la introduzione di vincoli di inedificabilita' assoluta (estranei al contenuto della legge n. 1497/39), ma soprattutto l'idea di una progressiva demanializzazione del territorio, del tutto inafferente limiti e funzioni della tutela del paesaggio. Nelle zone esterne agli ambiti TI e TO, il P.T.P. contiene indicazioni per gli strumenti urbanistici, i quali dovranno adeguare i loro contenuti progettuali agli obiettivi del P.T.P. Il comune non si esime dal rilevare l'assoluta illegittimita' di tutta una serie di norme del P.T.P., che rinviano ad atti pianificatori successivi, inesistenti (piano paesistico di grande dettaglio) o riferiti alla pianificazione urbanistica (piani particolareggiati), o che entrano nel merito di scelte urbanistiche (lotti minimi, divieto di destinazione d'uso). Da questo punto di vista, deve essere rimarcato ancora una volta che il comune di Leni e' dotato di P.R.G. e che questa circostanza avrebbe giustificato la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale con i redattori del P.T.P., i quali pero' non hanno ritenuto di avvalersi di tale supporto. Cio' pero' ha comportato alcune divergenze tra le due figure pianificatorie. Si evidenzia, tra l'altro, che il Piano territoriale paesistico inibisce tutte le previsioni di espansione edilizia del P.R.G., ivi comprese quelle che individuano il localita' Rinella l'area di sviluppo turistico-alberghiero. Piu' in dettaglio, si censurano le norme del P.T.P., in quanto: - il mero recupero edilizio non e' sufficiente per le esigenze legate all'esercizio delle attivita' agricole e agrituristiche e comunque non tiene conto che la legge regionale n. 71/78 consente limitati ampliamenti per l'esercizio dell'agriturismo; - l'ambito MA3 non considera che il P.R.G. ha identificato, in quelle stesse zone, lo spazio per attrezzature pubbliche e di interesse collettivo e per l'espansione sparsa agroturistica; - l'ambito MA2 ha gli stessi caratteri di pregio presenti sul versante dei Monti dei Porri che il P.T.P. norma ambito territoriale MO1; - le perimetrazioni dei diversi ambiti spesso si discostano dalla effettiva perimetrazione che delimita i vari BB.CC.TT. e dalle previsioni del P.R.G. La strada provinciale Val di Chiesa-Leni e quella Leni-Rinella sono affiancate da una fascia di rispetto non aedificandi, non arborandi piu' ampia di quanto prescritto dalla legge. Il P.T.P. reprime lo sviluppo urbanistico, invero estremamente ridotto, che il P.R.G. aveva normato, lede le aspettative legittimamente fondate su quel Piano, approvato nel 1991 ed immediatamente esecutivo (art. 28, legge regionale n. 71/78), rischia di privare l'isola di Salina delle attivita' collegate ad una ospitalita' turistica qualificata fatta di servizi primari, funzionalmente e paesisticamente integrati: ma reprimendo lo sviluppo urbanistico si reprime lo sviluppo socio-economico. Significativa a questo riguardo e' l'eliminazione della zona D di P.R.G. si reprime la vocazione ad attivita' artigianali di quell'area; nonche' la programmazione dei regimi proprietari programmatici che prevedono la proprieta' pubblica con progressiva demanializzazione, con la conseguenza che il secolare lavoro di valorizzazione agricola svanisca con la perdita delle cure che i contadini hanno dedicato alla coltivazione dei fondi. Per il comune il P.T.P. deve adottare le seguenti modifiche: 1) incentivazione della ricettivita' turistico-alberghiera facendo salve le previsioni del P.R.G.; 2) adeguamento della delimitazione dell'ambito territoriale TO1 a quella della zona di preriserva; 3) identificazione puntuale dei punti panoramici, riconducendo le fasce di rispetto stradale a quanto previsto dal D.M. 1404 del 1968; 4) utilizzo, previo nulla osta della Soprintendenza, della pietra lavica locale cosi' come e' avvenuto per millenni senza che si siano verificati deturpamenti di sorta; 5) realizzazione di stradelle di penetrazione a servizio dell'attivita' agricola; 6) eliminazione della possibilita' di realizzare altri campeggi qualificati, visto che il comune di Leni e' gia' dotato di un campeggio e che le norme sull'agriturismo prevedono l'offerta di ospitalita' in appositi spazi. 135) Opposizione proposta da D'Amico Salvatore - Varie localita': Localita' Rinella - In quest'area, classificata dal P.T.P. come TO1, il ricorrente, pur condividendo la individuazione del sito archeologico, fa presente che i terreni, per estensione e morfologia, non permettono lo svolgimento dell'attivita' produttiva agricola o agrituristica, ma si prestano invece alla realizzazione di infrastrutture turi stiche. Tali insediamenti, a parere del ricorrente, sarebbero utilmente allocati in prossimita' del mare e dell'esistente approdo marittimo, evitando in tal modo di congestionare il centro del paese con l'elevato traffico indotto dal porto e dall'attivita' balneare. Secondo il ricorrente, tra l'altro, il territorio comunale ha perso la possibilita' di realizzare le opere per la diretta fruizione del mare, cosi' come dettato dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76. Nulla osta, quindi a che i terreni in esame vengano fatti ricadere in zona M02 (ammettendo la ricettivita' turistica). Localita' Santa Lucia - Secondo il ricorrente lo stato dei luoghi, contrasta totalmente con la definizione data dal regime normativo per le zone R.E.P., perche' i terreni in esame rientrano in una zona scarsamente edificata ma priva di qualsiasi valenza o interesse paesistico. Va anche sottolineato il conflitto che e' dato rilevare tra il regime d'intervento previsto dal piano paesistico, che prescrive la redazione di un piano-progetto paesistico di grande dettaglio propedeutico obbligatorio soggetto a nulla osta della Soprintendenza e le norme d'attuazione allegate al P.R.G. vigente, le quali prevedono la stesura di un piano d'attuazione esteso ad un'area minima di mq.. 5.000. sembra evidente che il P.T.P. abbia inteso, in tal modo sostituire il Piano-progetto al piano d'attuazione