IL MINISTRO DELL'INTERNO
        delegato per il coordinamento della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto-legge  11 giugno  1998,  n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
  Visto  il  decreto-legge  13 maggio  1999,  n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
16 giugno  2000,  concernente  la proroga dello stato di emergenza al
31 dicembre 2001;
  Vista  l'ordinanza  n.  2787  del  21 maggio  1998 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 120 del 26 maggio
1998  e  successive  modificazioni, da ultimo l'ordinanza n. 3098 del
14 dicembre   2000,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica   italiana   n.  299  del  23 dicembre  2000,  concernenti
interventi  urgenti  a  seguito  delle calamita' che hanno colpito il
territorio della regione Campania nel maggio 1998;
  Viste  le  ordinanze  n.  3055 del 21 aprile 2000, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 107 del 10 maggio
2000 e n. 3121 del 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana n. 87 del 13 aprile 2001 concernenti, tra
l'altro,  interventi  di  emergenza conseguenti ai danni provocati da
mareggiate in Campania;
  Considerate  le esigenze rappresentate dal presidente della regione
Campania,  commissario  delegato,  di integrare le disposizioni delle
richiamate   ordinanze  al  fine  di  facilitare  l'esecuzione  degli
interventi per la ricostruzione;
  Viste  le  richieste  dei  comuni  di Barano d'Ischia e di Forio di
ricondurre   al   presidente   della  regione  Campania,  commissario
delegato,  l'attuazione  degli  interventi disposti dall'ordinanza n.
3121/2001;
  Viste  l'ordinanza  n.  3024 del 30 novembre 1999, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre
1999  e  l'art.  19,  comma 1, dell'ordinanza n. 3095 del 23 novembre
2000,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 277 del 27 novembre 2000, concernenti interventi urgenti a seguito
di eventi alluvionali in Sardegna;
  Considerati  gli esiti della riunione tenutasi il 27 marzo 2001 con
la regione Sardegna e gli enti locali interessati;
  Viste  le  ordinanze  n.  2212 del 3 febbraio 1992 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 28 del 4 febbraio
1992  e n. 2325 del 2 luglio 1993 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  155  del  5 luglio 1993; concernenti
eventi   sismici  che  hanno  colpito  il  territorio  della  regione
Siciliana;
  Vista  la nota del prefetto di Palermo n. 20010001108/prot.civ. del
21 aprile  2001 con la quale vengono indicate le esigenze finanziarie
per  la  prosecuzione  degli interventi urgenti nel comune di Pollina
colpito dal terremoto del 26 giugno 1993;
  Vista  la  nota  n.  0034015 in data 20 aprile 2001 con la quale il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha prospettato l'esigenza di modificare l'ordinanza n. 3124/2001;
  Vista  l'ordinanza  n.  3094  del 10 novembre 2000 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 271 del 20 novembre
2000  concernente  l'individuazione dei comuni della regione Calabria
colpiti dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 2000;
  Viste  le  ordinanze  n.  3052  del  31 marzo 2000 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2000
e  n.  3108  del 24 febbraio 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  50  del 1o marzo 2001 come integrata
dall'art. 4 dell'ordinanza n. 3114 del 19 marzo 2001 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001;
  Vista   la  richiesta  del  commissario  delegato  di  disporre  di
ulteriori  finanziamenti  per  l'attuazione di interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Siciliana;
  Vista  l'ordinanza  n.  3124  del  12 aprile 2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2001
concernente   situazioni   di   emergenza   concernente   gli  eventi
alluvionali dei mesi di ottobre-novembre 2000;
  Vista  la  nota  n.  4392/20.1/GAB  del 15 febbraio del 2001 con la
quale  la  prefettura  di  Cosenza chiede l'inserimento del comune di
Nocara nell'elenco di cui all'ordinanza n. 3094/2000;
  Ritenuto di accogliere le richieste avanzate;
  Su  proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof.
Franco Barberi;

                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  presidente  della regione Campania, commissario delegato ai
sensi  dell'ordinanza n. 2787/1998, predispone e adotta, per i comuni
colpiti dall'alluvione del 5 e 6 maggio 1998, carte di pericolosita',
a  scala  non  inferiore  ad 1:5000, che riportino, nell'ambito delle
aree gia' perimetrate come aree a rischio ai sensi dell'art. 1, comma
2,   dell'ordinanza   n.   2787/1998,   e   successive   modifiche  e
integrazioni,   la  suddivisione  in  zone  con  diversi  livelli  di
pericolosita',  da  definirsi  in  base  all'intensita'  di  fenomeni
verificatisi  e  di  quelli  temuti, al danno potenziale presumibile,
alle  opere  di sistemazione e di consolidamento realizzate, a quelle
in  corso  di  esecuzione e a quelle previste. Il Gruppo nazionale di
difesa dalle catastrofi idrogeologiche (C.N.R. - G.N.D.C.I.) effettua
una valutazione degli aspetti metodologici nelle procedure di stesura
di dette carte di pericolosita'.
  2.  Il  comitato  istituzionale di cui all'art. 3 dell'ordinanza n.
2787/1998,  come modificato dall'art. 23 dell'ordinanza n. 3076/2000,
fissa  le misure di salvaguardia da adottare all'interno delle aree a
rischio  dei  comuni  colpiti  dall'alluvione  del 5 e 6 maggio 1998,
sulla  base  del  diverso  livello di pericolosita' presente in dette
aree,  stabilito  come previsto dal comma 1, anche prevedendo, ove il
livello  di  pericolosita'  lo consenta, la possibilita' di procedere
alla  ricostruzione degli edifici distrutti o al ripristino di quelli
danneggiati,  e  stabilendo, altresi', le zone nelle quali e' vietata
la   ricostruzione   e   gli   edifici   preesistenti  devono  essere
delocalizzati.   Il   commissario   delegato   adotta   con   proprio
provvedimento le misure di salvaguardia.
  3.   Il   comitato   istituzionale   definisce   le  modalita'  per
l'individuazione   puntuale   degli   edifici   che   possono  essere
ricostruiti o ripristinati nella stessa area d'origine e di quelli da
delocalizzare,   nonche'   i   criteri   relativi   agli   interventi
autorizzabili  ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2863/1998, come
modificato dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3088/2000.
  4.  Il  commissario delegato stabilisce i criteri e le modalita' di
erogazione  dei  contributi ai privati per la ricostruzione in loco o
nelle  aree a tal fine individuate e fornisce le linee guida tecniche
da   adottare   per  la  ricostruzione,  per  ridurre  al  minimo  la
vulnerabilita' delle costruzioni nei confronti delle colate di fango.