IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
  In  base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge
e dalle norme statutarie e di regolamento;
                              Dispone:
1. Approvazione dei modelli.
  1.1.  Sono  approvati,  unitamente  alle  relative  istruzioni, gli
annessi  modelli  M  ed  N  per la comunicazione dei dati relativi ai
contribuenti  tenuti  agli  obblighi di annotazione separata previsti
dal  decreto  dirigenziale  del  24 dicembre  1999, che costituiscono
parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il
modello  Unico 2001, anche in forma unificata. I modelli M ed N vanno
compilati  e  presentati,  unitamente ai modelli per la comunicazione
dei  dati relativi alle diverse attivita' esercitate attenendosi alle
indicazioni  fornite  nelle  istruzioni  di  compilazione. I predetti
modelli  possono  essere  utilizzati anche dai contribuenti che hanno
facoltativamente  proceduto  alla  separata  annotazione prevista dal
citato decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999.
  1.2.  I  contribuenti  che  svolgono piu' attivita' per le quali si
applicano  gli  studi di settore, tenuti per il 2000 alla annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi  stessi,  o  che facoltativamente hanno proceduto alla predetta
separata annotazione, nel compilare i modelli di dichiarazione devono
fornire distintamente i dati relativi a tali attivita' solo se per le
stesse  hanno  conseguito un ammontare di ricavi superiore al 20% dei
ricavi complessivi.
  1.3.  I  contribuenti  che  hanno  facoltativamente  proceduto alla
annotazione   separata   prevista   dal   decreto   dirigenziale  del
24 dicembre  1999  in  riferimento  ad  attivita'  per  le  quali non
risultano  ancora  approvati  gli  studi di settore possono assolvere
agli  obblighi  di  dichiarazione  con  le  modalita' individuate nel
presente  atto  solo  se  l'ammontare  dei  ricavi  relativo  a  tali
attivita'   non   e'   superiore   al   20   per   cento  dei  ricavi
complessivamente  conseguiti.  In  caso  di  superamento del predetto
limite  gli  studi  di  settore  vanno considerati inapplicabili ed i
contribuenti   interessati   sono,   conseguentemente,   tenuti  alla
applicazione    dei    parametri    in   relazione   alla   attivita'
prevalentemente   esercitata   ed   alla  compilazione  dell'apposito
modello.
  1.4. Con la compilazione dei modelli di cui al punto 1, si assolve,
per  il  periodo  d'imposta 2000, all'obbligo di annotazione separata
per  quanto  riguarda  i  dati  contabili diversi dai ricavi e quelli
extra  contabili  rilevanti ai fini della applicazione degli studi di
settore.
  1.5.  Ai  medesimi contribuenti non si applicano le disposizioni di
cui  ai  commi da 181 a 187 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in base a parametri.
  1.6.  Per  la  stampa  dei  modelli  di  cui al punto 1 deve essere
utilizzato il colore nero su sfondo bianco.
2. Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli.
  2.1.  I  soggetti  che  si  avvalgono di sistemi informatici per la
compilazione  dei  modelli approvati al punto 1, possono comunicare i
dati  annotati separatamente ai fini dell'applicazione degli studi di
settore,  utilizzando,  in luogo dei predetti modelli, uno schema nel
quale  vengono  riportati  tutti  i dati contenuti nei modelli stessi
esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero
progressivo;  la  denominazione  e  la  descrizione dei campi possono
essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalita' risulta
piu'  agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti il codice degli
stessi  dovra' comunque essere riportato con l'indicazione "0" (zero)
nella  corrispondente casella oppure, ove risulti piu' agevole, senza
alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.
  2.2.  Lo  schema  di  cui  al punto 2.1 va riprodotto su stampati a
striscia  continua  di  formato a pagina singola. Le facciate di ogni
modello   devono  essere  tra  loro  solidali  e  lungo  i  lembi  di
separazione  di  ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza:
"ATTENZIONE:  DA NON STACCARE". Le dimensioni per il formato a pagina
singola,   esclusi   gli  spazi  occupati  dalle  bande  laterali  di
trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
    larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
    altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
  2.3.  I  fogli che compongono lo schema devono essere privati delle
bande  laterali  di trascinamento ed inseriti nell'apposita busta per
la consegna della dichiarazione dei redditi.
  2.4.  La  stampa  deve  essere  effettuata su una sola facciata dei
fogli, lasciando in bianco il relativo retro.
  2.5.  I  dati  devono  essere  stampati usando il tipo di carattere
"courier",  o  altro carattere a passo fisso con densita' orizzontale
di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.