previsto dal P.R.G., che invece e' l'unico che puo' intendersi legittimamente vigente, considerato, tra l'altro il dettato dell'art. 28 della legge regionale n. 71/78, dal quale conseguirebbe, per il ricorrente, il diritto acquisito alle possibilita' edificatorie offerte dal P.R.G. Localita' Salvatora - Dalla disamina dei regimi normativi il ricorrente trae la conclusione che il P.T.P. abbia lo scopo di mummificare il territorio in esame, nell'attesa che venga realizzato un parco pubblico attrezzato, procedendo contestualmente alla progressiva demanializzazione della proprieta' previsione questa che si contesta integralmente: tra l'altro, su questi terreni e' in corso di utile svolgimento agricoltura di pregio, come dimostra il fatto che il ricorrente ha ottenuto il marchio D.O.C. per la malvasia prodotta. Non e' possibile pensare al territorio solo ed in funzione dello sviluppo del turismo culturale, senza tenere in conto alcuno i diritti e le aspettative degli imprenditori agricoli, i quali debbono avere la certezza di poter sviluppare una razionale e moderna attivita' agricola e di poter programmare nel tempo gli investimenti senza la minaccia di un spossessamento dell'attivita' a vantaggio di un futuribile parco pubblico. Localita' Ruvoli - Anche in quest'area il ricorrente non puo' che ribadire le osservazioni rilevate riguardo la preventivata demanializzazione dei terreni, previsione che inficia l'attivita' imprenditoriale in corso. Si sottolinea inoltre che il mero recupero degli immobili esistenti non permette di gestire una qualsiasi forma d'attivita' agricola, che richiede di realizzare volumi necessari allo svolgimento dell'impresa agricola. Il ricorrente osserva inoltre che il regime normativo contiene spesso delle prescrizioni (e non, come dovrebbe, mere indicazioni) che confliggono con precise disposizioni di legge. Cosi', ad esempio, in alcune zone territoriali omogenee del P.T.P. e' possibile recuperare l'immobile senza cambiarne la destinazione d'uso; mentre in altre e' permessa la variazione d'uso; senza che la differente normativa sia legata alla compatibilita' tra l'intervento ed il territorio circostante, cosi' come invece espressamente prevede l'art. 10 della legge regionale n. 37/85, norma che si ha ragione di disattendere. Non si evincono, tra l'altro, motivi legati all'applicazione del regime normativo totalmente arbitraria, sulle zone del territorio piuttosto che sui singoli edifici di rilevante importanza. E ancora, l'art. 9 dei regimi normativi, che consente interventi diretti alla realizzazione d'impianti e manufatti destinati alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli. sembra con cio' rimandare all'art. 22 della legge regionale n. 71/78; invece, laddove ammette la realizzazione delle residenze collegate alla conduzione del fondo solo nell'ambito del recupero, il P.T.P. confligge con l'art. 28 della legge regionale n. 21/73, che pone nelle zone agricole la densita' fondiaria dello 0,03 mc../mq.. Non ci sono ragioni, anche in questo caso, per disattendere leggi a valenza regionale, e come anche si verifica rispetto alla disciplina dell'attivita' agritu ristica. A questo riguardo, il P.T.P. rinvia all'art. 2 della legge n. 730/85, la quale nella Regione Sicilia e' stata recepita dalla legge regionale n. 25/94. Tale norma, legittima gli ampliamenti della cubatura esistente nella misura del 30% e comunque per non piu' di 300 mc.. Ancora una volta il P.T.P., non puo' ignorare o disattendere una legge intimamente legata agli obbiettivi del piano in esame. 136) Opposizione proposta da D'Amico Salvatore e altri quattro firmatari - Varie localita' Dalla lettura dei regimi normativi scaturisce che il territorio in esame, pur essendo completamente diverso per conformazione urbana, morfologica e storico - sentieristica, dalla frazione di Rinella, viene sottoposto, come quest'ultima, al regime normativo di recupero (R.E.P.). Inoltre, comparando le norme del Piano territoriale paesistico con quelle del vigente piano regolatore generale, non puo' non rilevarsi che il P.T.P., laddove prescrive la redazione di un Piano-progetto paesistico di grande dettaglio propedeutico obbligatorio soggetto a nulla osta della Soprintendenza finisce per riscrivere la norma del vigente P.R.G., che prevede, nella stessa area la stesura di un piano di lottizzazione o di un piano particolareggiato. La sostituzione di un piano attuativo con un altro costituisce palese causa di illegittimita' del P.T.P.. Infatti i terreni degli opponenti fanno parte di un'area di maggiore estensione a valenza edificatoria cosi' come previsto dallo strumento urbanistico approvato definitivamente nel luglio 1991; e in base all'art. 28 della legge regionale n. 71/78 i proprietari, hanno acquisito il diritto all'edificazione, stante la non obbligatorieta' alla redazione dei programmi pluriennali d'attuazione, (la popolazione comunale inferiore a 10.000 abitanti). Pertanto si chiede che siano eliminate le norme che possono inficiare l'edificabilita' dei luoghi. Ma e' una caratteristica del regime normativo del P.T.P. quella di entrare nel merito di questioni urbanistiche e non paesaggistiche quali il recupero privato senza variazione d'uso. Difatti dall'esame del P.T.P. si ricava che le variazioni sono ammesse o consentite indipendentemente dalla compatibilita' tra l'intervento ed il territorio circostante, cosi' come invece prevede l'art. 10 della legge regionale n. 37/85 e che la norma di piano corrisponde in questa materia ad un processo mentale totalmente arbitrario e generalizzato privo di motivazioni puntuali. 