IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni; Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanita', con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prododi del tabacco conformemente alle precrizioni delle direttive del Consiglio delle comunita' europee n. 89/622 e 92/41 CEE; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che occorre inserire nella tabella B allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999, un prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale, espressamente richiesto da un fornitore estero; Ritenuto, che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati, esteri di provenienza UE (in conformita' ai prezzi richiesti dalla ditta fornitrice) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegato B, fissate dal decreto direttoriale 13 gennaio 1999; Considerato che occorre provvedere, in conformita' al prezzo richiesto dalla ditta fornitrice alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato estero di provenienza UE, ma non ancora commercializzata, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella allegato B al succitato decreto direttoriale 13 gennaio 1999; Ritenuto, altresi', che occorre provvedere, su richiesta della ditta fornitrice, all'inserimento nella tariffa di vendita, tra le marche di provenienza UE, di due marche di sigari naturali, attualmente iscritti tra le marche di provenienza extra UE, ad un nuovo prezzo di vendita e che tale prezzo di vendita non comporta l'adozione di alcun provvedimento agli effetti contabili e fiscali trattandosi di due marche le cui scorte risultano esaurite sul territorio nazionale; Ritenuto, inoltre, che la suddetta ditta fornitrice ha chiesto l'introduzione sul mercato nazionale dei condizionamenti da 1, 5 e 25 pezzi di alcuni sigari naturali che risultano gia' iscritti nella tariffa di vendita al pubblico in altri condizionamenti; Decreta: Art. 1. Nella tabella B allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 e' inserito il prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione: Sigari e sigaretti PREZZO | | | | RICHIESTO DAL | | | | FORNITORE | | |IMPORTO | (COMPRESE LE | |IMPOSTA SUL |SPETTANTE AL |TARIFFA DI SPESE DI |IMPOSTA DI |VALORE |RIVENDITORE |VENDITA AL DISTRIBUZIONE)|CONSUMO |AGGIUNTO |(AGGIO) |PUBBLICO ----> t:\immagini\gu09901 00019900.pdf <----