IL RETTORE

  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836,
e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare la parte
riguardante le scuole di specializzazione dell'area medica;
  Visto   l'art.   38,   comma   2,   dello   statuto   di  autonomia
dell'Universita'   degli   studi  di  Trieste,  emanato  con  decreto
rettorale  n.  943  del  30 settembre  1996 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996;
  Considerato  che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e
delle  scuole  di  specializzazione  vengono operate sul preesistente
statuto  emanato  ai  sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836,
e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge dell'11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica dell'11 luglio
1980, n. 382;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995 (pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   167   del   19 luglio 1995)   relativo  a
modificazioni  dell'ordinamento didattico universitario relativamente
alle scuole di specializzazione del settore medico;
  Visto  il  decreto  rettorale  4 agosto 1997, n. 782/AG (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 199 del 27 agosto 1997), relativo alle
modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Trieste;
  Viste   le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal consiglio universitario
nazionale nell'adunanza dell'8 febbraio 2001

                              Decreta:
                           Articolo unico
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Trieste, approvato e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
    scuola di specializzazione in psichiatria.
  Il  numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi,
tenuto conto delle attuali capacita' formative viene determinato in 6
per   ciascun   anno   di   corso,  per  un  totale  di  ventiquattro
specializzandi,  piu'  un  massimo  di  tre  posti  previsti  per gli
specializzandi dipendenti da strutture convenzionate con la scuola.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Trieste, 5 aprile 2001
                                                 Il rettore: Del Caro