137) Opposizione proposta da De Corrado Carmela - Frazione Val di Chiesa La ricorrente eccepisce che il P.T.P. illegittimamente eccede dai limiti contenuti nell'art. 23 del R.D. n. 1357/40, che nella stesura dell'art. 3 - regimi normativi - non e' neppure citato, e pone in essere scelte urbanistiche tali da trasformarlo in uno strumento urbanistico vero e proprio. Secondo la ricorrente, in conformita' alla sentenza della Corte costituzionale n. 379 del 7 novembre 1994, l'art. 5 della legge n. 1497/39 e l'art. 23 del R.D. n. 1357/40 costituiscono il fondamento normativo dei Piani paesistici, con la conseguenza che le funzioni del P.T.P. sono esclusivamente quelle indicate nell'art. 23 del R.D. n. 1357/40: ne consegue che il P.T.P. e' solo uno strumento di programmazione dell'azione di tutela, ma non ha la funzione di suggerire scelte urbanistiche alle amministrazioni comunali. Nel merito, la ricorrente osserva che gli immobili di sua proprieta' sono stati in parte inclusi nell'ambito TO6 (tutela orientata diretta alla valorizzazione del paesaggio archeologico), esteso a varie particelle limitrofe ad esclusione dei terreni di proprieta' dell'attuale sindaco di Leni, nel cui terreno gli asseriti beni archeologici hanno inopinatamente cessato di esistere. L'ambito in questione e' costituito da beni archeologici variamente individuati (dagli strumenti urbanistici, con provvedimenti ai sensi della legge n. 1089/39; con acquisizione al demanio archeologico), e comunque anche da beni archeologici emergenti o sepolti, dei quali il Piano prescrive la sistematica conservazione e la didascalizzazione per una fruizione consapevole. Questa previsione rende di fatto inutilizzabile il terreno della ricorrente, nel quale tra l'altro non e' mai stato individuato alcun reperto archeologico. La ricorrente eccepisce infine che alcune porzioni del suo terreno ricadono in zona A del P.R.G., motivo per cui esse sono escluse dal vincolo paesistico (art. 1, n. 6, legge n. 431/85) e di conseguenza dovrebbero essere escluse dalle prescrizioni contenute nell'art. 18 - TO6 - regimi normativi - del P.T.P. 138) Opposizione proposta da Donato Fabio - Frazione Rinella Il ricorrente, legale rappresentante della Societa' Campeggio Tre Pini s.r.l., che gestisce un camping sito in localita' Rinella, rileva che i regimi normativi del P.T.P. (TO1 e R.E.S.) che vigono in quell'area, incidono irrimediabilmente sull'impianto, esistente dal 1973, impedendone finanche il mantenimento. Il Piano comporterebbe la cessazione dell'attivita' esercitata e la conseguente eliminazione di un impianto in grado di soddisfare l'esigenza ricettiva di una zona a fortissima vocazione turistica, senza che nel territorio in questione siano presenti le attivita' agricole, tradizionali o innovative, la cui esistenza e' apoditticamente affermata dal Piano. Infatti l'area e' occupata gia' da 25 anni dalle strutture e dai fabbricati del campeggio. 139) Opposizione proposta da Galletta Salvatore - Frazione Val di Chiesa Il ricorrente invoca l'art. 1, n. 6, della legge n. 431/85, a mente del quale i vincoli paesaggistici di cui al precedente comma non si applicano alle zone A e B. La norma, come anche interpretata dalla Circolare del Ministero dei beni culturali ed ambientali n. 8 del 31 agosto 1985, comporta che restano escluse dall'applicazione dell'art. 1 della legge n. 431/85, e quindi non sono sottoposte a vincolo paesaggistico, le zone omogenee A e B delimitate dal P.R.G. del comune di Leni, approvato con decreto assessoriale n. 1104 del 1991. Del tutto illegittimamente, quindi, il P.T.P. ha esteso alla zona omogenea A2 i vincoli di cui all'art. 1, della legge n. 431/85, classificando i terreni ricadenti in tale area come zona di potenzialita' archeologica. Il ricorrente eccepisce che il P.T.P. illegittimamente eccede dai limiti contenuti nell'art. 23 del R.D. n. 1357/40, che nella stesura dell'art. 3 - regimi normativi - non e' neppure citato, e pone in essere scelte urbanistiche tali da trasformarlo in uno strumento urbanistico vero e proprio. Secondo il ricorrente, in conformita' alla sentenza della Corte costituzionale n. 379 del. 7 novembre 1994, l'art. 5 della legge n. 1497/39 e l'art. 23 del R.D. n. 1357/40 costituiscono il fondamento normativo dei Piani paesistici, con la conseguenza che le funzioni del P.T.P. sono esclusivamente quelle indicate nell'art. 23 del R.D. n. 1357/40: ne consegue che il P.T.P. e' solo uno strumento di programmazione dell'azione di tutela, ma non ha la funzione di suggerire scelte urbanistiche alle amministrazioni comunali. Nel merito, il ricorrente osserva che gli immobili di sua proprieta' sono stati in parte inclusi nell'ambito TO6 (tutela orientata diretta alla valorizzazione del paesaggio archeologico), esteso a varie particelle limitrofe ad esclusione dei terreni di proprieta' dell'attuale sindaco di Leni, nel cui fondo gli asseriti beni archeologici hanno inopinatamente cessato di esistere. L'ambito in questione e' costituito da beni archeologici variamente individuati (dagli strumenti urbanistici, con provvedimenti ai sensi della legge n. 1089/39; con acquisizione al demanio archeologico), e comunque anche da beni archeologici emergenti o sepolti, dei quali il Piano prescrive la sistematica conservazione e la didascalizzazione per una fruizione consapevole. Questa previsione rende di fatto inutilizzabile il terreno del ricorrente, nel quale tra l'altro non e' mai stato individuato alcun reperto archeologico. Il ricorrente rileva infine che nei terreni di sua proprieta' sottoposti al regime normativo TO1 occorre inserire, fra le attivita' compatibili, la realizzazione di fabbricati rurali e ricoveri per attrezzi agricoli, con indice fondiario di edificabilita' pari a quello vigente nelle aree di verde agricolo, cosi' come previsto dal P.R.G., cioe' di quelle strutture necessarie per rendere effettivamente possibile l'esercizio delle attivita' agricole tradizionali. 