3. Autorizzazione alla stampa e reperibilita' dei modelli.
  3.1.  E'  autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nei
punti  1  e  2,  la  riproduzione  e/o  la contemporanea compilazione
meccanografica  dei  modelli indicati al punto 1, su fogli singoli di
formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di
stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilita'
dei modelli nel tempo.
  3.2.   I   modelli   di  cui  al  punto  1  sono  resi  disponibili
gratuitamente  dal  Ministero  delle finanze in formato elettronico e
possono    essere   utilizzati   prelevandoli   dal   sito   Internet
www.finanze.it,    nel   rispetto,   in   fase   di   stampa,   delle
caratteristiche tecniche di cui ai punti 1 e 2.
  3.3.  I medesimi modelli possono essere altresi' prelevati da altri
siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche
indicate  nel  punto  precedente  e  rechino l'indirizzo del sito dal
quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente atto.
4. Modalita' per la trasmissione dei dati.
  4.1.  I  modelli,  in  base  all'art.  5  dei  decreti ministeriali
concernenti  l'approvazione  degli  studi  di  settore, devono essere
trasmessi    all'Amministrazione    finanziaria,    unitamente   alla
dichiarazione dei redditi.
  4.2.  Gli  utenti del servizio telematico devono trasmettere i dati
dei  modelli  di  cui punto 1 in via telematica secondo le specifiche
tecniche che saranno indicate con successivo atto.
5. Asseverazione.
  Per  i  dati  comunicati  dai  contribuenti tenuti agli obblighi di
annotazione   separata   previsti   dal   decreto   dirigenziale  del
24 dicembre 1999 non e' prevista la asseverazione di cui all'art. 35,
comma  1,  lettera  b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490.
                             Motivazioni
  Il  presente  atto,  previsto  dall'art. 5 dei decreti ministeriali
30 marzo  1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001 e
20 marzo  2001,  che  integra  quelli emanati in data 16 marzo 2001 e
27 marzo  2001,  con  i quali sono stati approvati 129 modelli per la
comunicazione dei dati riguardanti studi di settore, stabilisce:
    a) le   modalita'   con   cui   i  contribuenti  comunicano  alla
amministrazione  finanziaria  i  dati  annotati separatamente in base
alle  disposizioni contenute nel decreto dirigenziale del 24 dicembre
1999;
    b) le  caratteristiche  tecniche  per  la  stampa  dei modelli da
utilizzare per comunicare, anche meccanograficamente, i dati annotati
separatamente ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
    c) le  caratteristiche  e  le  modalita'  di  predisposizione dei
predetti dati da trasmettere all'Amministrazione finanziaria.
  I  modelli  approvati  con  il  presente atto sono parte integrante
della  dichiarazione  dei  redditi da presentare con il modello Unico
2001.
                        Riferimenti normativi
A) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art.
68, comma 1);
  Statuto  dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma
1);
  Regolamento  di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2,
comma 1).
B) Disciplina degli studi di settore.
  Decreto   legislativo  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993, n. 427 (art. 62-bis):
Istituzione degli studi di settore;
  Decreto   legislativo   9 luglio   1997,   n.   241,  e  successive
modificazioni:   Norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti;
  Legge  8 maggio  1998,  n.  146  (art.  10):  Individuazione  delle
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento;
  Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento delle imposte sui
redditi;
  Decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e
successive   modificazioni:   Emanazione   del   regolamento  recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni;
  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
Disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore;
  Decreto  dirigenziale  24 dicembre  1999:  Modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
  Decreti   30 marzo   1999,   3 febbraio   2000,  25 febbraio  2000,
16 febbraio 2001 e 20 marzo 2001: Approvazione degli studi di settore
relativi  ad  attivita'  economiche  nel  settore  del commercio, dei
servizi, delle manifatture e ad attivita' professionali;
  Atto  dell'Agenzia  delle entrate 16 marzo 2001: Approvazione di 78
modelli   per   la   comunicazione   dei   dati   rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore  relativi alle attivita'
economiche   nel   settore   del   commercio,  dei  servizi  e  delle
manifatture, da utilizzare per il periodo d'imposta 2000;
  Atto  dell'Agenzia  delle entrate 27 marzo 2001: Approvazione di 51
modelli   per   la   comunicazione   dei   dati   rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore  relativi alle attivita'
economiche  nel settore del commercio, dei servizi, delle manifatture
e  ad attivita' professionali, da utilizzare per il periodo d'imposta
2000.
  Il  presente  atto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 aprile 2001
                                                 Il direttore: Romano