IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, concernente la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2001; Vista l'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998 e successive modificazioni, da ultimo l'ordinanza n. 3098 del 14 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2000, concernenti interventi urgenti a seguito delle calamita' che hanno colpito il territorio della regione Campania nel maggio 1998; Viste le ordinanze n. 3055 del 21 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2000 e n. 3121 del 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2001 concernenti, tra l'altro, interventi di emergenza conseguenti ai danni provocati da mareggiate in Campania; Considerate le esigenze rappresentate dal presidente della regione Campania, commissario delegato, di integrare le disposizioni delle richiamate ordinanze al fine di facilitare l'esecuzione degli interventi per la ricostruzione; Viste le richieste dei comuni di Barano d'Ischia e di Forio di ricondurre al presidente della regione Campania, commissario delegato, l'attuazione degli interventi disposti dall'ordinanza n. 3121/2001; Viste l'ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 1999 e l'art. 19, comma 1, dell'ordinanza n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, concernenti interventi urgenti a seguito di eventi alluvionali in Sardegna; Considerati gli esiti della riunione tenutasi il 27 marzo 2001 con la regione Sardegna e gli enti locali interessati; Viste le ordinanze n. 2212 del 3 febbraio 1992 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 1992 e n. 2325 del 2 luglio 1993 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1993; concernenti eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Siciliana; Vista la nota del prefetto di Palermo n. 20010001108/prot.civ. del 21 aprile 2001 con la quale vengono indicate le esigenze finanziarie per la prosecuzione degli interventi urgenti nel comune di Pollina colpito dal terremoto del 26 giugno 1993; Vista la nota n. 0034015 in data 20 aprile 2001 con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha prospettato l'esigenza di modificare l'ordinanza n. 3124/2001; Vista l'ordinanza n. 3094 del 10 novembre 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 20 novembre 2000 concernente l'individuazione dei comuni della regione Calabria colpiti dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 2000; Viste le ordinanze n. 3052 del 31 marzo 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2000 e n. 3108 del 24 febbraio 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1o marzo 2001 come integrata dall'art. 4 dell'ordinanza n. 3114 del 19 marzo 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001; Vista la richiesta del commissario delegato di disporre di ulteriori finanziamenti per l'attuazione di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Siciliana; Vista l'ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2001 concernente situazioni di emergenza concernente gli eventi alluvionali dei mesi di ottobre-novembre 2000; Vista la nota n. 4392/20.1/GAB del 15 febbraio del 2001 con la quale la prefettura di Cosenza chiede l'inserimento del comune di Nocara nell'elenco di cui all'ordinanza n. 3094/2000; Ritenuto di accogliere le richieste avanzate; Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione Campania, commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2787/1998, predispone e adotta, per i comuni colpiti dall'alluvione del 5 e 6 maggio 1998, carte di pericolosita', a scala non inferiore ad 1:5000, che riportino, nell'ambito delle aree gia' perimetrate come aree a rischio ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998, e successive modifiche e integrazioni, la suddivisione in zone con diversi livelli di pericolosita', da definirsi in base all'intensita' di fenomeni verificatisi e di quelli temuti, al danno potenziale presumibile, alle opere di sistemazione e di consolidamento realizzate, a quelle in corso di esecuzione e a quelle previste. Il Gruppo nazionale di difesa dalle catastrofi idrogeologiche (C.N.R. - G.N.D.C.I.) effettua una valutazione degli aspetti metodologici nelle procedure di stesura di dette carte di pericolosita'. 2. Il comitato istituzionale di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2787/1998, come modificato dall'art. 23 dell'ordinanza n. 3076/2000, fissa le misure di salvaguardia da adottare all'interno delle aree a rischio dei comuni colpiti dall'alluvione del 5 e 6 maggio 1998, sulla base del diverso livello di pericolosita' presente in dette aree, stabilito come previsto dal comma 1, anche prevedendo, ove il livello di pericolosita' lo consenta, la possibilita' di procedere alla ricostruzione degli edifici distrutti o al ripristino di quelli danneggiati, e stabilendo, altresi', le zone nelle quali e' vietata la ricostruzione e gli edifici preesistenti devono essere delocalizzati. Il commissario delegato adotta con proprio provvedimento le misure di salvaguardia. 3. Il comitato istituzionale definisce le modalita' per l'individuazione puntuale degli edifici che possono essere ricostruiti o ripristinati nella stessa area d'origine e di quelli da delocalizzare, nonche' i criteri relativi agli interventi autorizzabili ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2863/1998, come modificato dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3088/2000. 4. Il commissario delegato stabilisce i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi ai privati per la ricostruzione in loco o nelle aree a tal fine individuate e fornisce le linee guida tecniche da adottare per la ricostruzione, per ridurre al minimo la vulnerabilita' delle costruzioni nei confronti delle colate di fango.