140) Opposizione proposta da La Rosa Antonino e Felice, i quali rilevano che: - il P.T.P. adottato non consente, nell'ambito di classificazione TO1, la pratica dell'attivita' agricola nei modi e nei termini previsti dalle leggi nazionali e regionali, tanto piu' che nel comune di Leni non e' stata prevista la contrada Zona Cuscinetto (MA1) altrove presente. Il Piano paesistico infatti vieta l'ampliamento e/o la variazione d'uso delle costruzioni esistenti, la costruzione di piccoli nuovi fabbricati isolati per la conduzione del fondo e per l'eventuale attivita' agrituristica, la realizzazione di nuove infrastrutture viabilistiche necessarie per il transito dei mezzi meccanici moderni, nonche' la realizzazione di impianti destinati alla trasformazione del prodotto agricolo, prescrizioni tutte che avrebbero in realta' l'effetto di azzerare piuttosto che incentivare, l'esercizio dell'attivita' agricola, come praticata, tra gli altri, dagli opponenti. Non si manca di osservare, infine, che il regime normativo TO1 prescrive la proprieta' pubblica con progressiva demanializzazione ai fini della costituzione dell'ambito di tutela vulcanologica, disposizione questa che pare preordinata all'abbandono del territorio coltivato piuttosto che alla sua conservazione. 141 Opposizione proposta da La Rosa Antonino e Fe lice. I ricorrenti, comproprietari di due immobili confinanti, nei quali abitano ed esercitano l'attivita' agricola, li' gia' praticata dai propri avi, consistente in produzioni agricole tipiche locali (malvasia, capperi, olive), fanno presente di avere presentato progetto per attivita' agrituristica nel programma dei patti territoriali, in cio' facendo affidamento, tra l'altro, sul vigente P.R.G. nel quale detti fondi ricadono in zona C3 (espansione sparsa agroturistica). Le previsioni del P.T.P., che ha classificato il territorio in questione nell'ambito del mantenimento (MA3) avrebbero l'effetto di precludere tutte le attivita' connesse all'agricoltura ed in particolare: determinerebbero per i ricorrenti: - l'impossibilita' di accedere alle agevolazioni previste nei patti territoriali; - l'impossibilita' di programmare e praticare il turismo rurale; - l'impossibilita' di programmare e praticare l'agriturismo. Il tutto in aperta contraddizione con quanto previsto dal P.R.G. 142) Opposizione proposta da Lopes Felice, il quale ri leva: - che le disposizioni del P.T.P. che incidono sul fondo di sua proprieta' discendono da un rinvenimento di schegge di ossidiana, in seguito a scavi abusivamente eseguiti dalla direttrice del museo archeologico di Lipari. Specifica che i rinvenimenti, avvenuti oltre quattro anni prima, interessano una piccola porzione del fondo, lasciando indeterminata la presenza di una non ben definita capanna destinata ad una probabile lavorazione dell'ossidiana. Per il ricorrente e' del tutto ingiustificato il vincolo che deriva dalla classificazione a zona archeologica della intera superficie della particella di sua spettanza, estesa mq.. 6.100 c.a., ma interessata dai ritrovamenti per mq.. 200 soltanto. Nel contempo chiede che vengano eseguiti gli accertamenti del caso, entro un arco di tempo ragionevole, affinche' si provveda alla devincolizzazione dell'area nel caso di assenza di reperti archeologici, ovvero, in caso contrario si dia corso alla procedura di esproprio. Resta inteso che gli scavi di accertamento, vanno effettuati nel rispetto della proprieta' privata. 143) Opposizione proposta da Mirabito Gaetano Il ricorrente, che ha gia' avuto accolte le osservazioni prodotte a suo tempo avverso alcune previsioni al P.R.G. di Leni, le reitera nei confronti del P.T.P., le cui disposizioni, nella parte in cui prevedono l'eventuale e progressiva demanializzazione, sono gravemente pregiudizievoli del diritto di proprieta' privata, e reiterano sostanzialmente la censurata norma del P.R.G., il quale, nei terreni del ricorrente, prevedeva la realizzazione di un parco attrezzato senza tenere conto che in quell'area insistevano alcuni edifici per civile abitazione. A seguito dell'opposizione a suo tempo avanzata, il P.R.G., nel testo approvato, ha rinviato la definizione del regime dell'area ad un apposito piano particolareggiato, soluzione questa che il ricorrente chiede anche rispetto alla problematica demanializzazione progressiva innescata dalle norme del P.T.P. 144) Opposizione proposta da Morello Antonino Il ricorrente ha acquistato un terreno che secondo il vigente P.R.G. fornisce la possibilita' di realizzare una casetta di mq.. 75 ca., stante l'indice di fabbricazione max di 0,20 mc../mq..; ma i suddetti terreni ricadono nell'ambito territoriale MO1 del P.T.P. e sono gravati dal vincolo non aedificandi e non arborandi esteso per m. 30 dal ciglio stradale. Considerato che la porzione di territorio in cui rientra il suddetto terreno e' a ridosso del centro abitato e che la realizzazione di un fabbricato nel rispetto degli indici suddetti non comprometterebbe la panoramicita' della strada parco auspicata dal P.T.P., il ricorrente chiede che la fascia di rispetto del ciglio stradale, attualmente estesa 50 m. a valle e 30 m. a monte, venga ridimensionata secondo legge, tenuto conto che le esigenze della cittadinanza non possono essere del tutto disattese per la salvaguardia degli interessi paesistico ambientali, che non puo' pretermettere le vitali esigenze dell'uomo, quale e' quella della casa. 145) Opposizione proposta da Podetti Caterina La ricorrente, che ha acquistato un terreno dove intendeva realizzare la propria abitazione, cosi' come consentito dal vigente P.R.G. nel quale il terreno della ricorrente ricade in gran parte in zona C3, edificabile con indice di fabbricazione max di 0,20 mc../mq.., vede le proprie aspettative precluse dal P.T.P., che sottopone quelle aree al regime del mantenimento (MA3) senza tenere conto delle esigenze di vita dell'opponente che necessita di una dimora dignitosa nel paese di origine. In realta', la porzione di territorio in cui rientra il suddetto terreno e' a ridosso del centro abitato e contiene alcuni insediamenti, costituiti da unita' immobiliari trasformate in sedi turistiche ad uso misto stagionale; ne' a parere della ricorrente si riscontrano particolari differenze tra l'area anzidetta e quella limitrofa che per il P.T.P. puo' essere modificata. 146) Opposizione proposta da Rao Andrea - Frazione Val di Chiesa Ripete le argomentazioni esposte nell'osservazione sub. 131. 147) Opposizione proposta da Russo Felice, procuratore generale dei figli Antonino, Rosalba e Marisa Premesso che dalle ricerche archeologiche eseguite a Salina dal 1989 al 1993 non e' emersa alcuna traccia di elementi preistorici, il ricorrente sottolinea che l'asserito rinvenimento di una non ben definita capanna, destinata alla lavorazione dell'ossidiana, insiste in ogni caso in altra particella e non si comprende come e perche' debba coinvolgere anche la particella di sua proprieta', che, per questa decisiva ragione dovrebbe riacquisire l'assetto conferitole dal Piano regolatore in atto vigente. 148) Opposizione proposta da Sterio Simone - contrada Scardino. Ripete le argomentazioni esposte nell'osservazione descritta sub. 130. 149) Opposizione proposta da Zagami Salvatore - via Scardino n. 6 Il ricorrente rivendica il diritto di ampliare il fabbricato di sua proprieta', in atto esteso 70 mq., in conformita' alle esigenze di vita e di dignita' del suo nucleo familiare, formato da quattro componenti. Questa legittima istanza, gia' sottoposta alle forti limitazioni imposte dal P.R.G. di Leni, secondo cui il terreno ricade in zona omogenea C3 (espansione agroturistica) con indice di fabbricazione massima di 0,20 mc./mq.; e' invece del tutto frustrata dal P.T.P., che impone il mantenimento del territorio (regime MA2), senza tenere in alcun conto le effettive esigenze della popolazione residente. ISOLA DI SALINA - COMUNE DI MALFA 150) Opposizione proposta da Brundu Giovanni Il ricorrente e' proprietario di una quota di terreno coltivato a cappereto che ricade in zona agricola E. Il P.T.P. prevede la realizzazione in questa zona, classificata MA3, di una via di accesso ai Beni culturali territoriali e indica quali attivita' compatibili, parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione e recupero edilizio solo per uso pubblico. Si tratta di disposizioni del tutto esorbitanti da quelle di legge descritte dall'art. 23 del R.D. n. 1357/40 che rendono il P.T.P., in questa parte, manifestamente incongruo. Infatti il ricorrente, pur condividendo, le finalita' di tutela del territorio previste dal Piano, chiede che si eliminino quelle previsioni che arrecherebbero un grave danno ambientale ai luoghi e che sembrano dovute ad una valutazione superficiale della realta' dell'isola. La realizzazione della strada e la correlata progressiva demanializzazione della zona, causerebbero infatti lo stravolgimento dello stato dei luoghi, caratterizzata per essere coltivata sia a cappereto che a vigneto pregiato (malvasia) e per trovarsi in prossimita' del mare: i terreni in questione ricadono infatti a 300 m. dalla costa. Appare del tutto incongruo anche l'aver previsto la realizzazione di infrastrutture termali, non essendovi nell'isola di Salina tracce di acque sulfuree; cosi' pure e' da rigettare l'indicazione della zona per allocare opere di protezione civile, in quanto l'isola e' gia' dotata ampiamente di servizi pubblici (pronto soccorso, poliambulatorio) connessi a tale finalita'. 151) Opposizione proposta da Brundu Vittorio e Lucia e Bongiorno Egidio Ripetono le argomentazioni esposte nell'opposizione descritta sub. 150. 152) Opposizione proposta da Famularo Giuseppe e Onofrio, Bongiorno Giuseppe e Egidia, De Lorenzo Giuseppe e Lidia, Cafarella Bartolomeo e Di Caro Angelo I ricorrenti ritengono che nella realizzazione del P.T.P. non vi sia stata la giusta ed essenziale collaborazione dell'organo locale di indirizzo politico-amministrativo, per cui non sono state tenute nel debito conto le esigenze della popolazione invadendo le competenze e l'autonomia comunale. La tutela delle strutture vulcaniche, postulata dal Piano, si traduce infatti in un inammissibile gravame allo sviluppo socio-economico della comunita'. In particolare si chiede che venga rivista la perimetrazione delle zone di tutela orientata (TO1), in cui l'agricoltura costituisce l'unica o quasi fonte di reddito per i residenti, che subirebbero danni ingenti dalle previsioni del P.T.P. I ricorrenti chiedono che venga del tutto eliminata la demanializzazione progressiva del territorio, assegnando il giusto spazio all'esercizio dell'attivita' agricola, del turismo rurale e dell'agriturismo , con la possibilita' di ampliare gli edifici esistenti e di costruire nuovi piccoli fabbricati, perche' le vecchie strutture sono irrilevanti. 153) Opposizione proposta da Fogliani Maria La ricorrente e' proprietaria di un terreno che ricade in parte in zona C di espansione urbana e in parte in zona F agricola. I regimi normativi del P.T.P., come evidenziato all'art. 31, sottopongono invece il terreno in questione a mantenimento (MA3). Si tratta di disposizioni illegittime, perche' eccedono ai limiti posti della legge alla pianificazione paesistica, che risiederebbero nell'art. 23 del R.D. n. 1357/40. Il P.T.P. effettuerebbe valutazioni urbanistiche del territorio, riservate a un P.R.G., non limitandosi ad individuare ed indicare le azioni idonee a garantire una corretta tutela delle valenze culturali e paesaggistiche del territorio. 154) Opposizione proposta da Ministeri Rosaria - Localia': contrada Spinoso La ricorrente e' proprietaria di alcuni immobili ricadenti a Malfa, inclusi dal P.T.P. nella zona R.N.S. La ricorrente non ritiene che gli edifici posseggano requisiti di pregio, in quanto, pur essendo di vecchia costruzione, non possono certamente essere annoverati fra i BB.CC.TT. contenuti nell'ambito delle zone R.N.S. non avendo tra l'altro particolare interesse storico. 155) Opposizione proposta da Mirabito Lorenzo - Frazione Capo Faro Il ricorrente osserva che la frazione di Capo Faro e' normata dal P.T.P. in parte col regime RES-DP1, in parte con il regime MO1, all'interno del quale esiste una fascia di vincolo non aedificandi, non arborandi e non accessibilita' diretta esteso 50 m. a valle e 30 m. a monte della strada provinciale S. Marina Salina-Malfa, nel P.T.P. convenzionalmente chiamata strada Parco. Si obietta che il regime RES-DP1 (eliminazione detrattori) non si puo' adattare alla zona di che trattasi in quanto la realta' territoriale del luogo e' costituita da edilizia rurale residenziale ultracentenaria che costituiva originariamente la frazione Capo Faro. Queste abitazioni furono tutte abbandonate dagli abitanti, emigrati altrove dopo la guerra come e' confermato dalla documentazione fotografica allegata, che comprova i caratteri di questi insediamenti, che non possono essere ricondotti alle previsioni del P.T.P., evidentemente erronee che li qualifica come detrattori paesistici. Quanto al vincolo non aedificandi, non arborandi esso appare quanto mai vessatorio, perche' operando insieme al vincolo di inedificabilita' dei 150 m. dalla battigia previsto dalla legge riduce l'area utilizzabile a una porzione assolutamente insignificante. 156) Opposizione proposta da Pidala' Salvatore e altri, tre firmatari I ricorrenti sono proprietari di un terreno che ricade in zona E, (verde agricolo) ma che secondo il P.T.P. deve essere soggetto di mantenimento (MA3) ed e' destinato ad una progressiva demanializzazione. Si tratta di una previsione non soltanto estranea ai contenuti tipici della pianificazione paesistica, ma che avrebbe l'effetto di compromettere l'economia dell'isola di tipo prevalentemente agricolo, e con cio' la consistenza del patrimonio naturalistico che il P.T.P. dovrebbe tutelare. 157) Opposizione proposta da Ravesi Girolamo Il ricorrente rileva che e' proprietario di un immobile che ricade nella zona A individuata dallo strumento urbanistico vigente a Malfa. Questa zona e' esclusa dall'art. 1 della legge n. 431/85 dai vincoli paesaggistici e pertanto, secondo il ricorrente, il P.T.P. dovrebbe limitarsi a dare indicazioni non vincolanti trattandosi di un'area esclusa dall'ambito rimesso per legge alla pianificazione paesaggistica. 158) Opposizione proposta da Sarpietro Nunzio e Aiello Caterina I ricorrenti premettono che nel 1981 e' stata istituita la riserva naturale di cui il comune di Malfa, per le sue valenze paesaggistiche, e' parte integrante. Per questo motivo non solo il P.T.P., che tutela il territorio ma tutte quelle iniziative che richiedono l'istituzione di un parco marino, sono da condividere e incoraggiare. Tuttavia, il regime MA3, che vige nell'area di proprieta' dei ricorrenti, attuerebbe la progressiva demanializzazione della zona; e avrebbe l'effetto di far sparire l'attuale assetto del territorio e quindi di compromettere la consistenza del notevole patrimonio naturalistico che caratterizza i luoghi. Assolutamente incompatibili con questi valori sono infatti le attivita' che il P.T.P. giudica compatibili quali opere di protezione civile, parchi e servizi pubblici. Ne' va dimenticato che i terreni in questione ricadono nel divieto di edificazione che la legge impone nei 150 m. dal mare. 159) Opposizione proposta da Siracusano Francesco Il ricorrente osserva che il tessuto urbanistico di Malfa non e' stato interamente classificato come R.C.S., infatti fa eccezione il centro del paese, classificato MO2, cosi' come l'abitato a monte del porticciolo di Punta Galera. Si richiede, per omogeneita' che tutto l'abitato venga unificato nell'ambito R.C.S. le eventuali nuove edificazioni potranno essere sottoposte alla condizione di redigere appositi piani particolareggiati. ISOLA DI SALINA - COMUNE DI S. MARINA DI SALINA 160) Opposizione proposta da Gruppo amici di Salina Secondo la ricorrente associazione il P.T.P. e' carente nella parte in cui recepisce le bozze di pianificazione urbanistica prodotte dalle amministrazioni comunali di Malfa e S. Maria Salina e le fa proprie, mutuando cosi', in un piano imposto dall'alto, gli errori contenuti in quei documenti, che non corrispondono ai requisiti dettati dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968. Il P.T.P. dovrebbe invece limitarsi a indicare le linee guida cui il P.R.G. deve informarsi, ferma restando l'autonomia decisionale dei Comuni di adottare secondo legge articolate e puntuali norme urbanistiche. L'associazione inoltre ritiene che non sia stata adeguatamente considerata l'importanza strategica delle risorse agricole per la salvaguardia del paesaggio. A tale scopo, infatti occorrerebbe consentire la realizzazione di opere necessarie alle mutate esigenze dell'attivita' agricola, miglioramenti alla sentieristica storica, l'ampliamento e la realizzazione di strutture per la conservazione e trasformazione dei prodotti. 161) Opposizione proposta da Aquino Gianpiero - Frazione Lingua. Il ricorrente lamenta l'assoluta mancanza di chiarezza del P.T.P.: la scala 1:10.000, infatti, rende difficile la lettura dei vincoli e dei simboli adoperati dal piano. Si osserva inoltre che il P.T.P. non avrebbe tenuto conto dell'art. 1 della legge n. 431/85, che esclude dal vincolo paesaggistico, le zone omogenee A e B; il P.T.P. avrebbe commesso l'illecito di dare disposizioni anche nelle zone A e B, come la fascia a monte della via Risorgimento nel comune di S. Marina Salina, o frazione di Lingua; inoltre, appare del tutto indeterminata l'indicazione della fascia di rispetto della costa (art. 15 legge regionale n. 78/76 ), che non sarebbe riportata sulla fascia costiera dell'abitato di S. Marina e altrove invece sarebbe sovrapposta ad altre zone. Detto vincolo, inoltre non sarebbe stato rappresentato attorno al laghetto di Lingua, ne' intorno alla pineta del Serro dell'Acqua, ne' ancora al torrente Vallone Castagno che e' il corso d'acqua piu' importante dell'isola di Salina, mentre viene indicato il vincolo idrogeologico imposto a torrenti o impluvi insignificanti. Il vallone Castagno, intorno al quale insiste una vegetazione rigogliosa, ricade in un area classificata TO2 Tutela orientata diretta ad attivita' ludiche mentre zone aride sono classificate TO1 Tutela orientata diretta alla valorizzazione culturale delle attivita' colturali produttive tradizionali (area a sinistra del vallone, per esempio).Nel sottolineare che il P.T.P. illegittimamente non contiene le prescrizione volute dall'art. 23 R.D. n. 1357/40, norma da intendersi vincolante in tema di pianificazione paesistica, il ricorrente censura il piano nella parte in cui e' stato imposto un vincolo non aedificandi e non arborandi su tutta la strada di circonvallazione di S. Marina Salina e sul corso principale della Frazione Lingua, mentre non si e' preso in eguale considerazione il lungomare di S. Marina Salina ne' quello di Lingua al fine di tutelare la bellissima fascia di verde, a pini ed oleandri, che insiste attorno a quelle vie. 162) Opposizione proposta dal comune di S.Marina di Salina, congiuntamente ai comuni di Leni e Malfa. Con delibera n. 47 del 18 agosto 1998 il consiglio comunale di S. Marina Salina ha preso atto delle osservazioni e opposizioni prodotte il 21 novembre 1997 tra l'altro dal sindaco di quel comune. Tale documento, sottoscritto unitamente ai sindaci pro-tempore di Leni e Malfa, contesta l'identificazione delle Eolie in una struttura vulcanica, da sottoporre in quanto tale a integrale conservazione: questa opzione metodologica, infatti, porta il P.T.P., da un lato, a comprimere ogni possibile attivita' antropica nelle aree di tutela ( TO e TI ) e, dall'altra, a fornire minute prescrizioni comportamentali negli altri ambiti, comprimendo con cio' le competenze comunali in criteri di programmazione urbanistica. In particolare, il P.T.P. non e' condivisibile nella parte in cui: 1) prevede la progressiva demanializzazione di tutti i terreni compresi in ambito TO, mortificando l'attuale utilizzo agricolo dei suoli e lo stato dei luoghi, che ne e' conseguente; 2) non consente quei modesti ampliamenti che invece sono necessari per adeguare le strutture di supporto delle attivata' agricola e agrituristica alle correnti esigenze tecniche di tali iniziative; 3) non consente il cambiamento delle destinazioni d'uso, fissa l'estensione minima dei lotti edificabili (in ambito MO2: es. fraz. Rinella e Leni), impone un vincolo di inedificabilita' a protezione della strada che esorbita dalle previsioni di legge: disposizioni tutte che si intendono non comprese tra quelle tipiche della pianificazione paesistica; 4) include anche le zone A e B, disattendendo l'art. 1 della legge n. 431/85, che le esclude invece dall'ambito della tutela paesistica. I comuni, anche in considerazione delle iniziative dipendenti dai patti territoriali, auspicano che il P.T.P. possa essere periodicamente verificato e modificato con le opportune forme di concertazione. 163) Opposizione proposta da Giuffre' Giovanni - S. Marina di Salina. Il ricorrente, premesso che la scala 1:10.000 non consente una chiara lettura del P.T.P., non permettendo di individuare bene i simboli ne' i confini delle varie aree, di modo che non e' possibile individuare il vincolo imposto ai vari fabbricati che si trovano sul lungomare di S. Maria Salina, ne' gli esatti confini delle particelle comprese nella zona MA3 (localita' Pozzo d'Agnello),contesta i criteri con i quali sulla via comunale Rinascente e' stato imposto il vincolo non edificandi, non arborandi e non accessibilita' diretta. Tra l 'altro, un tratto della strada ricade in pieno centro abitato, classificato nella zona B/2:ne discende che il vincolo imposto su tale zona appare in aperta violazione dell'art. 1 legge n. 431/85 che esclude le zone A e B dall'ambito della tutela paesaggistica. Analoghe considerazioni valgono per l'area sita all'incrocio tra via Crispi e via Rinascente, dove e' stato previsto un limite di m. 300 dalla battigia, che eccede i limiti fissati dall'art. 15 legge regionale n. 78/76 e dalla legge n. 431/85, e non tiene conto, ancora una volta, che detta area fa parte della zona B del P. di F. di S. Maria Salina. Si tratta in ogni caso di vincoli pregnanti che comportano l'inedificabilita' del suolo, e come tali, a mente dell'art. 16 legge n. 1497/39, i proprietari andrebbero indennizzati. Le stesse lagnanze sono riportate in un altro documento irritualmente trasmesso alla Presidenza della Regione e da questa rimesso alla competente Amministrazione, nel quale si aggiunge che il P.T.P. sarebbe stato adottato in violazione della legge n. 241/90 e dell'art. 8 della legge regionale n. 10/91 essendo mancata la comunicazione di avvio del procedimento ai controinte ressati. 164) Opposizione proposta da Giuffre' Giovanni - S. Marina Salina. Il ricorrente innanzitutto rileva le coincidenze esistenti tra il P.T.P. e il P.R.G. presentato in consiglio comunale il 26 maggio 1994, ma non adottato: la delimitazione del centro urbano e' infatti sovrapponibile e i vincoli previsti per le varie zone del Piano sono uguali o simili a quelli del piano regolatore. Ad esempio: - la zona MA3, localita' Pozzo d' Agnello, nel piano paesistico e' individuata come zona di mantenimento ad alto pregio paesistico con funzioni strategiche; nel piano regolatore e' zona F2 parco territoriale attrezzato con piano particolareggiato esteso all'intera zona; - il centro storico urbano di recupero edilizio previsto dal P.T.P. coincide con la zona C1, C2, C3 e B0 del piano regolatore e, in entrambi i piani, e' stato previsto in questa zona l'esercizio dell'attivita' agrituristica. - la zona MA3, del piano paesistico, a monte di via Italia, coincide con quella destinata a servizi del piano regolatore. Nel ribadire (v.sub. 163) che la cartografia del P.T.P. non consente una chiara individuazione dei simboli ne' dei confini, il ricorrente sottolinea che le zone A e B dovrebbero essere escluse dall'ambito della tutela paesaggistica, a mente dell'art. 1 della legge 431/85, il che, non solo non e' avvenuto, ma e' stato violato da una serie di vincoli che si sono succeduti nel tempo (vincolo paesistico dal 1977, riserva orientata nell'84, vincolo d'immodificabilita' nel 1995 e in ultimo il piano del 1997). Peraltro ai sensi dell'art. 16 legge regionale n. 14/88, non e' possibile imporre ulteriori vincoli sui territori gia' destinati a parchi e riserve , mentre sull'isola di Salina, appunto, e' stato un succedersi di vincoli: e cio' anche in violazione del comma 7 dell'art. 12 della legge n. 394/91 norma che, pur se espressamente prevista per i parchi, a maggior ragione si riferisce alle riserve. Infine il ricorrente denuncia: - l'inosservanza delle procedure previste dagli artt.3 e 4 legge n. 1497/39 nell'individuazione e pubblicazione degli elenchi degli immobili, cosi' come l'omesso annuncio nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta pubblicazione; - l'inosservanza del principio dell'inviolabilita' della proprieta', in quanto il P.T.P. impone vincoli assoluti permanenti e d'immodificabilita' con conseguenze piu' gravi di un esproprio e non prevede indennizzi ne' sistemi di valutazione dei danni arrecati ai cittadini; - l'inosservanza della normativa prevista dalla legge n. 241/90 recepita dalla legge regionale n. 10/91. 165) Opposizione proposta da Mammana Giulia , Estella, Maria, Bartolo e Valeria, frazione Lingua, localita' Nero I ricorrenti eccepiscono l'erronea applicazione dell'art. 1, comma 6, della legge n. 431 alle zone A e B, cosi' definite dal P.d.F., come quella limitrofa al laghetto di Lingua, zona A, per l'appunto, ma a cui il P.T.P. ha esteso il vincolo. Ritengono che sia stato disatteso il contenuto dell'art. 23 R.D. n. 1357/40 e siano stati superati i limiti della norma stessa con scelte urbanistiche tali da rendere il P.T.P. la copia conforme del progetto di massima del P.R.G. Il territorio ove sono ubicati gli immobili dei ricorrenti e' stato classificato R.C.S., ma secondo gli stessi ha caratteristiche affatto assimilabili a quelle di un centro abitato. Si tratta infatti di un'area di pregio ambientale, ubicata a meno di 300 m. della battigia e a meno di 30 m. dall'impluvio del Vallone Nero. Pertanto ritengono che sia del tutto inadeguata la previsione tra le attivita' incompatibili e non pertinenti, della sistemazione idraulico forestale (si tratta infatti di una zona ad alto rischio idrogeologico soggetta a fenomeni di smottamento e franamento che il Genio Civile nel '90 prese in considerazione prescrivendo lavori di imbrigliamento degli argini del Vallone Nero che l'impluvio principale) di S. Marina di Salina interamente sottoposta a vincolo idrogeologico gia' dal '58; al contrario, inserendo tra le attivita' compatibili, la realizzazione di parchi attrezzati o servizi pubblici, il P.T.P. manifesta l'intendimento di adottare previsioni urbanistiche e variazioni di destinazione d'uso, con cio' ingerendosi nelle attribuzioni delle amministrazioni comunali in sede di redazione del P.R.G. Inoltre da un confronto tra il decreto assessoriale n. 87/84 (costituzione riserva naturale di Salina), il progetto di massima del P.R.G. e il P.T.P. risulta che quest'ultimo ha modificato i confini della preriserva. Visti, inoltre, i rilievi contenuti nell'opposizione, pervenuta alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina il 28 aprile 1999 e da quest'ultimo ufficio inoltrata con nota n. 446 del 30 luglio 1999 (opposizione che dunque risulta tardivamente e percio' irritualmente presentata) prodotta da: 166) Abbate Giuseppe e Scilio Gaetano - contrada Varesana, Lipari Secondo i ricorrenti, il P.T.P. agisce nel presupposto che la salvaguardia della struttura vulcanica dell'isola debba travalicare ogni altro aspetto o interesse. Risulta cosi' del tutto pretermessa la possibilita' di utilizzare il territorio per finalita' economico-sociali, senza che i comuni interessati abbiano potuto prendere parte al procedimento di redazione del Piano. Quest'ultimo disattende in realta' le previsioni dello strumento urbanistico vigente e incide in modo pregnante con l'assetto dei suoli, eccedendo dai compiti propri della pianificazione paesistica, che risiederebbero in via esclusiva in quelli indicati all'art. 5 della legge n. 1497/39. Le prescrizioni del Piano disattenderebbero in toto lo stato dei luoghi - gia' urbanizzati e attraversati da una via di comunicazione che li destina all'edificabilita' - privano i ricorrenti della possibilita' di sfruttare il loro fondo e di esercitarvi una attivita' economica, non essendo concepibile lo svolgimento di una iniziativa agricola su basi industriali senza le indispensabili trasformazioni del territorio, precluse dal regime normativo MA1, del quale si chiede la modifica in MO1 (modificabilita'). Ritenuto opportuno pronunziarsi comunque in ordine a tutti i suddetti reclami, opposizioni, proposte e rilievi, per quanto tardivi o irrituali; Acquisito quindi in ordine a tutte le suddette opposizioni e rilievi, il parere della speciale Commissione di cui all'articolo 24 del regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, espresso nella seduta del 14 novembre 2000, il cui verbale, insieme a quelli delle sedute precedenti, tenute il 17 febbraio 2000, il 13 luglio 2000, il 26 luglio 2000, il 27 luglio 2000 e il 17 ottobre 2000, si allega al presente atto sub. B; Accertato che le amministrazioni comunali interessate hanno fornito il loro contributo partecipativo alla procedura di formazione del piano non soltanto mediante le rituali osservazioni da esse prodotte, ma anche: - nel documento prodotto dal comune di Lipari all'Assessorato Regionale dei beni culturali ed ambien tali prot. n. 31919 dell'8 ottobre 1996; - nell'incontro con il responsabile scientifico del piano paesistico, avvenuto presso la sede del consiglio comunale di Lipari il 20 giugno 1997; - nell'incontro che il comune di Lipari ha curato presso l'Assessorato regionale anzidetto il 13 novembre 1997; - nella conferenza di servizi tenutasi presso la Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali il 4 maggio 1999; - nella riunione operativa tenutasi presso la prefettura di Messina il 20 giugno 2000; - nell'audizione effettuata dalla anzidetta speciale Commissione